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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 2391 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Matteo Santini, giusta Parte_1 procura in atti
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Paola Controparte_1
Ghezzi, giusta procura in atti -resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: ricorso ex art.333 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.24, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza , premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1 CP_1 dall'anno 2014 al gennaio 2020; che la aveva una figlia (minore al deposito del
[...] Pt_2 ricorso) nata da diversa unione con cui lui aveva intessuto una profonda relazione parentale;
che alla cessazione della relazione, avvenuta nell'anno 2020, la madre gli aveva impedito di vedere con la bambina se non sporadicamente, sino alla definitiva cessazione della frequentazione a far data dall'anno 2022, con sofferenza anche per la minore;
che la normativa sovranazionale riconosceva il diritto del genitore “sociale” al mantenimento della continuità affettiva al pari del genitore biologico, mentre era da ricondurre all'alveo dell'art.333 c.c. il comportamento del genitore biologico di impedimento a tale relazione come consolidatasi nel tempo;
chiedeva emanarsi un provvedimento volto a statuire tempi e modalità di frequentazione con la figlia dell'ex compagna previa c.t.u. volta a verificare l'esistenza di una significativa relazione affettiva.
Si costituiva che, preliminarmente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per difetto di procura per essere quella allegata al ricorso notificato conferita da altro soggetto, nel merito non negando l'esistenza della relazione intervenuta con il ma contestando la Pt_1 sussistenza legame di filiazione tra il ricorrente e la figlia minore, non avendo il primo mai provveduto alla cura ed all'educazione della bimba, curata esclusivamente da lei medesima con l'aiuto ed il supporto della propria madre né aveva mai sostenuto alcun costo per la minore , al cui mantenimento ha sempre e solo provveduto la madre, precisando che la relazione si era di fatto interrotta già nel 2018, contestando quanto ex adverso dedotto in merito ad un asserito diritto ex art.8
CEDU, evidenziando le gravi problematiche di salute da cui era affetto il ricorrente, contestando la richiesta di c.t.u., del tutto esplorativa, come la rispondenza agli interessi della bambina della previsione di frequentazioni con il ricorrente.
Sentite le parti personalmente dal Gop delegato, all'udienza ex art.473bis.22 c.p.c. le parti non comparivano personalmente ed il G.D. rinviava per l'incombente al 21.1.25.
A detta udienza, presenti personalmente le parti, il G.D., sulla discussione orale delle parti che si riportavano ai rispettivi atti chiedendone l'accoglimento, ritenuto di rimettere al Collegio la decisione sull'ammissibilità e fondatezza del ricorso, denegato ogni provvedimento in via provvisoria, riservava la decisione al Collegio.
Il ricorso è inammissibile per difetto di competenza funzionale dell'adito Tribunale.
Ed invero, in merito alla qualificazione giuridica della domanda, occorre premettere che, come è noto, il ruolo del genitore “sociale”, in tal senso intendendosi il soggetto che, fuori dalle ipotesi di legame biologico, intrattiene una relazione parentale, è stata oggetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nel diritto interno a far data dalla pronuncia della Corte costituzionale n.225/2016, la quale, previa affermazione dell'insussistenza di un vuoto normativo (ravvisato dal giudice remittente in riferimento allo art. 337-ter c.c.), con riguardo allo intervento del giudice a tutela del diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi con persone diverse da genitori o comunque a lui non legati da vincoli parentali, ha posto l'attenzione sulla condotta del genitore biologico ostativa al mantenimento di rapporto significativo intrattenuto dal minore con soggetti non consanguinei ai fini dell'adozione, qualora ritenuta “comunque pregiudizievole al figlio” ai sensi dell'art.333 c.c. di “provvedimenti convenienti“ nell'interesse della prole minore.
In tal senso, secondo l'impostazione seguita dal Giudice delle Leggi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale rileva l'art. 333 c.c., dovendosi viceversa ricondurre al disposto dell'art. 337-ter c.c. l'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con persone diverse dai genitori ma a lui legate da un vincolo di parentela.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, come per le fattispecie riconducibili all'alveo normativo di cui all'art. 330 c.c., per i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. il legislatore, anche a seguito della riforma operata con l. n. 219/2012 e delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, ha mantenuto la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni (ciò almeno fino alla prossima istituzione del Tribunale
Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie).
Conseguentemente, stante anche il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni (cfr. Cass. 16340/2021), il ricorso in questa sede svolto è inammissibile per difetto di competenza del Tribunale adito, con assorbimento della valutazione dell'eccezione svolta dalla resistente di inesistenza della procura alle liti.
Sussistono giustificati motivi, atteso il rilievo officioso della questione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G, 2391/24, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza funzionale del Tribunale;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 2391 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Matteo Santini, giusta Parte_1 procura in atti
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Paola Controparte_1
Ghezzi, giusta procura in atti -resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: ricorso ex art.333 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.24, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza , premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1 CP_1 dall'anno 2014 al gennaio 2020; che la aveva una figlia (minore al deposito del
[...] Pt_2 ricorso) nata da diversa unione con cui lui aveva intessuto una profonda relazione parentale;
che alla cessazione della relazione, avvenuta nell'anno 2020, la madre gli aveva impedito di vedere con la bambina se non sporadicamente, sino alla definitiva cessazione della frequentazione a far data dall'anno 2022, con sofferenza anche per la minore;
che la normativa sovranazionale riconosceva il diritto del genitore “sociale” al mantenimento della continuità affettiva al pari del genitore biologico, mentre era da ricondurre all'alveo dell'art.333 c.c. il comportamento del genitore biologico di impedimento a tale relazione come consolidatasi nel tempo;
chiedeva emanarsi un provvedimento volto a statuire tempi e modalità di frequentazione con la figlia dell'ex compagna previa c.t.u. volta a verificare l'esistenza di una significativa relazione affettiva.
Si costituiva che, preliminarmente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per difetto di procura per essere quella allegata al ricorso notificato conferita da altro soggetto, nel merito non negando l'esistenza della relazione intervenuta con il ma contestando la Pt_1 sussistenza legame di filiazione tra il ricorrente e la figlia minore, non avendo il primo mai provveduto alla cura ed all'educazione della bimba, curata esclusivamente da lei medesima con l'aiuto ed il supporto della propria madre né aveva mai sostenuto alcun costo per la minore , al cui mantenimento ha sempre e solo provveduto la madre, precisando che la relazione si era di fatto interrotta già nel 2018, contestando quanto ex adverso dedotto in merito ad un asserito diritto ex art.8
CEDU, evidenziando le gravi problematiche di salute da cui era affetto il ricorrente, contestando la richiesta di c.t.u., del tutto esplorativa, come la rispondenza agli interessi della bambina della previsione di frequentazioni con il ricorrente.
Sentite le parti personalmente dal Gop delegato, all'udienza ex art.473bis.22 c.p.c. le parti non comparivano personalmente ed il G.D. rinviava per l'incombente al 21.1.25.
A detta udienza, presenti personalmente le parti, il G.D., sulla discussione orale delle parti che si riportavano ai rispettivi atti chiedendone l'accoglimento, ritenuto di rimettere al Collegio la decisione sull'ammissibilità e fondatezza del ricorso, denegato ogni provvedimento in via provvisoria, riservava la decisione al Collegio.
Il ricorso è inammissibile per difetto di competenza funzionale dell'adito Tribunale.
Ed invero, in merito alla qualificazione giuridica della domanda, occorre premettere che, come è noto, il ruolo del genitore “sociale”, in tal senso intendendosi il soggetto che, fuori dalle ipotesi di legame biologico, intrattiene una relazione parentale, è stata oggetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nel diritto interno a far data dalla pronuncia della Corte costituzionale n.225/2016, la quale, previa affermazione dell'insussistenza di un vuoto normativo (ravvisato dal giudice remittente in riferimento allo art. 337-ter c.c.), con riguardo allo intervento del giudice a tutela del diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi con persone diverse da genitori o comunque a lui non legati da vincoli parentali, ha posto l'attenzione sulla condotta del genitore biologico ostativa al mantenimento di rapporto significativo intrattenuto dal minore con soggetti non consanguinei ai fini dell'adozione, qualora ritenuta “comunque pregiudizievole al figlio” ai sensi dell'art.333 c.c. di “provvedimenti convenienti“ nell'interesse della prole minore.
In tal senso, secondo l'impostazione seguita dal Giudice delle Leggi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale rileva l'art. 333 c.c., dovendosi viceversa ricondurre al disposto dell'art. 337-ter c.c. l'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con persone diverse dai genitori ma a lui legate da un vincolo di parentela.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, come per le fattispecie riconducibili all'alveo normativo di cui all'art. 330 c.c., per i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. il legislatore, anche a seguito della riforma operata con l. n. 219/2012 e delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, ha mantenuto la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni (ciò almeno fino alla prossima istituzione del Tribunale
Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie).
Conseguentemente, stante anche il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni (cfr. Cass. 16340/2021), il ricorso in questa sede svolto è inammissibile per difetto di competenza del Tribunale adito, con assorbimento della valutazione dell'eccezione svolta dalla resistente di inesistenza della procura alle liti.
Sussistono giustificati motivi, atteso il rilievo officioso della questione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G, 2391/24, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza funzionale del Tribunale;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi