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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 803/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t., con Avv. Calcaterra e Cozzi opponente Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Bononi opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r. p.t. (di seguito Parte_1
), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.64/24 emesso da questo Tribunale il Parte_1
15.01.2024, con cui era stato ingiunto alla società opponente, a e a di Parte_2 Parte_3 pagare alla in persona del l.r. p.t. (di seguito , la somma di Controparte_1 CP_1
€.753.186,23, oltre interessi e spese di procedura, sicché ne chiedeva dichiararsi l'inesistenza e/o nullità, e conseguentemente la revoca del decreto opposto. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla in quanto mandataria di creditrice CP_1 Controparte_2 nei confronti delle parti ingiunte della somma complessiva di €.753.186,23 (di cui €.261.580,64, a titolo di residua esposizione sul conto corrente unico n. 4458 Filiale di €.477.581,43, a titolo di CP_3 residua esposizione relativa al finanziamento n. 4849247; €.14.024,16 a titolo di residua esposizione Part debitoria sul conto anticipi n. 10336), nonostante i solleciti di pagamento e le comunicazioni di sospensione della linea di fido e di messa in mora. L'opponente eccepiva in via preliminare l'inesistenza del decreto opposto, in quanto notificato solo all'opponente stante l'intervenuto decesso degli altri debitori e in quanto il plico notificato conteneva un documento non corrispondente al provvedimento emesso dal Tribunale;
nel merito evidenziava l'insussistenza del credito azionato per difetto di prova, la violazione dell'art. 50 D.Lgs.385/1993, la nullità del contratto bancario di finanziamento n. 4849247 per difetto di firma dell'istituto di credito e, infine, l'illiquidità del credito azionato per discrasia tra l'importo ingiunto in decreto e il credito preteso Parte nelle lettere di revoca e per la sussistenza di un fondo di garanzia da escutere preventivamente. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto opposto, stante l'infondatezza dell'opposizione.
pagina 1 di 5 Trattata la causa, assegnati i termini per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, che sortiva esito negativo, tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.06.2025. L'opposizione va reietta, in quanto infondata e, dunque, va confermato il decreto ingiuntivo opposto. In limine litis, non è inutile ricordare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito (cfr. ex plurimis Cass.7476/1997, Cass.1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass.17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009). Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore - è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (cfr. ex multis, Cass.5915/2011, Cass.5071/2009, Cass. 17371/2003) e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass.5915/2011; Cass.5071/2009), compresa la mancata valida contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione, in modo chiaro, specifico e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, che debbono, in difetto, conseguentemente, ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi : dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non validamente contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass.12517/2016; Cass. 3727/2012; Cass.5356/2009; Cass.10031/2004, Cass.31837/2021, Cass.19896/2015; Cass. 26908/2020). Passando alla fattispecie concreta esaminata, l'opposta fonda l'istanza monitoria nei confronti dell'odierna opponente su uno sconfinamento del rapporto di conto corrente n. 4458, sul mancato pagamento delle rate di finanziamento appoggiate su detto conto corrente e sull'esposizione debitoria del conto corrente n. 10336. In particolare, dall'esame della documentazione prodotta emerge che
- in data 14.10.2020 aveva concluso con un contratto di finanziamento con Parte_1 Controparte_2
l'erogazione di un mutuo chirografario n. 04849247 di € 625.000,00, della durata di 72 mesi e 60 rate da rimborsare addebitate sul conto corrente n. 4458 Filiale di (cfr. doc. 5 del fascicolo CP_3 monitorio);
pagina 2 di 5 - in data 14.2.2023 aveva ottenuto da la concessione di un'apertura di Parte_1 Controparte_2 credito in conto corrente n. 917817, di €50.000,00, sempre sul conto corrente n. 4458 Filiale di (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio); CP_3
- era, altresì, titolare del conto corrente n. 10336 Filiale di utilizzato come conto Parte_1 CP_3 Part anticipi
- in data 4.5.2023, aveva inviato a , quale debitrice, e al sindaco della società, Controparte_2 Parte_1
, la comunicazione di sospensione della linea di fido (v. doc. 7 del fascicolo monitorio), non Persona_1 avendo la società odierna opponente provveduto a corrispondere le rate relative al finanziamento n. 04849247 e adempiuto agli obblighi di cui al fido concesso sul conto corrente n. 4458; inoltre, persistendo la situazione debitoria, con lettera del 26.5.2023, aveva comunicato a Controparte_2
il recesso dal Contratto e dall'Accordo UA (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio); infine, Parte_1
l'istituto di credito, in data 30.5.2023, aveva inviato a , al sindaco della società nonché a Parte_1 [...]
e , quali fideiussori, comunicazioni di messa in mora revocando tutte le facilitazioni Pt_2 Parte_3 concesse sia con il mutuo chirografario sia con l'apertura di credito in conto corrente e intimava il pagamento del debito (v doc. 9 del fascicolo monitorio);
- risultava debitrice nei confronti di detto istituto di credito per complessivi €753.186,23(di cui Parte_1
€.261.580,64, a titolo di residua esposizione sul conto corrente unico n. 4458 Filiale di CP_3
€.477.581,43, a titolo di residua esposizione relativa al finanziamento n. 4849247; €.14.024,16 a titolo Part di residua esposizione debitoria sul conto anticipi n. 10336) (v. docc. 12 e ss. del fascicolo monitorio, riscontrati a seguito dell'opposizione anche dai docc.2 e ss. del fascicolo dell'opposta). Ciò posto, in limine litis, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte opponente in quanto destituite di fondamento. In particolare, parte opponente lamenta l'inesistenza del decreto opposto, stante l'intervenuto decesso in data anteriore al deposito dell'istanza monitoria degli altri debitori ingiunti, nella loro qualità di fideiussori: deve, invero, rilevarsi che, operando una autonoma e separata azione sul piano processuale in danno dei condebitori, l'intervenuto decesso degli altri condebitori ingiunti non mina l'efficacia del decreto monitorio emesso nei confronti della , dovendo ritenersi inesistente il Parte_1 decreto solo nei confronti della persona deceduta, di tal che il decreto opposto risulta pienamente valido ed efficace nei confronti della società odierna opponente. Deve essere disattesa anche l'altra eccezione preliminare di inesistenza o nullità della notificazione decreto ingiuntivo opposto fondata sul presupposto che il plico notificato contenesse un documento non corrispondente al provvedimento emesso dal Tribunale;
ed invero, la notifica de qua ha effettivamente raggiunto lo scopo cui era diretta, in quanto l'opponente si è tempestivamente costituita in giudizio e ha ritualmente e validamente svolto tutte le proprie difese, di tal che deve ritenersi che abbia pienamente conosciuto l'atto impugnato, e, quindi, in ossequio al disposto di cui all'art. 156, co.3, c.p.c., per il cd. principio di strumentalità delle forme, non può essere dichiarata la nullità della notifica del decreto opposto, avendo pienamente raggiunto lo scopo cui era diretta, in quanto, per giurisprudenza costante, la mera costituzione della parte, anche al solo fine di eccepire la nullità di un atto, ha effetto sanante ex tunc (cfr. in questo senso Cass. 13667/2007). Infine, deve concludersi, dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente unitamente all'atto introduttivo, per la regolarità della procura alle liti rilasciata ai fini del deposito dell'istanza monitoria.
pagina 3 di 5 Nel merito, l'opposizione risulta infondata. In ordine al credito portato dal decreto opposto, si rileva come la documentazione prodotta in sede monitoria e nella successiva causa di opposizione (copia del contratto di finanziamento, dell'apertura di credito in conto corrente già citati, estratti conto dei conti correnti n. 4458 e 10336; certificazioni di debito;
passaggio a sofferenza della posizione;
diffide, revoca degli affidi concessi;
estratto conto delle scritture contabili della banca e da questa certificato ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 385/ 93 che dimostrano l'esistenza e il contenuto dei rapporti negoziali inter partes e l'entità del credito vantato) nonché il comportamento processuale dell'opponente, che non ha contestato sostanzialmente i rapporti di credito di cui si discute, sia idonea a suffragare il credito vantato. Nella fattispecie in esame deve rilevarsi come parte opposta abbia ottemperato ai propri oneri, avendo allegato l'altrui inadempimento e versato in atti documenti idonei a dimostrare il contenuto dei rapporti negoziali inter partes, e, nello specifico, l'intervenuta erogazione del finanziamento, la variazione diacronica del rapporto e l'entità del credito ancora vantato. Al contempo, parte opponente-debitrice non solo non ha contestato i contratti di cui si discute, né l'avvenuta esecuzione da parte del finanziatore dei suddetti contratti né il mancato pagamento degli importi ingiunti, limitandosi alle predette contestazioni, ma non ha neanche fornito prove o chiesto di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda dell'opposta (v. in questo senso Cass.13533/2001: le S.U. chiariscono che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare, senza onere di provarlo, che l'adempimento non vi sia stato, per le evidenti difficoltà -in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova- per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo -salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative-; al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza, al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c., o di altro documento;
nello stesso senso v. da ultimo ex multis Cass.13685/2019). Del tutto irrilevante, poi, è la dedotta mancanza di sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'istituto di credito, documento peraltro prodotto dalla stessa ricorrente in via monitoria: sul punto è risaputo che la produzione in giudizio di una scrittura privata, ad opera della stessa parte che non l'abbia firmata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (cfr. ex plurimis Cass. 22223/2006: “con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto”), dovendo comunque ritenersi che in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta abbia finalità di protezione dell'investitore,
“sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”; così Cass. S.U. 898/2018, v. anche Cass. 9187/2021). Del pari appare irrilevante la dedotta violazione dell'art. 50 D.Lgs.385/1993, essendo risaputo che, in deroga al normale onere della prova, gli istituti di credito possono fondare la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio sulla base di un estratto conto certificato dalla stessa parte ricorrente ex art. 50 T.U.B. (possibilità riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, anche ove non si tratti di banche: v. Cass. 31577/2019), che, pur tuttavia, a seguito dell'opposizione, nel giudizio di merito, non costituisce di per sé prova del credito azionato e la banca, di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa pagina 4 di 5 creditoria a fronte delle contestazioni sollevate dal debitore (v. ex plurimis Cass.14640/2018, Cass.9695/2011:“L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 d.lgs.1°.
9.1993 n.385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista”). Pur tuttavia, parte opposta ha fornito prova del proprio credito, avendo prodotto tutti gli estratti conto necessari all'accertamento dell'esistenza del rapporto inter partes. Ancora, risultano generiche, e, dunque, devono ritenersi inefficaci, le altre contestazioni sollevate dall'opponente (in merito alle lacune del credito azionato, al mancato invio degli estratti conto periodici peraltro ritualmente prodotti in giudizio sub doc.2 e comunque non tempestivamente e specificamente contestati, con tutte le conseguenze di legge: cfr. ex multis Cass. 21092/2016, Cass. 14234/2003). Con particolare riguardo alla contestazione dell'opponente in merito alla illiquidità del credito ingiunto (per discrasia tra il credito portato dal decreto ingiuntivo e quello preteso nelle lettere di revoca) si evidenzia che l'entità del credito risulta dalle certificazioni di debito sottoscritte ai sensi dell'art. 50 D.lgs 385/1993 agli atti prodotte e già citate. Infine, per quanto concerne la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia presso il Mediocredito Centrale risulta documentalmente dai contratti conclusi tra l'istituto di credito e l'odierna opponente la mancata previsione di qualsiasi obbligo preventivo di escussione del fondo e comunque, ai sensi dell'art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Decreto Cura Italia) la garanzia pubblica è sussidiaria (v. comma 7) ed entra in funzione in caso di inadempimento o di mancato pagamento da parte dell'impresa beneficiaria delle citate misure di sostegno. La garanzia può, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, essere escussa solo previa azione giudiziale di recupero forzoso del credito da parte dell'istituto di credito: il creditore, prima di potersi soddisfare sulla garanzia pubblica di cui all'art. 56, ha, dunque, l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento al debitore principale garantito e ad eventuali altri garanti. Corollario di quanto sopra esposto è il rigetto dell'opposizione de qua e la conferma del decreto opposto. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate o inammissibili perché tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, guardando al valore dell'accolto e alla difesa svolta dalle parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.64/2024 emesso da questo Tribunale il 15.01.2024 a favore della in persona del l.r. p.t., contro la in persona del l,r. Controparte_1 Parte_1
p.t.;
3. rigetta ogni altra domanda avanzata,
4. condanna parte opponente a rifondere le spese di lite di parte opposta, che si liquidano in complessivi
€10.591,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 18 giugno 2025.
Il Giudice
A.D'Elia pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 803/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t., con Avv. Calcaterra e Cozzi opponente Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Bononi opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r. p.t. (di seguito Parte_1
), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.64/24 emesso da questo Tribunale il Parte_1
15.01.2024, con cui era stato ingiunto alla società opponente, a e a di Parte_2 Parte_3 pagare alla in persona del l.r. p.t. (di seguito , la somma di Controparte_1 CP_1
€.753.186,23, oltre interessi e spese di procedura, sicché ne chiedeva dichiararsi l'inesistenza e/o nullità, e conseguentemente la revoca del decreto opposto. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla in quanto mandataria di creditrice CP_1 Controparte_2 nei confronti delle parti ingiunte della somma complessiva di €.753.186,23 (di cui €.261.580,64, a titolo di residua esposizione sul conto corrente unico n. 4458 Filiale di €.477.581,43, a titolo di CP_3 residua esposizione relativa al finanziamento n. 4849247; €.14.024,16 a titolo di residua esposizione Part debitoria sul conto anticipi n. 10336), nonostante i solleciti di pagamento e le comunicazioni di sospensione della linea di fido e di messa in mora. L'opponente eccepiva in via preliminare l'inesistenza del decreto opposto, in quanto notificato solo all'opponente stante l'intervenuto decesso degli altri debitori e in quanto il plico notificato conteneva un documento non corrispondente al provvedimento emesso dal Tribunale;
nel merito evidenziava l'insussistenza del credito azionato per difetto di prova, la violazione dell'art. 50 D.Lgs.385/1993, la nullità del contratto bancario di finanziamento n. 4849247 per difetto di firma dell'istituto di credito e, infine, l'illiquidità del credito azionato per discrasia tra l'importo ingiunto in decreto e il credito preteso Parte nelle lettere di revoca e per la sussistenza di un fondo di garanzia da escutere preventivamente. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto opposto, stante l'infondatezza dell'opposizione.
pagina 1 di 5 Trattata la causa, assegnati i termini per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, che sortiva esito negativo, tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.06.2025. L'opposizione va reietta, in quanto infondata e, dunque, va confermato il decreto ingiuntivo opposto. In limine litis, non è inutile ricordare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito (cfr. ex plurimis Cass.7476/1997, Cass.1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass.17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009). Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore - è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (cfr. ex multis, Cass.5915/2011, Cass.5071/2009, Cass. 17371/2003) e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass.5915/2011; Cass.5071/2009), compresa la mancata valida contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione, in modo chiaro, specifico e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, che debbono, in difetto, conseguentemente, ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi : dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non validamente contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass.12517/2016; Cass. 3727/2012; Cass.5356/2009; Cass.10031/2004, Cass.31837/2021, Cass.19896/2015; Cass. 26908/2020). Passando alla fattispecie concreta esaminata, l'opposta fonda l'istanza monitoria nei confronti dell'odierna opponente su uno sconfinamento del rapporto di conto corrente n. 4458, sul mancato pagamento delle rate di finanziamento appoggiate su detto conto corrente e sull'esposizione debitoria del conto corrente n. 10336. In particolare, dall'esame della documentazione prodotta emerge che
- in data 14.10.2020 aveva concluso con un contratto di finanziamento con Parte_1 Controparte_2
l'erogazione di un mutuo chirografario n. 04849247 di € 625.000,00, della durata di 72 mesi e 60 rate da rimborsare addebitate sul conto corrente n. 4458 Filiale di (cfr. doc. 5 del fascicolo CP_3 monitorio);
pagina 2 di 5 - in data 14.2.2023 aveva ottenuto da la concessione di un'apertura di Parte_1 Controparte_2 credito in conto corrente n. 917817, di €50.000,00, sempre sul conto corrente n. 4458 Filiale di (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio); CP_3
- era, altresì, titolare del conto corrente n. 10336 Filiale di utilizzato come conto Parte_1 CP_3 Part anticipi
- in data 4.5.2023, aveva inviato a , quale debitrice, e al sindaco della società, Controparte_2 Parte_1
, la comunicazione di sospensione della linea di fido (v. doc. 7 del fascicolo monitorio), non Persona_1 avendo la società odierna opponente provveduto a corrispondere le rate relative al finanziamento n. 04849247 e adempiuto agli obblighi di cui al fido concesso sul conto corrente n. 4458; inoltre, persistendo la situazione debitoria, con lettera del 26.5.2023, aveva comunicato a Controparte_2
il recesso dal Contratto e dall'Accordo UA (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio); infine, Parte_1
l'istituto di credito, in data 30.5.2023, aveva inviato a , al sindaco della società nonché a Parte_1 [...]
e , quali fideiussori, comunicazioni di messa in mora revocando tutte le facilitazioni Pt_2 Parte_3 concesse sia con il mutuo chirografario sia con l'apertura di credito in conto corrente e intimava il pagamento del debito (v doc. 9 del fascicolo monitorio);
- risultava debitrice nei confronti di detto istituto di credito per complessivi €753.186,23(di cui Parte_1
€.261.580,64, a titolo di residua esposizione sul conto corrente unico n. 4458 Filiale di CP_3
€.477.581,43, a titolo di residua esposizione relativa al finanziamento n. 4849247; €.14.024,16 a titolo Part di residua esposizione debitoria sul conto anticipi n. 10336) (v. docc. 12 e ss. del fascicolo monitorio, riscontrati a seguito dell'opposizione anche dai docc.2 e ss. del fascicolo dell'opposta). Ciò posto, in limine litis, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte opponente in quanto destituite di fondamento. In particolare, parte opponente lamenta l'inesistenza del decreto opposto, stante l'intervenuto decesso in data anteriore al deposito dell'istanza monitoria degli altri debitori ingiunti, nella loro qualità di fideiussori: deve, invero, rilevarsi che, operando una autonoma e separata azione sul piano processuale in danno dei condebitori, l'intervenuto decesso degli altri condebitori ingiunti non mina l'efficacia del decreto monitorio emesso nei confronti della , dovendo ritenersi inesistente il Parte_1 decreto solo nei confronti della persona deceduta, di tal che il decreto opposto risulta pienamente valido ed efficace nei confronti della società odierna opponente. Deve essere disattesa anche l'altra eccezione preliminare di inesistenza o nullità della notificazione decreto ingiuntivo opposto fondata sul presupposto che il plico notificato contenesse un documento non corrispondente al provvedimento emesso dal Tribunale;
ed invero, la notifica de qua ha effettivamente raggiunto lo scopo cui era diretta, in quanto l'opponente si è tempestivamente costituita in giudizio e ha ritualmente e validamente svolto tutte le proprie difese, di tal che deve ritenersi che abbia pienamente conosciuto l'atto impugnato, e, quindi, in ossequio al disposto di cui all'art. 156, co.3, c.p.c., per il cd. principio di strumentalità delle forme, non può essere dichiarata la nullità della notifica del decreto opposto, avendo pienamente raggiunto lo scopo cui era diretta, in quanto, per giurisprudenza costante, la mera costituzione della parte, anche al solo fine di eccepire la nullità di un atto, ha effetto sanante ex tunc (cfr. in questo senso Cass. 13667/2007). Infine, deve concludersi, dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente unitamente all'atto introduttivo, per la regolarità della procura alle liti rilasciata ai fini del deposito dell'istanza monitoria.
pagina 3 di 5 Nel merito, l'opposizione risulta infondata. In ordine al credito portato dal decreto opposto, si rileva come la documentazione prodotta in sede monitoria e nella successiva causa di opposizione (copia del contratto di finanziamento, dell'apertura di credito in conto corrente già citati, estratti conto dei conti correnti n. 4458 e 10336; certificazioni di debito;
passaggio a sofferenza della posizione;
diffide, revoca degli affidi concessi;
estratto conto delle scritture contabili della banca e da questa certificato ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 385/ 93 che dimostrano l'esistenza e il contenuto dei rapporti negoziali inter partes e l'entità del credito vantato) nonché il comportamento processuale dell'opponente, che non ha contestato sostanzialmente i rapporti di credito di cui si discute, sia idonea a suffragare il credito vantato. Nella fattispecie in esame deve rilevarsi come parte opposta abbia ottemperato ai propri oneri, avendo allegato l'altrui inadempimento e versato in atti documenti idonei a dimostrare il contenuto dei rapporti negoziali inter partes, e, nello specifico, l'intervenuta erogazione del finanziamento, la variazione diacronica del rapporto e l'entità del credito ancora vantato. Al contempo, parte opponente-debitrice non solo non ha contestato i contratti di cui si discute, né l'avvenuta esecuzione da parte del finanziatore dei suddetti contratti né il mancato pagamento degli importi ingiunti, limitandosi alle predette contestazioni, ma non ha neanche fornito prove o chiesto di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda dell'opposta (v. in questo senso Cass.13533/2001: le S.U. chiariscono che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare, senza onere di provarlo, che l'adempimento non vi sia stato, per le evidenti difficoltà -in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova- per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo -salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative-; al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza, al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c., o di altro documento;
nello stesso senso v. da ultimo ex multis Cass.13685/2019). Del tutto irrilevante, poi, è la dedotta mancanza di sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'istituto di credito, documento peraltro prodotto dalla stessa ricorrente in via monitoria: sul punto è risaputo che la produzione in giudizio di una scrittura privata, ad opera della stessa parte che non l'abbia firmata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (cfr. ex plurimis Cass. 22223/2006: “con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto”), dovendo comunque ritenersi che in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta abbia finalità di protezione dell'investitore,
“sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”; così Cass. S.U. 898/2018, v. anche Cass. 9187/2021). Del pari appare irrilevante la dedotta violazione dell'art. 50 D.Lgs.385/1993, essendo risaputo che, in deroga al normale onere della prova, gli istituti di credito possono fondare la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio sulla base di un estratto conto certificato dalla stessa parte ricorrente ex art. 50 T.U.B. (possibilità riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, anche ove non si tratti di banche: v. Cass. 31577/2019), che, pur tuttavia, a seguito dell'opposizione, nel giudizio di merito, non costituisce di per sé prova del credito azionato e la banca, di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa pagina 4 di 5 creditoria a fronte delle contestazioni sollevate dal debitore (v. ex plurimis Cass.14640/2018, Cass.9695/2011:“L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 d.lgs.1°.
9.1993 n.385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista”). Pur tuttavia, parte opposta ha fornito prova del proprio credito, avendo prodotto tutti gli estratti conto necessari all'accertamento dell'esistenza del rapporto inter partes. Ancora, risultano generiche, e, dunque, devono ritenersi inefficaci, le altre contestazioni sollevate dall'opponente (in merito alle lacune del credito azionato, al mancato invio degli estratti conto periodici peraltro ritualmente prodotti in giudizio sub doc.2 e comunque non tempestivamente e specificamente contestati, con tutte le conseguenze di legge: cfr. ex multis Cass. 21092/2016, Cass. 14234/2003). Con particolare riguardo alla contestazione dell'opponente in merito alla illiquidità del credito ingiunto (per discrasia tra il credito portato dal decreto ingiuntivo e quello preteso nelle lettere di revoca) si evidenzia che l'entità del credito risulta dalle certificazioni di debito sottoscritte ai sensi dell'art. 50 D.lgs 385/1993 agli atti prodotte e già citate. Infine, per quanto concerne la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia presso il Mediocredito Centrale risulta documentalmente dai contratti conclusi tra l'istituto di credito e l'odierna opponente la mancata previsione di qualsiasi obbligo preventivo di escussione del fondo e comunque, ai sensi dell'art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Decreto Cura Italia) la garanzia pubblica è sussidiaria (v. comma 7) ed entra in funzione in caso di inadempimento o di mancato pagamento da parte dell'impresa beneficiaria delle citate misure di sostegno. La garanzia può, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, essere escussa solo previa azione giudiziale di recupero forzoso del credito da parte dell'istituto di credito: il creditore, prima di potersi soddisfare sulla garanzia pubblica di cui all'art. 56, ha, dunque, l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento al debitore principale garantito e ad eventuali altri garanti. Corollario di quanto sopra esposto è il rigetto dell'opposizione de qua e la conferma del decreto opposto. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate o inammissibili perché tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, guardando al valore dell'accolto e alla difesa svolta dalle parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.64/2024 emesso da questo Tribunale il 15.01.2024 a favore della in persona del l.r. p.t., contro la in persona del l,r. Controparte_1 Parte_1
p.t.;
3. rigetta ogni altra domanda avanzata,
4. condanna parte opponente a rifondere le spese di lite di parte opposta, che si liquidano in complessivi
€10.591,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 18 giugno 2025.
Il Giudice
A.D'Elia pagina 5 di 5