Art. 3. 1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena liberta' di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
2. E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.