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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 995/2023 R.G. promosso
DA
nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
“Eurocolor s.r.l.” ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca P.IVA_1
Massimino;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( P.IVA_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2307/2023 del 29 maggio 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della società Eurocolor s.r.l., dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto depositata in data 10 agosto 2022, ossia oltre il termine di trenta giorni della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta il 30 giugno 2022, sì come documentato dall' Accertava la CP_1
regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art.139 c.p.c. a mani di Parte_2
quale “persona al servizio del destinatario”. Precisava che anche in
[...]
assenza di produzione in giudizio da parte dell dell'avviso (CAN), CP_1
l'opposizione non poteva, in ogni caso ritenersi tempestiva, essendosi perfezionata la notifica dell'ordinanza decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa;
richiamava sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Appellava la sentenza parte soccombente con atto del 29 novembre 2023.
Restava contumace l , nonostante la regolarità della notificazione effettuata CP_1
a seguito di rinnovazione disposta da questa Corte con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024.
La causa era posta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare la Corte dà atto della contumacia dell'
[...]
, non costituito nonostante la regolarità della notifica a mezzo pec CP_2
del 26 gennaio 2024 consegnata nella casella del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini a comparire e del termine
2 concesso dalla Corte con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16 gennaio
2024.
2. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della tardività dell'opposizione.
Sostiene che la notifica effettuata ai sensi dell'art.139 c.p.c. a mani di “persona al servizio del destinatario” sia invalida in quanto, come documentato già nel giudizio di primo grado, l'appellante vive da sola e non ha né dipendenti né addetti alla casa. In ogni caso rileva come, ai fini della validità della notifica, sia indispensabile la spedizione dell'avviso CAN, nonché la produzione in giudizio dello stesso, in assenza del quale la notifica è da ritenersi nulla. Deduce, pertanto, che da tale notifica non poteva decorrere alcun termine per l'impugnazione.
Aggiunge che, anche a voler considerare che la spedizione della comunicazione informativa fosse presumibilmente avvenuta il giorno successivo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, il ricorso depositato il 10 agosto 2022 avrebbe dovuto ritenersi, in ogni caso, tempestivo, essendosi la notifica perfezionata in data 11 Parte_ luglio 2022, decorsi dieci giorni dalla spedizione della . Rileva, altresì, di non avere mai ricevuto l'atto prodromico di accertamento delle omissioni contestate, in quanto dalla produzione dell'ente emerge l'irreperibilità del destinatario e l'assenza della comunicazione di avvenuta notifica.
3. Ripropone poi gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati nel primo grado, quali il vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
la nullità della notifica dell'avviso di accertamento;
l'intervenuta prescrizione;
il pagamento in misura ridotta della sanzione;
la abnormità della sanzione rispetto alla violazione contestata.
In ulteriore subordine, chiede la rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art. 23 D.L. n.48/2023.
4. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3 5. Va premesso all'esame delle censure sollevate dall'appellante che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 689/1981, “La notificazione dell'ordinanza- ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890”.
Ai sensi dell'art. 7 della citata norma,
“1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario (...)”.
Come ritenuto dal giudice di prime cure, “Deve rammentarsi quanto da ultimo argomentato dalla Cassazione quanto alla disciplina di cui alla L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 6, abrogato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 97-bis, lett. f), come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 461, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame. “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”, che si riferisce all'ipotesi in cui la consegna avvenga a mani del familiare convivente, di persona addetta alla casa o al servizio del destinatario o di portiere dello stabile e che, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere
4 legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass., Sez, 3, 22/5/2015,
n. 10554)”. La procedura semplificata (rispetto a quella prevista dal successivo art. 8 legge 890/1982) trova giustificazione nella ragionevole aspettativa ce l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario in quanto consegnato a persone aventi con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. SS.UU. 10012/2021).
6. Nella fattispecie in esame, dall'avviso di ricevimento si desume che l'atto è stato consegnato a;
è stata contrassegnata la voce della Parte_2
casella relativa a “persona al servizio del destinatario”; è stata “spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata 66604842641” (cfr. allegato TIF alla memoria di costituzione in primo grado dall' ). CP_1
In materia di notificazione a mezzo posta, sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, le quali tuttavia sono dotate di una presunzione di veridicità che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l'atto; prova contraria che può essere offerta con qualsiasi mezzo.
La circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui la stessa non ha alcun addetto alla casa è priva di alcun riscontro probatorio, non potendo rilevare a tale fine la mera produzione della certificazione anagrafica.
Parimenti non sono fondate le censure secondo cui in difetto di allegazione dell'avviso CAN deve ritenersi che “l'atto sia stato notificato decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, perfezionandosi la notifica in data 11.7.2022, con conseguente tempestività dell'opposizione proposta con ricorso del 10.8.2022” e che “contrariamente a quanto inspiegabilmente affermato dal Giudice di prime cure l'allegazione del can sia atto indispensabile” ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1992.
5 Va richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte
n. 1058/2024 pubblicata il 25.11.2024: “Sul punto, rileva l'articolata ed esaustiva motivazione del giudice di prime cure operata tramite la citazione dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità: “ “A questo proposito, questa Corte ha affermato che “anche alla comunicazione di avvenuta notifica di cui alla L. n.
890 del 1982, art. 7 – e ad onta del minor livello di garantismo che caratterizza la disciplina della sua trasmissione postale (raccomandata semplice), rispetto a quello che caratterizza la disciplina della trasmissione postale della comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 140 c.p.c. (raccomandata a.r.), debba applicarsi il principio…, secondo cui l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi
a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova” (Cass., Sez. 2,
12/7/2018, n. 18472). Tuttavia “con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L.
n. 890 del 1982, questa Corte, a sezioni unite, ha da ultimo affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, e art. 140
c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso
l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona
6 diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'Ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c., e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine
(Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012, in motivazione). Sul punto, è stata peraltro ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della
L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la “ricezione” della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a
7 persone irreperibili ex art. 140 c.p.c., ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sentenza del
14/1/2010 n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140
c.p.c., ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione – nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando – cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola
“spedizione” della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass.,
Sez. 3, 7/6/2018, n. 14722)”. (Cass. 20736 del 20/07/2021)”; a fronte di tale motivazione, parte appellante non ha proposto alcuna ricostruzione alternativa né ha dedotto alcuna censura idonea a scalfire il percorso logico - argomentativo del decidente, limitandosi a richiamare gli argomenti già evidenziati negli scritti difensivi di primo grado”.
Va rilevato che l'attestazione dell'ufficiale postale (apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a al suo indirizzo di via Parte_1
Cavour 13 di Tremestieri Etneo) di avere spedito la raccomandata informativa, identificata con il numero 66604842641, per informare la destinataria non rinvenuta personalmente dell'avvenuta consegna dell'atto a persona rinvenuta presso il suo indirizzo, che l'ha ricevuta, fa fede fino a querela di falso, nella specie non proposta.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
8 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
8. Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore dell' delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
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