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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2025
N. R.G. 574/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI IN AV Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 892/2025 del Tribunale di
Milano-sezione lavoro- est. dr.ssa GIGLI, pubblicata il 27.02.2025, promossa da:
con l'avv. CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO e l'avv. Parte_1
NA ME, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini
n. 20 contro
, con l'avv. ROCCO VINCENZO GIOVINAZZO ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Mariano Comense (CO) in Via Matteotti n.
12,
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel merito:
Pagina 1 (i) riformarsi integralmente la Sentenza di primo grado qui appellata n. 892/2025, pronunciata inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria
BE IG, nel procedimento R.G. n. 11528/2024, pubblicata in data 27.2.2025, notificata in 5.5.2025 e, conseguentemente, accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate da con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. depositata nell'ambito del Parte_1 detto procedimento, che qui di seguito si ritrascrivono
CONCLUSIONI
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare
(i) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento nei confronti di per i motivi esposti nel paragrafo A della parte in diritto della Parte_1 presente memoria difensiva;
in via principale:
(ii) respingere, il ricorso ex adverso proposto, anche allo stato degli atti, perché infondato e non provato in fatto ed in diritto, e per l'effetto assolvere da ogni e Parte_1 qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole.
(iii) in via subordinata, salvo gravame: occorrendo, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa del licenziamento del sig. , si CP_1 chiede accertare e dichiarare che i fatti come contestati con la lettera del 7.2.2024 e integrano la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo.
(iv) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo del licenziamento del sig. , per tutti i motivi esposti in memoria, si chiede comunque dichiarare risolto il CP_1 rapporto di lavoro tra ed il sig. , limitando il pagamento da parte della Parte_1 CP_1
Società in favore del lavoratore ad una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
(v) In via di ulteriore subordine e di eccezione di compensazione: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario si chiede, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale esposta, accertarsi e dichiararsi tenuta, e per l'effetto, condannarsi il ricorrente alla restituzione in favore della convenuta di tutte le competenze corrisposte alla cessazione del rapporto.
(vi) Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avversarie domande, si chiede detrarsi da quanto eventualmente dovuto al sig. a titolo di indennità CP_1
Pagina 2 risarcitoria, anche mediante compensazione totale o parziale delle somme allo stesso eventualmente dovute, ogni importo percepito dal medesimo successivamente ai fatti di causa in forza di altri rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o indennità percepite a vario titolo, anche indennità di disoccupazione, (c.d. aliunde perceptum) ovvero che avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum), nella misura che risulterà accertata in corso di causa. in ogni caso:
(vii) rigettarsi il ricorso avversario;
(viii) con vittoria di spese, diritti e onorari;
(ii) mandare assolta da ogni conseguenza pregiudizievole con Parte_1 conseguente condanna del sig. a restituire a tutte le somme allo CP_1 Parte_1 stesso già corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per un totale complessivo pari ad euro 52.044,44 lorde, o per l'eventuale diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
(iii) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di Giudizio e rifusione del contributo unificato
Per la PARTE APPELLATA
Per tutte le ragioni dell'espositiva del presente atto nonché per quelle altre di giustizia e con il rispetto del CCNL AUTOFERROTRANVIERI o di quell'altro ritenuto applicabile - del quale si chiede l'applicazione eventualmente anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 cod. civ.- voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 892/2025 pubblicata il
27/02/2025, nella causa n. 11528/2024 R.G.
2) Accertare e dichiarare inammissibile o comunque infondata l'eccezione di decadenza formulata da nelle conclusioni dell'atto di appello. Parte_1
NEL MERITO
3) Confermare la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 892/2025 nella parte in cui ha dichiarato la nullità del provvedimento di destituzione (licenziamento) comminato dal
Direttore Generale di a e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1
alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento di Parte_1 Controparte_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a euro 4.055,44 o
Pagina 3 diversa somma di giustizia) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
4) In subordine rispetto alla precedente conclusione di merito, previa sospensione del presente giudizio, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 126, della Legge regionale della Lombardia n. 1 del 2000, per contrasto con l'art. 3, comma 1, della
Costituzione, per avere determinato la soppressione delle garanzie disciplinari previste dall'art. 53 del regolamento Allegato A) al R.D. n. 148 del 1931 esclusivamente nei confronti dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale operanti in Lombardia nominati dalla
Regione.
5) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare che il provvedimento di destituzione (licenziamento) comminato dal Direttore Generale di a è stato irrogato con violazione del diritto di difesa per il Parte_1 Controparte_1 mancato accesso agli atti dell'inchiesta amministrativa e conseguentemente, dichiararlo nullo ex art. 18, comma 1, St. lav., con condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(pari a euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
6) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'insussistenza dei fatti tutti posti alla base del provvedimento di destituzione irrogato da e conseguentemente, annullarlo ex art. 18, comma 5, St. lav. Parte_1 per insussistenza del fatto contestato ovvero per la sua riconducibilità a condotte punibili con una sanzione conservativa secondo il codice disciplinare applicabile (all. A r.d. 148/1931), con condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia) dalla data della destituzione a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o la sproporzione del provvedimento di destituzione irrogato da e conseguentemente dichiarare risolto il rapporto di lavoro Parte_1 alla data di destituzione e condannare alla corresponsione, a favore del Parte_1
Pagina 4 ricorrente, dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 6, St. lav., pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
8) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare l'inefficacia del provvedimento di destituzione irrogato da e Parte_1 conseguentemente dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data di destituzione e condannare alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 18, comma 7, St. lav., pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
9) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 892 del 2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da dipendente dal 1989 di e dal 2008 Controparte_1 Parte_1 con qualifica di capo stazione, ha così disposto: “dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e condanna la parte resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 4.055,44 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite”.
Il sig. è stato destituito dal servizio con provvedimento del Direttore Generale di CP_1
del 25.03.2024 (doc.4 fasc. Ricorrente I grado), previa contestazione di addebiti Parte_1 con comunicazione in data 7/02/2024 (doc. 10 del Fasc. di I grado del ricorrente) del seguente tenore: “In data 28 novembre 2023, nell'impianto di Inverigo, si verificava alle ore 07: 30 circa, un investimento, presso il PL 34+844, da parte del treno n. 1622. A seguito dell'investimento, la circolazione nella tratta Inverigo - Merone veniva sospesa sino alle 09:
00, dopo che gli agenti Polfer, intervenuti sul posto, avevano effettuato i rilievi del caso e avevano autorizzato, alle 08 : 45, la ripresa della corsa del treno.
Considerato che
Lei, in qualità di “Capo stazione” della Scrivente Società, nella data e nell'orario della normalità, stava effettuando, nell'impianto di Inverigo, Sua residenza di servizio, il seguente turno: turno 1, dalle 05: 50 alle 13 : 38, il giorno successivo all'evento, con lettera prot. n. 171/2023
Pagina 5 del 29 novembre 2023 veniva sospeso in via preventiva dal soldo e dal servizio, con corresponsione di un assegno alimentare ai sensi dell'art. 46 R.D. 148 /1931- All. A, per tutta la durata dei lavori della Commissione d'inchiesta, all'uopo nominata (lett. prot. n.°
461/2023 DT del 30.11.2023 e successiva proroga) per accertare le cause dell'incidente occorso, ai sensi dell'articolo 53 dell'Allegato summenzionato.
La ricostruzione della dinamica dei fatti è stata effettuata analizzando il sistema di videosorveglianza;
il tabulato del Registratore Cronologico Eventi (RCE) e TV PL e la Zona
Tachigrafica Elettronica (ZTE) del treno 1622.
Il materiale raccolto ha permesso di constatare che alle 07: 30 del 28/11/2023, un uomo, mentre attraversava il PL 34 + 844 della linea Milano Cadorna - Asso cadeva
(probabilmente scivolava) all'interno del binario di corsa e, non riuscendo a rialzarsi, veniva investito dal treno 1622, proveniente da Asso. Nello specifico: la persona entrava nel passaggio a livello alle 07: 28 : 37 e dopo due secondi cadeva sul binario di corsa alle 07 :
28 : 39, iniziava la chiusura del passaggio a livello che terminava alle 07 : 28 : 57.
Alle 07: 30 : 00, la persona veniva investita dal treno.
Dall'inizio della chiusura delle barriere fino all'investimento trascorrevano 81 secondi.
Attraverso l'analisi incrociata delle risultanze emerse tramite dispositivi summenzionati, è emerso che l'evento si sia verificato a fronte della condotta da Lei posta in essere durante lo svolgimento della mansione, vale a dire che la causa dell'investimento è stata ricondotta ad un accertamento del PL in assenza delle condizioni necessarie per concederlo, ascrivendo a
Suo carico la responsabilità di quanto verificatosi.
Dal tabulato RCE e dai dati TVPL, è emerso, infatti, che la richiesta di accertamento del PL è avvenuta alle 7: 29 :5, 88 l'accertamento del PIL è stato concesso dopo 5 secondi, ovvero alle ore 7:29:10, 38; l'investimento è avvenuto alle 07: 30:00, dunque 55 secondi dopo dalla richiesta di accertamento del PL e 50 secondi dopo l'accertamento concesso.
I dati raccolti hanno dunque permesso di accertare che lei abbia concesso l'accertamento del
PL senza sincerarsi che all'interno non ci fosse nessuno. Diversamente, avrebbe avuto il tempo necessario per fermare il treno: nei 55 secondi intercorsi dalla richiesta di accertamento, o nei 50 secondi dalla concessione dell'accertamento, il treno si trovava prima sia del segnale di avviso di protezione 0668 (che si trova al km 35 + 373, cioè a 529 m dalla mezzeria del PL 34 + 844), sia dal segnale di protezione 668 (che si trova al km 34 + 931, cioè a 87 m dalla mezzeria del PL 34 + 844),mentre la persona era a terra già da 81 secondi, ben visibile, al centro del PL..
Pagina 6 La Sua condotta, come sopra descritta, è, dunque, di estrema gravità e indice della Sua condotta negligente;
oltre a costituire un inadempimento ex art. 2104 Cod. Civ., può essere valutata in considerazione delle previsioni di cui al R.D. N° 148/1931 – Allegato A. In particolare, si ritiene che siano qui integrati gli estremi di cui all'art. 45, p. 3 (“chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice Penale – sostituito dall'art. 450 del nuovo Codice Penale - abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nelle marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale”) del richiamato All. A al R.D.
148/1931, con previsione della sanzione disciplinare della destituzione.”
con il ricorso introduttivo del giudizio ha eccepito la nullità della destituzione per CP_1 violazione delle norme procedimentali stabilite dal R.D. 148/1931 e per infondatezza degli addebiti.
In particolare, con riferimento ai vizi della procedura ha evidenziato:
-che la destituzione era stata comminata dal dirigente della società datrice di lavoro anziché dal Consiglio di Disciplina previsto dall'art 54 dell'allegato A al RD 148/31, unico organo legittimato ad adottare la sanzione espulsiva avendo il dipendente presentato la domanda prevista dall'art. 53 co. 8 del citato allegato, dopo la conferma dell'opinamento,
-che non gli era stata concessa, nonostante la sua richiesta, la possibilità di prendere visione degli atti/documenti sui quali si è fondato l'opinamento di destituzione comunicato in data
7/3/2024, così pregiudicando il suo diritto di difesa.
Nel merito, ha contestato gli addebiti posti a fondamento della destituzione insistendo per la mancanza di imputabilità a titolo di colpa delle condotte a lui ascritte e ribadendo la lacunosità dell'istruttoria svolta, che non aveva tenuto conto delle criticità del sistema di gestione della sicurezza di né delle criticità dell'ambiente di lavoro. Parte_1
In via subordinata, ha eccepito la illegittimità del provvedimento espulsivo per mancanza di proporzione.
Ciò premesso ha chiesto in via principale la tutela di cui all'art 18 co. 1 L. 300/70. E, in subordine, la tutela indennitaria ai sensi dell'art 18 co. 5,6 e 7 L 300/70.
si è costituita opponendosi a tutti i motivi di ricorso ed insistendo sulla Parte_1 legittimità della destituzione, sul presupposto che il Consiglio di disciplina doveva ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 102 del d.lgs n. 112 del 1998, che nel disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, ha espressamente soppresso le funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di
Disciplina e dall'art 3 co 126 della LR Lombardia n. 1/2000, e, nel merito ha ribadito la
Pagina 7 fondatezza degli addebiti contestati, la gravità dei quali giustificava l'adozione del provvedimento espulsivo.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento sollevata dalla società ex art 6 comma 2 della L 604/66, per il mancato deposito del ricorso entro il
180° giorno dall'impugnazione, essendo stato il ricorso depositato il 7 non l'8 ottobre 2024, come sostenuto da , ha accolto l'eccezione di violazione dell'art 54 del R.D. Parte_1
148/1931, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 532/2025) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 22 del 2024).
Il Tribunale ha quindi dichiarato nullo il licenziamento e ha applicato la tutela di cui all'art 2 del D.l gs 23/2015 come da dispositivo sopra trascritto.
Ai fini del calcolo della conseguente indennità risarcitoria il Tribunale ha condiviso la quantificazione della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto effettuata dal ricorrente nella somma di euro 4.055,44, rilevando che era stata contestata solo genericamente dalla convenuta.
Infine, il primo giudice non ha accolto la richiesta del ricorrente di corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo di sospensione, nel corso del quale ha CP_1 percepito il solo assegno alimentare ex art. 46 RD n. 148/1931, rilevando come “quest'ultima norma, infatti, fa dipendere il diritto alle differenze retributive dall'esito del procedimento penale stabilendo quanto segue: “Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato”.
Con atto depositato in data 3/06/2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza per 4 motivi.
1) errata interpretazione dell'art. 102 del D. Lgs 31.3.1998, n. 112, lett. b) anche in riferimento alla Legge Regionale della Lombardia n. 1 del 5.1.2000: l'effettiva abrogazione del Consiglio di Disciplina prevista dall'art. 53 del R.D. n. 148/1931
Con un primo motivo di gravame, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto nullo il recesso datoriale in ragione della mancata audizione del Consiglio di disciplina richiesta dall'odierno appellato. Sostiene che il primo giudice si sia acriticamente uniformato ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione senza tenere in considerazione il quadro normativo di riferimento. In primo luogo, rammenta che l'art. 54 l'Art. 54 del R.D.
Pagina 8 n. 148/1931 che istituisce e disciplina il Consiglio di Disciplina non prevede alcun onere di nominare i componenti dello stesso a carico delle aziende del settore autoferrotranviario.
Pertanto, venuta meno la nomina pubblica, non è previsto che il datore di lavoro (ovvero la società operante nel settore degli autoferrotranvieri) sia onerato della relativa nomina.
Sotto altro profilo, censura la sentenza di primo grado anche per non aver accertato l'abrogazione dei Consigli di Disciplina per effetto di esplicite previsioni di legge:
- l'art. 102 del Dlgs n. 112/1998, che ha espressamente soppresso le funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di Disciplina.
-l'art 3 della Legge Regionale della Lombardia n. 1/2000, che ha eliminato la funzione regionale di nomina dei Consigli di disciplina delle aziende svolgenti servizio di trasporto pubblico locale.
Sul punto l'odierna appellante ha richiamato quindi il parere del Consiglio di Stato n. 453 del
200 con cui si è affermato che con la norma D.lgs. n. 112/1998, art. 102 il legislatore ha inteso "sopprimere gli stessi Consigli di disciplina quali organi preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, con conseguente abrogazione implicita di tutte le norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 che postulino l'operatività di tali organi", nonché la sentenza delle sezioni Unite n. 460 del 2005.
Tali conclusioni, nell'ottica del gravame, non risulterebbero scalfite nemmeno dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 532 del 2025 se correttamente interpretata secondo il quadro normativo di riferimento. L'odierna appellante sostiene che “il Giudice di Prime cure sarebbe pervenuto a conclusioni diametralmente opposte a quelle a cui è erroneamente giunto, se avesse considerato la diversa cornice normativa prevista nel caso di specie per la Regione
Lombardia, rispetto a quella diversa che, invece, afferisce alla Regione Campania luogo in cui
è stato intimato il licenziamento disciplinare oggetto di indagine da parte dei Giudici della
Suprema Corte di Cassazione. In tale prospettiva, non può non balzare all'occhio dell'interprete delle norme di diritto che l'ordinamento Regionale presso la Lombardia – e ciò
a differenza di quanto avviene nell'ordinamento della Regione Campania – ha disposto in maniera esplicita la soppressione dei collegi di disciplina presso la Regione Lombardia. Vale ancora la pena di ricordare e trascrivere integralmente quanto previsto dall'art. 3, comma 126 della L.R. Lombardia n. 1/2000 a tenore della quale: “126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale”. Conclude quindi sottolineando che l'aver soppresso le funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di Disciplina equivale
Pagina 9 alla loro abrogazione, in assenza di un esplicito onere di nomina e di costituzione in capo alla società, e richiama sul punto la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 313 del 2021.
2) mancato espletamento della fase istruttoria del giudizio
Con un secondo motivo di impugnazione lamenta la omissione di un Parte_1 approfondimento istruttorio in ordine al reale accadimento dei fatti. In particolare rileva che erano state omesse: “(i) la disamina dei video depositati su supporto informatico relativo all'incidente ferroviario da cui trae origine la contestazione disciplinare;
(ii) la disamina della perizia depositata agli atti di causa sulla dinamica dell'incidente occorso nei pressi della stazione ferroviaria in cui operava l'odierno appellato;
(iii) la nomina di consulente tecnico d'ufficio per verificare la corretta dinamica dei fatti contestati;
(iv) la prova per testi sulle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento di destituzione/recesso.”
Nell'ottica del gravame, infatti, accertata la legittimità del provvedimento di destituzione sotto il profilo formale e ritenuta irrilevante la mancata pronuncia del Collegio di disciplina come sostenuto nel motivo di appello precedente, sarà necessario l'esperimento di attività istruttoria per fare chiarezza sui fatti di causa.
3) errata quantificazione della retribuzione globale di fatto della odierna appellata
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato la retribuzione globale di fatto utile al calcolo delle indennità risarcitorie previste dall'art. 18 della Legge n. 200/1970 nella misura pari ad euro 4.055,44, rilevando erroneamente che tale quantificazione sarebbe stata solo genericamente contestata dalla società. Sostiene che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la società ha debitamente contestato la quantificazione della retribuzione globale effettuata dall'odierno appellato. Il calcolo effettuato dal lavoratore appare sproporzionato e abnorme atteso che la retribuzione globale di fatto mensile è infatti pari ad euro 2.680,67 (così calcolata 2.297,72*14/12).
4) errata applicazione del regime sanzionatorio previsto dal jobs Act
evidenzia l'erronea applicazione della disciplina del Jobs Act al rapporto di Parte_1 lavoro di , che aveva avuto inizio nel 1998 e rileva che il primo giudice avrebbe dovuto CP_1 applicare la disciplina di cui all'art 18 L 300/70.
Ripropone, infine, le ulteriori difese del giudizio di primo grado.
Con atto depositato in data 6/08/2025 si è costituito chiedendo la conferma integrale CP_1 della sentenza di primo grado.
Pagina 10 Eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello per violazione dell'art. 434, comma
1, lett. b), c.p.c. In ogni caso, ad avviso del lavoratore, tale primo motivo di appello risulterebbe comunque infondato anche nel merito.
Evidenzia, infatti, come il diritto vivente confermi l'attuale esistenza dei Consigli di
Disciplina e della speciale disciplina dei licenziamenti del personale delle ferrovie posta dagli artt. 53 e 54 dell'Allegato A) del R.D. 148/1931. In tale senso si era espressa anche la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2024, e da ultimo la Suprema Corte con le sentenze nn. 527, 528, 530 e 532 del 2025.
Sotto altro profilo, evidenzia come, diversamente da quanto opinato da controparte, l'art. 102, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 112/1998 non ha determinato la soppressione del Consiglio di
Disciplina di : “orbene è del tutto consolidato nella giurisprudenza della SC di Parte_1
Cassazione il principio che l'art. 102 citato ha abrogato solo le funzioni amministrative delle gestioni governative in materia di nomina dei Consigli di Disciplina e che quindi lo stesso non si applica ai Consigli di Disciplina nominati da Enti locali (quali Regioni, Provincie, Comuni ecc).” Conclude quindi nel senso che “dopo l'abrogazione delle funzioni amministrative pubbliche, sono l'azienda e le associazioni sindacali a dover adempiere all'obbligo di costituire il Consiglio mediante la designazione dei propri rappresentanti, al fine di assicurare le garanzie partecipative e difensive del lavoratore, come espressamente prevede l'art. 54 dell'Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148”.
Quanto al menzionato art. 3 comma 126 della Legge della Regione Lombardia n. 1/2000, giunge alle stesse conclusioni esposte con rifermento all'art. 102 D. Lgs. n. 112/1998, avendo tali norme la medesima struttura sintattica e lessicale.
Ribadisce quindi che il venir meno della nomina regionale dei Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale non ne comporterebbe la soppressione, posto che i suoi componenti possono ancora essere designati e nominati rispettivamente dall'azienda e dalle associazioni sindacali. Diversamente opinando, tale norma regionale si configurerebbe come
“nulla, invalida e priva di efficacia sin dall'origine (ex tunc), per palese contrasto con l'art. 1, comma 2, della legge n. 270 del 1988”, la quale statuisce che statuisce che le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere derogate dalla “contrattazione nazionale di categoria”. Inoltre, tale legge regionale, se interpretata come di soppressione dei Consigli di Disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale di nomina regionale, risulterebbe costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione, in quanto foriera di un irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti in Lombardia, rispetto ai
Pagina 11 lavoratori che prestano servizio in altre regioni e rispetto dipendenti di aziende di trasporto pubblico locale operanti in Lombardia ma con Consigli di Disciplina nominati da enti locali diversi dalla Regione (quali province e comuni).
Con riguardo al secondo motivo di appello, premette che l'accertamento della nullità del provvedimento di destituzione, logicamente e giuridicamente preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito sulla fondatezza delle contestazioni disciplinari, avrebbe reso irrilevante ogni ulteriore attività istruttoria.
In relazione al terzo motivo di appello, ribadisce che la società ha solo genericamente contestato la quantificazione della retribuzione globale di fatto effettuata dal lavoratore. In ogni caso, nell'ottica di “la quantificazione della retribuzione mensile operata dal CP_1 ricorrente in primo grado, pari ad euro 4.055,44, risulta corretta in quanto fondata su un calcolo puntuale e dettagliato, basato sull'integrale inclusione delle voci retributive previste dal CCNL Autoferrotranvieri: tale importo rappresenta una somma omnicomprensiva di tutti gli emolumenti fissi e continuativi effettivamente percepiti dal lavoratore nel periodo di riferimento, riconducibili al regolare svolgimento dell'attività lavorativa”.
Con riguardo al quarto motivo di appello, premette che lo stesso nel ricorso CP_1 introduttivo in primo grado ha chiesto l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 L. 300/1970. Il regime sanzionatorio applicato dal primo giudice sarebbe quindi errato. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da controparte, l'erroneo richiamo al D.lgs.
n. 23/2015 è tuttavia privo di rilievo sostanziale, avendo in ogni caso il Giudice di prime cure attribuito all'appellato la tutela prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Il licenziamento oggetto di causa sarebbe, infatti, affetto da nullità sostanziale e non da vizio procedurale.
Ripropone, infine, le domande ed eccezioni già formulate nel primo grado.
All'udienza dell'11.11.2025, dopo avere preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
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Va premesso che, in mancanza di impugnazione, deve considerarsi definitiva la pronuncia del tribunale di insussistenza della decadenza di cui all'art 6 L 604/66.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il Collegio ritiene infondato il primo motivo condividendo la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la destituzione nulla
Pagina 12 per violazione dell'art 54 del RD e ha affermato la competenza del Consiglio di Disciplina ad irrogare il provvedimento sanzionatorio espulsivo.
Il primo giudice ha puntualmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, costituito dalle seguenti norme:
l'art. 53 del R.D. 148/1931 ai sensi del quale “….Nel caso in cui l'agente abbia presentate le
Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli
è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”.
l'art. 54 del medesimo RD , che prevede: “le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43,
44 e 45” – tra cui rientra la destituzione – “sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma: 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi
Consorzi.
Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata;
ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.
Pagina 13 L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.
I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo”.
Quanto alla interpretazione delle suddette norme va ricordato la Cassazione con numerose sentenze (tra tante v. Cass. 15355- 9530-7866/2023) ha così statuito: “Questa Corte ha affermato, con pronunce cui si intende dare continuità (Cass. n. 12770/2019, già richiamata dai giudici di merito;
v. anche Cass. n. 13804/2017, n. 17286/2015), che, nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal regio decreto in materia disciplinare (come chiarito da Cass. n. 12490/2015, n. 855/2017,
S.U. n. 15540/2016, n. 12490/2015, n. 5551/2013, n. 11929/2009), anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo. …….”
Il tribunale sull'argomento ha richiamato ex art 118 disp att la sentenza della Corte di
Cassazione n. 532/2025 il cui testo ha in gran parte trascritto nel provvedimento appellato.
Con la richiamata pronuncia (cfr sentenze n. 527-528 e 530/2025) la Suprema Corte ha statuito che “ nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal Regio Decreto in materia disciplinare, anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970 – sia irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo. Infatti, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. 148/1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole;
con la conseguenza della nullità della sanzione disciplinare (rientrante, in relazione al tipo di violazione, nella categoria delle nullità di protezione) nell'ipotesi di omissione di una delle suddette fasi (Cass. 7 aprile 2023, n. 9530, in motivazione sub p.to 3, con ampio richiamo di precedenti conformi)”.
Pagina 14 A parere del Collegio l'appellante non ha fornito elementi idonei a contrastare la richiamata decisione della Suprema Corte, che a sua volta si fonda sulle statuizioni di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza 22/2024, che ha affermato che costituisce diritto vivente la perdurante esistenza dei Consigli di disciplina.
Quanto alla tesi sostenuta dalla appellante della intervenuta abrogazione dei consigli di disciplina, osserva il Collegio che la Corte di Cassazione ha già esaminato la questione della totale soppressione, o meno, dei Consigli di disciplina, in relazione alla corretta interpretazione degli artt. 54-58 del r.d. n. 148 del 1931, in combinazione con l'art. 102, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (vedi: Consiglio di Stato, sez. Il - Parere
19 aprile n. 453/2000) e pure tra molte incertezze, l'ha risolta nel senso della persistenza dei suindicati Consigli di disciplina per la generalità delle aziende di trasporto, salvo che per le gestioni governative, i cui Consigli sono stati considerati soppressi dall'art. 102, comma 1, lett. b), cit.(vedi Cass. sent 12490/2015, richiamata da Cass. 15355/24)
Sotto altro profilo, le più recenti pronunce hanno ribadito che il valore normativo del cit. art
102 “ non può che essere quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore (art. 12 disp. prel. c.c.) e pertanto, quello di aver reciso ogni legame della nomina dei Consigli di disciplina con gli organi pubblici: tanto dello Stato, quanto delle Regioni.
Ma certamente non è possibile trarre dalla soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina l'inferenza della loro eliminazione tout court, avvenuta solo per le gestioni amministrative (Cass. 14 maggio 2019, n. 12770, in motivazione); né la caducazione di quei consigli può conseguire da una mera inerzia degli organi competenti a provvedere alla nomina dei relativi componenti (Cass. 6 marzo 2023, n. 6555, in motivazione sub p.to 12), in una sorta di "praesumptio de praesumpto" inammissibile nel nostro ordinamento.
D'altro canto, questa Corte ha escluso che la speciale disciplina dell'allegato A al RD n.
148/1931 sia stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e tale soluzione è stata avallata dalla
Corte Costituzionale (con le sentenze n. 301/2004 e n. 188/2020), che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell'All. A al R.D. 148/1931, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante interventi legislativi (Cass. 7 marzo 2023, n. 6765, in motivazione sub p.ti 17 e 18).
Il venir meno della nomina pubblica dei Consigli di disciplina non ne comporta la soppressione, atteso che per la loro costituzione presso ciascuna azienda o dipendenza
Pagina 15 aziendale con direzione autonoma, a norma dell'art. 54 R.D. 148/1931, è prevista una composizione plurale, formata da:
a) un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
b) tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti
(Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
c) tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti con precedenza tra gli agenti appartenenti alla azienda (e nomina per ciascuno dei rappresentanti di un supplente).
Alla nomina di questi rappresentanti provvedeva il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l'interno quando si fosse trattato di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.
Ebbene, la soppressione dell'intervento pubblico (statale o regionale) nella nomina dei componenti del consiglio di disciplina, non ha modificato tale assetto, posto che i suoi componenti possono ancora essere designati e nominati rispettivamente dall'azienda e dalle associazioni sindacali nazionali numericamente più rappresentative.
In conclusione, la soppressione delle funzioni amministrative statali di nomina dei membri dei consigli di disciplina, operata dall'art. 102 D. Lgs. n. 112/1998, non implica l'abrogazione dell'organo, che resta componibile come espressamente prevede l'art. 54 R.D. n. 148/1931.
Trattandosi di organo collegiale "terzo", in quanto a composizione mista (rappresentanti del datore di lavoro e del personale), resta confermata la funzione di protezione sia dell'organo sia del procedimento ivi previsto, con conseguente nullità del licenziamento che sia stato irrogato sul piano disciplinare senza sottoporre la questione al consiglio di disciplina, qualora in tal senso sia stata avanzata specifica istanza del lavoratore.”
Quanto poi all'art 3 co. 126 della LR Lombardia n 1 /2000, indicato dall'appellante a sostegno della tesi della soppressione dei consigli di disciplina, il Collegio concorda con l'osservazione della parte appellata che ha evidenziato che si tratta di norma che ha la stessa struttura dell'art 102 cit., sicchè deve seguire l'interpretazione data dalla suprema corte a tale norma.
Ai fini di rendere evidente l'affermazione svota si riporta il testo delle due norme in esame.
Pagina 16 Art 102 "Sono soppresse le funzioni amministrative relative... all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti"
e, in particolare, "alla nomina dei consigli di disciplina”
Art 3 co 126 LR Lombardia n 1/2000 “Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale».
Se, l'art 102 del D lgs 112/98 non ha soppresso in consigli di disciplina nominati da gestioni governative ma solo le funzioni amministrative di nomina dei membri da parte di tali gestioni, allora si deve ritenere che analogamente l'art 3 co 126 cit non abbia soppresso i consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico, ma le funzioni amministrative di nomina svolte dalla regione.
Il giudice a quo ha ribadito che la richiesta di intervento del CdD, oltre a costituire un momento di ulteriore garanzia per il lavoratore, determina la mancanza di legittimazione all'esercizio del potere di recesso in capo al datore di lavoro e il suo trasferimento ad un organo collegiale esterno e terzo. La violazione di tale disposizione, che si è ritenuto avere natura inderogabile, in quanto costituisce una prescrizione di validità dell'atto (e non già di comportamento) e si fonda su un evidente scopo di tutela del lavoratore dipendente, determina la nullità della sanzione disciplinare, la quale rientra nella categoria delle nullità di protezione, dovendo annoverarsi il citato art. 53 tra le norme imperative di cui all'art. 1418, primo comma, cod. civ. (da ultimo, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 7 marzo 2023, n.
6765; 6 marzo 2023, n. 6555 e 9 novembre 2021, n. 32681).
Si deve conseguentemente condividere la decisione del Tribunale che ha configurato una fattispecie di licenziamento nullo per violazione di norme imperative (art. 53 e 54 citati).
La infondatezza nel merito del primo motivo di gravame rede superfluo l'esame della eccepita inammissibilità dello stesso.
Il secondo motivo di impugnazione (omessa istruttoria) risulta assorbito, in presenza di un licenziamento nullo per vizio di procedura è inutile e superfluo ogni accertamento istruttorio sullo svolgimento dei fatti contestati.
Fondato è invece il terzo motivo di appello, con il quale ha contestato la Parte_1 quantificazione della retribuzione mensile globale di fatto contenuta nella sentenza.
Il primo giudice, ritenuto che la società resistente non avesse mosso contestazioni specifiche, ha fatto proprio l'importo indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo in cui si legge “Tenuto
Pagina 17 conto delle mansioni espletate, nell'aprile 2024 la retribuzione mensile globale di fatto del
Sig. era pari ad euro 4.055,44 (o quell'altra maggiore o diversa somma) giusto il CP_1 seguente calcolo:
€ 2.376,95 (retribuzione mensile) + €. 198,07 (1/12 di 13.ma mensilità) + € 198,07 (1/12 di
14.ma mensilità) + € 171,66 (1/12 ferie) + € 26,41 (1/12 permessi ex festività) + € 79,23 (1/12 festività) + € 142,62 (premio produttività) + € 132,60 (indennità giornaliera prog. spec.) + €
181,20 (indennità presenza parametrata) + € 17,34 (indennità presenza turno) + € 35,58
(indennità presenza domenicale) + € 40,17 (lavoro notturno e maggiorazione) + € 154,78
(diaria intera) + 92,87 (pernottamento senza dormitorio) + € 208,00 (maggiorazione per ferie)
- 4.055,44 euro.”
Il Collegio non condivide tale conclusione.
Va in primo luogo rilevato che già nella memoria di costituzione in primo Parte_1 grado ha contestato tale quantificazione, pur non soffermandosi sulle singole voci, e ha evidenziato “Ferma e ribadita la legittimità del provvedimento di destituzione e, di conseguenza, la legittimità della sospensione previste dall'art. 46 del R.D. n. 148/1931, si contesta in ogni caso il calcolo di controparte.
A tutto concedere tale calcolo non deve essere effettuato avendo come parametro la retribuzione globale di fatto, le ordinarie competenze esposte in cedolino.
In ogni caso, nelle denegata ipotesi in cui si ritenesse valida la quantificazione avversaria, si rileva l'erroneità del calcolo del conteggio avversario della retribuzione globale di fatto mensile (ciò anche ai fini delle indennità risarcitorie ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), in quanto abnorme e sproporzionata.
La retribuzione globale di fatto mensile infatti pari ad euro 2.680,67 (così calcolata
2.297,72*14/12).”
Va premesso che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del
1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012 (applicabile al caso in esame ratione temporis in considerazione della data di assunzione di ) rinvia, quale parametro di riferimento CP_1 per la determinazione dell'indennità risarcitoria, "all'ultima retribuzione globale di fatto".
La determinazione di tale retribuzione, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione “deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato (Cass. n. 15066 del 2015), dovendosi comprendere nel relativo parametro non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, in
Pagina 18 quanto, altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass. n. 19956 del 2009).
19. Il testo novellato dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 è suscettibile di identica interpretazione, dovendosi ritenere il riferimento all' "ultima" retribuzione quale rinvio al rapporto di lavoro come cristallizzato al momento del licenziamento.”(Cass ordinanza n.
13688/2025) .
In applicazione di tali consolidati principi, nella fattispecie si deve osservare che il lavoratore ha incluso nell'importo della retribuzione globale di fatto importi (+ € 171,66 (1/12 ferie) + €
26,41 (1/12 permessi ex festività) + € 79,23 (1/12 festività) + € 142,62 (premio produttività)
+ € 132,60 (indennità giornaliera prog. spec.) + € 181,20 (indennità presenza parametrata)
+ € 17,34 (indennità presenza turno) + € 35,58 (indennità presenza domenicale) + € 40,17
(lavoro notturno e maggiorazione) + € 154,78 (diaria intera) + 92,87 (pernottamento senza dormitorio) + € 208,00 (maggiorazione per ferie) dei quali non ha allegato, né tantomeno provato, avendo l'attuale appellato prodotto solo tre buste paga, il carattere continuativo, e non ha pertanto assolto all'onere probatorio a suo carico.
Di tali voci non si può conseguentemente tenere conto.
La retribuzione globale di fatto va pertanto determinata nel minor importo di € 2.773,10 così calcolata: € 2. 376,95 (importo indicato nella busta paga di novembre 2023 quale Totale emolumenti) x 14:12).
Fondato, ma non influente sulla decisione, è infine il quarto motivo di censura.
Nella sentenza impugnata il giudice ha così statuito: “11. Quanto alla tutela, in applicazione dell'art. 2 d. lgs. N. 23/2015, la convenuta va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno “un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Il ricorrente aveva svolto correttamente domanda ex art 18 l 300/70 e tale domanda doveva essere accolta, in quanto, essendo stato assunto nel 1989, la disciplina ratione temporis CP_1 da applicare al rapporto di lavoro tra le parti è quella dello Statuto dei lavoratori, come
Pagina 19 novellato dalla L 92/2012. Tuttavia, l'applicazione dell'art 18 comporta in caso di nullità la medesima tutela applicata dal primo giudice, sebbene sulla base di una diversa normativa.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – in parziale riforma della sentenza appellata n. 892/2025 del Tribunale di Milano, va rideterminata la misura della retribuzione globale di fatti nell'importo mensile di €
2.773,10 e, in accoglimento della domanda restitutoria formulata da , deve Parte_1 CP_1 essere condannato a restituire alla società appellante la maggior somma percepita in forza della sentenza impugnata.
Meritano conferma le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite del doppio grado possono essere compensate nella misura di un quarto, con condanna di al pagamento Parte_1 della somma residua che si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n.
892/2025 ridetermina la retribuzione mensile globale di fatto in € 2.773,10 e condanna alla restituzione della maggior somma percepita in forza della sentenza Controparte_1 impugnata.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Pagina 20 Compensa per 1/4 le spese di lite del doppio grado e condanna a rimborsare Parte_1 al sig. le spese residue che liquida in complessivi € 5.400 oltre oneri Controparte_1 accessori e spese forfettarie al 15%
Milano, 11/11/2025
Presidente est.
SI IN AV
Pagina 21
N. R.G. 574/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI IN AV Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 892/2025 del Tribunale di
Milano-sezione lavoro- est. dr.ssa GIGLI, pubblicata il 27.02.2025, promossa da:
con l'avv. CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO e l'avv. Parte_1
NA ME, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini
n. 20 contro
, con l'avv. ROCCO VINCENZO GIOVINAZZO ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Mariano Comense (CO) in Via Matteotti n.
12,
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Nel merito:
Pagina 1 (i) riformarsi integralmente la Sentenza di primo grado qui appellata n. 892/2025, pronunciata inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria
BE IG, nel procedimento R.G. n. 11528/2024, pubblicata in data 27.2.2025, notificata in 5.5.2025 e, conseguentemente, accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate da con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. depositata nell'ambito del Parte_1 detto procedimento, che qui di seguito si ritrascrivono
CONCLUSIONI
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare
(i) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento nei confronti di per i motivi esposti nel paragrafo A della parte in diritto della Parte_1 presente memoria difensiva;
in via principale:
(ii) respingere, il ricorso ex adverso proposto, anche allo stato degli atti, perché infondato e non provato in fatto ed in diritto, e per l'effetto assolvere da ogni e Parte_1 qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole.
(iii) in via subordinata, salvo gravame: occorrendo, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa del licenziamento del sig. , si CP_1 chiede accertare e dichiarare che i fatti come contestati con la lettera del 7.2.2024 e integrano la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo.
(iv) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo del licenziamento del sig. , per tutti i motivi esposti in memoria, si chiede comunque dichiarare risolto il CP_1 rapporto di lavoro tra ed il sig. , limitando il pagamento da parte della Parte_1 CP_1
Società in favore del lavoratore ad una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
(v) In via di ulteriore subordine e di eccezione di compensazione: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario si chiede, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale esposta, accertarsi e dichiararsi tenuta, e per l'effetto, condannarsi il ricorrente alla restituzione in favore della convenuta di tutte le competenze corrisposte alla cessazione del rapporto.
(vi) Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avversarie domande, si chiede detrarsi da quanto eventualmente dovuto al sig. a titolo di indennità CP_1
Pagina 2 risarcitoria, anche mediante compensazione totale o parziale delle somme allo stesso eventualmente dovute, ogni importo percepito dal medesimo successivamente ai fatti di causa in forza di altri rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o indennità percepite a vario titolo, anche indennità di disoccupazione, (c.d. aliunde perceptum) ovvero che avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum), nella misura che risulterà accertata in corso di causa. in ogni caso:
(vii) rigettarsi il ricorso avversario;
(viii) con vittoria di spese, diritti e onorari;
(ii) mandare assolta da ogni conseguenza pregiudizievole con Parte_1 conseguente condanna del sig. a restituire a tutte le somme allo CP_1 Parte_1 stesso già corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per un totale complessivo pari ad euro 52.044,44 lorde, o per l'eventuale diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
(iii) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di Giudizio e rifusione del contributo unificato
Per la PARTE APPELLATA
Per tutte le ragioni dell'espositiva del presente atto nonché per quelle altre di giustizia e con il rispetto del CCNL AUTOFERROTRANVIERI o di quell'altro ritenuto applicabile - del quale si chiede l'applicazione eventualmente anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 cod. civ.- voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 892/2025 pubblicata il
27/02/2025, nella causa n. 11528/2024 R.G.
2) Accertare e dichiarare inammissibile o comunque infondata l'eccezione di decadenza formulata da nelle conclusioni dell'atto di appello. Parte_1
NEL MERITO
3) Confermare la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 892/2025 nella parte in cui ha dichiarato la nullità del provvedimento di destituzione (licenziamento) comminato dal
Direttore Generale di a e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1
alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento di Parte_1 Controparte_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a euro 4.055,44 o
Pagina 3 diversa somma di giustizia) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
4) In subordine rispetto alla precedente conclusione di merito, previa sospensione del presente giudizio, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 126, della Legge regionale della Lombardia n. 1 del 2000, per contrasto con l'art. 3, comma 1, della
Costituzione, per avere determinato la soppressione delle garanzie disciplinari previste dall'art. 53 del regolamento Allegato A) al R.D. n. 148 del 1931 esclusivamente nei confronti dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale operanti in Lombardia nominati dalla
Regione.
5) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare che il provvedimento di destituzione (licenziamento) comminato dal Direttore Generale di a è stato irrogato con violazione del diritto di difesa per il Parte_1 Controparte_1 mancato accesso agli atti dell'inchiesta amministrativa e conseguentemente, dichiararlo nullo ex art. 18, comma 1, St. lav., con condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(pari a euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia) dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
6) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'insussistenza dei fatti tutti posti alla base del provvedimento di destituzione irrogato da e conseguentemente, annullarlo ex art. 18, comma 5, St. lav. Parte_1 per insussistenza del fatto contestato ovvero per la sua riconducibilità a condotte punibili con una sanzione conservativa secondo il codice disciplinare applicabile (all. A r.d. 148/1931), con condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia) dalla data della destituzione a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o la sproporzione del provvedimento di destituzione irrogato da e conseguentemente dichiarare risolto il rapporto di lavoro Parte_1 alla data di destituzione e condannare alla corresponsione, a favore del Parte_1
Pagina 4 ricorrente, dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 6, St. lav., pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
8) In subordine rispetto alle precedenti conclusioni di merito, accertare e dichiarare l'inefficacia del provvedimento di destituzione irrogato da e Parte_1 conseguentemente dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data di destituzione e condannare alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'indennità Parte_1 risarcitoria ex art. 18, comma 7, St. lav., pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 4.055,44 o diversa somma di giustizia), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
9) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 892 del 2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da dipendente dal 1989 di e dal 2008 Controparte_1 Parte_1 con qualifica di capo stazione, ha così disposto: “dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e condanna la parte resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 4.055,44 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite”.
Il sig. è stato destituito dal servizio con provvedimento del Direttore Generale di CP_1
del 25.03.2024 (doc.4 fasc. Ricorrente I grado), previa contestazione di addebiti Parte_1 con comunicazione in data 7/02/2024 (doc. 10 del Fasc. di I grado del ricorrente) del seguente tenore: “In data 28 novembre 2023, nell'impianto di Inverigo, si verificava alle ore 07: 30 circa, un investimento, presso il PL 34+844, da parte del treno n. 1622. A seguito dell'investimento, la circolazione nella tratta Inverigo - Merone veniva sospesa sino alle 09:
00, dopo che gli agenti Polfer, intervenuti sul posto, avevano effettuato i rilievi del caso e avevano autorizzato, alle 08 : 45, la ripresa della corsa del treno.
Considerato che
Lei, in qualità di “Capo stazione” della Scrivente Società, nella data e nell'orario della normalità, stava effettuando, nell'impianto di Inverigo, Sua residenza di servizio, il seguente turno: turno 1, dalle 05: 50 alle 13 : 38, il giorno successivo all'evento, con lettera prot. n. 171/2023
Pagina 5 del 29 novembre 2023 veniva sospeso in via preventiva dal soldo e dal servizio, con corresponsione di un assegno alimentare ai sensi dell'art. 46 R.D. 148 /1931- All. A, per tutta la durata dei lavori della Commissione d'inchiesta, all'uopo nominata (lett. prot. n.°
461/2023 DT del 30.11.2023 e successiva proroga) per accertare le cause dell'incidente occorso, ai sensi dell'articolo 53 dell'Allegato summenzionato.
La ricostruzione della dinamica dei fatti è stata effettuata analizzando il sistema di videosorveglianza;
il tabulato del Registratore Cronologico Eventi (RCE) e TV PL e la Zona
Tachigrafica Elettronica (ZTE) del treno 1622.
Il materiale raccolto ha permesso di constatare che alle 07: 30 del 28/11/2023, un uomo, mentre attraversava il PL 34 + 844 della linea Milano Cadorna - Asso cadeva
(probabilmente scivolava) all'interno del binario di corsa e, non riuscendo a rialzarsi, veniva investito dal treno 1622, proveniente da Asso. Nello specifico: la persona entrava nel passaggio a livello alle 07: 28 : 37 e dopo due secondi cadeva sul binario di corsa alle 07 :
28 : 39, iniziava la chiusura del passaggio a livello che terminava alle 07 : 28 : 57.
Alle 07: 30 : 00, la persona veniva investita dal treno.
Dall'inizio della chiusura delle barriere fino all'investimento trascorrevano 81 secondi.
Attraverso l'analisi incrociata delle risultanze emerse tramite dispositivi summenzionati, è emerso che l'evento si sia verificato a fronte della condotta da Lei posta in essere durante lo svolgimento della mansione, vale a dire che la causa dell'investimento è stata ricondotta ad un accertamento del PL in assenza delle condizioni necessarie per concederlo, ascrivendo a
Suo carico la responsabilità di quanto verificatosi.
Dal tabulato RCE e dai dati TVPL, è emerso, infatti, che la richiesta di accertamento del PL è avvenuta alle 7: 29 :5, 88 l'accertamento del PIL è stato concesso dopo 5 secondi, ovvero alle ore 7:29:10, 38; l'investimento è avvenuto alle 07: 30:00, dunque 55 secondi dopo dalla richiesta di accertamento del PL e 50 secondi dopo l'accertamento concesso.
I dati raccolti hanno dunque permesso di accertare che lei abbia concesso l'accertamento del
PL senza sincerarsi che all'interno non ci fosse nessuno. Diversamente, avrebbe avuto il tempo necessario per fermare il treno: nei 55 secondi intercorsi dalla richiesta di accertamento, o nei 50 secondi dalla concessione dell'accertamento, il treno si trovava prima sia del segnale di avviso di protezione 0668 (che si trova al km 35 + 373, cioè a 529 m dalla mezzeria del PL 34 + 844), sia dal segnale di protezione 668 (che si trova al km 34 + 931, cioè a 87 m dalla mezzeria del PL 34 + 844),mentre la persona era a terra già da 81 secondi, ben visibile, al centro del PL..
Pagina 6 La Sua condotta, come sopra descritta, è, dunque, di estrema gravità e indice della Sua condotta negligente;
oltre a costituire un inadempimento ex art. 2104 Cod. Civ., può essere valutata in considerazione delle previsioni di cui al R.D. N° 148/1931 – Allegato A. In particolare, si ritiene che siano qui integrati gli estremi di cui all'art. 45, p. 3 (“chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice Penale – sostituito dall'art. 450 del nuovo Codice Penale - abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nelle marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale”) del richiamato All. A al R.D.
148/1931, con previsione della sanzione disciplinare della destituzione.”
con il ricorso introduttivo del giudizio ha eccepito la nullità della destituzione per CP_1 violazione delle norme procedimentali stabilite dal R.D. 148/1931 e per infondatezza degli addebiti.
In particolare, con riferimento ai vizi della procedura ha evidenziato:
-che la destituzione era stata comminata dal dirigente della società datrice di lavoro anziché dal Consiglio di Disciplina previsto dall'art 54 dell'allegato A al RD 148/31, unico organo legittimato ad adottare la sanzione espulsiva avendo il dipendente presentato la domanda prevista dall'art. 53 co. 8 del citato allegato, dopo la conferma dell'opinamento,
-che non gli era stata concessa, nonostante la sua richiesta, la possibilità di prendere visione degli atti/documenti sui quali si è fondato l'opinamento di destituzione comunicato in data
7/3/2024, così pregiudicando il suo diritto di difesa.
Nel merito, ha contestato gli addebiti posti a fondamento della destituzione insistendo per la mancanza di imputabilità a titolo di colpa delle condotte a lui ascritte e ribadendo la lacunosità dell'istruttoria svolta, che non aveva tenuto conto delle criticità del sistema di gestione della sicurezza di né delle criticità dell'ambiente di lavoro. Parte_1
In via subordinata, ha eccepito la illegittimità del provvedimento espulsivo per mancanza di proporzione.
Ciò premesso ha chiesto in via principale la tutela di cui all'art 18 co. 1 L. 300/70. E, in subordine, la tutela indennitaria ai sensi dell'art 18 co. 5,6 e 7 L 300/70.
si è costituita opponendosi a tutti i motivi di ricorso ed insistendo sulla Parte_1 legittimità della destituzione, sul presupposto che il Consiglio di disciplina doveva ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 102 del d.lgs n. 112 del 1998, che nel disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, ha espressamente soppresso le funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di
Disciplina e dall'art 3 co 126 della LR Lombardia n. 1/2000, e, nel merito ha ribadito la
Pagina 7 fondatezza degli addebiti contestati, la gravità dei quali giustificava l'adozione del provvedimento espulsivo.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento sollevata dalla società ex art 6 comma 2 della L 604/66, per il mancato deposito del ricorso entro il
180° giorno dall'impugnazione, essendo stato il ricorso depositato il 7 non l'8 ottobre 2024, come sostenuto da , ha accolto l'eccezione di violazione dell'art 54 del R.D. Parte_1
148/1931, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 532/2025) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 22 del 2024).
Il Tribunale ha quindi dichiarato nullo il licenziamento e ha applicato la tutela di cui all'art 2 del D.l gs 23/2015 come da dispositivo sopra trascritto.
Ai fini del calcolo della conseguente indennità risarcitoria il Tribunale ha condiviso la quantificazione della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto effettuata dal ricorrente nella somma di euro 4.055,44, rilevando che era stata contestata solo genericamente dalla convenuta.
Infine, il primo giudice non ha accolto la richiesta del ricorrente di corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo di sospensione, nel corso del quale ha CP_1 percepito il solo assegno alimentare ex art. 46 RD n. 148/1931, rilevando come “quest'ultima norma, infatti, fa dipendere il diritto alle differenze retributive dall'esito del procedimento penale stabilendo quanto segue: “Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato”.
Con atto depositato in data 3/06/2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza per 4 motivi.
1) errata interpretazione dell'art. 102 del D. Lgs 31.3.1998, n. 112, lett. b) anche in riferimento alla Legge Regionale della Lombardia n. 1 del 5.1.2000: l'effettiva abrogazione del Consiglio di Disciplina prevista dall'art. 53 del R.D. n. 148/1931
Con un primo motivo di gravame, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto nullo il recesso datoriale in ragione della mancata audizione del Consiglio di disciplina richiesta dall'odierno appellato. Sostiene che il primo giudice si sia acriticamente uniformato ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione senza tenere in considerazione il quadro normativo di riferimento. In primo luogo, rammenta che l'art. 54 l'Art. 54 del R.D.
Pagina 8 n. 148/1931 che istituisce e disciplina il Consiglio di Disciplina non prevede alcun onere di nominare i componenti dello stesso a carico delle aziende del settore autoferrotranviario.
Pertanto, venuta meno la nomina pubblica, non è previsto che il datore di lavoro (ovvero la società operante nel settore degli autoferrotranvieri) sia onerato della relativa nomina.
Sotto altro profilo, censura la sentenza di primo grado anche per non aver accertato l'abrogazione dei Consigli di Disciplina per effetto di esplicite previsioni di legge:
- l'art. 102 del Dlgs n. 112/1998, che ha espressamente soppresso le funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di Disciplina.
-l'art 3 della Legge Regionale della Lombardia n. 1/2000, che ha eliminato la funzione regionale di nomina dei Consigli di disciplina delle aziende svolgenti servizio di trasporto pubblico locale.
Sul punto l'odierna appellante ha richiamato quindi il parere del Consiglio di Stato n. 453 del
200 con cui si è affermato che con la norma D.lgs. n. 112/1998, art. 102 il legislatore ha inteso "sopprimere gli stessi Consigli di disciplina quali organi preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, con conseguente abrogazione implicita di tutte le norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 che postulino l'operatività di tali organi", nonché la sentenza delle sezioni Unite n. 460 del 2005.
Tali conclusioni, nell'ottica del gravame, non risulterebbero scalfite nemmeno dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 532 del 2025 se correttamente interpretata secondo il quadro normativo di riferimento. L'odierna appellante sostiene che “il Giudice di Prime cure sarebbe pervenuto a conclusioni diametralmente opposte a quelle a cui è erroneamente giunto, se avesse considerato la diversa cornice normativa prevista nel caso di specie per la Regione
Lombardia, rispetto a quella diversa che, invece, afferisce alla Regione Campania luogo in cui
è stato intimato il licenziamento disciplinare oggetto di indagine da parte dei Giudici della
Suprema Corte di Cassazione. In tale prospettiva, non può non balzare all'occhio dell'interprete delle norme di diritto che l'ordinamento Regionale presso la Lombardia – e ciò
a differenza di quanto avviene nell'ordinamento della Regione Campania – ha disposto in maniera esplicita la soppressione dei collegi di disciplina presso la Regione Lombardia. Vale ancora la pena di ricordare e trascrivere integralmente quanto previsto dall'art. 3, comma 126 della L.R. Lombardia n. 1/2000 a tenore della quale: “126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale”. Conclude quindi sottolineando che l'aver soppresso le funzioni amministrative relative alla nomina dei Consigli di Disciplina equivale
Pagina 9 alla loro abrogazione, in assenza di un esplicito onere di nomina e di costituzione in capo alla società, e richiama sul punto la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 313 del 2021.
2) mancato espletamento della fase istruttoria del giudizio
Con un secondo motivo di impugnazione lamenta la omissione di un Parte_1 approfondimento istruttorio in ordine al reale accadimento dei fatti. In particolare rileva che erano state omesse: “(i) la disamina dei video depositati su supporto informatico relativo all'incidente ferroviario da cui trae origine la contestazione disciplinare;
(ii) la disamina della perizia depositata agli atti di causa sulla dinamica dell'incidente occorso nei pressi della stazione ferroviaria in cui operava l'odierno appellato;
(iii) la nomina di consulente tecnico d'ufficio per verificare la corretta dinamica dei fatti contestati;
(iv) la prova per testi sulle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento di destituzione/recesso.”
Nell'ottica del gravame, infatti, accertata la legittimità del provvedimento di destituzione sotto il profilo formale e ritenuta irrilevante la mancata pronuncia del Collegio di disciplina come sostenuto nel motivo di appello precedente, sarà necessario l'esperimento di attività istruttoria per fare chiarezza sui fatti di causa.
3) errata quantificazione della retribuzione globale di fatto della odierna appellata
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato la retribuzione globale di fatto utile al calcolo delle indennità risarcitorie previste dall'art. 18 della Legge n. 200/1970 nella misura pari ad euro 4.055,44, rilevando erroneamente che tale quantificazione sarebbe stata solo genericamente contestata dalla società. Sostiene che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la società ha debitamente contestato la quantificazione della retribuzione globale effettuata dall'odierno appellato. Il calcolo effettuato dal lavoratore appare sproporzionato e abnorme atteso che la retribuzione globale di fatto mensile è infatti pari ad euro 2.680,67 (così calcolata 2.297,72*14/12).
4) errata applicazione del regime sanzionatorio previsto dal jobs Act
evidenzia l'erronea applicazione della disciplina del Jobs Act al rapporto di Parte_1 lavoro di , che aveva avuto inizio nel 1998 e rileva che il primo giudice avrebbe dovuto CP_1 applicare la disciplina di cui all'art 18 L 300/70.
Ripropone, infine, le ulteriori difese del giudizio di primo grado.
Con atto depositato in data 6/08/2025 si è costituito chiedendo la conferma integrale CP_1 della sentenza di primo grado.
Pagina 10 Eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello per violazione dell'art. 434, comma
1, lett. b), c.p.c. In ogni caso, ad avviso del lavoratore, tale primo motivo di appello risulterebbe comunque infondato anche nel merito.
Evidenzia, infatti, come il diritto vivente confermi l'attuale esistenza dei Consigli di
Disciplina e della speciale disciplina dei licenziamenti del personale delle ferrovie posta dagli artt. 53 e 54 dell'Allegato A) del R.D. 148/1931. In tale senso si era espressa anche la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2024, e da ultimo la Suprema Corte con le sentenze nn. 527, 528, 530 e 532 del 2025.
Sotto altro profilo, evidenzia come, diversamente da quanto opinato da controparte, l'art. 102, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 112/1998 non ha determinato la soppressione del Consiglio di
Disciplina di : “orbene è del tutto consolidato nella giurisprudenza della SC di Parte_1
Cassazione il principio che l'art. 102 citato ha abrogato solo le funzioni amministrative delle gestioni governative in materia di nomina dei Consigli di Disciplina e che quindi lo stesso non si applica ai Consigli di Disciplina nominati da Enti locali (quali Regioni, Provincie, Comuni ecc).” Conclude quindi nel senso che “dopo l'abrogazione delle funzioni amministrative pubbliche, sono l'azienda e le associazioni sindacali a dover adempiere all'obbligo di costituire il Consiglio mediante la designazione dei propri rappresentanti, al fine di assicurare le garanzie partecipative e difensive del lavoratore, come espressamente prevede l'art. 54 dell'Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148”.
Quanto al menzionato art. 3 comma 126 della Legge della Regione Lombardia n. 1/2000, giunge alle stesse conclusioni esposte con rifermento all'art. 102 D. Lgs. n. 112/1998, avendo tali norme la medesima struttura sintattica e lessicale.
Ribadisce quindi che il venir meno della nomina regionale dei Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale non ne comporterebbe la soppressione, posto che i suoi componenti possono ancora essere designati e nominati rispettivamente dall'azienda e dalle associazioni sindacali. Diversamente opinando, tale norma regionale si configurerebbe come
“nulla, invalida e priva di efficacia sin dall'origine (ex tunc), per palese contrasto con l'art. 1, comma 2, della legge n. 270 del 1988”, la quale statuisce che statuisce che le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere derogate dalla “contrattazione nazionale di categoria”. Inoltre, tale legge regionale, se interpretata come di soppressione dei Consigli di Disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale di nomina regionale, risulterebbe costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione, in quanto foriera di un irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti in Lombardia, rispetto ai
Pagina 11 lavoratori che prestano servizio in altre regioni e rispetto dipendenti di aziende di trasporto pubblico locale operanti in Lombardia ma con Consigli di Disciplina nominati da enti locali diversi dalla Regione (quali province e comuni).
Con riguardo al secondo motivo di appello, premette che l'accertamento della nullità del provvedimento di destituzione, logicamente e giuridicamente preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito sulla fondatezza delle contestazioni disciplinari, avrebbe reso irrilevante ogni ulteriore attività istruttoria.
In relazione al terzo motivo di appello, ribadisce che la società ha solo genericamente contestato la quantificazione della retribuzione globale di fatto effettuata dal lavoratore. In ogni caso, nell'ottica di “la quantificazione della retribuzione mensile operata dal CP_1 ricorrente in primo grado, pari ad euro 4.055,44, risulta corretta in quanto fondata su un calcolo puntuale e dettagliato, basato sull'integrale inclusione delle voci retributive previste dal CCNL Autoferrotranvieri: tale importo rappresenta una somma omnicomprensiva di tutti gli emolumenti fissi e continuativi effettivamente percepiti dal lavoratore nel periodo di riferimento, riconducibili al regolare svolgimento dell'attività lavorativa”.
Con riguardo al quarto motivo di appello, premette che lo stesso nel ricorso CP_1 introduttivo in primo grado ha chiesto l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 L. 300/1970. Il regime sanzionatorio applicato dal primo giudice sarebbe quindi errato. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da controparte, l'erroneo richiamo al D.lgs.
n. 23/2015 è tuttavia privo di rilievo sostanziale, avendo in ogni caso il Giudice di prime cure attribuito all'appellato la tutela prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Il licenziamento oggetto di causa sarebbe, infatti, affetto da nullità sostanziale e non da vizio procedurale.
Ripropone, infine, le domande ed eccezioni già formulate nel primo grado.
All'udienza dell'11.11.2025, dopo avere preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
******
Va premesso che, in mancanza di impugnazione, deve considerarsi definitiva la pronuncia del tribunale di insussistenza della decadenza di cui all'art 6 L 604/66.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il Collegio ritiene infondato il primo motivo condividendo la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la destituzione nulla
Pagina 12 per violazione dell'art 54 del RD e ha affermato la competenza del Consiglio di Disciplina ad irrogare il provvedimento sanzionatorio espulsivo.
Il primo giudice ha puntualmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, costituito dalle seguenti norme:
l'art. 53 del R.D. 148/1931 ai sensi del quale “….Nel caso in cui l'agente abbia presentate le
Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli
è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”.
l'art. 54 del medesimo RD , che prevede: “le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43,
44 e 45” – tra cui rientra la destituzione – “sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma: 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi
Consorzi.
Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata;
ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.
Pagina 13 L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.
I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo”.
Quanto alla interpretazione delle suddette norme va ricordato la Cassazione con numerose sentenze (tra tante v. Cass. 15355- 9530-7866/2023) ha così statuito: “Questa Corte ha affermato, con pronunce cui si intende dare continuità (Cass. n. 12770/2019, già richiamata dai giudici di merito;
v. anche Cass. n. 13804/2017, n. 17286/2015), che, nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal regio decreto in materia disciplinare (come chiarito da Cass. n. 12490/2015, n. 855/2017,
S.U. n. 15540/2016, n. 12490/2015, n. 5551/2013, n. 11929/2009), anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo. …….”
Il tribunale sull'argomento ha richiamato ex art 118 disp att la sentenza della Corte di
Cassazione n. 532/2025 il cui testo ha in gran parte trascritto nel provvedimento appellato.
Con la richiamata pronuncia (cfr sentenze n. 527-528 e 530/2025) la Suprema Corte ha statuito che “ nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal Regio Decreto in materia disciplinare, anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970 – sia irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo. Infatti, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. 148/1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole;
con la conseguenza della nullità della sanzione disciplinare (rientrante, in relazione al tipo di violazione, nella categoria delle nullità di protezione) nell'ipotesi di omissione di una delle suddette fasi (Cass. 7 aprile 2023, n. 9530, in motivazione sub p.to 3, con ampio richiamo di precedenti conformi)”.
Pagina 14 A parere del Collegio l'appellante non ha fornito elementi idonei a contrastare la richiamata decisione della Suprema Corte, che a sua volta si fonda sulle statuizioni di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza 22/2024, che ha affermato che costituisce diritto vivente la perdurante esistenza dei Consigli di disciplina.
Quanto alla tesi sostenuta dalla appellante della intervenuta abrogazione dei consigli di disciplina, osserva il Collegio che la Corte di Cassazione ha già esaminato la questione della totale soppressione, o meno, dei Consigli di disciplina, in relazione alla corretta interpretazione degli artt. 54-58 del r.d. n. 148 del 1931, in combinazione con l'art. 102, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (vedi: Consiglio di Stato, sez. Il - Parere
19 aprile n. 453/2000) e pure tra molte incertezze, l'ha risolta nel senso della persistenza dei suindicati Consigli di disciplina per la generalità delle aziende di trasporto, salvo che per le gestioni governative, i cui Consigli sono stati considerati soppressi dall'art. 102, comma 1, lett. b), cit.(vedi Cass. sent 12490/2015, richiamata da Cass. 15355/24)
Sotto altro profilo, le più recenti pronunce hanno ribadito che il valore normativo del cit. art
102 “ non può che essere quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore (art. 12 disp. prel. c.c.) e pertanto, quello di aver reciso ogni legame della nomina dei Consigli di disciplina con gli organi pubblici: tanto dello Stato, quanto delle Regioni.
Ma certamente non è possibile trarre dalla soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina l'inferenza della loro eliminazione tout court, avvenuta solo per le gestioni amministrative (Cass. 14 maggio 2019, n. 12770, in motivazione); né la caducazione di quei consigli può conseguire da una mera inerzia degli organi competenti a provvedere alla nomina dei relativi componenti (Cass. 6 marzo 2023, n. 6555, in motivazione sub p.to 12), in una sorta di "praesumptio de praesumpto" inammissibile nel nostro ordinamento.
D'altro canto, questa Corte ha escluso che la speciale disciplina dell'allegato A al RD n.
148/1931 sia stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e tale soluzione è stata avallata dalla
Corte Costituzionale (con le sentenze n. 301/2004 e n. 188/2020), che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell'All. A al R.D. 148/1931, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante interventi legislativi (Cass. 7 marzo 2023, n. 6765, in motivazione sub p.ti 17 e 18).
Il venir meno della nomina pubblica dei Consigli di disciplina non ne comporta la soppressione, atteso che per la loro costituzione presso ciascuna azienda o dipendenza
Pagina 15 aziendale con direzione autonoma, a norma dell'art. 54 R.D. 148/1931, è prevista una composizione plurale, formata da:
a) un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
b) tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti
(Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
c) tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti con precedenza tra gli agenti appartenenti alla azienda (e nomina per ciascuno dei rappresentanti di un supplente).
Alla nomina di questi rappresentanti provvedeva il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l'interno quando si fosse trattato di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.
Ebbene, la soppressione dell'intervento pubblico (statale o regionale) nella nomina dei componenti del consiglio di disciplina, non ha modificato tale assetto, posto che i suoi componenti possono ancora essere designati e nominati rispettivamente dall'azienda e dalle associazioni sindacali nazionali numericamente più rappresentative.
In conclusione, la soppressione delle funzioni amministrative statali di nomina dei membri dei consigli di disciplina, operata dall'art. 102 D. Lgs. n. 112/1998, non implica l'abrogazione dell'organo, che resta componibile come espressamente prevede l'art. 54 R.D. n. 148/1931.
Trattandosi di organo collegiale "terzo", in quanto a composizione mista (rappresentanti del datore di lavoro e del personale), resta confermata la funzione di protezione sia dell'organo sia del procedimento ivi previsto, con conseguente nullità del licenziamento che sia stato irrogato sul piano disciplinare senza sottoporre la questione al consiglio di disciplina, qualora in tal senso sia stata avanzata specifica istanza del lavoratore.”
Quanto poi all'art 3 co. 126 della LR Lombardia n 1 /2000, indicato dall'appellante a sostegno della tesi della soppressione dei consigli di disciplina, il Collegio concorda con l'osservazione della parte appellata che ha evidenziato che si tratta di norma che ha la stessa struttura dell'art 102 cit., sicchè deve seguire l'interpretazione data dalla suprema corte a tale norma.
Ai fini di rendere evidente l'affermazione svota si riporta il testo delle due norme in esame.
Pagina 16 Art 102 "Sono soppresse le funzioni amministrative relative... all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti"
e, in particolare, "alla nomina dei consigli di disciplina”
Art 3 co 126 LR Lombardia n 1/2000 “Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale».
Se, l'art 102 del D lgs 112/98 non ha soppresso in consigli di disciplina nominati da gestioni governative ma solo le funzioni amministrative di nomina dei membri da parte di tali gestioni, allora si deve ritenere che analogamente l'art 3 co 126 cit non abbia soppresso i consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico, ma le funzioni amministrative di nomina svolte dalla regione.
Il giudice a quo ha ribadito che la richiesta di intervento del CdD, oltre a costituire un momento di ulteriore garanzia per il lavoratore, determina la mancanza di legittimazione all'esercizio del potere di recesso in capo al datore di lavoro e il suo trasferimento ad un organo collegiale esterno e terzo. La violazione di tale disposizione, che si è ritenuto avere natura inderogabile, in quanto costituisce una prescrizione di validità dell'atto (e non già di comportamento) e si fonda su un evidente scopo di tutela del lavoratore dipendente, determina la nullità della sanzione disciplinare, la quale rientra nella categoria delle nullità di protezione, dovendo annoverarsi il citato art. 53 tra le norme imperative di cui all'art. 1418, primo comma, cod. civ. (da ultimo, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 7 marzo 2023, n.
6765; 6 marzo 2023, n. 6555 e 9 novembre 2021, n. 32681).
Si deve conseguentemente condividere la decisione del Tribunale che ha configurato una fattispecie di licenziamento nullo per violazione di norme imperative (art. 53 e 54 citati).
La infondatezza nel merito del primo motivo di gravame rede superfluo l'esame della eccepita inammissibilità dello stesso.
Il secondo motivo di impugnazione (omessa istruttoria) risulta assorbito, in presenza di un licenziamento nullo per vizio di procedura è inutile e superfluo ogni accertamento istruttorio sullo svolgimento dei fatti contestati.
Fondato è invece il terzo motivo di appello, con il quale ha contestato la Parte_1 quantificazione della retribuzione mensile globale di fatto contenuta nella sentenza.
Il primo giudice, ritenuto che la società resistente non avesse mosso contestazioni specifiche, ha fatto proprio l'importo indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo in cui si legge “Tenuto
Pagina 17 conto delle mansioni espletate, nell'aprile 2024 la retribuzione mensile globale di fatto del
Sig. era pari ad euro 4.055,44 (o quell'altra maggiore o diversa somma) giusto il CP_1 seguente calcolo:
€ 2.376,95 (retribuzione mensile) + €. 198,07 (1/12 di 13.ma mensilità) + € 198,07 (1/12 di
14.ma mensilità) + € 171,66 (1/12 ferie) + € 26,41 (1/12 permessi ex festività) + € 79,23 (1/12 festività) + € 142,62 (premio produttività) + € 132,60 (indennità giornaliera prog. spec.) + €
181,20 (indennità presenza parametrata) + € 17,34 (indennità presenza turno) + € 35,58
(indennità presenza domenicale) + € 40,17 (lavoro notturno e maggiorazione) + € 154,78
(diaria intera) + 92,87 (pernottamento senza dormitorio) + € 208,00 (maggiorazione per ferie)
- 4.055,44 euro.”
Il Collegio non condivide tale conclusione.
Va in primo luogo rilevato che già nella memoria di costituzione in primo Parte_1 grado ha contestato tale quantificazione, pur non soffermandosi sulle singole voci, e ha evidenziato “Ferma e ribadita la legittimità del provvedimento di destituzione e, di conseguenza, la legittimità della sospensione previste dall'art. 46 del R.D. n. 148/1931, si contesta in ogni caso il calcolo di controparte.
A tutto concedere tale calcolo non deve essere effettuato avendo come parametro la retribuzione globale di fatto, le ordinarie competenze esposte in cedolino.
In ogni caso, nelle denegata ipotesi in cui si ritenesse valida la quantificazione avversaria, si rileva l'erroneità del calcolo del conteggio avversario della retribuzione globale di fatto mensile (ciò anche ai fini delle indennità risarcitorie ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), in quanto abnorme e sproporzionata.
La retribuzione globale di fatto mensile infatti pari ad euro 2.680,67 (così calcolata
2.297,72*14/12).”
Va premesso che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del
1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012 (applicabile al caso in esame ratione temporis in considerazione della data di assunzione di ) rinvia, quale parametro di riferimento CP_1 per la determinazione dell'indennità risarcitoria, "all'ultima retribuzione globale di fatto".
La determinazione di tale retribuzione, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione “deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato (Cass. n. 15066 del 2015), dovendosi comprendere nel relativo parametro non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, in
Pagina 18 quanto, altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass. n. 19956 del 2009).
19. Il testo novellato dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 è suscettibile di identica interpretazione, dovendosi ritenere il riferimento all' "ultima" retribuzione quale rinvio al rapporto di lavoro come cristallizzato al momento del licenziamento.”(Cass ordinanza n.
13688/2025) .
In applicazione di tali consolidati principi, nella fattispecie si deve osservare che il lavoratore ha incluso nell'importo della retribuzione globale di fatto importi (+ € 171,66 (1/12 ferie) + €
26,41 (1/12 permessi ex festività) + € 79,23 (1/12 festività) + € 142,62 (premio produttività)
+ € 132,60 (indennità giornaliera prog. spec.) + € 181,20 (indennità presenza parametrata)
+ € 17,34 (indennità presenza turno) + € 35,58 (indennità presenza domenicale) + € 40,17
(lavoro notturno e maggiorazione) + € 154,78 (diaria intera) + 92,87 (pernottamento senza dormitorio) + € 208,00 (maggiorazione per ferie) dei quali non ha allegato, né tantomeno provato, avendo l'attuale appellato prodotto solo tre buste paga, il carattere continuativo, e non ha pertanto assolto all'onere probatorio a suo carico.
Di tali voci non si può conseguentemente tenere conto.
La retribuzione globale di fatto va pertanto determinata nel minor importo di € 2.773,10 così calcolata: € 2. 376,95 (importo indicato nella busta paga di novembre 2023 quale Totale emolumenti) x 14:12).
Fondato, ma non influente sulla decisione, è infine il quarto motivo di censura.
Nella sentenza impugnata il giudice ha così statuito: “11. Quanto alla tutela, in applicazione dell'art. 2 d. lgs. N. 23/2015, la convenuta va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno “un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Il ricorrente aveva svolto correttamente domanda ex art 18 l 300/70 e tale domanda doveva essere accolta, in quanto, essendo stato assunto nel 1989, la disciplina ratione temporis CP_1 da applicare al rapporto di lavoro tra le parti è quella dello Statuto dei lavoratori, come
Pagina 19 novellato dalla L 92/2012. Tuttavia, l'applicazione dell'art 18 comporta in caso di nullità la medesima tutela applicata dal primo giudice, sebbene sulla base di una diversa normativa.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – in parziale riforma della sentenza appellata n. 892/2025 del Tribunale di Milano, va rideterminata la misura della retribuzione globale di fatti nell'importo mensile di €
2.773,10 e, in accoglimento della domanda restitutoria formulata da , deve Parte_1 CP_1 essere condannato a restituire alla società appellante la maggior somma percepita in forza della sentenza impugnata.
Meritano conferma le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite del doppio grado possono essere compensate nella misura di un quarto, con condanna di al pagamento Parte_1 della somma residua che si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n.
892/2025 ridetermina la retribuzione mensile globale di fatto in € 2.773,10 e condanna alla restituzione della maggior somma percepita in forza della sentenza Controparte_1 impugnata.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Pagina 20 Compensa per 1/4 le spese di lite del doppio grado e condanna a rimborsare Parte_1 al sig. le spese residue che liquida in complessivi € 5.400 oltre oneri Controparte_1 accessori e spese forfettarie al 15%
Milano, 11/11/2025
Presidente est.
SI IN AV
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