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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
TO RO, LA
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00796 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00796 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00796 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente “ Ricorrente_1 rappresentata dal legale rappresentante Rappresentante_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'atto di accertamento evidenziato in epigrafe, di complessivi euro 54.086,60, relativo alle imposte IRES, Nominativo_1, ANNO 2018, notificato alla società il 5/2/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa.
La ricorrente società agricola, deduce il difetto di motivazione in merito al diniego della natura agricola della società, necessario per determinare il reddito col metodo catastale, sussistendone tutti i presupposti;
inerenza dei costi recuperati a tassazione ordinaria.
L'Agenzia delle Entrate, contesta gli addebiti mossi dalla società, confermando il proprio operato rilevato dal verbale della Guardia di Finanza di Noto (p.v.c. 29/11/2022), fatto proprio dall'Ufficio, che produce.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di Causa.
A seguito verifica fiscale eseguita dalla Polizia Tributaria, Guardia di Finanza di Noto, p.v.c. 29/11/2022, - verbale fatto proprio dell'Ufficio, - militari della Guardia Finanza, procedevano ad un controllo fiscale presso la società agricola “Ricorrente_1 s.r.l.”, e dal controllo della contabilità, emergeva: ““senza alcun dubbio come la “Ricorrente_1 s.r.l.” agricola sia stata diretta ed amministrata senza tener minimamente conto dello status di "società agricola", avendo operato come una vera e propria società di capitali ordinaria, con l'unico scopo di produrre reddito e contemporaneamente sottrarlo alla tassazione del Fisco”” (p.v.c. pag. 6). La gestione economica della società, accertata dalla polizia tributaria, non teneva conto delle disposizioni di cui all'art. 2135 codice civile, desunta dal fatto che “”” in una delle conversazioni esplicitamente antepone "uno scopo sociale" (non insito nell'oggetto sociale della società agricola) ad una operazione strettamente economica riferita alla stessa società “””. Da ciò, il diniego della qualifica di attività agricola, e quindi, poter determinare il reddito fiscale della società con il metodo della rendita catastale, reddito rideterminato poi con le modalità previste per le imprese commerciali.
Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, si pone una questione interpretativa sulla quale occorre valutare la natura della società agricola. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, ai sensi dell'art. 2 D. LGS N. 99/2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 TUIR , e cioè possono determinare, mediante opzione, il reddito di esercizio con il metodo catastale. L'opzione per l'imposizione dei redditi, ai sensi del citato art. 32 DPR N°917/1986, e successive modificazioni, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere esercitata dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi del art. 2 d. lgs N° 99/2004, che prevede: “ Ai fini delle modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal DPR 442/1997""", L'opzione perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui, per i soggetti indicati all'art. 1, vengono meno i requisiti prescritti dall'art. 2 D. LGS N°
99/2004.
Ciò posto, la valutazione, della Guardia di Finanza condivisa dall'Ufficio, motivata per la revoca dei requisiti agricoli, è basata sul fatto che nell'anno in esame la società era stata diretta ed amministrata senza tener minimamente conto dello status di “società agricola”, operando sotto forma di società di vera impresa commerciale. Ora, al fine di poter valutare la natura agricola e quindi dell'attività svolta, occorre fare riferimento all'art. 2135 codice civile, richiamato dall'anzidetto art. 2 D. LGS 99/2004, necessario per poter valutare se effettivamente nella società sia stata svolta una attività agricola o meno. Infatti, l'art. 2135 codice civile dispone che: “ E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge””.
La società “Ricorrente_1” risulta costituita in data 26/09/2017 e dall'aggetto sociale della società risulta che la società nell'esercizio dell'attività agricola prevede la coltivazione di agrumeto, mandorleto, uliveto, carrubeto: ortaggi in campo aperto ed in serra, frutti tropicali, seminativi e pascolo ed alle attività connesse quali la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Dall'esame della documentazione prodotta dalla società (copie fatture emesse) si evince che i prodotti commercializzati risultano acquistati da terzi già finiti, destinati alla rivendita per la preparazione di ceste natalizie;
per cui i prodotti agricoli commercializzati, contenuti in dette ceste, non derivano dai propri fondi agricoli, e quindi, non possono essere considerati derivanti dall'attività di manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, non avendo alcuna attinenza a quanto previsto nello statuto sociale della società agricola, ed in particolare al richiamato art. 2135 c.c. , necessario per poter accedere alla agevolazione prevista per la determinazione del reddito con il metodo catastale di cui all'art. 32 TUIR.
Ne consegue che, il dinego dell'agevolazione prevista per la determinazione del reddito d'impresa col metodo catastale va confermato.
In relazione a ciò , la determinazione del reddito d'impresa della società poggia su due recuperi analitici basati sul recupero di costi, ritenuti non inerenti dalla polizia tributaria e dall'Ufficio, per euro 12.565,00, per beni e servizi destinati all'immobile in Indirizzo_1: l'immobile non era nella piena disponibilità della società, essendo nella piena disponibilità della cooperativa “Cooperativa_1 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”.
La società ritiene che i costi sostenuti sono inerenti all'attività agricola svolta, per effetto della esistenza di un contratto di rete, che produce copia;
e che, tale accordo di rete fosse sufficiente per la collaborazione d'impresa, e quindi, le spese sostenute, inerenti alla attività agricola .
Ciò posto, al fine di valutare l'inerenza dei costi sostenuti nell'immobile sito in Indirizzo_1, occorre specificare e valutare il contenuto di tale contratto di rete per poter stabilire, se i costi sostenuti fossero inerenti o meno.
Il contratto di rete agricolo, è un accordo mediante il quale più imprenditori si impegnano a collaborare con l'obiettivo di accrescere la propria capacità innovativa e competitiva. In particolare, le imprese aderenti, sulla base di un programma comune di rete, si obbligano a cooperare in forme e ambiti predeterminati connessi all'esercizio delle rispettive attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle proprie imprese. La sottoscrizione del contratto di rete rappresenta, pertanto, un passo operativo fondamentale per avviare concretamente la collaborazione e realizzare gli obiettivi condivisi.
Il contratto di rete è disciplinato dall'art. 3 commi 4/ter e 4/quinquies, D.L. N. 5/2009 conv. in legge N.
33/2009. L'art. 1/bis comma 3) D.L. 91/2014, ha introdotto una innovativa previsione per i contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli, attraverso una disciplina diretta a promuovere e a sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell'imprenditorialità agricola. In particolare, prevede che nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dalla rete stessa, possa essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. La rete nasce come strumento meramente contrattuale.
Qualora le parti contraenti, vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire al contratto di rete la soggettività giuridica, definita
“rete soggetto”, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale, detta “rete contratto”.
Dall'esame del contratto di rete istituito, si evince che trattasi di “rete contratto” e non di “rete soggetto” con personalità giuridica acquisita, per cui i costi sostenuti dalla società agricola non possono essere considerati inerenti all'attività d'impresa della società ricorrente, essendo l'immobile nelle disponibilità di altra impresa aderente al contratto di rete. Per cui, i costi recuperati a tassazione sono giustamente indeducibili e non inerenti all'attività d'impresa svolta dalla società ricorrente, eppertanto, devono essere confermati: si conferma il recupero relativo ai costi non inerenti di euro 12.565,00.
In relazione a quanto sopra esposto, si conferma il recupero dell'IVA detratta sulle fatture di acquisto beni e servizi destinati all'immobile in Indirizzo_1, per euro 18.462,00 in riduzione del credito IVA dichiarato dalla società, non spettante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.150,00, più oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana PU
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
TO RO, LA
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00796 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00796 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00796 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente “ Ricorrente_1 rappresentata dal legale rappresentante Rappresentante_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'atto di accertamento evidenziato in epigrafe, di complessivi euro 54.086,60, relativo alle imposte IRES, Nominativo_1, ANNO 2018, notificato alla società il 5/2/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa.
La ricorrente società agricola, deduce il difetto di motivazione in merito al diniego della natura agricola della società, necessario per determinare il reddito col metodo catastale, sussistendone tutti i presupposti;
inerenza dei costi recuperati a tassazione ordinaria.
L'Agenzia delle Entrate, contesta gli addebiti mossi dalla società, confermando il proprio operato rilevato dal verbale della Guardia di Finanza di Noto (p.v.c. 29/11/2022), fatto proprio dall'Ufficio, che produce.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di Causa.
A seguito verifica fiscale eseguita dalla Polizia Tributaria, Guardia di Finanza di Noto, p.v.c. 29/11/2022, - verbale fatto proprio dell'Ufficio, - militari della Guardia Finanza, procedevano ad un controllo fiscale presso la società agricola “Ricorrente_1 s.r.l.”, e dal controllo della contabilità, emergeva: ““senza alcun dubbio come la “Ricorrente_1 s.r.l.” agricola sia stata diretta ed amministrata senza tener minimamente conto dello status di "società agricola", avendo operato come una vera e propria società di capitali ordinaria, con l'unico scopo di produrre reddito e contemporaneamente sottrarlo alla tassazione del Fisco”” (p.v.c. pag. 6). La gestione economica della società, accertata dalla polizia tributaria, non teneva conto delle disposizioni di cui all'art. 2135 codice civile, desunta dal fatto che “”” in una delle conversazioni esplicitamente antepone "uno scopo sociale" (non insito nell'oggetto sociale della società agricola) ad una operazione strettamente economica riferita alla stessa società “””. Da ciò, il diniego della qualifica di attività agricola, e quindi, poter determinare il reddito fiscale della società con il metodo della rendita catastale, reddito rideterminato poi con le modalità previste per le imprese commerciali.
Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, si pone una questione interpretativa sulla quale occorre valutare la natura della società agricola. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, ai sensi dell'art. 2 D. LGS N. 99/2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 TUIR , e cioè possono determinare, mediante opzione, il reddito di esercizio con il metodo catastale. L'opzione per l'imposizione dei redditi, ai sensi del citato art. 32 DPR N°917/1986, e successive modificazioni, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere esercitata dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi del art. 2 d. lgs N° 99/2004, che prevede: “ Ai fini delle modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal DPR 442/1997""", L'opzione perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui, per i soggetti indicati all'art. 1, vengono meno i requisiti prescritti dall'art. 2 D. LGS N°
99/2004.
Ciò posto, la valutazione, della Guardia di Finanza condivisa dall'Ufficio, motivata per la revoca dei requisiti agricoli, è basata sul fatto che nell'anno in esame la società era stata diretta ed amministrata senza tener minimamente conto dello status di “società agricola”, operando sotto forma di società di vera impresa commerciale. Ora, al fine di poter valutare la natura agricola e quindi dell'attività svolta, occorre fare riferimento all'art. 2135 codice civile, richiamato dall'anzidetto art. 2 D. LGS 99/2004, necessario per poter valutare se effettivamente nella società sia stata svolta una attività agricola o meno. Infatti, l'art. 2135 codice civile dispone che: “ E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge””.
La società “Ricorrente_1” risulta costituita in data 26/09/2017 e dall'aggetto sociale della società risulta che la società nell'esercizio dell'attività agricola prevede la coltivazione di agrumeto, mandorleto, uliveto, carrubeto: ortaggi in campo aperto ed in serra, frutti tropicali, seminativi e pascolo ed alle attività connesse quali la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Dall'esame della documentazione prodotta dalla società (copie fatture emesse) si evince che i prodotti commercializzati risultano acquistati da terzi già finiti, destinati alla rivendita per la preparazione di ceste natalizie;
per cui i prodotti agricoli commercializzati, contenuti in dette ceste, non derivano dai propri fondi agricoli, e quindi, non possono essere considerati derivanti dall'attività di manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, non avendo alcuna attinenza a quanto previsto nello statuto sociale della società agricola, ed in particolare al richiamato art. 2135 c.c. , necessario per poter accedere alla agevolazione prevista per la determinazione del reddito con il metodo catastale di cui all'art. 32 TUIR.
Ne consegue che, il dinego dell'agevolazione prevista per la determinazione del reddito d'impresa col metodo catastale va confermato.
In relazione a ciò , la determinazione del reddito d'impresa della società poggia su due recuperi analitici basati sul recupero di costi, ritenuti non inerenti dalla polizia tributaria e dall'Ufficio, per euro 12.565,00, per beni e servizi destinati all'immobile in Indirizzo_1: l'immobile non era nella piena disponibilità della società, essendo nella piena disponibilità della cooperativa “Cooperativa_1 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”.
La società ritiene che i costi sostenuti sono inerenti all'attività agricola svolta, per effetto della esistenza di un contratto di rete, che produce copia;
e che, tale accordo di rete fosse sufficiente per la collaborazione d'impresa, e quindi, le spese sostenute, inerenti alla attività agricola .
Ciò posto, al fine di valutare l'inerenza dei costi sostenuti nell'immobile sito in Indirizzo_1, occorre specificare e valutare il contenuto di tale contratto di rete per poter stabilire, se i costi sostenuti fossero inerenti o meno.
Il contratto di rete agricolo, è un accordo mediante il quale più imprenditori si impegnano a collaborare con l'obiettivo di accrescere la propria capacità innovativa e competitiva. In particolare, le imprese aderenti, sulla base di un programma comune di rete, si obbligano a cooperare in forme e ambiti predeterminati connessi all'esercizio delle rispettive attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle proprie imprese. La sottoscrizione del contratto di rete rappresenta, pertanto, un passo operativo fondamentale per avviare concretamente la collaborazione e realizzare gli obiettivi condivisi.
Il contratto di rete è disciplinato dall'art. 3 commi 4/ter e 4/quinquies, D.L. N. 5/2009 conv. in legge N.
33/2009. L'art. 1/bis comma 3) D.L. 91/2014, ha introdotto una innovativa previsione per i contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli, attraverso una disciplina diretta a promuovere e a sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell'imprenditorialità agricola. In particolare, prevede che nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dalla rete stessa, possa essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. La rete nasce come strumento meramente contrattuale.
Qualora le parti contraenti, vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire al contratto di rete la soggettività giuridica, definita
“rete soggetto”, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale, detta “rete contratto”.
Dall'esame del contratto di rete istituito, si evince che trattasi di “rete contratto” e non di “rete soggetto” con personalità giuridica acquisita, per cui i costi sostenuti dalla società agricola non possono essere considerati inerenti all'attività d'impresa della società ricorrente, essendo l'immobile nelle disponibilità di altra impresa aderente al contratto di rete. Per cui, i costi recuperati a tassazione sono giustamente indeducibili e non inerenti all'attività d'impresa svolta dalla società ricorrente, eppertanto, devono essere confermati: si conferma il recupero relativo ai costi non inerenti di euro 12.565,00.
In relazione a quanto sopra esposto, si conferma il recupero dell'IVA detratta sulle fatture di acquisto beni e servizi destinati all'immobile in Indirizzo_1, per euro 18.462,00 in riduzione del credito IVA dichiarato dalla società, non spettante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.150,00, più oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana PU