TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1912/2025 avente ad oggetto: “domanda di separazione dei coniugi”
promossa da
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 75 – Int. 4, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Ciarocchi C.F._1 del Foro di Vicenza con studio in Vicenza, Viale Giangiorgio Trissino n. 57
Ricorrente
contro
nata a [...] - Erzegovina) il 10.10.1961, Cod. Fisc. CP_1
, contumace C.F._2
Resistente
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Pronunciare la separazione tra nato a [...] il [...] e residente a [...]
Vicenza in Via Luigi Malvezzi n. 75 – Int. 4, Cod. Fisc. e C.F._1 CP_1 nata a [...] - Erzegovina) il 10.10.1961, irreperibile, Cod. Fisc.
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative C.F._2 annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nessun contributo economico reciprocamente a carico delle parti.
3) Spese rifuse in caso di opposizione”.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.,
[...]
esponeva: di aver contratto matrimonio in Vicenza con il giorno Parte_1 CP_1
12.06.2001; che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, anno 2001, parte I, n. 86; che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
che la convivenza tra le parti era cessata qualche mese dopo le nozze con l'allontanamento della moglie che, abbandonata l'abitazione familiare, aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile;
di lavorare per una Cooperativa e di percepire una modesta pensione di invalidità di circa 300,00 euro mensili;
tanto premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, prevedendosi che nessun contributo economico fosse dovuto dall'uno o dall'altro coniuge.
non si costituiva in giudizio e, pertanto, alla prima udienza ex art. 473 bis 21 CP_1
c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, sentito il ricorrente che compariva personalmente avanti al Giudice relatore per confermare la volontà di separarsi, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione del parere di competenza.
*** La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Sussistono, infatti, i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c, stante l'irreversibilità della crisi matrimoniale tra le parti che già da moltissimi anni vivono di fatto separate, come comprovato dal certificato di irreperibilità della resistente, di cui non si ha più notizia.
Alcuna statuizione di carattere patrimoniale dev'essere adottata nel rapporto tra i coniugi, in difetto di domanda sul punto.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, trattandosi di mera pronuncia sullo status coniugale resa in mancanza di opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.03.1971, e nata a [...]-Erzegovina) il CP_1
10.10.1961, uniti in matrimonio a Vicenza in data 12.06.2001;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2001, numero 86, parte I;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 14.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1912/2025 avente ad oggetto: “domanda di separazione dei coniugi”
promossa da
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 75 – Int. 4, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Ciarocchi C.F._1 del Foro di Vicenza con studio in Vicenza, Viale Giangiorgio Trissino n. 57
Ricorrente
contro
nata a [...] - Erzegovina) il 10.10.1961, Cod. Fisc. CP_1
, contumace C.F._2
Resistente
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Pronunciare la separazione tra nato a [...] il [...] e residente a [...]
Vicenza in Via Luigi Malvezzi n. 75 – Int. 4, Cod. Fisc. e C.F._1 CP_1 nata a [...] - Erzegovina) il 10.10.1961, irreperibile, Cod. Fisc.
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative C.F._2 annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nessun contributo economico reciprocamente a carico delle parti.
3) Spese rifuse in caso di opposizione”.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.,
[...]
esponeva: di aver contratto matrimonio in Vicenza con il giorno Parte_1 CP_1
12.06.2001; che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, anno 2001, parte I, n. 86; che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
che la convivenza tra le parti era cessata qualche mese dopo le nozze con l'allontanamento della moglie che, abbandonata l'abitazione familiare, aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile;
di lavorare per una Cooperativa e di percepire una modesta pensione di invalidità di circa 300,00 euro mensili;
tanto premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, prevedendosi che nessun contributo economico fosse dovuto dall'uno o dall'altro coniuge.
non si costituiva in giudizio e, pertanto, alla prima udienza ex art. 473 bis 21 CP_1
c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, sentito il ricorrente che compariva personalmente avanti al Giudice relatore per confermare la volontà di separarsi, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione del parere di competenza.
*** La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Sussistono, infatti, i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c, stante l'irreversibilità della crisi matrimoniale tra le parti che già da moltissimi anni vivono di fatto separate, come comprovato dal certificato di irreperibilità della resistente, di cui non si ha più notizia.
Alcuna statuizione di carattere patrimoniale dev'essere adottata nel rapporto tra i coniugi, in difetto di domanda sul punto.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, trattandosi di mera pronuncia sullo status coniugale resa in mancanza di opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.03.1971, e nata a [...]-Erzegovina) il CP_1
10.10.1961, uniti in matrimonio a Vicenza in data 12.06.2001;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2001, numero 86, parte I;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 14.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello