Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott.ssa. Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1693/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da responsabilità contrattuale" e vertente tra
Parte 1 C.F. C.F. 1 Parte 2 C.F. C.F. 2 '
rappresentati e difesi dall'avv. C. Verusio, presso il cui studio a Ceglie Messapica in via C. Battisti sono elettivamente domiciliati;
attori e
Controparte_1 P.I. P.IVA 1 , nella persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. R. Nicoli presso il cui studio a Brindisi alla via Romolo n. 68 è elettivamente domiciliata;
convenuta
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
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Motivi della decisione
Parte 1 e Parte 2 hannoCon atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg.ri convenuto in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante protempore, a supporto delle loro domande hanno assunto di essere titolari della Masseria Controparte_2 sita in agro di Ceglie Messapica alla via Ulmo n. 98, quale immobile servito per la fornitura di energia elettrica dall'Enel Energia.
Che in data 14 agosto 2018 alle ore 14:00 si verificavano ripetute interruzioni nella erogazione di energia elettrica con improvvisi e pericolosi sbalzi di tensione oltre 400 volts, che hanno provocato il danneggiamento di impianti ed elettrodomestici della casa nonché macchinari ed apparecchi del frantoio. In particolare a seguito di tali anomalie nella fornitura elettrica restavano danneggiati i beni precisamente indicati nell'atto di citazione. Costituitasi Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro - tempore, ha domandato preliminarmente dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto rigettare tutte le domande promosse dai sigg.ri Parte 1 e Parte 2 Nel merito dichiarare il difetto di titolarità attiva rispetto al rapporto controverso in capo agli attori e, per l'effetto rigettare tutte le domande promosse dagli stessi, perché infondate e in fatto e in diritto.
La causa, espletata l'istruttoria all'udienza del 30.4.2025 precisate le rispettive conclusioni e previa discussione delle parti, viene decisa con sentenza e resa lettura con il contestuale deposito della motivazione.
Il rapporto di somministrazione con il cliente finale è regolato dal contratto di fornitura stipulato con la società di vendita (nel nostro caso Controparte_6 la quale a sua volta - '
come da modalità operative e procedure deliberate dall'A.E.E.G. (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, oggi "A.R.E.R.A.") - si rivolge al DI locale territorialmente competente(nel nostro Controparte 1 ) per l'attività di trasporto, attraverso la rete elettrica, dell'energia sino al caso punto di consegna al cliente finale. Le società di vendita - che non hanno alcun potere di gestione o intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti che sono in esclusiva proprietà e gestione del distributore (vedi artt.
2.1 e 21.2 della Delibera A.E.E.G.n.348/07) – forniscono, quindi, ai clienti finali energia elettrica in forza di un duplice vincolo negoziale, fondato, da un lato, su un contratto di somministrazione sottoscritto dall'utente e, dall'altro, su un contratto per il servizio di trasporto stipulato con il competente (per territorio) DI (in forza di apposito mandato conferito dal cliente finale con la stipula del contratto di somministrazione); anche tale rapporto è regolato da apposita convenzione sottoscritta dalle società di vendita con il DI competente. Si verifica, quindi, un collegamento negoziale tra il contratto di somministrazione ed il contratto per il servizio di trasporto, in ragione del quale le condizioni contrattuali di quest'ultimo sono efficaci nel rapporto di fornitura.
Con riguardo al caso che ci occupa va detto che il rapporto tra Controparte_6
[...] (già Controparte 7 e il DI Controparte 1 (già [...] Controparte_4 è regolato dal "Contratto per la disciplina dei servizi di trasporto e di connessione". Pertanto ne discende che, la domanda di risarcimento di danni conseguente disservizi occorsi sulla rete elettrica gestita in via esclusiva da Controparte 1 va proposta nei confronti di quest'ultima in quanto è tenuta a dover dar conto della gestione della rete e delle eventuali proprie responsabilità nella causazione dei danni reclamati dagli attori. Cass. Civ. Sez. III, 23/01/2018, n.1581). Pertanto il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Inoltre l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non è fondata. sono soci di una società Ed invero gli odierni attori Parte_1 Parte_2 e sita in agro di semplice che esercita impresa agricola, denominata وو
Controparte_8
Ceglie Messapica alla via Ulmo n. 98, la quale non gode di personalità giuridica: ne consegue che in applicazione dell'art. 2257 C.C. le obbligazioni si perfezionano in favore e nei confronti diretti delle persone fisiche/soci, come risultanti dall'allegata visura camerale. Né Controparte_4 ha sollevato alcuna contestazione specifica in ordine all'ubicazione ed alla consistenza dell'immobile.
Deve, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato un dato fatto può ritenersi pacifico ed acclarato senza necessità di relativa prova - allorquando sia stato esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero nelle ipotesi in cui la controparte medesima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. Non va taciuto, poi, che, secondo un recente indirizzo espresso dalla Suprema Corte, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non contestati, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti, quindi, una specifica dimostrazione" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231). Ciò posto, va esaminata nel merito la domanda di risarcimento del danno avanzata dai dagli attori nei confronti di Controparte 1
Nel merito la questione da decidere nei suoi termini essenziali, è se i fenomeni di interruzione dell'energia elettrica presso la Controparte 8 configuri inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico dell' Controparte 1 ed in secondo luogo se siano effettivamente '
sussistenti e conseguentemente risarcibili a cura dell'ente medesimo i danni lamentati e pretesi dagli utenti.
Nella fattispecie, al Giudicante appare più conforme a legge la soluzione che vede riconosciuta la domanda avanzata da parte attrice. Un'attenta lettura della normativa riguardante l'assetto normativo e ordinamentale dell' Controparte_9 nonché un'interpretazione sistematica della normativa codicistica porta a concludere che, nel caso in esame, parte attrice abbia effettivamente subito dei danni a seguito dei ripetuti fenomeni di interruzione dell'energia elettrica di cui trattasi con improvvisi e pericolosi sbalzi di tensione oltre 400 volts, da addebitare sicuramente all'inadempimento dell'ente convenuto e che, pertanto, l'utente sia legittimato a pretendere ed ottenere il giusto risarcimento. È pacifico, che il contratto posto in essere tra le parti in causa è un contratto di somministrazione e, come tale, regolato dall'art. 1559 e seguenti del c.c.; trattasi in particolare di contratto di somministrazione caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia elettrica. Sono continuative quelle prestazioni che debbono compiersi quotidie et singulis momentis;
l'ipotesi tipica di prestazione continuativa si ha quando l'oggetto del contratto consiste nell'attribuzione di particolari beni che vengano realizzati o materialmente trasferiti attraverso meccanismi o apparati che ne consentono l'immissione continuativa nel patrimonio dell'avente diritto. Questa situazione è appunto quella che si verifica nella somministrazione di energia elettrica da parte dell' Controparte_4
Nella fattispecie, poi, l'obbligo dell' Controparte_4 non consiste soltanto nella fornitura di energia, obbligo principale, ma anche in quello di garantire una determinata potenza elettrica (impegno di potenza) prevista espressamente per contratto, da intendersi prestazione accessoria a quella principale di fornitura di energia ma, anch'essa prestazione ad esecuzione continuata, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte ("il cosiddetto impegno di potenza, cioè il dovere del somministrante di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, configura al pari di quella inerente all'erogazione dell'energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea ma continuata").
Ebbene, è indirizzo costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, che nel contratto di somministrazione, il somministrante assume su di sé, oltre all'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura costituendo, questi, l'alea normale del contratto derivante dal proiettarsi della prestazione nel futuro. Il contratto in esame, cioè, ha carattere aleatorio perché, mentre l'utente, sin dall'atto della stipula negoziale acquista la sicurezza di una fornitura costante dell'energia elettrica, il somministrante (CP_4, invece, si assume il rischio correlativo al protrarsi nel tempo del suo obbligo. Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, risulta pacifico che, all'epoca dell'evento per cui è causa, il rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica intercorreva tra gli utenti attori e la società elettrica convenuta .
L'art. 1218 c.c, stabilisce che: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Si tratta, quindi, di stabilire che cosa si debba esattamente intendere per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per imputabilità della stessa. La tesi seguita in prevalenza, tanto in dottrina che in giurisprudenza, afferma al riguardo che l'impossibilità di cui al citato art. 1218 è quella situazione di ostacolo all'adempimento che non può essere superata con l'impiego della ordinaria diligenza. In altri termini il debitore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole, ossia se l'inadempimento è determinato da negligenza, che è l'elemento costitutivo della colpa.
Spetta al debitore l'onere di provare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di caso fortuito e forza maggiore, ovvero a causa di fatti ostativi del terzo espressamente previsti in contratto come condizione.
Infatti: "poiché spetta al debitore - a norma dell'art. 1218 c.c. - dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabile, per vincere tale presunzione a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento" (Cass. III, 18/11/02 n. 16211). Inoltre: “il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come motivo di esclusione della sua responsabilità, soltanto se l'attività del terzo sia prevista come condizione, diversamente restando soggetto all'obbligo del risarcimento, salva la rivalsa nei confronti del terzo stesso, se quest'ultimo si era obbligato in base ad un autonomo rapporto"; ed ancora più specificatamente: “nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola di esonero espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio (Cass. 09/06/97 n. 5144).
Vedasi, infine, l'autorevole ed inequivoca pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa" (Cass. S.U. 30/10/01 n. 13533).
Affermati siffatti principi, dagli scritti difensivi prodotti, a parere del Giudicante, non sembra che l'ente convenuto abbia fornito elementi di prova decisivi e idonei a dimostrare l'invocata impossibilità della prestazione come delineata dalla giurisprudenza più sopra richiamata. Il tentativo dell' Controparte_4 di negare ogni sua responsabilità in ordine all'evento non ha alcun fondamento giuridico. Per comprovare l'esonero dalla sua responsabilità l' Controparte 4
[...] avrebbe dovuto dimostrare di avere attivato impianti elettrici di riserva disponibili e sufficienti a garantire sia la sicurezza del sistema, sia l'approvvigionamento di energia per far fronte ai fenomeni di interruzione di cui trattasi;
evento certamente insolito ma pur sempre prevedibile in un contratto di fornitura di energia elettrica.
Non risulta, inoltre, che la responsabilità dell' CP_4 er l'improvvisa interruzione elettrica sia stata convenzionalmente esclusa da apposita clausola in sede negoziale;
né, infine, che l'evento dannoso sia stato causato da caso fortuito o forza maggiore, che sono, come è noto, cause di giustificazione dell'inadempimento contrattuale.
Il caso fortuito, infatti, viene definito dalla Cassazione come "elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso. L'attributo "fortuito" pone un evento al di fuori dei limiti dell'esperienza propria del contesto preso in considerazione in modo che l'evento stesso non possa essere spiegato secondo lo svolgersi normale degli avvenimenti e delle regole usuali.
L'improvvisa interruzione elettrica in esame non può quindi rientrare nel concetto di fortuito perché è un evento prevedibile di cui l' non ha tenuto in alcun conto.Controparte_4
Passando all'esame delle pretese risarcitorie avanzate dall'utente, occorre innanzitutto accertare la loro sussistenza sulla base delle circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda.
Al riguardo va osservato, come già detto, che le ripetute interruzioni nella erogazione di energia elettrica con improvvisi e pericolosi sbalzi di tensione oltre 400 volts ad opera dell' Controparte_4 ha provocato danneggiamento di impianti nel frantoio ed elettrodomestici.
Nella fattispecie, le circostanze esposte nell'atto introduttivo sono state confermate in corso di giudizio dalla testimonianza assunta (v. verbale di udienza) e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Infatti il teste Testimone 1 ha dichiarato che in data 14.8.2018 nei locali di masseria
Controparte 2 vi erano tutti gli elettrodomestici dell'abitazione e gli impianti del Pt 3
....indicati nell'atto di citazione..... ha confermato la propria frequentazione della masseria abitualmente. Il giorno dell'evento era a pranzo dal cognato e la luce andava e veniva più volte hanno sentito puzza di bruciato e che nell'abitazione non si accendevano più il frigorifero, la lavatrice la lavastoviglie e la televisione. Che sono andati nel frantoio e non si accendeva più un inverter. Ha riconosciuto nelle foto che gli venivano esibite che tutti gli attrezzi e gli elettrodomestici erano nell'abitazione e nel frantoio sia il giorno dell'evento ma anche nei giorni successivi mentre si recava da suo cognato si è accorto che il contatore dell CP_4 che sta sulla strada era sfumato di nero che la macchia nera che ha visto sul contatore quel giorno era la stessa che vedeva sulla foto che ha visto passare una squadra CP_4 quel giorno dopo l'evento e dopo un po' la luce è tornata.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Parte 4 Il teste Tes 2 ha dichiarato che gli attori sono suoi clienti, che si occupa di impianti '
elettrici. Che è stato contattato dagli attori verso metà agosto perché varie cose non funzionavano e appena arrivato nei luoghi oggetto di causa ha sentito puzza di bruciato ha verificato gli elettrodomestici e gli impianti presenti nell'abitazione e nel frantoio. Che si è accorto arrivando in masseria da alcune cose che erano attaccate vicino alla cabina che vi era stato su di esso un intervento, ha valutato che vi era stato uno sbalzo di tensione che le schede degli elettrodomestici erano bruciate ha verificato che tutti i beni indicate in atti non funzionavano riconosce il preventivo di spesa a sua firma. Il teste Tes 3 dipendente E. distribuzione competente per il circondario di Ceglie Messapica ha reso dichiarazioni generiche. Passando all'esame delle pretese risarcitorie avanzate dall'utente, occorre innanzitutto accertare la loro sussistenza sulla base delle circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda.
A causa, quindi, di ripetute interruzioni nella erogazione di energia elettrica con improvvisi sbalzi di tensione oltre 400 volts sia gli elettrodomestici dell'abitazione e che gli impianti del frantoio hanno subito tutti i danni in conseguenza diretta ed indiretta dell'evento è da ritenere ragionevolmente che tale evento comportò il non funzionamento tanto dell'impianto elettrico e che dei elettrodomestici di che gli attori, hanno chiesto l'intervento del sig Tes_2 specializzato in impianti elettrici . Giunto sul posto, il '
tecnico addetto appurava posto che vi era odore di bruciato che il guasto era dovuto all'improvviso sbalzo di tensione.
Le circostanze sopra rappresentate appaiono idonee a ritenere provato anche il nesso di causalità tra il danno subito dall'utente e la colpevole inadempienza contrattuale del somministrante CP_4
Circa, infine, la quantificazione del danno richiesto va osservato che la fattispecie costituisce il caso di pregiudizio che è provato sia documentalmente che a mezzo di prova testimoniale e soprattutto a mezzo CTU cui questo decidente trova significativi e definitivi elementi di cognizione alla luce delle risultanze peritali in quanto costituiscono il risultato di approfondite e competenti indagini tecniche tali da assumere idonea valenza probatoria anche per effetto della carenza di elementi diversi o contrari di riscontro, in tal modo superando i risultati degli accertamenti eseguiti da CTP per conto della convenuta, per cui non occorre procedere ad una analisi dettagliata delle controdeduzioni in questione, perché la consulenze di parte, nel processo civile, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova, bensì semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico.
I danni lamentati dal sig. Pt 1 sonoCiò posto, il CTU nel proprio elaborato peritale attesta :". compatibili con l'eventuale sinistro lamentato. Il sottoscritto ritiene che il danno arrecato al sig Pt_1 sia di 8.000,00€ oltre alle spese legali e tecniche...". Tutto ciò premesso e considerato, accertata la responsabilità dell' come più sopra Controparte_4 argomentato, responsabilità che ha comportato i danni subiti da parte attrice, Pertanto la domanda è
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provata sia nell'an che nel quantum.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno a gravare di questo giudizio su parte convenuta, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi,, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Parte 1 e
Parte_2 così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna. in persona del legale Controparte_4 rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di Parte 2 della complessiva Parte 1 e somma di € 8000,00 oltre al maggior danno per svalutazione monetaria interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla rifusione Controparte_4 delle spese processuali in favore del procuratore dei sig.ri Parte 1 che si e Parte 2 dichiara antistatario e liquida in complessivi 2500,00 euro oltre 15% per spese generali IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 30 aprile 2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti