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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15398 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7397 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(VASTO (CH), 17/10/1975), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GHILLINO MANUELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CHIETI (CH), 07/08/1980), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CANESCHI FABRIZIA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della Controparte_2
minore (23/05/2011), rappresentata e difesa in proprio;
Persona_1
terza intervenuta 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/02/2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 05/09/2009 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione è nata la Controparte_1
IG (23/05/2011), ha dedotto che con sentenza non definitiva n. Per_1
16535 del 2019 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, con rinvio della causa per l'istruzione delle domande accessorie;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di mantenimento di euro 250,00 mensili e di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra,
assegnazione della casa familiare alla CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la 3 parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dal
Pt_1
All'udienza presidenziale del 22/05/2023 sono comparse personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti provvisori (ordinanza del 23/05/2023) confermando le condizioni separative, eccezion fatta per la disciplina dei tempi di permanenza di presso il padre e la misura Per_1
dell'assegno perequativo dal medesimo dovuto per la moglie e , Per_1
ridotti, rispettivamente, a decorrere dal mese di giugno 2023, ad euro 300,00
per la e ad euro 400,00 per , con ordine di versamento diretto CP_1 Per_1
del complessivo importo di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione Istat con base giugno 2023, all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, terzo datore di lavoro del quindi ha rinviato la causa per il prosieguo Pt_1
dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 17343/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con provvedimento del 21/12/2023 la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, ha disposto la revoca del mantenimento per la avendo ella reperito CP_1
un'attività lavorativa e quindi visto migliorare la sua condizione rispetto all'epoca della separazione.
Con ordinanza del 23/04/2024 il giudice istruttore ha ammesso le prove orali, nominato l'avv. curatore speciale della Controparte_2
minore tenuto conto della elevata e persistente conflittualità esistente Per_1
tra le parti, autorizzandola a costituirsi in proprio entro il successivo 31 4 maggio, demandato ai genitori di dar corso con urgenza e sollecitudine a quanto prescritto e suggerito dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma in data 01/12/2023 (ovvero: presa in carico di da parte del Per_1
Servizio TSMREE della ASL competente per territorio in base al luogo di residenza della minore;
avvio da parte dei genitori di un percorso di co-
genitorialità responsabile volto alla gestione del conflitto riferito presso un centro pubblico o privato convenzionato o altro professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione del Servizio Sociale), demandato al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X di prendere in carico il caso con urgenza e sollecitudine al fine di verificare l'avvio dei predetti percorsi nonché di segnalare immediatamente al Tribunale eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il Per_1
sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
ha, infine, disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di sua competenza anche in ordine alle richieste inerenti la responsabilità
genitoriale di ambo le parti.
Con comparsa del 30/05/2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore chiedendo la conferma dei provvedimenti Per_1
emessi dal Tribunale, con contestuale invito al padre ad intraprendere un percorso di riavvicinamento alla minore con il Supporto del Servizio Sociale
di Roma Capitale Municipio X, invito ad entrambi i genitori a proseguire il percorso di co-genitorialità responsabile volto alla gestione del conflitto presso un centro pubblico o privato convenzionato o altro professionista scelto di comune intesa, conferma del mandato conferito al Servizio Sociale
di Roma Capitale Municipio X;
con riserva di integrare e/o modificare le proprie conclusioni nel prosieguo del giudizio. 5
Espletate le prove orali e ascoltata la IG minore delle parti Per_1
con l'ausilio di una psicologa, all'udienza del 10/06/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie prima fra tutte quella di assegno divorzile proposta dalla resistente.
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due 6 coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019). 7
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da 8 riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene, nel caso specifico, la non ha fornito prova adeguata CP_1
e sufficiente che il divario economico esistente tra le parti è derivato da scelte comuni e condivise dei coniugi in costanza di matrimonio che hanno condotto la stessa a sacrificare prospettive lavorative e professionali per privilegiare il ruolo endofamiliare, volto primariamente alla cura e all'accudimento della IG comune tenuto conto delle divergenti Per_1
deposizioni rese sul punto dai testi escussi nel corso del giudizio. A ciò
aggiungasi che la è in possesso di un elevato titolo di studio, quale CP_1
la laurea, ha contratto matrimonio con il all'età di ventinove anni, Pt_1
allorché aveva evidentemente concluso il percorso di studi da tempo, la effettiva convivenza matrimoniale tra le parti è durata appena dieci anni circa;
allo stato la stessa presta attività lavorativa a tempo indeterminato e part time, con retribuzione netta mensile pari, mediamente, nel periodo novembre 2024/aprile 2025, ad euro 1.140,00, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in vista della decisione della causa, e non sostiene oneri alloggiativi vivendo nella casa familiare, immobile sito in
Roma Via Giorgio De Lullo 130/D1 in comproprietà tra le parti nella misura del 50% ciascuno, di talché non può non tenersi conto anche del valore economico del godimento di tale immobile per metà dei proprietà dell'ex coniuge;
tutti tali elementi, unitariamente considerati, inducono a ritenere che difetta il requisito della impossidenza di adeguati redditi propri e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ben potendo la resistente reperire anche altra attività lavorativa, sia pure part time. 9
Per completezza mette conto evidenziare che il laureato in Pt_1
ingegneria, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.700,00
su dodici mensilità, è pieno proprietario della casa di abitazione ove si è
trasferito a vivere, acquistata nel 2022, nonché del 50% della casa familiare,
e gravato dal pagamento di tre mutui per complessivi euro 400,00 mensili circa, contratti per non meglio precisati scopi, uno nel 2020 per la durata di
20 mesi, dunque in scadenza ove non già scaduto nel corrente 2025 (euro
147,51 mensili), e due nel 2024 per la durata di 24 mesi (il cui rateo mensile ammonta rispettivamente ad euro 117,00 e ad euro 133,82).
In ordine all'affidamento della IG osserva il Tribunale che Per_1
nonostante l'elevata e persistente conflittualità esistente tra le parti che ha condotto talvolta ad una paralisi decisionale, ambo i genitori e il curatore speciale hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso di con Per_1
residenza presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata anche in questa sede la casa familiare, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé previo accordo diretto con la ragazza e avviso Per_1
alla madre, con le ulteriori prescrizioni di cui in dispositivo afferenti i percorsi di supporto già intrapresi o da intraprendere auspicabilmente e con incarico anche di vigilanza al Servizio Sociale.
Al riguardo, infatti, non può non evidenziarsi che nel corso Per_1
dell'ascolto condotto dal giudice istruttore con l'ausilio della psicologa e ancora prima al curatore speciale e al Servizio Sociale ha manifestato la ferma e univoca volontà di essere lasciata libera di scegliere quando andare dal padre, di non volere sentirsi costretta e obbligata ad andarci, di sentirsi sovente in imbarazzo presso l'abitazione paterna ma anche quella dei nonni paterni. 10
Al riguardo osserva il Tribunale che il Servizio Sociale ha evidenziato che le richieste della minore rispetto alla frequentazione del genitore non collocatario, vista l'età, appaiono legittime e andrebbero regolate in base ai
suoi desideri, evitando costrizioni che appaiono inappropriate per qualsiasi
relazione affettiva. Ciò potrebbe favorire l'elaborazione del rapporto con il
padre, migliorandolo. Con il necessario grado di serenità, potenzialmente
incrementato dal percorso di sostegno psicologico intrapreso.
La psicologa ausiliaria del giudice durante l'ascolto della minore, dal canto suo, ha rassegnato le seguenti conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse:
è apparsa un'adolescente con una buona capacità di esprimere Per_1
i suoi pensieri, gli affetti e le sue esperienze interiori, sia a livello verbale,
sia non verbale. Ha riferito di non sentirsi sempre compresa a livello
emotivo da entrambi i genitori, con particolare tendenza da parte del padre
il quale sembrerebbe non sintonizzarsi sul suo bisogno, ma spesso
minimizzerebbe o non riconoscerebbe la sua sofferenza. Quando la ragazza
riferisce di dover pensare con cura le parole da poter usare con gli adulti di
riferimento, esprime la necessità di dover gestire non solo la propria
regolazione emotiva, ma anche di dover modulare la reazione del suo
interlocutore come se i genitori non riuscissero a trasmetterle un senso di
contenimento (sentirsi al sicuro) e di coerenza e costanza relazionali ….,
con la conseguenza di “provare ansia”. Il conflitto separativo, nelle sue
modalità intense e spesso stagnanti, può portare i genitori a sperimentare
difficoltà sia nella competenza intersoggettiva, che consente di cogliere
empaticamente desideri, intenzioni e pensieri del bambino/adolescente …,
sia in quella genitoriale, che permette di definire un confine generazionale 11 in cui ruoli e compiti evolutivi sono riconosciuti e distinti ….. Tali
competenze consentono al genitore di considerare il figlio come persona
distinta e unica, verso il quale si può essere emotivamente disponibili,
percependo il suo sentire mentre si pensa come un adulto, al fine di
monitorare e cogliere i suoi segnali emotivi rispondendo in maniera
efficace. Tuttavia, in seguito alla crisi separativa, il genitore può tendere a
concentrarsi su sé stesso, riducendo la capacità di regolazione delle
emozioni e la funzione riflessiva. In tale circostanza, se non vengono attuate
forme di risoluzione o di negoziazione del conflitto, l'ascolto dei figli risulta
difficile o impossibile. In questo senso, la richiesta di di una Per_1
frequentazione flessibile con il padre, potrebbe essere letta con la lente
della richiesta di riconoscimento della propria individualità in termini di
bisogni affettivi ed emotivi. La dinamica di accudimento di questo sistema
familiare, sembrerebbe condizionata da una co-genitorialità caratterizzata
da ostilità ed iniziative genitoriali non coordinate, in cui la IG
sembrerebbe aver ricoperto la funzione di regolare la comunicazione tra i
genitori. La fase del ciclo di vita in cui si trova , tipicamente rivolta Per_1
alla strutturazione identitaria, è caratterizzata da una serie di competenze
cognitive, emotive e relazionali il cui sviluppo sano ed armonioso,
strettamente connesso alla qualità delle relazioni di cura, predispone al
successivo superamento di alcuni compiti di sviluppo, sia interni alla
famiglia come il processo di separazione-individuazione, sia rivolti
all'esterno del sistema familiare, quali la realizzazione affettiva, sociale e
professionale. Per questo motivo sarebbe auspicabile che la ragazza
potesse sentirsi de-triangolata dal conflitto genitoriale, così da potersi
dedicare al percorso di conoscenza e di valorizzazione delle proprie risorse 12 personali, sentendosi sostenuta all'interno di una relazione di cura
genitoriale funzionale. La riferita mancanza di cooperazione tra i co-
genitori sembrerebbe aver minato la costruzione di un'alleanza fra adulti
che condividono la motivazione a curare, guidare e fornire supporto al
figlio durante il suo sviluppo, negando un'esperienza di armonia familiare.
A riguardo, appare necessario risolvere le questioni sull'identità familiare,
sull'autenticità delle relazioni e sul senso di appartenenza, affinché
attraverso la “coerenza delle memorie” possa ricostruire la propria Per_1
storia familiare e personale senza rischiare di sperimentare un senso di
incertezza circa i ricordi sulla crisi genitoriale, relativamente alla quale ha
riferito di aver ricevuto informazioni sporadiche o lacunose. La letteratura
in materia, suggerisce che al fine di facilitare l'adattamento dei figli, anche
in età adulta, la possibilità di superare una dolorosa condizione di
incertezza consentirebbe ai figli di migliorare la propria autostima e la
condizione di soddisfazione……... In sintesi, sarebbe consigliabile che i
genitori venissero guidati nell'esercizio della funzione genitoriale tramite
una Coordinazione Genitoriale, con l'obiettivo di superare i conflitti e
favorire le intese sulle questioni inerenti alla cura ed alla guida della IG,
sostenendoli nella costruzione di un'alleanza collaborativa attraverso la
creazione di uno spazio intersoggettivo che privilegi la comunicazione,
attualmente contrastata dalla conflittualità in corso. Questo potrebbe
rappresentare per un fattore di protezione e di ritrovata fiducia negli Per_1
adulti che se sostenuti nelle loro competenze potrebbero elaborare un
nuovo progetto co-genitoriale. Inoltre, con l'obiettivo di prevenire un
possibile ritiro sociale di , si suggerisce l'attivazione di un servizio di Per_1
educativa domiciliare (SISMIF) che attraverso l'aiuto di un educatore, 13 cosiddetto compagno adulto, supporti nelle attività quotidiane per Per_1
favorire la socializzazione e rafforzare le competenze relazionali. Infine,
unitamente al prosieguo del percorso di psicoterapia individuale per , Per_1
si suggerisce l'avvio di una psicoterapia madre-IG e padre-IG,
preferibilmente con professionisti esperti in psicoterapia della famiglia e in
particolare nelle dinamiche sollecitate dalla separazione e dal divorzio, con
l'obiettivo di facilitare l'elaborazione della circostanza separativa e la
transizione al ciclo di vita come famiglia separata. Infatti, per le
caratteristiche luttuose che l'esperienza di separazione può portare con sé,
può essere necessario per i membri della famiglia affrontare un percorso di
elaborazione di tale esperienza prima di poterne parlare in maniera libera e
scevra da eventuali risentimenti.
Relativamente alla richiesta del ricorrente di “annullamento”
dell'ascolto della minore condotto dal g.i. il 26/05/2025 per mancata valutazione della capacità di discernimento di contraddizioni nel Per_1
racconto della minore, violazione del contraddittorio, mancanza di ctu preventiva, il Tribunale osserva e rileva che non può certamente essere annullata, alla stregua di un contratto o altro atto negoziale, l'avvenuta audizione della minore, potendo semmai il mancato ascolto della stessa,
ultradodicenne, tradursi in un vizio del procedimento. Sotto il profilo giuridico-procedurale, premesso che il presente procedimento è anteriore alla entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia”, il collegio evidenzia ulteriormente che la valutazione della capacità di discernimento va eseguita solo per il minore infra dodicenne ed è comunque rimessa al Giudice, le linee guida degli Psicologi del Lazio hanno alcun valore normativo, la difesa delle parti ben poteva sottoporre al Giudice specifiche questioni su cui ascoltare la 14 minore prima dell'ingresso in aula della stessa;
prima dell'ascolto di la Per_1
minore ha incontrato e conosciuto l'ausiliaria dott. presso lo Spazio CP_3
Famiglie e Minori, deputato all'accoglienza dei minori in Tribunale;
definire una minore inattendibile come ha fatto la difesa del significa Pt_1
attribuire alla stessa il ruolo di testimone o interventore portatore di propri interessi, in palese contrasto con il dettato normativo e la ratio dell'ascolto del minore nel processo di famiglia.
Relativamente alla revoca del curatore per asserita parzialità e mancata tutela del rapporto padre-IG, revoca reiteratamente chiesta dal
è sufficiente evidenziare che il curatore speciale del minore ha un Pt_1
ruolo processuale ed è chiamato a portare nel processo le ragioni, le richieste,
le istanze del minore medesimo, formulando richieste e conclusioni nell'esclusivo interesse del minore medesimo, anche se in contrasto con i desiderata dei genitori;
il curatore speciale, inoltre, non è un ausiliario del giudice che, peraltro, nel corso del processo ha disposto l'attivazione di diversi percorsi volti proprio al superamento delle criticità del rapporto padre/IG, di talché il collegio non ravvisa alcuna ragione per accogliere la richiesta di revoca formulata dal ricorrente.
Al riguardo ha manifestato il desiderio di continuare il percorso Per_1
intrapreso presso il Centro Armonica e i genitori dovranno adoperarsi per assicurare la prosecuzione di tale percorso.
In ordine alla misura dell'assegno di mantenimento per dovuto Per_1
dal alla il collegio reputa equo confermare le vigenti Pt_1 CP_1
statuizioni in forza delle quali lo stesso è tenuto al versamento della somma mensile di euro 400,00 dal mese di giugno 2023, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2023, tenuto conto della 15 complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti sopra illustrata.
Per le stesse ragioni deve essere confermata la ripartizione delle spese extra afferenti in ragione del 70% il padre e del 30% la madre, con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e la che, Pt_1 CP_1
considerate le ragioni che hanno portato alla nomina del curatore speciale di dovranno essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite Per_1
in favore della medesima nella misura liquidata in dispositivo, spese da corrispondere all'erario stante l'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7397/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) affida la IG minore (223/05/2011) in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni su questioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
16
2) il padre vedrà e terrà con sé previo accordo diretto con la Per_1
ragazza e avviso alla madre;
3) autorizza e dispone la prosecuzione del percorso psicologico intrapreso dalla minore presso il centro indicato in motivazione;
Per_1
4) assegna la casa familiare sita in Roma Via Giorgio De Lullo n.
130/D1 alla resistente Controparte_1
5) dispone che a far data dal mese di giugno 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base giugno 2023, e condanna il al versamento, in favore della Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi CP_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2024;
6) pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti con le Per_1
specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
7) manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X di continuare a seguire e monitorare il caso al fine di:
vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle disposizioni che precedono;
segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria;
attivare il servizio di educativa domiciliare (SISMIF) per la minore tramite il supporto di un educatore che la affianchi nelle attività Per_1 17 quotidiane e scolastiche e favorisca la socializzazione, svolgendo le funzioni del cosiddetto "compagno adulto";
avviare i genitori ad un percorso di coordinazione genitoriale;
8) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
9) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
10) condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro, al pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale,
liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, spese da corrispondere all'erario stante l'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7397 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(VASTO (CH), 17/10/1975), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GHILLINO MANUELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CHIETI (CH), 07/08/1980), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CANESCHI FABRIZIA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della Controparte_2
minore (23/05/2011), rappresentata e difesa in proprio;
Persona_1
terza intervenuta 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/02/2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 05/09/2009 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione è nata la Controparte_1
IG (23/05/2011), ha dedotto che con sentenza non definitiva n. Per_1
16535 del 2019 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, con rinvio della causa per l'istruzione delle domande accessorie;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di mantenimento di euro 250,00 mensili e di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra,
assegnazione della casa familiare alla CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la 3 parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dal
Pt_1
All'udienza presidenziale del 22/05/2023 sono comparse personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti provvisori (ordinanza del 23/05/2023) confermando le condizioni separative, eccezion fatta per la disciplina dei tempi di permanenza di presso il padre e la misura Per_1
dell'assegno perequativo dal medesimo dovuto per la moglie e , Per_1
ridotti, rispettivamente, a decorrere dal mese di giugno 2023, ad euro 300,00
per la e ad euro 400,00 per , con ordine di versamento diretto CP_1 Per_1
del complessivo importo di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione Istat con base giugno 2023, all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, terzo datore di lavoro del quindi ha rinviato la causa per il prosieguo Pt_1
dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 17343/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con provvedimento del 21/12/2023 la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, ha disposto la revoca del mantenimento per la avendo ella reperito CP_1
un'attività lavorativa e quindi visto migliorare la sua condizione rispetto all'epoca della separazione.
Con ordinanza del 23/04/2024 il giudice istruttore ha ammesso le prove orali, nominato l'avv. curatore speciale della Controparte_2
minore tenuto conto della elevata e persistente conflittualità esistente Per_1
tra le parti, autorizzandola a costituirsi in proprio entro il successivo 31 4 maggio, demandato ai genitori di dar corso con urgenza e sollecitudine a quanto prescritto e suggerito dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma in data 01/12/2023 (ovvero: presa in carico di da parte del Per_1
Servizio TSMREE della ASL competente per territorio in base al luogo di residenza della minore;
avvio da parte dei genitori di un percorso di co-
genitorialità responsabile volto alla gestione del conflitto riferito presso un centro pubblico o privato convenzionato o altro professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione del Servizio Sociale), demandato al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X di prendere in carico il caso con urgenza e sollecitudine al fine di verificare l'avvio dei predetti percorsi nonché di segnalare immediatamente al Tribunale eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il Per_1
sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
ha, infine, disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di sua competenza anche in ordine alle richieste inerenti la responsabilità
genitoriale di ambo le parti.
Con comparsa del 30/05/2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore chiedendo la conferma dei provvedimenti Per_1
emessi dal Tribunale, con contestuale invito al padre ad intraprendere un percorso di riavvicinamento alla minore con il Supporto del Servizio Sociale
di Roma Capitale Municipio X, invito ad entrambi i genitori a proseguire il percorso di co-genitorialità responsabile volto alla gestione del conflitto presso un centro pubblico o privato convenzionato o altro professionista scelto di comune intesa, conferma del mandato conferito al Servizio Sociale
di Roma Capitale Municipio X;
con riserva di integrare e/o modificare le proprie conclusioni nel prosieguo del giudizio. 5
Espletate le prove orali e ascoltata la IG minore delle parti Per_1
con l'ausilio di una psicologa, all'udienza del 10/06/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie prima fra tutte quella di assegno divorzile proposta dalla resistente.
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due 6 coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019). 7
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da 8 riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene, nel caso specifico, la non ha fornito prova adeguata CP_1
e sufficiente che il divario economico esistente tra le parti è derivato da scelte comuni e condivise dei coniugi in costanza di matrimonio che hanno condotto la stessa a sacrificare prospettive lavorative e professionali per privilegiare il ruolo endofamiliare, volto primariamente alla cura e all'accudimento della IG comune tenuto conto delle divergenti Per_1
deposizioni rese sul punto dai testi escussi nel corso del giudizio. A ciò
aggiungasi che la è in possesso di un elevato titolo di studio, quale CP_1
la laurea, ha contratto matrimonio con il all'età di ventinove anni, Pt_1
allorché aveva evidentemente concluso il percorso di studi da tempo, la effettiva convivenza matrimoniale tra le parti è durata appena dieci anni circa;
allo stato la stessa presta attività lavorativa a tempo indeterminato e part time, con retribuzione netta mensile pari, mediamente, nel periodo novembre 2024/aprile 2025, ad euro 1.140,00, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in vista della decisione della causa, e non sostiene oneri alloggiativi vivendo nella casa familiare, immobile sito in
Roma Via Giorgio De Lullo 130/D1 in comproprietà tra le parti nella misura del 50% ciascuno, di talché non può non tenersi conto anche del valore economico del godimento di tale immobile per metà dei proprietà dell'ex coniuge;
tutti tali elementi, unitariamente considerati, inducono a ritenere che difetta il requisito della impossidenza di adeguati redditi propri e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ben potendo la resistente reperire anche altra attività lavorativa, sia pure part time. 9
Per completezza mette conto evidenziare che il laureato in Pt_1
ingegneria, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.700,00
su dodici mensilità, è pieno proprietario della casa di abitazione ove si è
trasferito a vivere, acquistata nel 2022, nonché del 50% della casa familiare,
e gravato dal pagamento di tre mutui per complessivi euro 400,00 mensili circa, contratti per non meglio precisati scopi, uno nel 2020 per la durata di
20 mesi, dunque in scadenza ove non già scaduto nel corrente 2025 (euro
147,51 mensili), e due nel 2024 per la durata di 24 mesi (il cui rateo mensile ammonta rispettivamente ad euro 117,00 e ad euro 133,82).
In ordine all'affidamento della IG osserva il Tribunale che Per_1
nonostante l'elevata e persistente conflittualità esistente tra le parti che ha condotto talvolta ad una paralisi decisionale, ambo i genitori e il curatore speciale hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso di con Per_1
residenza presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata anche in questa sede la casa familiare, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé previo accordo diretto con la ragazza e avviso Per_1
alla madre, con le ulteriori prescrizioni di cui in dispositivo afferenti i percorsi di supporto già intrapresi o da intraprendere auspicabilmente e con incarico anche di vigilanza al Servizio Sociale.
Al riguardo, infatti, non può non evidenziarsi che nel corso Per_1
dell'ascolto condotto dal giudice istruttore con l'ausilio della psicologa e ancora prima al curatore speciale e al Servizio Sociale ha manifestato la ferma e univoca volontà di essere lasciata libera di scegliere quando andare dal padre, di non volere sentirsi costretta e obbligata ad andarci, di sentirsi sovente in imbarazzo presso l'abitazione paterna ma anche quella dei nonni paterni. 10
Al riguardo osserva il Tribunale che il Servizio Sociale ha evidenziato che le richieste della minore rispetto alla frequentazione del genitore non collocatario, vista l'età, appaiono legittime e andrebbero regolate in base ai
suoi desideri, evitando costrizioni che appaiono inappropriate per qualsiasi
relazione affettiva. Ciò potrebbe favorire l'elaborazione del rapporto con il
padre, migliorandolo. Con il necessario grado di serenità, potenzialmente
incrementato dal percorso di sostegno psicologico intrapreso.
La psicologa ausiliaria del giudice durante l'ascolto della minore, dal canto suo, ha rassegnato le seguenti conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse:
è apparsa un'adolescente con una buona capacità di esprimere Per_1
i suoi pensieri, gli affetti e le sue esperienze interiori, sia a livello verbale,
sia non verbale. Ha riferito di non sentirsi sempre compresa a livello
emotivo da entrambi i genitori, con particolare tendenza da parte del padre
il quale sembrerebbe non sintonizzarsi sul suo bisogno, ma spesso
minimizzerebbe o non riconoscerebbe la sua sofferenza. Quando la ragazza
riferisce di dover pensare con cura le parole da poter usare con gli adulti di
riferimento, esprime la necessità di dover gestire non solo la propria
regolazione emotiva, ma anche di dover modulare la reazione del suo
interlocutore come se i genitori non riuscissero a trasmetterle un senso di
contenimento (sentirsi al sicuro) e di coerenza e costanza relazionali ….,
con la conseguenza di “provare ansia”. Il conflitto separativo, nelle sue
modalità intense e spesso stagnanti, può portare i genitori a sperimentare
difficoltà sia nella competenza intersoggettiva, che consente di cogliere
empaticamente desideri, intenzioni e pensieri del bambino/adolescente …,
sia in quella genitoriale, che permette di definire un confine generazionale 11 in cui ruoli e compiti evolutivi sono riconosciuti e distinti ….. Tali
competenze consentono al genitore di considerare il figlio come persona
distinta e unica, verso il quale si può essere emotivamente disponibili,
percependo il suo sentire mentre si pensa come un adulto, al fine di
monitorare e cogliere i suoi segnali emotivi rispondendo in maniera
efficace. Tuttavia, in seguito alla crisi separativa, il genitore può tendere a
concentrarsi su sé stesso, riducendo la capacità di regolazione delle
emozioni e la funzione riflessiva. In tale circostanza, se non vengono attuate
forme di risoluzione o di negoziazione del conflitto, l'ascolto dei figli risulta
difficile o impossibile. In questo senso, la richiesta di di una Per_1
frequentazione flessibile con il padre, potrebbe essere letta con la lente
della richiesta di riconoscimento della propria individualità in termini di
bisogni affettivi ed emotivi. La dinamica di accudimento di questo sistema
familiare, sembrerebbe condizionata da una co-genitorialità caratterizzata
da ostilità ed iniziative genitoriali non coordinate, in cui la IG
sembrerebbe aver ricoperto la funzione di regolare la comunicazione tra i
genitori. La fase del ciclo di vita in cui si trova , tipicamente rivolta Per_1
alla strutturazione identitaria, è caratterizzata da una serie di competenze
cognitive, emotive e relazionali il cui sviluppo sano ed armonioso,
strettamente connesso alla qualità delle relazioni di cura, predispone al
successivo superamento di alcuni compiti di sviluppo, sia interni alla
famiglia come il processo di separazione-individuazione, sia rivolti
all'esterno del sistema familiare, quali la realizzazione affettiva, sociale e
professionale. Per questo motivo sarebbe auspicabile che la ragazza
potesse sentirsi de-triangolata dal conflitto genitoriale, così da potersi
dedicare al percorso di conoscenza e di valorizzazione delle proprie risorse 12 personali, sentendosi sostenuta all'interno di una relazione di cura
genitoriale funzionale. La riferita mancanza di cooperazione tra i co-
genitori sembrerebbe aver minato la costruzione di un'alleanza fra adulti
che condividono la motivazione a curare, guidare e fornire supporto al
figlio durante il suo sviluppo, negando un'esperienza di armonia familiare.
A riguardo, appare necessario risolvere le questioni sull'identità familiare,
sull'autenticità delle relazioni e sul senso di appartenenza, affinché
attraverso la “coerenza delle memorie” possa ricostruire la propria Per_1
storia familiare e personale senza rischiare di sperimentare un senso di
incertezza circa i ricordi sulla crisi genitoriale, relativamente alla quale ha
riferito di aver ricevuto informazioni sporadiche o lacunose. La letteratura
in materia, suggerisce che al fine di facilitare l'adattamento dei figli, anche
in età adulta, la possibilità di superare una dolorosa condizione di
incertezza consentirebbe ai figli di migliorare la propria autostima e la
condizione di soddisfazione……... In sintesi, sarebbe consigliabile che i
genitori venissero guidati nell'esercizio della funzione genitoriale tramite
una Coordinazione Genitoriale, con l'obiettivo di superare i conflitti e
favorire le intese sulle questioni inerenti alla cura ed alla guida della IG,
sostenendoli nella costruzione di un'alleanza collaborativa attraverso la
creazione di uno spazio intersoggettivo che privilegi la comunicazione,
attualmente contrastata dalla conflittualità in corso. Questo potrebbe
rappresentare per un fattore di protezione e di ritrovata fiducia negli Per_1
adulti che se sostenuti nelle loro competenze potrebbero elaborare un
nuovo progetto co-genitoriale. Inoltre, con l'obiettivo di prevenire un
possibile ritiro sociale di , si suggerisce l'attivazione di un servizio di Per_1
educativa domiciliare (SISMIF) che attraverso l'aiuto di un educatore, 13 cosiddetto compagno adulto, supporti nelle attività quotidiane per Per_1
favorire la socializzazione e rafforzare le competenze relazionali. Infine,
unitamente al prosieguo del percorso di psicoterapia individuale per , Per_1
si suggerisce l'avvio di una psicoterapia madre-IG e padre-IG,
preferibilmente con professionisti esperti in psicoterapia della famiglia e in
particolare nelle dinamiche sollecitate dalla separazione e dal divorzio, con
l'obiettivo di facilitare l'elaborazione della circostanza separativa e la
transizione al ciclo di vita come famiglia separata. Infatti, per le
caratteristiche luttuose che l'esperienza di separazione può portare con sé,
può essere necessario per i membri della famiglia affrontare un percorso di
elaborazione di tale esperienza prima di poterne parlare in maniera libera e
scevra da eventuali risentimenti.
Relativamente alla richiesta del ricorrente di “annullamento”
dell'ascolto della minore condotto dal g.i. il 26/05/2025 per mancata valutazione della capacità di discernimento di contraddizioni nel Per_1
racconto della minore, violazione del contraddittorio, mancanza di ctu preventiva, il Tribunale osserva e rileva che non può certamente essere annullata, alla stregua di un contratto o altro atto negoziale, l'avvenuta audizione della minore, potendo semmai il mancato ascolto della stessa,
ultradodicenne, tradursi in un vizio del procedimento. Sotto il profilo giuridico-procedurale, premesso che il presente procedimento è anteriore alla entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia”, il collegio evidenzia ulteriormente che la valutazione della capacità di discernimento va eseguita solo per il minore infra dodicenne ed è comunque rimessa al Giudice, le linee guida degli Psicologi del Lazio hanno alcun valore normativo, la difesa delle parti ben poteva sottoporre al Giudice specifiche questioni su cui ascoltare la 14 minore prima dell'ingresso in aula della stessa;
prima dell'ascolto di la Per_1
minore ha incontrato e conosciuto l'ausiliaria dott. presso lo Spazio CP_3
Famiglie e Minori, deputato all'accoglienza dei minori in Tribunale;
definire una minore inattendibile come ha fatto la difesa del significa Pt_1
attribuire alla stessa il ruolo di testimone o interventore portatore di propri interessi, in palese contrasto con il dettato normativo e la ratio dell'ascolto del minore nel processo di famiglia.
Relativamente alla revoca del curatore per asserita parzialità e mancata tutela del rapporto padre-IG, revoca reiteratamente chiesta dal
è sufficiente evidenziare che il curatore speciale del minore ha un Pt_1
ruolo processuale ed è chiamato a portare nel processo le ragioni, le richieste,
le istanze del minore medesimo, formulando richieste e conclusioni nell'esclusivo interesse del minore medesimo, anche se in contrasto con i desiderata dei genitori;
il curatore speciale, inoltre, non è un ausiliario del giudice che, peraltro, nel corso del processo ha disposto l'attivazione di diversi percorsi volti proprio al superamento delle criticità del rapporto padre/IG, di talché il collegio non ravvisa alcuna ragione per accogliere la richiesta di revoca formulata dal ricorrente.
Al riguardo ha manifestato il desiderio di continuare il percorso Per_1
intrapreso presso il Centro Armonica e i genitori dovranno adoperarsi per assicurare la prosecuzione di tale percorso.
In ordine alla misura dell'assegno di mantenimento per dovuto Per_1
dal alla il collegio reputa equo confermare le vigenti Pt_1 CP_1
statuizioni in forza delle quali lo stesso è tenuto al versamento della somma mensile di euro 400,00 dal mese di giugno 2023, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2023, tenuto conto della 15 complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti sopra illustrata.
Per le stesse ragioni deve essere confermata la ripartizione delle spese extra afferenti in ragione del 70% il padre e del 30% la madre, con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e la che, Pt_1 CP_1
considerate le ragioni che hanno portato alla nomina del curatore speciale di dovranno essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite Per_1
in favore della medesima nella misura liquidata in dispositivo, spese da corrispondere all'erario stante l'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7397/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) affida la IG minore (223/05/2011) in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni su questioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
16
2) il padre vedrà e terrà con sé previo accordo diretto con la Per_1
ragazza e avviso alla madre;
3) autorizza e dispone la prosecuzione del percorso psicologico intrapreso dalla minore presso il centro indicato in motivazione;
Per_1
4) assegna la casa familiare sita in Roma Via Giorgio De Lullo n.
130/D1 alla resistente Controparte_1
5) dispone che a far data dal mese di giugno 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base giugno 2023, e condanna il al versamento, in favore della Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi CP_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2024;
6) pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti con le Per_1
specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
7) manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X di continuare a seguire e monitorare il caso al fine di:
vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle disposizioni che precedono;
segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria;
attivare il servizio di educativa domiciliare (SISMIF) per la minore tramite il supporto di un educatore che la affianchi nelle attività Per_1 17 quotidiane e scolastiche e favorisca la socializzazione, svolgendo le funzioni del cosiddetto "compagno adulto";
avviare i genitori ad un percorso di coordinazione genitoriale;
8) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1
9) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
10) condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro, al pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale,
liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, spese da corrispondere all'erario stante l'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi