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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/12/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TA RI, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9512/2023 r.g. proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Stigliano, domiciliatario, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Petronelli, domiciliatario, giusta procura in atti
-opposto-
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
I.1.- Il , creditore opposto, ottenne, Controparte_1 nei confronti della un'ingiunzione di pagamento Parte_1 della somma di €10.631,27, oltre a interessi e spese, dovuta a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto in virtù del piano di riparto approvato dall'assemblea del 2/8/2021, cui la Parte_1 consorziata, non aveva preso parte (d.i. n. 1549/2023 emesso dal
Tribunale di Bari in data 25-26/4/2023, notificato il 24/6/2023).
La debitrice ingiunta, nello spiegare opposizione, ha dedotto:
- la nullità della delibera consortile del 2/8/2021 posta a fondamento dell'azione monitoria, approvata a maggioranza dei partecipanti in seno ad assemblea cui non aveva preso parte, avente ad oggetto l'approvazione di un piano di riparto tra i consorziati di natura pluriennale;
- l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto non sorretta da alcun effettivo intervento finalizzato alla conclusione dei lavori per i quali le somme erano state ripartite.
Ha, pertanto, concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 25/7/2023).
I.2.- Il costituitosi in giudizio, Controparte_1 ha dedotto la legittimità della propria pretesa creditoria, concludendo per l'infondatezza e il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 18/1/2024).
I.3.- La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Nel merito l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore-opposto ad assumere le vesti di pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato 1.
In particolare, nel giudizio afferente al pagamento di contributi condominiali, assimilabile al presente, il soddisfa l'onere Parte_2 probatorio al medesimo riferibile con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale dal quale risulti l'approvazione delle spese e la ripartizione dei relativi oneri, nonché dei relativi documenti.
La delibera condominiale de qua costituisce, infatti, titolo sufficiente ai fini della prova del credito del ove sia Parte_2 verificata la perdurante esistenza della medesima (Cass. n.
16635/2024).
Nella specie, l'opposto ha versato in atti il documento da cui risulta la ripartizione delle spese, unitamente al verbale di assemblea
(docc. 1 e 3 fasc. opposto), sicché l'onere probatorio può dirsi assolto.
II.1.- Quanto alla dedotta nullità della delibera del 2/8/2021, con la quale fu approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2020 e disposta la ripartizione tra i consorziati delle somme occorrenti per il completamento dei lavori di urbanizzazione illo tempore appaltati, nonché, in base ai millesimi di proprietà, delle somme dovute dai consorziati morosi, essa fonda sulla approvazione della stessa a maggioranza e non all'unanimità dei consorziati, a fronte della previsione pluriennale di spesa, istitutiva di un c.d. fondo morosi, in essa asseritamente contenuta.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il opposto fu CP_1 costituito al fine di “realizzare le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente quelle di urbanizzazione secondaria nella lottizzazione esistente in Altamura alla via Gravina, zona D1 PIP, C.da
Parchi Calia, come da convenzione con il stipulata Controparte_2 in data 24/2/2003”.
1. Cfr., ex multis, Cass. n. 6091/2020. pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
Ciò posto, per i consorzi di urbanizzazione la riscossione degli oneri riproduce in una certa misura le problematiche afferenti ai contributi condominiali (Cass. n. 5235/2024; n. 24052/2004).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, co. II, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. n. 16635/2024;
Cass. SU n. 9839/2021).
Si aggiunga che, in tema di condominio negli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220/2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle sole ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni”, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative”, all'“ordine pubblico” o al “buon costume” (Cass. SU n. 9839/2021).
Quanto alla ripartizione delle spese, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e
3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, co. II, c.c.
La modifica dei criteri di riparto o la creazione di criteri di riparto che si discostino da quelli legali o convenzionali è, pertanto, nulla, in quanto inficia gravemente la delibera, che può, dunque, essere impugnata in qualsiasi tempo, risultando ricavabile dagli elementi concreti che detta delibera abbia inteso disporre per il futuro e stabilire un criterio da rispettare ad aeternum o comunque sino a revoca da parte della medesima assemblea.
Le delibere che, invece, hanno unicamente adottato un criterio diverso di riparto per la contingente voce di spesa in approvazione, senza voler imporre alcunché sui futuri riparti della medesima tipologia di spesa, sono meramente annullabili, sicché, se non impugnate nel termine di trenta giorni dall'Assemblea o dalla loro conoscenza, si consolidano.
Nella specie, la delibera posta a base dell'ingiunzione di pagamento, approvata ad agosto 2021, non istituì alcun fondo pluriennale di spesa, bensì ripartì tra i consorziati, sulla scorta dei rispettivi millesimi di proprietà, i costi necessari al completamento di lavori di urbanizzazione primaria che erano rimasti sospesi, indicando al 31/10/2021 il termine per la relativa ultimazione.
La delibera, inoltre, non modificò per il futuro il criterio di ripartizione delle spese, limitandosi a prevedere la concreta ripartizione delle spese necessarie, comprensive delle quote dei condomini morosi, sicché, trattandosi di delibera annullabile e non nulla, doveva essere impugnata nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, co. II, c.c.
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
E' incontestato che la delibera assembleare in esame non fu tempestivamente impugnata, né l'annullabilità è stata alcun modo dedotta nella odierna sede processuale.
II.2.- L'opponente ha, altresì, dedotto l'impossibilità dell'oggetto della delibera medesima non risultando i lavori mai iniziati e, in ogni caso, per l'impossibilità di realizzarli per ragioni di carattere urbanistico-amministrativo.
Al riguardo, va osservato che l'impossibilità materiale afferisce alle ipotesi in cui non sia concretamente realizzabile ciò che l'assemblea ha deliberato.
L'impossibilità giuridica, invece, si verifica quando l'assemblea delibera su materie che esulano dalle sue competenze, come accade se incida su beni di proprietà esclusiva (Cass. n. 921/2023).
Ciò posto, la delibera assembleare de qua non risulta inficiata da impossibilità dell'oggetto nei termini specificati, trattandosi di deliberazione avente ad oggetto il completamento di lavori già appaltati nel 2017, come da contratto del 19/4/2017 documentato in atti dall'opposto, poi sospesi e rientranti nelle competenze dell'assemblea.
Né l'opponente, che non ha neppure articolato richieste istruttorie, ha versato in atti documentazione idonea a comprovare quanto sostenuto.
Gli asseriti vincoli di natura urbanistico-amministrativa sono stati, inoltre, dedotti solo genericamente, senza alcuna specificazione o elemento di prova a sostegno.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto non può che essere confermato.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
(nella specie avvenuta il 23/10/2022). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, esclusa la fase istruttoria:
Scaglione: da €5.200,01 a €26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE CP_3
[...] Studio 919 // 919 Introduttiva 777 // 777 Istruttoria // // // Decisoria 1701 // 1701 TOTALE 3397
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25/7/2023, dalla Parte_1
nei confronti del disattesa ogni
[...] Controparte_1 diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1549/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 25-
26/4/2023;
b) NA la opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali, che liquida in €3.397,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Bari, 24/12/2025
Il Giudice – TA RI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TA RI, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9512/2023 r.g. proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Stigliano, domiciliatario, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Petronelli, domiciliatario, giusta procura in atti
-opposto-
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
I.1.- Il , creditore opposto, ottenne, Controparte_1 nei confronti della un'ingiunzione di pagamento Parte_1 della somma di €10.631,27, oltre a interessi e spese, dovuta a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto in virtù del piano di riparto approvato dall'assemblea del 2/8/2021, cui la Parte_1 consorziata, non aveva preso parte (d.i. n. 1549/2023 emesso dal
Tribunale di Bari in data 25-26/4/2023, notificato il 24/6/2023).
La debitrice ingiunta, nello spiegare opposizione, ha dedotto:
- la nullità della delibera consortile del 2/8/2021 posta a fondamento dell'azione monitoria, approvata a maggioranza dei partecipanti in seno ad assemblea cui non aveva preso parte, avente ad oggetto l'approvazione di un piano di riparto tra i consorziati di natura pluriennale;
- l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto non sorretta da alcun effettivo intervento finalizzato alla conclusione dei lavori per i quali le somme erano state ripartite.
Ha, pertanto, concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 25/7/2023).
I.2.- Il costituitosi in giudizio, Controparte_1 ha dedotto la legittimità della propria pretesa creditoria, concludendo per l'infondatezza e il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 18/1/2024).
I.3.- La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Nel merito l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore-opposto ad assumere le vesti di pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato 1.
In particolare, nel giudizio afferente al pagamento di contributi condominiali, assimilabile al presente, il soddisfa l'onere Parte_2 probatorio al medesimo riferibile con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale dal quale risulti l'approvazione delle spese e la ripartizione dei relativi oneri, nonché dei relativi documenti.
La delibera condominiale de qua costituisce, infatti, titolo sufficiente ai fini della prova del credito del ove sia Parte_2 verificata la perdurante esistenza della medesima (Cass. n.
16635/2024).
Nella specie, l'opposto ha versato in atti il documento da cui risulta la ripartizione delle spese, unitamente al verbale di assemblea
(docc. 1 e 3 fasc. opposto), sicché l'onere probatorio può dirsi assolto.
II.1.- Quanto alla dedotta nullità della delibera del 2/8/2021, con la quale fu approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2020 e disposta la ripartizione tra i consorziati delle somme occorrenti per il completamento dei lavori di urbanizzazione illo tempore appaltati, nonché, in base ai millesimi di proprietà, delle somme dovute dai consorziati morosi, essa fonda sulla approvazione della stessa a maggioranza e non all'unanimità dei consorziati, a fronte della previsione pluriennale di spesa, istitutiva di un c.d. fondo morosi, in essa asseritamente contenuta.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il opposto fu CP_1 costituito al fine di “realizzare le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente quelle di urbanizzazione secondaria nella lottizzazione esistente in Altamura alla via Gravina, zona D1 PIP, C.da
Parchi Calia, come da convenzione con il stipulata Controparte_2 in data 24/2/2003”.
1. Cfr., ex multis, Cass. n. 6091/2020. pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
Ciò posto, per i consorzi di urbanizzazione la riscossione degli oneri riproduce in una certa misura le problematiche afferenti ai contributi condominiali (Cass. n. 5235/2024; n. 24052/2004).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, co. II, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. n. 16635/2024;
Cass. SU n. 9839/2021).
Si aggiunga che, in tema di condominio negli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220/2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle sole ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni”, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative”, all'“ordine pubblico” o al “buon costume” (Cass. SU n. 9839/2021).
Quanto alla ripartizione delle spese, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e
3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, co. II, c.c.
La modifica dei criteri di riparto o la creazione di criteri di riparto che si discostino da quelli legali o convenzionali è, pertanto, nulla, in quanto inficia gravemente la delibera, che può, dunque, essere impugnata in qualsiasi tempo, risultando ricavabile dagli elementi concreti che detta delibera abbia inteso disporre per il futuro e stabilire un criterio da rispettare ad aeternum o comunque sino a revoca da parte della medesima assemblea.
Le delibere che, invece, hanno unicamente adottato un criterio diverso di riparto per la contingente voce di spesa in approvazione, senza voler imporre alcunché sui futuri riparti della medesima tipologia di spesa, sono meramente annullabili, sicché, se non impugnate nel termine di trenta giorni dall'Assemblea o dalla loro conoscenza, si consolidano.
Nella specie, la delibera posta a base dell'ingiunzione di pagamento, approvata ad agosto 2021, non istituì alcun fondo pluriennale di spesa, bensì ripartì tra i consorziati, sulla scorta dei rispettivi millesimi di proprietà, i costi necessari al completamento di lavori di urbanizzazione primaria che erano rimasti sospesi, indicando al 31/10/2021 il termine per la relativa ultimazione.
La delibera, inoltre, non modificò per il futuro il criterio di ripartizione delle spese, limitandosi a prevedere la concreta ripartizione delle spese necessarie, comprensive delle quote dei condomini morosi, sicché, trattandosi di delibera annullabile e non nulla, doveva essere impugnata nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, co. II, c.c.
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
E' incontestato che la delibera assembleare in esame non fu tempestivamente impugnata, né l'annullabilità è stata alcun modo dedotta nella odierna sede processuale.
II.2.- L'opponente ha, altresì, dedotto l'impossibilità dell'oggetto della delibera medesima non risultando i lavori mai iniziati e, in ogni caso, per l'impossibilità di realizzarli per ragioni di carattere urbanistico-amministrativo.
Al riguardo, va osservato che l'impossibilità materiale afferisce alle ipotesi in cui non sia concretamente realizzabile ciò che l'assemblea ha deliberato.
L'impossibilità giuridica, invece, si verifica quando l'assemblea delibera su materie che esulano dalle sue competenze, come accade se incida su beni di proprietà esclusiva (Cass. n. 921/2023).
Ciò posto, la delibera assembleare de qua non risulta inficiata da impossibilità dell'oggetto nei termini specificati, trattandosi di deliberazione avente ad oggetto il completamento di lavori già appaltati nel 2017, come da contratto del 19/4/2017 documentato in atti dall'opposto, poi sospesi e rientranti nelle competenze dell'assemblea.
Né l'opponente, che non ha neppure articolato richieste istruttorie, ha versato in atti documentazione idonea a comprovare quanto sostenuto.
Gli asseriti vincoli di natura urbanistico-amministrativa sono stati, inoltre, dedotti solo genericamente, senza alcuna specificazione o elemento di prova a sostegno.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto non può che essere confermato.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
(nella specie avvenuta il 23/10/2022). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, esclusa la fase istruttoria:
Scaglione: da €5.200,01 a €26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE CP_3
[...] Studio 919 // 919 Introduttiva 777 // 777 Istruttoria // // // Decisoria 1701 // 1701 TOTALE 3397
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25/7/2023, dalla Parte_1
nei confronti del disattesa ogni
[...] Controparte_1 diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1549/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 25-
26/4/2023;
b) NA la opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali, che liquida in €3.397,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Bari, 24/12/2025
Il Giudice – TA RI
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