Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20198/2021R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 20198/2021 R.G.
Avente ad oggetto: azione di ripetizione dell'indebito.
TRA
(già ), Parte_1 Parte_2
codice fiscale e p.iva ), in persona del suo Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rapp.te p.t. sig. (nato a [...] in data [...], c.f. Parte_2
), con sede legale in Gricignano di ER (Ce) al Viale Tommaso C.F._1
Affinito, Vega 16 snc, elettivamente domiciliata in Nola alla Via Polveriera n. 59 presso lo studio dell'Avv. Orlando Santaniello, C.F. che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti
Attore
E
, (C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
13/03/1968 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Commodo (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._4
in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Andrea Commodo, C.F.
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 21
E
(C.F.: ) nato a [...] [...] Controparte_2 CodiceFiscale_5
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15, presso lo studio degli Avv. ti Andrea Cilento (C.F.:
) e Teresa ERno (CF: ), che lo C.F._6 CodiceFiscale_7
rappresentano e difendono, giusta procura in atti
Interventore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate, i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. in data 24-10-2024 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05-08-2021, (già Parte_1 [...]
) conveniva in giudizio , Parte_2 Controparte_1
per sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) in via principale, accertare e dichiarare che la somma E. 20.300,80
(ventimilatrecento/80) risulta indebitamente corrisposta dalla società Parte_1
già al dott. (c.f. Controparte_3 Controparte_1
) e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto della società C.F._8 [...]
alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. della somma di E. 20.300,80 Pt_1
(ventimilatrecento/80) indebitamente corrisposta, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto,
2) condannare il dott. (c.f. ), a restituire alla Controparte_1 C.F._8
società (già ) la somma di E. Parte_1 Parte_2
20.300,80 (ventimilatrecento/80) indebitamente trattenuta, ovvero la diversa somma meglio ritenuta dall'On.le Giudicante in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed
pagina 2 di 21 interessi legali dalla data del pagamento o della prima richiesta o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
3) in via gradata sub 1) e sub 2), accertare e dichiarare che la somma E. 20.300,80
(ventimilatrecento/80) risulta indebitamente corrisposta dalla società
[...]
al dott. (c.f. ) e, Controparte_3 Controparte_1 C.F._8
pertanto, accertare e dichiarare il diritto della società (già Parte_1 [...]
di ) alla restituzione ai sensi dell'art. 2036 c.c. della Parte_2 Parte_2
somma di E. 20.300,80 (ventimilatrecento/80) indebitamente corrisposta, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, 4) condannare il dott. (c.f. Controparte_1
), a restituire alla società la somma di E. C.F._8 Parte_1
20.300,80 (ventimilatrecento/80) indebitamente trattenuta, ovvero la diversa somma meglio ritenuta dall'On. Le Giudicante in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento o della prima richiesta o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
5) in via gradata sub 1), 2), 3) e 4), accertare e dichiarare che la somma E. 20.300,80
(ventimilatrecento/80) risulta indebitamente corrisposta dalla società
[...]
al dott. (c.f. ) e, Controparte_3 Controparte_1 C.F._8
pertanto, accertare e dichiarare il diritto della società alla Parte_1
restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. (indebito ex latere accipientis) della somma di E.
20.300,80 (ventimilatrecento/80) indebitamente corrisposta, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto,
6) condannare il dott. (c.f. ), a restituire alla Controparte_1 C.F._8
società già la somma di E. Parte_1 Parte_2
20.300,80 (ventimilatrecento/80) indebitamente trattenuta, ovvero la diversa somma meglio ritenuta dall'On.le Giudicante in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento o della prima richiesta o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
pagina 3 di 21 7) in via gradata sub 1), 2), 3) e 4), 5) e 6), accertare e dichiarare che la somma E.
20.300,80 (ventimilatrecento/80) corrisposta dalla società Controparte_3
al dott. (c.f. ) costituisce
[...] Controparte_1 C.F._8
ingiustificato arricchimento e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto della società alla restituzione a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. della Parte_1
somma di E. 20.300,80 (ventimilatrecento/80), per i motivi in narrativa dedotti, e, per
l'effetto,
8) condannare il dott. (c.f. ), a restituire alla Controparte_1 C.F._8
società già la somma di E. Parte_1 Controparte_3 Parte_2
20.300,80 (ventimilatrecento/80), ovvero la diversa somma meglio ritenuta dall'On.le
Giudicante in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento o della prima richiesta o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario”.
Parte attrice esponeva quanto segue.
- Successivamente alle modifiche che avevano interessato la compagine societaria, comportando il mutamento di denominazione da di Pt_1 CP_3 Controparte_3
in di , l'ente si avvedeva che era stato disposto il Parte_2 Parte_2
pagamento di n. 2 fatture in favore di , asseritamente in assenza di un Controparte_1
valido titolo giustificativo;
con dovizia di particolari, la società istante riferiva di aver rilevato:
1. “l'effettuazione - da parte della - di Pt_1 Controparte_3
pagamento della Fattura n. 24 del 10.3.2020 intestata a , per Controparte_1
un importo complessivo di E. 11.419,20 (undi-cimilaquattrocentodiciannove/20) recante quale causale la dicitura “Vi rimetto regolare parcella per consulenza ed assistenza professionale come da incarico ricevuto” (v. fattura allegata); in particolare, la di ha corrisposto l'importo Parte_2 Controparte_3
complessivo al netto di imposte di E. 9.619,20
pagina 4 di 21 (novemilaseicentodiciannove/20)”; la somma ivi citata veniva corrisposta in due tranches (nell'atto di citazione si legge “in data 15.4.2020, l'importo al netto di
E. 3.000,00 (tremila/00) a titolo di “Acconto Fattura n. 24” a mezzo bonifico al dott. in data 18.5.2020, l'importo al netto di E. 6.619,20 CP_1
(seimilaseicentodiciannove/20) a titolo di “Pagamento Saldo Fattura n. 24 del
10/03/2020);
2. “l'effettuazione - sempre da parte della precedente compagine societaria - di pagamento di ulteriore Fattura n. 17 del 20.1.2020 sempre intestata a
[...]
, per un importo complessivo di E. 8.881,60 CP_1
(ottomilaottocentottantuno/60) recante quale causale, ancora una volta, la dicitura “Vi rimetto regolare parcella per consulenza ed assistenza professionale come da incarico ricevuto” (v. fattura allegata); in particolare, la Parte_2
di ha corrisposto l'importo complessivo al netto di imposte
[...] Controparte_3
di E. 7.481,60 (settemilaquattrocentottantuno/60) in data 20.1.2020, a titolo di
“Pagamento Fattura n. 17 del 20/01/2020” a mezzo bonifico al dott. . CP_1
- Con riferimento ad entrambi i pagamenti disposti, affermava di non aver ravvisato alcun titolo giustificativo sotteso allo spostamento di ricchezza in favore del convenuto, adducendo la “inesistenza di qualsivoglia contratto e/o convenzione attestante il conferimento di incarico al predetto e […] nella evidenza dei libri Controparte_1
contabili e societari e, comunque, nella complessiva documentazione a disposizione
l'inesistenza di qualsivoglia elemento comprovante la presunta prestazione professionale posta in essere dal medesimo dott. ovvero il presunto incarico CP_1
conferito a quest'ultimo” (cfr. atto di citazione).
- A dire dell'istante, infatti, questi avrebbe avuto conoscenza della identità del CP_1
solo a seguito della istaurazione del giudizio di opposizione a decreto monitorio, ove conveniva nel procedimento recante rg n. 7860/2021, al fine di ottenere Controparte_2
la revoca della ingiunzione n. 881/2021; in quella sede il creditore ingiungente si difendeva riferendo di aver dato corretta esecuzione all'accordo intercorso e che “il dott.
pagina 5 di 21 risultava suo collaboratore e che lo accompagnava all'uopo presso Controparte_1
l'azienda per aiutarlo nell'espletamento delle attività di cui al suindicato contratto dell'1.2.2019”.
- Purtuttavia, parte attrice asseriva di non avere mai conferito incarico alcuno al CP_1
avendo stipulato invero un accordo formale esclusivamente con , Controparte_2
rifuggendo per prassi l'oralità dei contratti, con predilizione per la forma scritta: nella ricostruzione in fatto dell'atto introduttivo si legge che “Non corrisponde al vero che la società di abbia mai conferito presunto incarico di Parte_2 Controparte_3
“consulenza ed assistenza professionale” al dott. e/o, comunque, abbia mai CP_1
sottoscritto qualsivoglia preteso contratto con il dott. (cfr. atto di citazione), CP_1
con la conseguenza che la somma sarebbe stata indebitamente corrisposta.
- In diritto, l'istante corroborava le proprie conclusioni sostenendo la sussistenza di entrambi i requisiti necessari alla ripetizione (E. 20.300,80), ovvero la a) l'effettuazione del pagamento e b) la mancanza di una causa giustificativa. In punto di onere probatorio,
l'attore riferiva che “ricade senz'altro sull'attore (che ha effettuato il pagamento non dovuto) fornire la prova dell'effettuazione del pagamento, mentre con riferimento alla mancanza della causa giustificativa va precisato che laddove l'attore invochi
l'inesistenza di un titolo del pagamento, è tenuto solo ad allegare - e non a provare, giacché si tratterebbe di prova impossibile - l'inesistenza di qualsivoglia titolo giustificativo del pagamento, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento fosse sorretto da una giusta causa”, citando giurisprudenza a supporto dell'assolvimento dell'onere probatorio nel modo anzidetto. In particolare,
[...]
sarebbe stata indotta ad effettuare i pagamenti dal comportamento del Pt_1
che indebitamente avrebbe presentato le Fatture n. 17 del 20.1.2020 e n. 24 del CP_1
10.3.2020 recanti le diciture “consulenza ed assistenza professionale” e/o “incarico ricevuto”. Purtuttavia, a dire dell'istante, difetterebbe tout court la causa giustificativa, non avendo questi stipulato alcun contratto e/o convenzione con il dott. CP_1
pagina 6 di 21 Peraltro, il convenuto avrebbe assunto un atteggiamento scarsamente collaborativo, tanto che la richiesta di chiarimenti inoltrata, con Nota pec del 3.12.2020, sarebbe rimasta inevasa.
In definitiva, l'unico accordo sarebbe stato siglato con in data 1.2.2019, Controparte_2
e quand'anche quest'ultimo si fosse avvalso della collaborazione del “la CP_1 [...]
non era, e non è certo vincolata da siffatta decisione né tenuta ad erogare il Pt_1
compenso al preteso collaboratore” (cfr. atto di citazione).
Parte attrice inferisce la natura indebita del pagamento anche dalla circostanza che avuto riguardo ai medesimi periodi cui si riferiscono le Fatture n. 17 del 20.1.2020 e n. 24 del
10.3.2020, la di avrebbe provveduto ad erogare il Parte_2 Controparte_4
compenso a , quale unico professionista incaricato. Controparte_2
In particolare, nell'atto di citazione si legge che “a fronte di emessa dal dott. Per_1
n. 15 del 19.1.2020 “per consulenza ed assistenza professionale come Controparte_2
da mandato sottoscritto” per l'importo al lordo di E. 8.881,60, la ha Parte_1
provveduto al pagamento dell'importo a mezzo bonifico intestato al professionista del
20.1.2020 recante la causale “Pagamento Fattura n. 15 del 19/01/2020”; - a fronte poi di Parcella emessa dal dott. n. 21 del 10.3.2020 sempre “per Controparte_2
consulenza ed assistenza professionale come da mandato sottoscritto” per l'importo al lordo di E. 11.419,20, la ha provveduto al pagamento dell'importo a Parte_1
mezzo di un primo bonifico intestato al professionista del 15.4.2020 con acconto di E.
3.000,00 recante la causale “Pagamento Acconto Fattura n. 21” e poi a mezzo di un secondo bonifico del 18.5.2020 con saldo di E. 6.619,20 recante la causale “Pagamento
Saldo Fattura n. 21 del 10/03/2020”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata in data 24-11-2021, si costituiva in giudizio , il quale impugnava e contestava integralmente tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto nell'atto introduttivo. In particolare, rilevando una connessione (art. 40 c.p.c.) oggettiva e soggettiva tra il giudizio de quo e quello avente R.G. 7860/2021
“promosso dall'odierna istante (nelle vesti di parte opponente) nei confronti del Sig.
pagina 7 di 21 Dott. (nelle vesti di opposto), ed avente ad oggetto l'opposizione della Controparte_2
prima al decreto ingiuntivo n. 881/2021 del 5.02.2021 concesso dal Tribunale di Napoli in favore del secondo (Dott. ) (cfr. comparsa di risposta), chiedeva disporsi la CP_2
riunione dei procedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c.
Il convenuto eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163, comma 3, nn.
3 e 4 c.p.c., dolendosi dell'assoluta genericità e indeterminatezza della citazione: nella comparsa di legge che “Parte attrice proferisce in via del tutto generica di un presunto errore nell'effettuazione del pagamento nei confronti del Dott. ma ben si guarda CP_1
dal circostanziare e/o dal documentare quanto deduce […] L'incertezza di cui si connota l'avverso atto introduttivo impedisce a quest'ultimo di acquisire piena cognizione della domanda attorea e non gli consente, in modo del tutto arbitrario ed ingiustificato, di esercitare in maniera compiuta ed efficace il suo diritto alla difesa, in violazione al precetto costituzionale dell'art. 24 della Costituzione”.
Nel merito, la domanda della società istante non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo – la prestazione patrimoniale avrebbe trovato giustificazione nell'espletamento di attività professionale che il unitamente al , avrebbero prestato in favore della . CP_1 CP_2 Parte_1
Secondo la prospettazione difensiva, dopo la stipula del contratto sopracitato con il quale veniva conferito incarico professionale a “le Parti hanno Controparte_2
raggiunto un'intesa integrativa degli accordi in precedenza assunti,, consistita nel coinvolgimento nel rapporto, in relazione alle specifiche attività oggetto dei due pagamenti per cui oggi è causa (di cui, rispettivamente, alle fatture n. 17 del 20.01.2020
e n. 24 del 10.03.2020), della figura professionale dell'odierno convenuto Sig. Dott.
(cfr. comparsa). Controparte_1
In virtù di un patto orale successivo, il convenuto sarebbe stato incaricato di espletare l'attività di consulenza finanziaria strumentale alla apertura di linee di credito per conto della società istante;
il compenso (determinato su base percentuale) sarebbe rimasto pagina 8 di 21 immutato nel quantum, ma “lo stesso sarebbe stato diviso in misura pari al 50% tra i due incaricati professionisti”.
In particolare, il avrebbe provveduto ad eseguire la prestazione dedotta CP_1
nell'accordo, maturando il diritto al corrispettivo:
◼ per le delibere ottenute da BNL e UBI Banca, avrebbe maturato un compenso di
“€ 14.450,00 imponibili arrotondati ad € 14.000,00 e fatturati pro quota del 50% dal dott. e dal dott. oltre CPDC, Iva e ritenute Controparte_2 Controparte_1
come per Legge, con un netto a pagare corrisposto a ciascuno pari ad €
7.481,60” (cfr. comparsa di costituzione);
◼ per le delibere ottenute da CREDEM e UNICREDIT, avrebbe maturato un compenso di “€ 18.000,00 imponibili e fatturati pro quota del 50% dal dott.
e dal dott. oltre CPDC, Iva e ritenute come per Controparte_2 Controparte_1
Legge, con un netto a pagare corrisposto a ciascuno pari ad € 9.619,20” (cfr. comparsa di costituzione).
In definitiva, il corrispettivo sarebbe stato debitamente trasferito al di talché CP_1
incorrerebbe in errore l'attore disputando di una duplicazione di pagamento in favore di e di trattandosi piuttosto di “unico complessivo corrispettivo di euro CP_2 CP_1
34.201,60 (netto a pagare), che, come da intese, è stato correttamente diviso in misura pari al 50%, tra i due professionisti sulla base delle due fatture di imponibile complessivo pari ad € 16.000,00 emesse da ciascuno per un totale di € 32.000,00” (cfr. comparsa di costituzione).
Concludeva chiedendo così provvedersi:
“I.- In via pregiudiziale, rilevata la connessione (art. 40 c.p.c.) tra il presente giudizio e quello incardinato sempre dinanzi a Codesto Tribunale di Napoli (Giudice la Dott.ssa
Stravino - R.G. 7860/2021) con l'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla al Sig. Dott. , rimettere la causa al Parte_1 Controparte_2
Presidente affinché questi ordini che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso Giudice per i provvedimenti opportuni.
pagina 9 di 21 II.- In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3, 4.
III.- Rigettare, anche nel merito, la domanda di cui all'atto di citazione notificato al convenuto Sig. perché inammissibile, non provata e, in via gradata, Controparte_1
infondata (nell'“an e nel quantum”) e addirittura temeraria (art. 96 c.p.c.).
IV.- Condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di risposta per atto di intervento ritualmente depositata, si costituiva in giudizio , spiegando le proprie difese in totale consonanza con quanto Controparte_2
affermato dal convenuto : “In tale ottica, il Sig. Dott. , Controparte_1 Controparte_2
nel prendere posizione in ordine alla domanda proposta dalla si Pt_1 Parte_1
associa, in punto di fatto, ed ancora una volta, alle difese tutte formulate in atti dal convenuto Sig. Dott. da intendersi qui ripetute e trascritte Controparte_1
integralmente” (comparsa conclusionale terzo interventore), domandando pertanto il rigetto delle pretese attoree.
In subordine e nella ipotesi denegata in cui si fosse ritenuta indebita la somma corrisposta al il terzo interventore chiedeva venisse “accertato e dichiarato, in CP_1
via riconvenzionale, il proprio diritto di credito, nei confronti della Pt_1 [...]
, ora della somma di euro 20.300,80” CP_3 Parte_2 Parte_1
(comparsa conclusionale terzo interventore).
Nelle argomentazioni sostenute dal , si scorge la medesima linea difensiva del CP_2
ove si parte dall'assunto che “Parte attrice, in altre parole, a fronte dell'attività CP_1
espletata rispettivamente sia dal Dott. che dal Dott. non era tenuta a CP_2 CP_1
pagare – come vorrebbe oggi far credere - il solo importo di euro 17.100,80 in favore del primo, bensì, come correttamente ha fatto in sintonia con i parametri di aliquota percentuale risultanti dal contratto inter partes, l'importo complessivo di euro
34.201,60, di cui euro 17.100,80 in favore del Dott. ed euro 17.100,80 in favore CP_2
del Dott. (comparsa conclusionale terzo interventore). CP_1
pagina 10 di 21 Sulla domanda di riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., oltre che sulla posizione del terzo interventore, prendeva posizione l'attore, il quale -nelle note per la trattazione scritta dell'udienza del 16.12.2021- impugnava in via preliminare:
• la richiesta di riunione tra il presente procedimento e quello (n. R.G. 7860/2021) pendente tra la e di opposizione al decreto Parte_1 Controparte_2
monitorio n. 881/2021, non ravvisando né connessione oggettiva né soggettiva, riferendo che “nella fattispecie in esame, è evidente che qualsivoglia pretesa riunione non risulta né consentita né tantomeno opportuna, giacché comporterebbe far camminare di pari passo giudizi tra soggetti incontestabilmente diversi, che si trovano in fasi processuali diverse” (note di trattazione scritta);
• l'atto di intervento di , in quanto inammissibile, nullo, irrituale e, Controparte_2
comunque, del tutto infondato, difettando “elemento di connessione con l'oggetto
o con il titolo (e, quindi, con il petitum o con la causa petendi) della causa in cui si intende intervenire, giacché solo tale stato di cose è tale la legittimare la conseguente instaurazione di un litisconsorzio facoltativo per cui l'interveniente finisce per diventare a tutti gli effetti parte del giudizio” (note di trattazione scritta), ravvisando una contraddizione nell'aver spiegato una costituzione prima adesivo-dipendente, sposando le ragioni di e poi del tutto autonomo, CP_1
spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, con conseguente inammissibilità del cumulo. Parimenti inammissibile apparirebbe la domanda riconvenzionale condizionata coma avanzata dal , “avendo formulato CP_2
rivendicazioni contrapposte sia alla posizione della società che a Parte_1
quella del dott. avrebbe dovuto proporre la domanda in via autonoma e CP_1
principale e non una “
contro
-domanda” qual è appunto la domanda riconvenzionale” (note di trattazione scritta); peraltro la domanda non sarebbe formulabile in riconvenzionale, difettando la connessione dell'intervento con l'oggetto o il titolo del presente giudizio.
pagina 11 di 21 Con ordinanza del 19.01.2022, il G.I. fissava l'udienza del 19-12-2022, al fine di valutare in quella sede la riunione del presente fascicolo al fascicolo n.7860/2021 R.G. di più antica iscrizione;
nel corso della udienza calendarizzata, si riteneva non doversi disporre la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., “posto che i due procedimenti vertono in fasi processuali diverse”.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte istante ribadiva le proprie difese e contestazioni sia nei confronti del convenuto, sia nei confronti dell'interventore; in particolare, non reggerebbe la posizione di e secondo cui insisterebbe un CP_1 CP_2
patto orale integrativo dell'accordo di consulenza aziendale;
di esso infatti mancherebbe
“la pretesa data di conclusione, oltre che le circostanze in cui sarebbe avvenuto, nonché il presunto contenuto” (memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 attore).
Con memoria ex art. 186, comma 6, n. 1 c.p.c. il convenuto e l'interventore replicavano a quanto dedotto dall'istante nelle proprie memorie, sostenendo – per converso – la soluti retentio con inamovibilità della somma corrisposta, non ravvisandosi gli estremi dell'indebito. Le argomentazioni spese dalla difesa vertevano essenzialmente sui seguenti punti:
- la circostanza che la società abbia provveduto al pagamento in tre scaglioni,
“apparendo del tutto inverosimile che una società del calibro della Parte_1
- che sviluppa un fatturato di oltre 30 MLN di euro - possa essere incorsa in errore per ben tre volte, effettuando pagamenti, per un importo complessivo di euro 17.100,80, netto a pagare, solo perché vistasi destinataria di due fatture da parte di un presunto sconosciuto”;
- la corrispondenza con gli istituti di credito ove sarebbe numerose volte citato il
CP_1
Il G.I., viste le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, non ammetteva nessuna delle prove testimoniali articolate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24-10-2024.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 12 di 21 L'importo di euro 20.300,80, corrisposto all'esito della presentazione delle fatture nn. 17 del 20.1.2020 e 24 del 10.3.2020, è frutto di una indebita corresponsione in favore del convenuto e, in quanto tale, deve essere restituito. CP_1
Appare persuasiva la tesi attorea nella parte in cui ravvisa l'assenza di qualsivoglia titolo atto a giustificare lo spostamento di ricchezza, trattandosi di una ingiusta locupletazione avvenuta sine titulo.
Giova premettere che la ripetizione dell'indebito intercetta la fonte legale di una obbligazione;
l'ordinamento riconosce e tutela due tipologie di prestazione non dovuta:
l'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), altresì noto come ex re, quando la prestazione eseguita non è assolutamente dovuta e l'adempiente esegue un pagamento in base a un titolo inesistente o inefficace, e quello soggettivo (art. 2036 c.c.), o ex persona, quando la prestazione eseguita fa carico ad altri e l'adempiente esegue un debito altrui nella credenza erronea di essere il debitore.
Il portato testuale rende evidente che solo nel secondo caso, quando l'indebito è soggettivo o ex latere debitoris, rileva l'errore di colui che effettua il pagamento nella convinzione della doverosità dello stesso, laddove per converso il debitore è un soggetto terzo.
La fattispecie dell'indebito ex latere creditoris, invece, si apprezza nell'ipotesi in cui la prestazione viene corrisposta a un soggetto che non è creditore: ancorché leggendo il codice sembri un istituto senza patria, esso – secondo la dottrina – trova inquadramento nell'indebito oggettivo, atto ad ospitare tutti i casi in cui la prestazione non è dovuta al percipiente, che non è o non è mai stato creditore.
In definitiva, la differenza tra le due tipologie di indebito ci impone di guardare alla figura del creditore: se il soggetto non è creditore trova attuazione l'art. 2033 c.c.; se, per converso, il destinatario è creditore ma la debenza grava su altri rispetto al LV, opera l'art. 2036 c.c.
Applicando le coordinate citate al caso che ci occupa, non può che inferirsi la natura oggettiva dell'indebito ivi occorso: la ha disposto la Parte_2
pagina 13 di 21 corresponsione di somme in favore del senza che a monte insistesse alcun titolo CP_1
giustificativo e senza che avesse maturato un credito. CP_1
Questo Giudicante ritiene doversi preliminarmente prendere posizione sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione, come enucleata da parte convenuta: il nella CP_1
comparsa ritualmente depositata, lamentava la genericità dell'atto introduttivo che non avrebbe consentito l'articolazione delle proprie difese. In particolare, il riferiva CP_1
che “A seguito della novella di cui alla legge 353/90, l'onere di allegazione dei fatti costituendi le ragioni della domanda non può ritenersi soddisfatto in casi (come quello che ci occupa) in cui nell'atto introduttivo non sono analiticamente indicate né le circostanze di fatto poste a base della domanda, né sono indicati gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che parte attrice intende allegare” (cfr. comparsa di risposta); la doglianza tiene conto della circostanza che l'attore abbia domandato in via gradata la restituzione ai sensi degli artt. 2033 c.c., 2036 c.c., 2041 c.c.
L'eccezione di nullità appare ictu oculi infondata e non merita accoglimento: l'atto introduttivo appare circostanziato in via del tutto sufficiente, avendo consentito a questo
Giudicante di analizzare e comprendere i fatti di cui è causa;
a nulla rileva che le richieste articolate in subordine siano disparate (il convenuto nella comparsa riferiva che
“Parimenti, invoca alternativamente tanto la tutela di cui all'art. 2033 c.c. quanto quella di cui agli artt. 2036 e 2041 c.c., generando grossa incertezza in capo all'odierno convenuto in ordine all'oggetto della domanda”).
La contestazione non può dirsi persuasiva, anche alla luce dell'orientamento ermeneutico più consolidato, secondo cui “In ambito del procedimento civile, non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della "causa petendi" è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuito al giudice, sempre
pagina 14 di 21 che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti”
(Tribunale Torre Annunziata sez. I, 20/01/2014, n. 245).
Quanto al merito, dall'interezza del fascicolo non è dato inferire titolo alcuno che legittimasse il pagamento della somma detta al convenuto: la teorizzazione di un accordo orale succedaneo al contratto con cui veniva conferito incarico a non CP_1
appare probante.
La giurisprudenza più recente e accorsata riferisce che “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal LV (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14788).
Se questo è vero, parte attrice sconfessa la veridicità del titolo giustificativo addotto dal convenuto, non ricorrendo nessun elemento che provi la oralità dell'accordo modificativo che avrebbe investito il delle mansioni già deferite al . CP_1 CP_2
Depongono nel senso della mancanza di una causa sottesa allo spostamento di ricchezza in favore del convenuto i seguenti elementi:
▪ il patto orale non viene mai circostanziato né datato dal che si limita a CP_1
riportare tale elemento senza addurre prove persuasive a sostegno;
nella comparsa conclusionale si legge “Successivamente alla sottoscrizione di detto contratto, le
Parti hanno raggiunto un'intesa integrativa degli accordi in precedenza assunti, consistita nel coinvolgimento nel rapporto, in relazione alle specifiche attività oggetto dei due pagamenti per cui oggi è causa (di cui, rispettivamente, alle fatture n. 17 del 20.01.2020 e n. 24 del 10.03.2020), della figura professionale dell'odierno convenuto Sig. Dott. . Purtuttavia, il convenuto Controparte_1
non offre dati, nemmeno presuntivi, da cui desumere che – a far data da un certo momento – il professionista fosse stato coinvolto nella operazione di consulenza finanziaria;
difetta infatti una corrispondenza mail tra parte attrice e il non CP_1
viene inoltrata una minuta né un preventivo, né depone in senso opposto la prassi pagina 15 di 21 in uso in seno a , avendo la società istante riferito di prediligere Parte_1
sempre la forma scritta nella stipula degli accordi;
▪ quand'anche questo patto orale si volesse dare per sussistente, esso, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto prevedere che il compenso per l'attività espletata si dividesse nella corresponsione del 50% a e del 50% a . CP_1 CP_2
A ben vedere però nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (R.g.a.c.
7860/2021), domanda l'interezza del corrispettivo, non apprezzandosi CP_2
alcuna decurtazione della metà degli importi;
▪ che nel parallelo giudizio intercorrente tra la e si Parte_1 Controparte_2
faccia questione della interezza degli importi, senza riferimento alcuno alla decurtazione della metà in favore del è poi desumibile anche dal Parere CP_1
dell'Ordine Professionale, involto per sostanziare la pretesa creditoria spesa dal
, oltre che dalla Ctu. In nessuna delle relazioni, si evidenzia che la metà CP_2
dei compensi ricavati come corrispettivo della apertura delle delibere dovesse andare a CP_1
▪ dalla stessa produzione documentale di parte convenuta è dato desumere che, pur a voler riconoscere un ruolo al questi si mostrasse e agisse come CP_1
collaboratore di , non intercettandosi mai una diretta comunicazione con la CP_2
. Invero si è preso atto della “corrispondenza intercorsa in relazione Parte_1
alla posizione BNL tra i Dottori , la;
Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
anche a mezzo del proprio commercialista (dott. , e la Banca” (all. 4 Tes_1
produzione documentale di parte convenuta): trattasi di corrispondenza che vede in “Cc” sovente il Tale elemento prova un ruolo di ausilio del convenuto, CP_1
ma non è di certo idoneo a dimostrare l'accordo orale per il cui tramite la
[...]
avrebbe conferito l'incarico al Lo stesso nel giudizio di Pt_1 CP_1 CP_2
opposizione parallelo riferiva che il “dott. risultava suo Controparte_1
collaboratore e che lo accompagnava all'uopo presso l'azienda per aiutarlo nell'espletamento delle attività di cui al suindicato contratto dell'1.2.2019”.
pagina 16 di 21 Coglie nel segno parte attrice quando riferisce che “ai sensi dell'art. 2232 c.c. - il prestatore d'opera è tenuto ad eseguire l'incarico ricevuto personalmente e può avvalersi di collaboratori solo se ciò è consentito dal contratto. Sempre in virtù della citata disposizione, nell'ipotesi in cui al prestatore d'opera sia consentito il ricorso a collaboratori, il prestatore medesimo resta l'unico responsabile dell'attività del collaboratore. Ed infatti, la collaborazione di ausiliari non comporta che questi diventino parte del rapporto instaurato tra il professionista e il committente, restando piuttosto la loro attività assorbita dal professionista che ha ricevuto l'incarico, che resta l'unico responsabile per l'attività svolta” (cfr. atto di citazione).
Il portato testuale dell'art. 2232 c.c. è chiaro nella parte in cui sancisce che “[I]. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari [1228], se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [1717].”. La norma anche in forza di collegamento ipertestuale invoca una connessione con l'art. 1228 c.c., di talché appare evidente che l'ausiliario mantenga – nella vigenza del rapporto – una terzietà rispetto all'accordo stipulato col professionista, sia in termini di responsabilità che di compensi, non essendo il debitore tenuto a corrispondere il corrispettivo anche al terzo estraneo al contratto. La giurisprudenza ha chiarito che “A norma dell'articolo 2232 del Cc il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione
e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. La facoltà per il professionista di servirsi, ai sensi dell'articolo 2232 del Cc, della collaborazione di sostituti e ausiliari, peraltro, non comporta mai che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il
pagina 17 di 21 contratto con il cliente. Il sostituto non è pertanto legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del suo compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione” (Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, n.24374).
In definitiva, le risultanze acquisite agli atti di causa consegnano il dato più probabile che tra la e il non sia sorto alcun accordo atto a giustificare Parte_1 CP_1
l'elargizione di un compenso, che è stato indebitamente corrisposto.
Non coglie nel segno parte convenuta quando, unitamente al terzo interventore, riferisce che “in riferimento […] al presunto errore in cui sarebbe asseritamente incorsa controparte, valgono da soli i fatti, anche in termini delle tempistiche con cui sono stati effettuati i pagamenti, a spiegare l'assoluta pretestuosità della giustificazione oggi ex adverso assunta. Come riconosciuto dalla stessa attrice in citazione, i pagamenti effettuati in favore del Dott. si sono articolati in ben tre “tranches”. Il CP_1
pagamento della fattura n. 17 del 20.01.2020, dell'importo complessivo di euro
7.481,60 (al netto di imposte), cosi come emessa dal Dott. è stato effettuato CP_1
dalla in data 20.01.2020 a mezzo bonifico. Il pagamento della fattura n. Parte_1
24 del 10.03.2020, dell'importo complessivo di euro 9.619,20 (al netto di imposte), cosi come emessa dal Dott. è stato effettuato dalla in due soluzioni: in CP_1 Parte_1
data 16.04.2020 è stato pagato, a titolo di acconto, l'importo di euro 3.000,00; in data
19.05.2020 è stato pagato, a titolo di saldo, l'importo residuale di euro 6.619,20.
Ebbene, in ragione di tanto, e fermo comunque tutto quanto innanzi osservato in riferimento all'esistenza di un apposito incarico professionale anche in capo al Dott.
appare davvero inverosimile che controparte possa oggi sostenere che i suddetti CP_1
pagamenti siano stati effettuati a causa di una “svista” e/o di un presunto errore.
Risulta davvero difficile a credersi una società del calibro della (che Parte_1
sviluppa un fatturato di oltre 30 MLN di euro) possa essere incorsa in errore per ben tre volte, effettuando pagamenti, per un importo complessivo di euro 17.100,80 (netto a
pagina 18 di 21 pagare), solo perché vistasi destinataria di due fatture da parte di un presunto sconosciuto”.
La tesi difensiva non è assolutamente persuasiva. È irrilevante lo stato psicologico della società attrice al momento dell'assolvimento dei bonifici: “Ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "LV" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "LV" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019, n.7066).
Quanto alla posizione di nel giudizio de quo, questo Giudicante ritiene Controparte_2
doversi concludere per la inammissibilità dell'intervento adesivo-dipendente espletato dallo stesso.
Tale partecipazione processuale intanto è consentita, in quanto l'interveniente abbia la titolarità di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in giudizio ovvero da esso dipendente.
In altri termini, l'art. 105 c.p.c. consente al terzo di far valere un proprio diritto, nel corso di un giudizio pendente tra altre parti, se e nella misura in cui vi sia una connessione con il "petitum" e con la "causa petendi", ovvero quando detta pretesa sia dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale.
La giurisprudenza riferisce che “L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, comma 2, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o
pagina 19 di 21 riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (Cassazione civile sez. III, 24/01/2003, n.1111).
Applicando tali coordinate al caso di specie, ne deriva che non vanta alcuna CP_2
pretesa connessa con il titolo e l'oggetto de quibus, essendo pacificamente riconosciuto come contraente incaricato all'espletamento dell'accordo di consulenza finanziaria, di talchè non si vede quale vantaggio e /o pregiudizio possa inferire dalla vicenda di cui è causa, non facendosi questione alcuna della validità del contratto ovvero della prestazione espletata da . CP_2
La domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, come articolata da parte attrice va, dunque, accolta.
L'eccezionerelativa alla nullità dell'atto di citazione, come avanzata da parte convenuta, va invece rigettata.
L'intervento del terzo va dichiarato inammissibile.
Infine, nei rapporti tra l'attrice e il convenuto le spese del presente CP_1
procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, come aggiornato ex DM n.147/2022, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura delle questioni affrontate e la limitata attività processuale svolta (in assenza di attività istruttoria).
Nei rapporti tra parte attrice ed il terzo appare equo compensare le spese di lite, stante l'esito della presente pronuncia (di inammissibilità dell'intervento del terzo) e la parvità della questione affrontata in merito all'intervento del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. accoglie la domanda attorea di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
e per l'effetto condanna alla restituzione della somma di euro Controparte_1
20.300,80 in favore di (già Parte_1 Controparte_3
pagina 20 di 21 ), oltre interessi legali dal 5-8-2021 (data di proposizione Parte_2
della domanda giudiziale) al saldo;
2. dichiara inammissibile l'intervento avanzato dal terzo, ; Controparte_2
3. condanna il convenuto al rimborso in favore del difensore antistatario di CP_1
parte attrice delle spese di lite, liquidate in euro € 2540,00 per compensi ed in €
264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 24-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Mot in tirocinio generico dott.ssa Valentina Mongillo
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