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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8032/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MEDDA Parte_1 C.F._1
AL AN
e
MP RI (C.F. con il patrocinio dell'avv. CASULA C.F._2
PIETRO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“1. nel corso del rapporto di convivenza di fatto tra le parti in data 14.08.2023 nasceva in San Gavino
LE (SU) riconosciuta da entrambi i genitori come si evince Persona_1
dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita allegato (Doc. 7);
2. da alcuni mesi la loro relazione e la convivenza è cessata e i genitori intendono regolamentare consensualmente l'affidamento della figlia, la sua collocazione abitativa, i tempi di frequentazione e l'assegno di mantenimento nell'esclusivo interesse della minore;
3. non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse;
4. la signora attualmente è disoccupata ma ha sempre svolto attività lavorativa Parte_1
anche se con contratti a tempo determinato. Si allega a tal fine la documentazione reddituale degli ultimi tre anni (doc. 8);
5. il signor GU MP è attualmente disoccupato, e svolge saltuariamente prestazioni lavorative senza regolare contratto di lavoro. Si allega a tal fine la documentazione reddituale degli ultimi tre anni (doc.9);
tutto ciò premesso le parti congiuntamente chiedono che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3° comma, il Giudice Relatore, il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2°
comma, c.p.c., il termine per il deposito di note scritte, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà
rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
AFFIDAMENTO CONDIVISO della figlia minore ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
COLLOCAZIONE PREVALENTE E RESIDENZA ANAGRAFICA della minore figlia presso l'abitazione materna sita in Sanluri nella via Gallura n° 29;
Pag. 2 a 4 CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE del padre, genitore non collocatario nel modo che segue:
durante l'anno scolastico il padre starà con la minore due giorni alla settimana, da concordare di volta in volta tra le parti dalle 16:30 (uscita dall'asilo) fino alle 19:30;
nel periodo estivo in cui la minore non frequenterà la scuola dalle 15:30 alle 20:30;
fine settimane alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera fino alle 18:30;
durante le vacanze natalizie e pasquali alternativamente con ciascun genitore;
le vacanze estive verranno concordate di volta in volta dai genitori.
ASSEGNO UNICO verrà percepito al 100% dalla signora;
Parte_1
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO - il signor MP verserà alla signora
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Parte_1
minore, la somma di € 250,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, a mezzo bonifico bancario;
SPESE STRAORDINARIE - per la minore figlia verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo la successiva elencazione esemplificativa:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 3 a 4 Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e nell'interesse della minore.
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e GU MP.
Gli accordi intervenuti tra e GU MP devono essere omologati non Parte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti
Cagliari, 16/12/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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