Ordinanza presidenziale 9 marzo 2021
Sentenza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 09/03/2021, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2021
N. 01673/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2011, proposto da
Marchiori Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
il Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 252843 in data 15.6.2011, comunicato il 27.6.2011, a firma del Dirigente del Settore Sportello per l'Edilizia Terraferma del Comune di Venezia avente ad oggetto: "Comunicazione relativa ad attività di rimessaggio veicoli";
del parere negativo della Direzione sviluppo del territorio del Comune di Venezia, in data 13.4.2011 prot. 2011/157498; della comunicazione di avvio del procedimento della Direzione mobilità e trasporti del Comune di Venezia prot. 2011/97812 in data 7.3.2011;
della integrazione di avvio del procedimento della Direzione mobilità e trasporti del Comune di Venezia in data 29.4.2011 prot. 181052;
della nota in data 28.1.2011 prot. 2011/38413 della Direzione sviluppo del territorio ed edilizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia;
Considerato che, ai fini del decidere, occorre acquisire dalle parti costituite una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento;
P.Q.M.
Invita
Le parti costituite a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione sopra richiesta.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 9 marzo 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO