TAR Roma, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 284
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità art. 17 d.l. 98/2011, art. 1 c. 131 L. 228/2012, art. 9-ter d.l. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore. Il Tribunale si attiene ai precedenti giurisprudenziali che hanno respinto tali censure.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità art. 17 d.l. 98/2011, art. 1 c. 131 L. 228/2012, art. 9-ter d.l. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore. Il Tribunale si attiene ai precedenti giurisprudenziali che hanno respinto tali censure.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per contrasto con CEDU e Carta dei diritti fondamentali UE

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore. Il Tribunale si attiene ai precedenti giurisprudenziali che hanno respinto tali censure.

  • Rigettato
    Illegittimità Accordo CSR 181/2019 e violazione principi legittimo affidamento, certezza diritto, buona fede

    Il Tribunale si attiene ai precedenti giurisprudenziali che hanno respinto tali censure.

  • Rigettato
    Violazione art. 17 d.l. 98/2011 e art. 9-ter d.l. 78/2015 per scorporo errato costi

    Il Tribunale si attiene ai precedenti giurisprudenziali che hanno respinto tali censure.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa, eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    Il Tribunale si attiene ai precedenti giurisprudenziali che hanno respinto tali censure.

  • Inammissibile
    Violazione art. 7 L. 241/1990 e principio di partecipazione

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Violazione principi trasparenza e conoscibilità dati, eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Violazione art. 9-ter d.l. 78/2015 e Nota esplicativa Ministero Salute 05/08/2022

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata degli atti regionali

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Illegittimità per contrasto normativa pay back con principio neutralità IVA UE

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Illegittimità Accordo CSR 181/2019 e violazione principi legittimo affidamento, certezza diritto, buona fede

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata per incostituzionalità art. 8 d.l. 34/2023

    I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 284
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 284
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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