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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 348/2024 R.L. promossa da rappresentato e difeso per mandato in atti dall' avv.to Parte_1
Vincenzo Pietro Paganini;
opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
opposto conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 17 gennaio 2024,
l'opponente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_1
opposizione avverso l'avviso di addebito notificatagli il 27 settembre
2022 con cui gli veniva richiesto il pagamento di contributi a CP_1
titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per l'importo di euro 3.397,82 e ne chiedeva l'annullamento.
Con memoria in data 11.04.2024 si costituiva nel giudizio qui riassunto l il quale variamente argomentando chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Il debito deriva dal recupero di sgravi contributi emessi a seguito della verifica della irregolarità contributiva mediante durc on line dovuta al ritardo nella trasmissione dei flussi unimens per il periodo aprile – agosto 2021.
1 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2010, n. 21898).
Nella specie il ritardo nell'invio degli uniemens è incontestato.
Né può valere a giustificare il comportamento dell'opponente il dedotto decesso del consulente, tenuto conto del periodo da aprile ad agosto 2021 in cui si è protratto l'inadempimento, nonostante l'invio da parte dell'Istituto degli inviti a regolarizzare (cfr. doc. nella produzione dell . CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
PQM
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese di lite, liquidate in complessivi euro 1600.00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 5.11.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 348/2024 R.L. promossa da rappresentato e difeso per mandato in atti dall' avv.to Parte_1
Vincenzo Pietro Paganini;
opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
opposto conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 17 gennaio 2024,
l'opponente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_1
opposizione avverso l'avviso di addebito notificatagli il 27 settembre
2022 con cui gli veniva richiesto il pagamento di contributi a CP_1
titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per l'importo di euro 3.397,82 e ne chiedeva l'annullamento.
Con memoria in data 11.04.2024 si costituiva nel giudizio qui riassunto l il quale variamente argomentando chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Il debito deriva dal recupero di sgravi contributi emessi a seguito della verifica della irregolarità contributiva mediante durc on line dovuta al ritardo nella trasmissione dei flussi unimens per il periodo aprile – agosto 2021.
1 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2010, n. 21898).
Nella specie il ritardo nell'invio degli uniemens è incontestato.
Né può valere a giustificare il comportamento dell'opponente il dedotto decesso del consulente, tenuto conto del periodo da aprile ad agosto 2021 in cui si è protratto l'inadempimento, nonostante l'invio da parte dell'Istituto degli inviti a regolarizzare (cfr. doc. nella produzione dell . CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
PQM
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese di lite, liquidate in complessivi euro 1600.00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 5.11.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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