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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON OL, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 303/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fondi - Piazza Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_2/ Il Comune - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 552/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3422 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 01 dicembre 2022 al Comune di Fondi, la sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n.552/6/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data
04 ottobre 2021 e depositata il 02 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.3422 notificato il 15 gennaio 2020 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2014 eccependo la nullità dell'atto impugnato in quanto notificato oltre il termine quinquennale di prescrizione.
L'ente impositore non si costituiva.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione adita rigettava il ricorso compensando le spese di lite.
In particolar modo i primi Giudici così motivavano: “Nel caso di specie, corretta è dunque stata la condotta del Comune di Fondi, il quale ha considerato quale termine interruttivo la data (anteriore al 31 dicembre 2019) di consegna degli atti di accertamento all'agente postale per la notificazione (il 16 dicembre 2019 come risulta dalla ricevuta di accettazione allegata all'avviso di accertamento), indipendentemente dalla loro consegna in data successiva.”.
Con un unico articolato motivo di gravame la contribuente impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità nella parte in cui in primi Giudici hanno considerato tempestivo l'avviso di accertamento spedito il 16 dicembre 2019 e notificato il 15 gennaio 2020.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In data 24 gennaio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Fondi sostenendo la legittimità della pretesa precisando che per l'attività di accertamento dei tributi locali trova applicazione il termine di decadenza previsto dall'art.1, comma 161, della Legge n.296/2006 e pertanto con la spedizione dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2019 il termine di decadenza è stato rispettato.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In data 22 dicembre 2025 il Comune di Fondi deposita memoria illustrativa ribadendo quanto già precisato nella comparsa di costituzione.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30227/2025 del 16 novembre 2025, è intervenuta nuovamente sui termini per l'esercizio del potere impositivo, ribadendo che il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 ha natura esclusivamente decadenziale e non prescrizionale.
È stato quindi riconfermato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica già enunciato dalle
SS.UU. della con la pronuncia n.40543/2021 confermando che, ai fini del rispetto del termine di decadenza,
è sufficiente che l'Ente abbia spedito l'atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, anche se la ricezione da parte del contribuente avviene successivamente.
In senso conforme, Cass. n.12930/2025.
Sul punto questa Corte ritiene di non potersi di scostare dal principio di diritto stabilito dalle SS.UU. che hanno così statuito: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. SS.UU. n.40543/2021).
Nel caso di specie è incontroverso il fatto che il Comune di Fondi abbia spedito l'avviso di accertamento è stato spedito in data 16 dicembre 2019 ovvero entro i termini di decadenza.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
respinge l'appello della contribuente. spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON OL, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 303/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fondi - Piazza Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_2/ Il Comune - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 552/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3422 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 01 dicembre 2022 al Comune di Fondi, la sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n.552/6/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data
04 ottobre 2021 e depositata il 02 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.3422 notificato il 15 gennaio 2020 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2014 eccependo la nullità dell'atto impugnato in quanto notificato oltre il termine quinquennale di prescrizione.
L'ente impositore non si costituiva.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione adita rigettava il ricorso compensando le spese di lite.
In particolar modo i primi Giudici così motivavano: “Nel caso di specie, corretta è dunque stata la condotta del Comune di Fondi, il quale ha considerato quale termine interruttivo la data (anteriore al 31 dicembre 2019) di consegna degli atti di accertamento all'agente postale per la notificazione (il 16 dicembre 2019 come risulta dalla ricevuta di accettazione allegata all'avviso di accertamento), indipendentemente dalla loro consegna in data successiva.”.
Con un unico articolato motivo di gravame la contribuente impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità nella parte in cui in primi Giudici hanno considerato tempestivo l'avviso di accertamento spedito il 16 dicembre 2019 e notificato il 15 gennaio 2020.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In data 24 gennaio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Fondi sostenendo la legittimità della pretesa precisando che per l'attività di accertamento dei tributi locali trova applicazione il termine di decadenza previsto dall'art.1, comma 161, della Legge n.296/2006 e pertanto con la spedizione dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2019 il termine di decadenza è stato rispettato.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In data 22 dicembre 2025 il Comune di Fondi deposita memoria illustrativa ribadendo quanto già precisato nella comparsa di costituzione.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30227/2025 del 16 novembre 2025, è intervenuta nuovamente sui termini per l'esercizio del potere impositivo, ribadendo che il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 ha natura esclusivamente decadenziale e non prescrizionale.
È stato quindi riconfermato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica già enunciato dalle
SS.UU. della con la pronuncia n.40543/2021 confermando che, ai fini del rispetto del termine di decadenza,
è sufficiente che l'Ente abbia spedito l'atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, anche se la ricezione da parte del contribuente avviene successivamente.
In senso conforme, Cass. n.12930/2025.
Sul punto questa Corte ritiene di non potersi di scostare dal principio di diritto stabilito dalle SS.UU. che hanno così statuito: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. SS.UU. n.40543/2021).
Nel caso di specie è incontroverso il fatto che il Comune di Fondi abbia spedito l'avviso di accertamento è stato spedito in data 16 dicembre 2019 ovvero entro i termini di decadenza.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
respinge l'appello della contribuente. spese compensate