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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CERESA ANNAMARIA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONIFATI Controparte_1 C.F._2
GIANLUIGI
OPPOSTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale: ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere -inaudita altera parte l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
434/2024 – R.G.N. 742/2024 del 6.05.2024.
Nel merito – in via principale: per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, dichiarare la nullità/invalidità/inammissibilità del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 434/2024 – R.G.N. 742/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Lodi il 6.05.2024, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
pagina 1 di 5 medesimo, ponendo spese e compensi della fase monitoria esclusivamente in capo a parte convenuta opposta.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi, sui capitoli di prova -da ritenersi tutti pienamente ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della presente causa- così come formulati nella seconda memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. e con il teste ivi indicato;
memoria alla quale – in questa sede- ci si riporta integralmente.
Ci si oppone fermamente all'accoglimento di tutte le istanze istruttorie di controparte, riportandosi in tal senso alla terza memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., alla quale -in questa sede- ci si riporta integralmente.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nella misura che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà di giustizia.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'adito Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che l'Ing. è creditore della CP_2
per la somma di euro 38.500,00 oltre interessi dal dì del dovuto sino Parte_1 al saldo per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 434/2024 del Tribunale di Lodi;
- In via subordinata, nel merito, salvo gravame: condannare la al Parte_1 pagamento in favore dell'Ing. della diversa somma di cui, all'esito Controparte_1 dell'istruttoria, parte opposta risulterà essere creditrice nei confronti dell'opponente;
- Con condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 cpc;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 434/2024 del 5.5.2024 (depositato il 6.5.2024 e notificato il 9.5.2024), con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta impresa individuale il pagamento di € 38.500,00, oltre interessi e spese, a favore di;
pagamento dovuto in forza del Controparte_1
pagina 2 di 5 riconoscimento di debito sottoscritto in data 1.3.2024 da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante.
Nello specifico, l'opponente ha eccepito l'assenza di prova del credito azionato, da qualificarsi non già come prestito, bensì come mera operazione contabile infruttifera.
Nel giudizio così radicato si è costituito , che ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Il creditore, tuttavia, è esentato dall'onere di provare il titolo alla base della domanda di pagamento in presenza di una ricognizione di debito, la quale, come noto, “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria” (art. 1988 c.c.).
La ricognizione di debito determina pertanto un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi in forza della quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
In altri termini, non incombe sull'attore l'onere di provare il rapporto fondamentale, ma spetta al convenuto dare la prova contraria, ossia la prova della non esistenza del suddetto rapporto pagina 3 di 5 fondamentale: “il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito” (Cass. civ. 18311/2003; nello stesso senso si vedano anche Cass. civ. 7787/2010, Cass. civ. 20689/2016, Cass. civ. 2091/2022, Cass. civ. 31818/2024).
3. Nel caso in esame ha domandato il pagamento di € 38.500,00 sulla base dei Controparte_1
bonifici effettuati (doc. 2 fascicolo monitorio) e della missiva dell'1.3.2024, con la quale Pt_1
ha riconosciuto il debito e, in ragione della difficile situazione economica, ha proposto di
[...]
dilazionare il pagamento attraverso il versamento di rate mensili da € 500,00 a partire da aprile
2024 (doc. 4 fascicolo monitorio).
3.1 Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che il creditore ha assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente, avendo provato l'esistenza di un atto costituente ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., ossia la scrittura dell'1.3.2024, in cui l'opponente non ha contestato la debenza dell'importo, limitandosi a proporre una rateizzazione
(doc. 4 fascicolo monitorio).
Contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, nessun rilievo assume l'omessa risposta da parte di alla anzidetta proposta di rateizzazione del debito. Controparte_1
3.2 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/22, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, sono interamente a carico dell'opponente.
4.1 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione, nonché verosimilmente volte a procrastinare un adempimento, che l'opponente ben sapeva dovuto, sussistono gli estremi per ritenere temeraria l'opposizione proposta, con conseguente condanna al pagamento ex art. 96
c.p.c.
pagina 4 di 5 Infatti, l'esito complessivo della lite e l'avvenuta manifesta resistenza in causa, almeno, con colpa grave, posto che la parte sin da subito ha svolto difese vaghe e meramente generiche.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo eguale a 1/3 delle spese di lite.
4.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 434/2024 del 5.5.2024 (depositato il 6.5.2024 e notificato il
9.5.2024), che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie, oltre al pagamento di € 1.269,66 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Tribunale di Lodi, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CERESA ANNAMARIA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONIFATI Controparte_1 C.F._2
GIANLUIGI
OPPOSTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale: ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere -inaudita altera parte l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
434/2024 – R.G.N. 742/2024 del 6.05.2024.
Nel merito – in via principale: per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, dichiarare la nullità/invalidità/inammissibilità del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 434/2024 – R.G.N. 742/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Lodi il 6.05.2024, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
pagina 1 di 5 medesimo, ponendo spese e compensi della fase monitoria esclusivamente in capo a parte convenuta opposta.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi, sui capitoli di prova -da ritenersi tutti pienamente ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della presente causa- così come formulati nella seconda memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. e con il teste ivi indicato;
memoria alla quale – in questa sede- ci si riporta integralmente.
Ci si oppone fermamente all'accoglimento di tutte le istanze istruttorie di controparte, riportandosi in tal senso alla terza memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c., alla quale -in questa sede- ci si riporta integralmente.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nella misura che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà di giustizia.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'adito Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che l'Ing. è creditore della CP_2
per la somma di euro 38.500,00 oltre interessi dal dì del dovuto sino Parte_1 al saldo per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 434/2024 del Tribunale di Lodi;
- In via subordinata, nel merito, salvo gravame: condannare la al Parte_1 pagamento in favore dell'Ing. della diversa somma di cui, all'esito Controparte_1 dell'istruttoria, parte opposta risulterà essere creditrice nei confronti dell'opponente;
- Con condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 cpc;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 434/2024 del 5.5.2024 (depositato il 6.5.2024 e notificato il 9.5.2024), con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta impresa individuale il pagamento di € 38.500,00, oltre interessi e spese, a favore di;
pagamento dovuto in forza del Controparte_1
pagina 2 di 5 riconoscimento di debito sottoscritto in data 1.3.2024 da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante.
Nello specifico, l'opponente ha eccepito l'assenza di prova del credito azionato, da qualificarsi non già come prestito, bensì come mera operazione contabile infruttifera.
Nel giudizio così radicato si è costituito , che ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Il creditore, tuttavia, è esentato dall'onere di provare il titolo alla base della domanda di pagamento in presenza di una ricognizione di debito, la quale, come noto, “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria” (art. 1988 c.c.).
La ricognizione di debito determina pertanto un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi in forza della quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
In altri termini, non incombe sull'attore l'onere di provare il rapporto fondamentale, ma spetta al convenuto dare la prova contraria, ossia la prova della non esistenza del suddetto rapporto pagina 3 di 5 fondamentale: “il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito” (Cass. civ. 18311/2003; nello stesso senso si vedano anche Cass. civ. 7787/2010, Cass. civ. 20689/2016, Cass. civ. 2091/2022, Cass. civ. 31818/2024).
3. Nel caso in esame ha domandato il pagamento di € 38.500,00 sulla base dei Controparte_1
bonifici effettuati (doc. 2 fascicolo monitorio) e della missiva dell'1.3.2024, con la quale Pt_1
ha riconosciuto il debito e, in ragione della difficile situazione economica, ha proposto di
[...]
dilazionare il pagamento attraverso il versamento di rate mensili da € 500,00 a partire da aprile
2024 (doc. 4 fascicolo monitorio).
3.1 Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che il creditore ha assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente, avendo provato l'esistenza di un atto costituente ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., ossia la scrittura dell'1.3.2024, in cui l'opponente non ha contestato la debenza dell'importo, limitandosi a proporre una rateizzazione
(doc. 4 fascicolo monitorio).
Contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, nessun rilievo assume l'omessa risposta da parte di alla anzidetta proposta di rateizzazione del debito. Controparte_1
3.2 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/22, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, sono interamente a carico dell'opponente.
4.1 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione, nonché verosimilmente volte a procrastinare un adempimento, che l'opponente ben sapeva dovuto, sussistono gli estremi per ritenere temeraria l'opposizione proposta, con conseguente condanna al pagamento ex art. 96
c.p.c.
pagina 4 di 5 Infatti, l'esito complessivo della lite e l'avvenuta manifesta resistenza in causa, almeno, con colpa grave, posto che la parte sin da subito ha svolto difese vaghe e meramente generiche.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo eguale a 1/3 delle spese di lite.
4.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 434/2024 del 5.5.2024 (depositato il 6.5.2024 e notificato il
9.5.2024), che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie, oltre al pagamento di € 1.269,66 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Tribunale di Lodi, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5