Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N° 1428/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott. Danilo MAFFA Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Lungomare Ponente n° 14, c.f. , assistito e difeso giusta delega in atti C.F._1 dall'avv. Massimo Mambelli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, piazza Saffi n° 32, presso lo studio del suddetto difensore, - ricorrente
nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa per mandato in atti C.F._2 dall'avv. Carlo Piccoli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Cesena (FC), via
Don Minzoni n° 106, presso lo studio del suddetto difensore,
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “Note autorizzate ex art. 127 ter cpc” depositate in data 19 novembre 2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a Parte_1 questo Tribunale di “stabilire che il SI. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1
versando alla SI.ra la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) Per_1 CP_1 rivalutabili ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre alla
1
l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie 183 commi secondo e terzo cpc. - con condanna alle spese”.
Con “note scritte autorizzate” depositate in data 21 novembre 2024 la resistente CP_1
– ribadite le proprie istanze istruttorie volte a disporre indagini da parte della Guardia
[...] di Finanza e della Polizia Tributaria in ordine al patrimonio ed ai redditi prodotti dalla controparte ed insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttore già formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6° nn. 2) e 3), c.p.c. – ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di, “in via principale, - confermare la sentenza parziale resa in data
03.03.2023 con cui è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesenatico nr. 44 P.2 S. A anno 2002; in via riconvenzionale, - per tutti i motivi esposti in atti, confermare e stabilire in € 500,00=
(cinquecento/00) rivalutabili ISTAT, la misura del contributo al mantenimento in favore del figlio che il SI. dovrà versare mensilmente alla SI.ra entro il Per_1 Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Forlì;
- previo accertamento dei relativi presupposti, per tutto quanto esposto in atti, riconoscere un assegno di divorzio in favore della SI.ra e pertanto disporre che il SI. Controparte_1
sia tenuto a corrisponderle, a tale titolo, un importo mensile non inferiore ad Parte_1
€ 600,00= (seicento/00) rivalutabile ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
o, in alternativa, un importo una tantum pari ad € 100.000,00= (centomila/00); in subordine,
● riconoscere un assegno di divorzio in favore della SI.ra e pertanto disporre che CP_1 il SI. sia tenuto a corrisponderle, a tale titolo, quella maggiore o minor somma che Pt_1
l'intestata Autorità riterrà più equa;
in via ulteriormente subordinata, ● nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto un assegno di divorzio in favore dell'odierna convenuta, si domanda che venga quantomeno aumentato l'assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio nella misura che l'intestata Autorità riterrà Per_1 più equa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4 l. n° 898/1970 depositato in data 17 maggio 2021 Parte_1 chiedeva dichiararsi lo scioglimento del “matrimonio civile” (rectius: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) contratto con a Cesenatico (FC) in Controparte_1 data 26 ottobre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di tale Comune al n° 44,
Parte 2a, Serie A, anno 2002, e dal quale in data 6 aprile 2004 era nato il figlio Per_1
rappresentava che la separazione dei coniugi era stata omologata dal Tribunale di Forlì con decreto del 21 giugno 2019 alle condizioni di cui al ricorso congiunto in atti, delle quali domandava in questa sede la conferma per tutte le ragioni meglio esplicitate in ricorso. 2 Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 29 settembre 2021 CP_1
la quale, pur concordando in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia
[...] giudiziale di divorzio, rappresentava che successivamente al provvedimento di omologa i coniugi – poiché gli accordi consensualmente raggiunti in sede di separazione consensuale avevano finito con l'evidenziare un innegabile squilibrio economico tra di loro – si erano accordati per aumentare il contributo di mantenimento per il figlio da € 400,00 ad € Per_1
500,00; rassegnava pertanto conclusioni conformi a quelle già sopra trascritte.
Sentiti i coniugi all'udienza del 6 ottobre 2021, con ordinanza ex art. 4 co. 8° l. n° 898/1970 resa in data 12 febbraio 2022 il Presidente del Tribunale disponeva l'integrale conferma dell'«affidamento condiviso del figlio nato il [...], ad [...] i genitori con Per_1 collocazione abitativa prevalente presso la madre e ampia libertà nella relazione paterna», contestualmente disponendo “che il continui a corrispondere alla Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 500,00
(cinquecento/00) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie”.
Rimesse le parti innanzi al designato Giudice Istruttore ed intervenuto in data 16 febbraio
2022 il Pubblico Ministero in sede, veniva dichiarata con sentenza parziale n° 191 del 3-7 marzo 2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
con successiva ordinanza del 13 ottobre 2023 il G.I. si pronunciava sulle istanze Parte_2 istruttorie formulate da entrambe le parti e contestualmente fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni la quale veniva quindi celebrata in data 25 novembre 2024 in forma
“cartolare” e, in esito ad essa, la causa veniva infine assunta alla decisione del Collegio con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
In via preliminare va disattesa l'eccezione di “deposito tardivo della comparsa conclusionale avversaria” (e quindi di inammissibilità della stessa) sollevata in seno alla propria memoria di replica da trattasi infatti di eccezione Controparte_1 superficialmente fondata sulla mera lettura di quanto indicato sul “frontespizio del fascicolo telematico della presente causa” (laddove la Cancelleria avrebbe erroneamente indicato la data del 24 gennaio 2025 quale scadenza del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.) laddove invece, considerato che detto termine è stato assegnato dal Giudice Istruttore “con decorrenza dalla comunicazione della (…) ordinanza” del 25 novembre 2024 e che detto adempimento è stato effettuato dalla Cancelleria solo in data
26 novembre 2025, ne consegue che il termine per il deposito delle comparse conclusionali è venuto a scadere solo in data 25 gennaio 2025; trattandosi tuttavia di un sabato, ai sensi del c.d. dei commi 4° e 5° dell'art. 155 c.p.c. il termine de quo risulta prorogato ex lege al successivo lunedì 27 gennaio 2025, giorno in cui ha tempestivamente Parte_1 depositato la propria comparsa conclusionale.
3 Ciò premesso e dato atto che nelle more del giudizio il figlio della coppia Persona_2
è divenuto maggiorenne (dovendosi pertanto considerare ormai superate le statuizioni già assunte dal Presidente del Tribunale in ordine all'affidamento condiviso del ragazzo), ritiene il Collegio – con riferimento in primo luogo alla congrua quantificazione dell'assegno dovuto dall'odierno ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio ormai maggiorenne Per_1 ma pacificamente ancora non del tutto indipendente sotto il profilo economico, trattandosi di studente universitario che svolge attività lavorativa stagionale presso lo stabilimento balneare paterno nel solo periodo estivo – che, avuto riguardo alla documentazione già depositata in atti da entrambe le parti nonché alle rispettive deduzioni difensive, possa confermarsi la valutazione già condivisibilmente effettuata dal Presidente del Tribunale con ordinanza ex art. 4 co. 8° l. n° 898/1970 resa in data 12 febbraio 2022, quantificando pertanto l'assegno nel congruo ammontare mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (da regolare secondo quanto previsto dal Protocollo applicato presso il Tribunale di Forlì).
Ed invero, si osserva in primo luogo che in sede di “Ricorso per separazione consensuale dei coniugi” depositato in data 28 marzo 2019 da e questi Parte_1 Controparte_1 ultimi, ben consapevoli sia delle rispettive possidenze economiche che delle esigenze di mantenimento del figlio hanno quantificato in € 400,00 l'importo dell'assegno mensile Per_1 posto a tale titolo a carico del padre;
ciò sul presupposto del collocamento prevalente del ragazzo presso la madre ma anche della ampia libertà di frequentazione del figlio da parte del
(“Il padre potrà vedere e frequentare il figlio ogni qual volta lo vorrà, previo Pt_1 Per_1 accordo con la madre e tenuto conto degli impegni e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche del medesimo”), con specifica disciplina relativamente ai fine settimana
(alternati tra i genitori), alle vacanze natalizie e pasquali, a quelle estive nonché ad un ulteriore concordato periodo di “7 (sette) giorni consecutivi in qualsiasi periodo dell'anno, da concordarsi preventivamente e tenendo conto delle esigenze, soprattutto scolastiche, del ragazzo”, nel quale i genitori avrebbero potuto tenere con sé il figlio. Con successivo “accordo integrativo della scrittura privata stipulata in data 25.03.2019” del 23 ottobre 2020 – pertanto di poco antecedente rispetto al deposito del ricorso per divorzio – il e la Pt_1 CP_1 hanno concordemente ritenuto equo incrementare di € 100,00 l'importo dell'assegno de quo
“in ragione dello squilibrio economico venutosi a creare tra le rispettive posizioni dei due ex coniugi a motivo del ritardo nel trasferimento degli immobili in favore della SI.ra CP_1
(mentre il SI. sin dall'accordo del 25.03.2019 ha di fatto potuto godere in via Pt_1 esclusiva ed autonoma dello stabilimento balneare denominato Bagno Belvedere)”; osserva peraltro a tale proposito il Collegio che parte resistente, costituendosi in giudizio, ha espressamente dedotto che “il minore a far data dalla separazione dei Persona_2 genitori, non ha mai trascorso un solo giorno presso l'abitazione del padre (…) poiché quest'ultimo, che ben avrebbe la possibilità di reperire un alloggio idoneo ad accogliere anche il figlio, ha deciso di trasferirsi stabilmente presso i locali del Bagno Belvedere, ossia lo stabilimento balneare ove esercita la propria attività lavorativa” (circostanza fattuale che il
4 ricorrente, nella sostanza, non ha contestato, provvedendo solo in corso di causa ad assumere un immobile il locazione).
Ciò posto in punto di fatto, ritiene allora il Collegio che, avuto riguardo alle condizioni per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate dalle parti solo pochi mesi prima dell'instaurazione del presente giudizio, sulla base quindi di condizioni fattuali ed economiche sostanzialmente identiche nei due periodi in argomento, vada confermato in questa sede l'importo mensile di € 500,00 già previsto sia dai coniugi che dal Presidente del
Tribunale – unitamente alla paritaria compartecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie – in occasione della pronuncia dell'ordinanza ex art. 4 co. 8° l. n° 898/1970 resa in data 12 febbraio 2022; ciò viepiù ove si consideri che, se è pur vero che ha Persona_2 acquisito nelle more una fonte di reddito (costituita dallo stipendio percepito nei mesi estivi per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del padre), devesi tuttavia osservare che trattasi di introito goduto solo nel corso della stagione balneare e che – secondo quanto risulta sostanzialmente pacifico tra le parti – non risulta di certo idoneo a garantire al giovane
(iscrittosi nel frattempo all'università e quindi desideroso di portare avanti il suo percorso di studi) il raggiungimento dell'indipendenza economica, ciò viepiù in considerazione del notorio aumento delle esigenze del giovane con la crescita (si veda in proposito ex plurimis di recente
Cass. Civ. sez. I, 29 aprile 2022 n° 13664, secondo cui “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”; cfr. altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. I, 13 gennaio 2010 n° 400, secondo cui l'aumento delle esigenze della prole “non ha bisogno di specifica dimostrazione e legittima ex se la revisione, pur in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione”). Né peraltro ritiene il Collegio che una modifica delle precedenti statuizioni possa giustificarsi sulla scorta delle mutate condizioni reddituali dei coniugi intervenute in epoca successiva alla separazione consensuale, trattandosi per vero di elementi di novità privi di effettivo rilievo ai presenti fini oltre che comunque pressoché integralmente conseguenti all'attuazione degli accordi raggiunti in sede di separazione tra i medesimi coniugi, secondo quanto si osserverà funditus ultra.
Per quanto concerne l'ulteriore profilo sottoposto al vaglio del Tribunale e concernente nello specifico l'invocato riconoscimento di un assegno divorzile in favore di , Controparte_1 osserva il Collegio che secondo il più recente – e per vero condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “l'assegno di divorzio ha funzione di carattere compensativo-perequativo e un'altra di natura strettamente assistenziale. Sul piano assistenziale, il riconoscimento e la misura dell'assegno presuppongono l'accertamento della mancanza di mezzi adeguati a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere
5 uno standard di vita dignitoso e conforme a quello usufruito durante il matrimonio. Il giudice
è chiamato ad una valutazione comparativa delle situazioni dei due ex coniugi, con particolare attenzione alle circostanze personali, alla durata del matrimonio e all'apporto di ciascuno alla vita familiare e alla creazione del patrimonio comune, non limitandosi a valutare la componente compensativa dell'assegno, ma tenendo presente la componente assistenziale”
(così di recente Cass. Civ. sez. I, 27 gennaio 2025 n° 1889), “l'assegno divorzile, di cui all'art.
5, comma 6, della Legge 898/1970, assolve ad una funzione assistenziale, compensativa e perequativa la cui concessione si basa sul divario economico e patrimoniale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo. Se questo squilibrio è inesistente o minimo, la sufficienza dei mezzi del richiedente e la sua capacità di procurarseli autonomamente non viene nemmeno analizzata. Viceversa, nell'ipotesi in cui il divario economico sia marcato, è necessario verificare se esso derivi dalle scelte di vita coniugale, dalla suddivisione dei ruoli all'interno del matrimonio e, in particolare, dall'eventuale sacrificio di uno dei coniugi per la cura della famiglia e dei figli” (Tribunale di Trento del 15 gennaio 2025 n° 29), “in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (Cass. Civ. sez. I,
13 dicembre 2024 n° 32354; in senso conforme si vedano anche Cass. Civ. sez. I, ordinanza n°
10035 del 16 aprile 2025, Cass. Civ. sez. I, 6 dicembre 2024 n° 31241, Corte d'Appello di
Potenza del 29 novembre 2024 n° 477, secondo cui “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”, e Cass. Civ. sez. I, 11 ottobre 2024 n° 26520, secondo cui
“l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il
6 coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”).
Orbene, nel caso di specie emerge inconfutabilmente dalla semplice disamina del ricorso per separazione consensuale e del successivo “accordo integrativo della scrittura privata stipulata in data 25.03.2019” del 23 ottobre 2020 che gli accordi raggiunti in quella sede dai coniugi – come poi modificati ed integrati “a motivo del ritardo nel trasferimento degli immobili in favore della SI.ra (mentre il SI. sin dall'accordo del CP_1 Pt_1
25.03.2019 ha di fatto potuto godere in via esclusiva ed autonoma dello stabilimento balneare denominato Bagno Belvedere)” – avevano consentito loro di perseguire “la reciproca soddisfazione delle rispettive ragioni economiche, ritenendosi ciò comprensivo anche di ogni pretesa a titolo di mantenimento personale di ciascun coniuge nei confronti dell'altro” nonché di garantire reciprocamente che, “una volta che si sarà provveduto secondo quanto stabilito al precedente punto 11 sub A e B, non avranno null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, dichiarando altresì che con riferimento al presente accordo di separazione, una volta stipulati gli atti notarili di cessione dell'immobile e cessione delle quote societarie, non sussistono obblighi di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa”; al suddetto fine, considerato che il “ritardo nel trasferimento degli immobili in favore della SI.ra aveva determinato uno “squilibrio economico (…) tra le CP_1 rispettive posizioni dei due ex coniugi” (ciò in quanto “il SI. sin dall'accordo del Pt_1
25.03.2019 ha di fatto potuto godere in via esclusiva ed autonoma dello stabilimento balneare denominato Bagno Belvedere”), i coniugi hanno concordato di porre ulteriori oneri economici a carico di , il cui effettivo adempimento non è contestato tra le parti. Parte_1
Ciò posto, alla luce delle suddette pattuizioni – reputate dagli stessi coniugi idonee nel complesso a garantire “la reciproca soddisfazione delle rispettive ragioni economiche” e ad escludere “ogni pretesa a titolo di mantenimento personale di ciascun coniuge nei confronti dell'altro” – e tenuto conto del breve lasso temporale intercorso tra la sottoscrizione dell'«accordo integrativo della scrittura privata stipulata in data 25.03.2019» (23 ottobre
2020) ed il deposito del ricorso ex art. 4 l. n° 898/1970 in argomento (17 maggio 2021), può ragionevolmente escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di (pur non ignorando il Collegio il carattere non Controparte_1 vincolante nella presente sede divorzile dei suddetti accordi intervenuti tra i coniugi nel giudizio di separazione consensuale). Si osservi in tale ottica in primo luogo che in virtù degli accordi assunti in sede di separazione consensuale il ha ottenuto il trasferimento in Pt_1 proprio favore delle quote all'epoca detenute dalla moglie con riferimento sia alla DI &
EL s.n.c. di che alla Bagno Belvedere s.a.s., “con completa e Controparte_2 definitiva garanzia e manleva da parte del SI. per la liberazione della SI.ra Pt_1 da ogni obbligazione comunque dipendente e connessa con la sua partecipazione CP_1 nelle società e anche nei confronti delle banche”; dal canto suo l'odierna resistente ha ottenuto l'intera proprietà dell'immobile sito in Cesenatico, via XXV Luglio n° 61 (vale a dire la casa coniugale), libero da vincoli, pesi e gravami di sorta, oltre all'usufrutto dell'immobile sito
7 anch'esso in Cesenatico, via XXV Luglio n° 61, allibrato in Catasto Fabbricati del predetto
Comune al fg. 15, part. 2024, sub. 7, già appartenente alla suocera, oltre ancora ad un importo di € 9.600,00, con contestuale accollo integrale da parte del marito di “ogni onere, spesa e/o costo riferito all'atto di permuta” della casa già familiare da effettuare “una volta perfezionata la sanatoria” della quale si era ravvisata la necessità. In sostanza, con gli accordi assunti in sede di separazione consensuale ha liberamente scelto di rinunciare Controparte_1 all'alea dell'attività imprenditoriale relativa allo “stabilimento balneare condotto e gestito dai coniugi”, decidendo di cedere la propria quota di partecipazione del 50% in favore del marito ed ottenendo in cambio l'intera proprietà della casa coniugale nonché l'usufrutto di un ulteriore immobile (posto a reddito mediante concessione in locazione a terzi), immobili scevri da costi di sanatoria in quanto integralmente assunti dal con esonero altresì della donna da Pt_1
“ogni obbligazione comunque dipendente e connessa” con la pregressa partecipazione della donna nella e nella Bagno Belvedere s.a.s. Controparte_3
“anche nei confronti delle banche”. Orbene, trattasi di accordo che appare anche a questo
Collegio assolutamente equo alla luce di quanto emerge dagli atti non solo con riferimento alle rispettive possidenze economiche dell'epoca di entrambi i coniugi ma anche alla luce della capacità reddituale ed alle attitudini lavorative delle parti;
se è vero infatti che, a seguito dei suddetti accordi intercorsi tra i coniugi, ha potuto proseguire la propria attività Parte_1 imprenditoriale gestendo in autonomia il “Bagno Belvedere” e percependone i relativi utili
(ovviamente con tutto ciò che ne consegue in termini di rischio d'impresa e di oneri nei confronti dei fornitori e degli istituti di credito, oltre ovviamente all'onere di ricercare un immobile da condurre in locazione), non può d'altro canto sottacersi che Controparte_1 ha acquisito due diversi diritti immobiliari (la piena ed intera proprietà della casa già coniugale e l'usufrutto di un ulteriore cespite, suscettibile di essere messo a reddito) con contestuale liberazione da ogni onere economico riconnesso all'attività imprenditoriale precedentemente svolta, potendo inoltre fare riferimento alla propria pregressa esperienza lavorativa non solo come cameriera e barista ma anche quale operatrice turistica, responsabile eventi, istruttrice di yoga ed imprenditrice nell'ambito dell'abbigliamento, senza dimenticare com'è ovvio l'ulteriore attività imprenditoriale svolta per anni insieme al marito mediante la gestione del
“Bagno Belvedere”, non potendosi pertanto revocare in dubbio la sussistenza in capo alla donna di una significativa capacità reddituale.
Né in senso contrario rispetto a quanto sinora osservato può assumere rilievo la frattura del tallone con infiammazione di medio grado occorsa ai danni della in data 23 febbraio CP_1
2020 a seguito di una caduta accidentale;
posto infatti, per un verso, che l'infortunio risulta occorso in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'«accordo integrativo della scrittura privata stipulata in data 25.03.2019» (allorquando le parti avevano implicitamente ribadito l'esclusione di qualsivoglia obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro) e, per altro verso, che non vi è in atti alcuna documentazione medica che certifichi una anche solo parziale inabilità lavorativa della donna, ed anche senza considerare la documentazione prodotta dal a riprova della recuperata mobilità del piede da parte della moglie, devesi Pt_1
8 in ogni caso aggiungere che la stessa resistente ha riconosciuto in sede di udienza presidenziale celebrata in data 6 ottobre 2021 che i postumi lesivi residuati a seguito dell'infortunio al piede occorsole in data 23 febbraio 2020 sono in realtà da ascrivere a malpractice medica dei sanitari che l'hanno avuta in cura (“quest'estate non ho lavorato molto in quanto l'anno scorso nel mese di febbraio 2020 mi sono rotta il calcagno e non sono stata curata bene”), sicché ogni eventuale rivendicazione economica riconnessa alla lamentata minor capacità lavorativa generica e/o specifica non potrebbe essere legittimamente rivolta nei confronti del Pt_1 bensì del personale medico civilmente responsabile.
In definitiva, considerato che – per un verso – il significativo incremento reddituale registrato da nell'ultimo triennio (e lamentato in atti dalla moglie) è Parte_1 conseguenza naturale e diretta dell'acquisizione da parte sua dell'integralità delle quote societarie già sopra descritte e – per altro verso – che le minori occasioni di lavoro della sarebbero state causate (secondo quanto dalla stessa dedotto) dalla problematica al CP_1 tallone ut supra indicata, ne deriva in ogni caso che ogni eventuale squilibrio economico tra le parti non potrebbe considerarsi in alcun modo “causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare” né alla “suddivisione dei ruoli all'interno del matrimonio” bensì, per l'appunto, ad eventi ulteriori e successivi alla separazione;
né peraltro le attuali condizioni di salute della donna risultano tali da precluderle il reperimento di “mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa”.
Se è pur vero inoltre che la in costanza di matrimonio ha senz'altro contribuito CP_1 alla creazione del patrimonio familiare costituito dalle società DI & EL s.n.c. di e Bagno Belvedere s.a.s., gestite da entrambi i coniugi (cfr. pag. 2 del Controparte_2
“Ricorso per separazione consensuale dei coniugi” del 25 marzo 2019 in atti), devesi comunque ribadire che la cessione delle proprie quote azionarie in favore del marito è frutto di una sua deliberata e ponderata scelta effettuata in sede di accordi di separazione consensuale, compensata peraltro dall'acquisizione di rilevanti diritti immobiliari, sicché la circostanza in disamina non può assumere rilievo alcuno ai fini dell'invocato riconoscimento dell'assegno divorzile ovvero dell'importo una tantum di € 100.000,00 richiesto in via alternativa dall'odierna resistente. Analogamente, non può ragionevolmente sostenersi che l'attuale divario reddituale lamentato in atti dalla sia conseguenza di una scelta della coppia CP_1
– assunta in costanza di matrimonio – volta al “sacrificio” delle prospettive di carriera della donna in funzione di un suo maggior impegno nella conduzione del ménage familiare e nella cura del figlio della coppia, posto per l'appunto che al momento della separazione entrambi risultavano titolari di identiche quote delle società “di famiglia”, ed anzi l'odierna resistente risulta aver svolto nel corso degli anni – rispetto al marito – plurime ed eterogenee attività lavorative, acquisendo le relative professionalità oggi di certo spendibili nel mercato del lavoro
[si veda in proposito di recente Tribunale di Avezzano del 12 maggio 2023 n° 144, secondo cui “va esclusa la spettanza del contributo qualora emerga che il coniuge richiedente abbia lavorato nel corso degli anni (anche con rapporti lavorativi precari) ed abbia un'età tale e
9 numerose esperienze lavorative in molteplici settori, che inducono a ritenerla persona abile al lavoro ed in grado di reperire un'occupazione adeguata alle sue competenze”].
Alla luce dei superiori princìpi di diritto risultano inoltre manifestamente superflui gli approfondimenti istruttori più volte reiterati in atti dalle parti – ed in particolare da CP_1
– non assumendo come detto rilievo alcuno ai fini della presente decisione
[...]
l'accertamento e la quantificazione dei redditi e dei proventi societari acquisiti nell'ultimo triennio dal ricorrente in quanto frutto dell'assetto patrimoniale volontariamente concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale.
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore avanzata dalla va quindi integralmente disattesa, né peraltro tale statuizione può in alcun modo CP_1 giustificare l'incremento dell'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio invocato in via di ulteriore subordine dalla resistente (“nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto un assegno di divorzio in favore dell'odierna convenuta, si domanda che venga quantomeno aumentato l'assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio nella misura che l'intestata Autorità riterrà più equa”), trattandosi di Per_1 profili del tutto autonomi e indipendenti tra loro.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di (la cui Controparte_1 domanda di assegno divorzile viene integralmente disattesa in questa sede) e – alla luce della notula in atti – vanno liquidate in favore di nella congrua misura indicata in Parte_1 dispositivo, facendo riferimento a valori prossimi ai minimi tabellari di cui al D.M. n° 55/2014
(come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento quello relativo ai procedimenti di valore indeterminabile e di modesta complessità), previa compensazione nella congrua misura di 1/3 in ragione del rigetto della specifica richiesta del ricorrente relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento del figlio.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e promossa da nei confronti di con ricorso depositato in data 17 maggio Parte_1 Controparte_1
2021, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria, così dispone:
conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne , in via Persona_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla compartecipazione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo da ultimo adottato dal
Tribunale di Forlì; rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
10 compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna CP_1
alla rifusione in favore di della restante quota di 2/3 delle spese del
[...] Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in detta porzione nel complessivo importo di € 2.780,00 (di cui € 660,00 per la fase di studio, € 460,00 per la fase introduttiva, € 660,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 28 aprile 2025
il Giudice rel. ed est. il Presidente dott. Danilo Maffa dott.ssa Alessandra Medi
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