Art. 57.
Ai fini della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno istituiti appositi corsi che dovranno distintamente indirizzarsi alla formazione ed al perfezionamento di capi di azienda ed alla formazione ed alla qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.
Ai corsi di formazione per capi di azienda possono essere ammessi coloro che lavorano in agricoltura di eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55.
La stessa eta' e' richiesta per l'ammissione ai corsi di formazione e di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli.
Ai corsi di perfezionamento per capi di azienda possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attivita' di dirigente di azienda agricola.
Ai fini della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno istituiti appositi corsi che dovranno distintamente indirizzarsi alla formazione ed al perfezionamento di capi di azienda ed alla formazione ed alla qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.
Ai corsi di formazione per capi di azienda possono essere ammessi coloro che lavorano in agricoltura di eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55.
La stessa eta' e' richiesta per l'ammissione ai corsi di formazione e di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli.
Ai corsi di perfezionamento per capi di azienda possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attivita' di dirigente di azienda agricola.