Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 257
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Assenza di beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà

    La Corte ritiene che, in presenza di un piano di classificazione approvato, il beneficio si presume, e il contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente. La perizia di parte è considerata generica e non prova la mancata esecuzione di opere o danni concreti, né la non fruibilità delle opere di bonifica a livello comprensoriale. La mancanza di una relazione sinallagmatica tra obbligo contributivo e specifici interventi di manutenzione è inoltre evidenziata.

  • Rigettato
    Legittimità del piano di classificazione

    La Corte conferma la legittimità del piano di classificazione in fase di prima applicazione della L.R. n. 4/2012, in conformità alla norma transitoria, e ritiene che non vi siano vizi logico-giuridici nella decisione di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 257
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 257
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo