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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LE CO, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1932/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_2 - 93238890722
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2236/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385E20220001335 ONERI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385e20220001335 notificatogli da Resistente_1 , per oneri consortili 2018 e sottominimi 2017 del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 2.217,82 , cod. 630, anno 2018 e sottominimi 2017, eccependo la totale assenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà della stessa. Costituendosi in giudizio la Resistente_1 ed il Consorzio chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato.
Con sentenza del 6.12.2023 la CGT di Bari rigettava il ricorso, compensando le spese di lite con la seguente motivazione:
“La Corte osserva che il sollecito di pagamento impugnato riporta il codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva (630), dell'annualità nonché dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella, per cui contiene una motivazione sintetica compatibile con la natura dell'atto tanto più che il complesso delle censure svolte, anche nel merito, evidenzia una ben chiara comprensione dei termini del ricorso. La Corte osserva l'adozione di un piano di bonifica, non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le
Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Il predetto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 L.R. n. 4/2012 (e in particolare di promuovere e attuare la bonifica integrale quale intervento polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definisce il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individua le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione. L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/2012, prevede poi che il Piano di bonifica debba avere efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare. In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica è, indiscutibilmente, sovraordinato ai piani di classificazione, di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/2012, i piani di classificazione sono elaborati dal Consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni apportate al piano generale di bonifica.
Quanto su riportato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n.
4/2012, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Altresì quest'ultima disposizione, in via transitoria, prevede che, "in fase di prima applicazione" della legge
(la n. 4/2012), i piani di classificazione devono essere redatti avendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano
Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente ed in particolare delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa prescrizione di legge di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), permanendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.Nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.
R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso ha piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore. Alla luce di quanto espresso, la Corte osserva è da rigettare l'eccezione del ricorrente relativa all'assoluta infondatezza della pretesa del Consorzio.
La Corte osserva che il Piano di classifica del Consorzio evidenzia che il beneficio in favore del contribuente deriva dal complesso delle opere idrauliche (canali di bonifica) presenti in tutto il perimetro consortile di competenza. In tal guisa, gli immobili del ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione non già in funzione della mera ricomprensione nell'ambito territoriale di competenza consortile, bensì sulla base della loro collocazione geografica nell'ambito del perimetro del cd “Piano di Classifica” con il quale viene definito l'entità dell' obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate.
Sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021: «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del
23/04/2020, ex plurimis)» che nel caso di specie non risulta adeguatamente fornita. Inoltre, sul punto è stato più volte chiarito:
«in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.La Corte conclude che, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del « beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Pertanto, il «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. “Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione). Nel merito il ricorrente ha esibito una perizia giurata di parte del 20.9.2022 da cui risulta che i terreni del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere della bonifica. La Corte osserva che la predetta perizia di parte è carente, giacché si limita a concludere che tutti canali di scolo presenti nella zona non sono manutenuti e si presentano ostruiti;
che non sono state realizzate nuove opere e/o effettuati interventi tesi alla bonifica, alla salvaguardia idrogeologica e/o opere di prevenzione e miglioria dei predetti fondi la cui situazione è rimasta invariata. In sostanza il perito di parte riporta “la presenza di specie… che hanno raggiunto dimensioni notevoli, in alcuni casi si riscontrano tronchi con diametri superiori ai 30 cm, sono la conferma che in quei canali non vengono eseguiti interventi di pulizia da diversi anni… La presenza di piante erbacee spontanee, tra le più comuni nel nostro agro. La presenza di tali specie arboree, arbustive e le abbondanti vegetazioni presenti nei canali comporta una diminuzione della portata dei canali che in situazioni di piogge abbondanti non permettono il normale deflusso delle acque piovane e di conseguenza si verificano allagamenti nei terreni che sono attraversati dai canali, causando danni alle colture agrarie” La Corte osserva che la suddetta perizia risale al 2022 ed è come tale inidonea a fotografare con sufficiente previsione la situazione dei luoghi a tutto il 2017/2018;Il Consorzio ha versato in atti la relazione tecnica di controdeduzioni alla perizia depositata dalla parte presentata. Nella relazione tecnica del Consorzio “sono elencati tutti gli interventi di manutenzione effettuati dal Consorzio corredati delle foto degli stesse” altresì nella relazione è riportato “gli interventi vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'unità territoriale omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali… In definitiva la funzionalità dell'unità territoriale omogenea se non viene compromessa non necessita di interventi, infatti non risultano richieste o segnalazioni di danni da parte del consorziato in questione. Il consorzio programma su base triennale gli interventi nelle unità territoriale omogenee.Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica delle stesse e potrebbero non interessare singoli canali.” La Corte ritiene fondate le controdeduzioni del Consorzio perché la sistemazione idraulica e la garanzia dei regolari deflussi non discende da singoli interventi sui canali, ma dalla complessiva sistemazione della regimentazione idraulica dell'interro comprensorio A fronte di tali circostanze e, per l'effetto, dell'esecuzioni di lavori eseguiti, dunque, nell'ambito delcomprensorio in cui si trovano i fondi della ricorrente, quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare in modo particolarmente rigoroso l'inidoneità di tali lavori, cosa che non è stata fatta. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia e della sua oggettiva complessità, sussistono ragioni per l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.” Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Consorziato lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio le appellate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16. 12. 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Resistente_1 considerato che la stessa copiosa giurisprudenza invocata dall'appellata non esclude la legittimazione passiva di quest'ultima quando non vengano contestati atti posti in essere dalla
Concessionaria ma vengano sollevate soltanto questioni inerenti il rapporto con l'Ente impositore, limitandosi ad escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i due Enti e ad affermare la sussistenza di un obbligo per il Concessionario di chiamare in giudizio dall'Ente impositore per essere da questi manlevato. Quanto all'appello proposto dal Ricorrente_1, lo stesso è infondato e va pertanto rigettato atteso che il primo giudice correttamente ha rigettato il ricorso proposto dal Consorziato con ampia e convincente motivazione, immune da vizi logico-giuridici e perfettamente aderente ai principi che di recente si vanno consolidando nella giurisprudenza sia del giudice di legittimità che di questa Corte. L'appellante, invero, si è limitato a riprodurre le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado ed a contestare la correttezza della decisione senza indicare in questa sede quali siano i vizi che inficiano il lucido e lineare iter motivazionale seguito dal primo giudice. Invero, per quanto attiene alla contestata legittimità del piano di classificazione nulla vi è da aggiungere a quanto argomentato dal giudice di prime cure alluce della norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n. 4/2012.C Per quanto attiene al merito, come già rilevato, le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata riproducono quello che è il piu' recente orientamento della Corte di Cassazione dal quale questa Corte non ritiene di potersi ragionevolmente e fondatamente discostarsi.
Vale la pena qui riportare la motivazione, che si condivide totalmente, dell'ordinanza n. 29668/2021 della
Corte di Cassazione che, proprio con riguardo ai contributi consortili relativi al Consorzio di Bonifica Terre
d'Apulia, ha così statuito: <<...come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...]
Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato[1]contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018,
n. 188, cit., in motivazione). Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione>>. Orbene, non essendovi una relazione sinallagmatica fra obbligo di contribuzione e gli specifici interventi di manutenzione, la perizia stragiudiziale allegata dall'appellato volta a dimostrare la mancata effettuazione di opere di manutenzione nell'immobile dell'appellato, erroneamente valorizzata dal primo giudice, è alla luce della decisione sopra riportata priva di rilevanza nel presente giudizio. Per converso deve rilevarsi che dalla perizia di parte allegata dal Consorzio già in primo grado(redatta anch'essa dal dottNominativo_1 n.d.r.) risulta, come riconosciuto dallo stesso perito di parte del Contribuente e riportato in sentenza dal primo giudice, la presenza di opere di bonifica a vantaggio dei terreni, “derivante dall'essere l'immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”. Tale orientamento è stato di recente confermato con ordinanza Cassazione n.11723/2025 del 5.05.2025 e con la proposta di definizione formulata dalla Corte di Cassazione nel procedimento R.G. 19963/2023 relativo al Consorzio di Bonifica Ugento Li
OG (anch'esso confluito nel Consorzio Centro-Sud Puglia), che ha condotto all estinzione del giudizio con decreto del 14.01.2025 Decreto ex art. 380 bis del 14.1.2025 per rinunzia al ricorso per Cassazione.
Nel caso di specie poi la presunzione di vantaggiosità che non può ritenersi superata dalla relazione del consulente di parte del Consorziato, del tutto generica ed efficacemente contrastata dalle relazioni del consulente di parte del Consorzio, dottNominativo_1 che con puntuali e documentate considerazioni ha provato pienamente la sussistenza del beneficio idraulico, non intaccato dalle lamentata omessa esecuzione di opere di manutenzione. Nè va trascurato che la relazione del ct di parte del Consorziato è stata redatta nel
2022 a notevole distanza di tempo dalla situazione esistente nel 2018 come puntualmente evidenziato dal primo gudice.. I rilievi che precedono assumono maggior spessore ove si consideri che il Ricorrente_1 non solo non ha provato che la mancata esecuzione di opere ha prodotto danni ai suoi fondi ma neppure che abbia mai diffidato il Consorzio ad eseguire le suddette opere.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LE CO, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1932/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_2 - 93238890722
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2236/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385E20220001335 ONERI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385e20220001335 notificatogli da Resistente_1 , per oneri consortili 2018 e sottominimi 2017 del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 2.217,82 , cod. 630, anno 2018 e sottominimi 2017, eccependo la totale assenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà della stessa. Costituendosi in giudizio la Resistente_1 ed il Consorzio chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato.
Con sentenza del 6.12.2023 la CGT di Bari rigettava il ricorso, compensando le spese di lite con la seguente motivazione:
“La Corte osserva che il sollecito di pagamento impugnato riporta il codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva (630), dell'annualità nonché dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella, per cui contiene una motivazione sintetica compatibile con la natura dell'atto tanto più che il complesso delle censure svolte, anche nel merito, evidenzia una ben chiara comprensione dei termini del ricorso. La Corte osserva l'adozione di un piano di bonifica, non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le
Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Il predetto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 L.R. n. 4/2012 (e in particolare di promuovere e attuare la bonifica integrale quale intervento polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definisce il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individua le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione. L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/2012, prevede poi che il Piano di bonifica debba avere efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare. In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica è, indiscutibilmente, sovraordinato ai piani di classificazione, di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/2012, i piani di classificazione sono elaborati dal Consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni apportate al piano generale di bonifica.
Quanto su riportato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n.
4/2012, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Altresì quest'ultima disposizione, in via transitoria, prevede che, "in fase di prima applicazione" della legge
(la n. 4/2012), i piani di classificazione devono essere redatti avendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano
Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente ed in particolare delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa prescrizione di legge di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), permanendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.Nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.
R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso ha piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore. Alla luce di quanto espresso, la Corte osserva è da rigettare l'eccezione del ricorrente relativa all'assoluta infondatezza della pretesa del Consorzio.
La Corte osserva che il Piano di classifica del Consorzio evidenzia che il beneficio in favore del contribuente deriva dal complesso delle opere idrauliche (canali di bonifica) presenti in tutto il perimetro consortile di competenza. In tal guisa, gli immobili del ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione non già in funzione della mera ricomprensione nell'ambito territoriale di competenza consortile, bensì sulla base della loro collocazione geografica nell'ambito del perimetro del cd “Piano di Classifica” con il quale viene definito l'entità dell' obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate.
Sul punto v. da ultimo Cass. n. 29668/2021: «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del
23/04/2020, ex plurimis)» che nel caso di specie non risulta adeguatamente fornita. Inoltre, sul punto è stato più volte chiarito:
«in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014,
n. 27057; conforme Cass.30/12/2016, n. 27469);
che (v. in motivazione Cass. n. 29668/2021 cit.) come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent.
25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.La Corte conclude che, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del « beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Pertanto, il «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. “Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...] Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione). Nel merito il ricorrente ha esibito una perizia giurata di parte del 20.9.2022 da cui risulta che i terreni del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere della bonifica. La Corte osserva che la predetta perizia di parte è carente, giacché si limita a concludere che tutti canali di scolo presenti nella zona non sono manutenuti e si presentano ostruiti;
che non sono state realizzate nuove opere e/o effettuati interventi tesi alla bonifica, alla salvaguardia idrogeologica e/o opere di prevenzione e miglioria dei predetti fondi la cui situazione è rimasta invariata. In sostanza il perito di parte riporta “la presenza di specie… che hanno raggiunto dimensioni notevoli, in alcuni casi si riscontrano tronchi con diametri superiori ai 30 cm, sono la conferma che in quei canali non vengono eseguiti interventi di pulizia da diversi anni… La presenza di piante erbacee spontanee, tra le più comuni nel nostro agro. La presenza di tali specie arboree, arbustive e le abbondanti vegetazioni presenti nei canali comporta una diminuzione della portata dei canali che in situazioni di piogge abbondanti non permettono il normale deflusso delle acque piovane e di conseguenza si verificano allagamenti nei terreni che sono attraversati dai canali, causando danni alle colture agrarie” La Corte osserva che la suddetta perizia risale al 2022 ed è come tale inidonea a fotografare con sufficiente previsione la situazione dei luoghi a tutto il 2017/2018;Il Consorzio ha versato in atti la relazione tecnica di controdeduzioni alla perizia depositata dalla parte presentata. Nella relazione tecnica del Consorzio “sono elencati tutti gli interventi di manutenzione effettuati dal Consorzio corredati delle foto degli stesse” altresì nella relazione è riportato “gli interventi vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'unità territoriale omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali… In definitiva la funzionalità dell'unità territoriale omogenea se non viene compromessa non necessita di interventi, infatti non risultano richieste o segnalazioni di danni da parte del consorziato in questione. Il consorzio programma su base triennale gli interventi nelle unità territoriale omogenee.Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica delle stesse e potrebbero non interessare singoli canali.” La Corte ritiene fondate le controdeduzioni del Consorzio perché la sistemazione idraulica e la garanzia dei regolari deflussi non discende da singoli interventi sui canali, ma dalla complessiva sistemazione della regimentazione idraulica dell'interro comprensorio A fronte di tali circostanze e, per l'effetto, dell'esecuzioni di lavori eseguiti, dunque, nell'ambito delcomprensorio in cui si trovano i fondi della ricorrente, quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare in modo particolarmente rigoroso l'inidoneità di tali lavori, cosa che non è stata fatta. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia e della sua oggettiva complessità, sussistono ragioni per l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.” Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Consorziato lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio le appellate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16. 12. 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Resistente_1 considerato che la stessa copiosa giurisprudenza invocata dall'appellata non esclude la legittimazione passiva di quest'ultima quando non vengano contestati atti posti in essere dalla
Concessionaria ma vengano sollevate soltanto questioni inerenti il rapporto con l'Ente impositore, limitandosi ad escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i due Enti e ad affermare la sussistenza di un obbligo per il Concessionario di chiamare in giudizio dall'Ente impositore per essere da questi manlevato. Quanto all'appello proposto dal Ricorrente_1, lo stesso è infondato e va pertanto rigettato atteso che il primo giudice correttamente ha rigettato il ricorso proposto dal Consorziato con ampia e convincente motivazione, immune da vizi logico-giuridici e perfettamente aderente ai principi che di recente si vanno consolidando nella giurisprudenza sia del giudice di legittimità che di questa Corte. L'appellante, invero, si è limitato a riprodurre le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado ed a contestare la correttezza della decisione senza indicare in questa sede quali siano i vizi che inficiano il lucido e lineare iter motivazionale seguito dal primo giudice. Invero, per quanto attiene alla contestata legittimità del piano di classificazione nulla vi è da aggiungere a quanto argomentato dal giudice di prime cure alluce della norma transitoria di cui all'art. 42, co. 7, cit. L.R. n. 4/2012.C Per quanto attiene al merito, come già rilevato, le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata riproducono quello che è il piu' recente orientamento della Corte di Cassazione dal quale questa Corte non ritiene di potersi ragionevolmente e fondatamente discostarsi.
Vale la pena qui riportare la motivazione, che si condivide totalmente, dell'ordinanza n. 29668/2021 della
Corte di Cassazione che, proprio con riguardo ai contributi consortili relativi al Consorzio di Bonifica Terre
d'Apulia, ha così statuito: <<...come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Pertanto, «deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
[...]
Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato[1]contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte cost. sent. 25/09/2018,
n. 188, cit., in motivazione). Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione>>. Orbene, non essendovi una relazione sinallagmatica fra obbligo di contribuzione e gli specifici interventi di manutenzione, la perizia stragiudiziale allegata dall'appellato volta a dimostrare la mancata effettuazione di opere di manutenzione nell'immobile dell'appellato, erroneamente valorizzata dal primo giudice, è alla luce della decisione sopra riportata priva di rilevanza nel presente giudizio. Per converso deve rilevarsi che dalla perizia di parte allegata dal Consorzio già in primo grado(redatta anch'essa dal dottNominativo_1 n.d.r.) risulta, come riconosciuto dallo stesso perito di parte del Contribuente e riportato in sentenza dal primo giudice, la presenza di opere di bonifica a vantaggio dei terreni, “derivante dall'essere l'immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”. Tale orientamento è stato di recente confermato con ordinanza Cassazione n.11723/2025 del 5.05.2025 e con la proposta di definizione formulata dalla Corte di Cassazione nel procedimento R.G. 19963/2023 relativo al Consorzio di Bonifica Ugento Li
OG (anch'esso confluito nel Consorzio Centro-Sud Puglia), che ha condotto all estinzione del giudizio con decreto del 14.01.2025 Decreto ex art. 380 bis del 14.1.2025 per rinunzia al ricorso per Cassazione.
Nel caso di specie poi la presunzione di vantaggiosità che non può ritenersi superata dalla relazione del consulente di parte del Consorziato, del tutto generica ed efficacemente contrastata dalle relazioni del consulente di parte del Consorzio, dottNominativo_1 che con puntuali e documentate considerazioni ha provato pienamente la sussistenza del beneficio idraulico, non intaccato dalle lamentata omessa esecuzione di opere di manutenzione. Nè va trascurato che la relazione del ct di parte del Consorziato è stata redatta nel
2022 a notevole distanza di tempo dalla situazione esistente nel 2018 come puntualmente evidenziato dal primo gudice.. I rilievi che precedono assumono maggior spessore ove si consideri che il Ricorrente_1 non solo non ha provato che la mancata esecuzione di opere ha prodotto danni ai suoi fondi ma neppure che abbia mai diffidato il Consorzio ad eseguire le suddette opere.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.