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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4527/2018 R.G.A.C.,
promosso da
con sede legale in Arpino (FR) alla via Parte_1
Angelo Conti n. 11, (CF e P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 sig. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_2 C.F._1
Sardellitti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma alla Controparte_1
via Tuscolana n. 1994, in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Occhigrossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Anticoli Corrado alla via Attilio Selva n. 11,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per entrambe le parti, come da note di trattazione per l'udienza del
23.09.2024 e dai rispettivi atti e scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9974/2018,
[...]
emesso dal Tribunale di Cassino in data 17.09.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 23.380,75, oltre interessi e spese del procedimento. Chiedeva, preliminarmente, dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione;
in via principale, annullare e revocare l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto e illegittimo;
in via subordinata, accertare e determinare l'entità della eventuale pretesa creditoria, con riduzione degli importi dovuti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice, ritenuta la natura documentale della controversia, disponeva rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc. Con provvedimento del 19.06.2023, veniva delegata la trattazione del procedimento al dott. al fine di tentare una conciliazione. A scioglimento Per_1 della riserva assunta all'udienza del 02.02.2024, nella quale parte opposta chiedeva disporsi interruzione del processo stante il decesso del legale rappresentante della società opposta, il Giudice rigettava tale istanza, rimettendo la causa sul ruolo.
Assegnata all'odierno giudicante, all'udienza cartolare del 23.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche a decorrere dall'1.11.2024.
Tanto premesso, si ritiene che l'opposizione non meriti di essere accolta per i motivi di seguito illustrati. Parte opponente contestava le fatture emesse dalla
[...]
in quanto prive degli elementi richiesti ex artt. 7 e 12 del Controparte_1
contratto di subappalto (ovvero redazione ed esibizione dello Stato di Avanzamento dei
Lavori ed esibizione della documentazione richiesta alla subappaltatrice ai fini del
Pag. 2 di 6 pagamento delle spettanze). Nella propria memoria conclusionale ribadiva l'assenza di tale documentazione, causa dell'impossibilità ad eseguire qualsiasi pagamento
(l'assenza del DURC relativamente alla fattura n. 8 del 19 febbraio 2018 e la sua incompletezza relativamente alla fattura n. 11 del 23 marzo 2018, avevano determinato,
[…], l'impossibilità per l'appaltatrice di eseguire qualsivoglia pagamento, laddove dovuto, nei confronti della subappaltarice – pag. 4 comp. concl.) Rilevava inoltre l'omessa corresponsione, da parte della committente, dell'importo fatturato (Il 27 agosto 2018 la società Europea (all. 6) faceva presente, inoltre, che a fronte della approvazione dei SAL e della conseguente emissione delle fatture n. del 23 Pt_3 febbraio 2018 per complessivi € 41.690,00 (Euro quarantunomilaseicentonovanta/00)
(iva compresa) e n. del 10 maggio 2018 per complessivi € 48.290,00 (Euro Pt_4
quarantottomiladuecentonovanta/00) (Iva compresa), la committenza non corrispondeva l'importo fatturato pari a complessivi € 89.980,00 (Euro ottantanovemilanovecentoottanta/00), limitandosi invero, solo in data 04 aprile 2018
(!), a erogare l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). L'appaltatrice si trovava, quindi, anche nella materiale impossibilità di eseguire eventuali pagamenti nei confronti della subappaltatrice, circostanza peraltro a quest'ultima comunicata. Come noto, infatti, in capo all'appaltatore sorge l'obbligo di trasferire e non di anticipare al subappaltatore le sue spettanze). Lamentava, infine, vizi e difformità delle opere eseguite, tali da essere oggetto […] di rivendicazioni da parte della stazione appaltante. I lavori, pertanto, non venivano eseguiti in perfetta regola d'arte, diversamente da quanto affermato nel ricorso monitorio (pag. 5 citazione).
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Pag. 3 di 6 Parte opposta dava prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto mediante la produzione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) del 3.8.2018 (con scadenza validità all'1.12.2018), nonché del certificato di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Al contrario, la società opponente non forniva elementi probatori a sostegno di quanto dedotto. Pur asserendo di aver respinto le fatture ricevute, non forniva alcuna prova in tal senso, né assolveva all'onere probatorio circa la sussistenza dei vizi riscontrati tali da non ritenere i lavori eseguiti a regola d'arte, limitandosi a produrre unicamente ordine di servizio n. 1 del 6.3.2018 (nel quale veniva ordinato di eseguire le verifiche relative alle problematiche riscontrate), comunicazione afferente richiesta di incontro per discutere su problematiche sorte in cantiere e preventivo di spesa per il restauro della tela “Incipit vita nova” di Persona_2
(asseritamente danneggiata dalle infiltrazioni). L'opposta smentiva tale
[...]
circostanza mediante produzione in giudizio di certificato di regolare esecuzione a firma del diretto dei lavori geom. ove si dava atto della regolare esecuzione dei Controparte_3 lavori da parte dell'Impresa ATI Europea Costruzioni. In ogni caso, l'opposta rilevava l'assenza di eccezioni o contestazioni in sede di ultimazione dei lavori stante la consegna dei locali senza che venissero mosse osservazioni sulle lavorazioni eseguite.
Nel caso di specie, dunque, il convenuto opposto provava di aver eseguito le opere di cui al contratto di subappalto, delle quali chiedeva il pagamento con le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto. La società opponente, invece, non forniva alcuna prova circa il suo inadempimento limitandosi a contestare vizi e difformità delle opere eseguite, non provate nel corso del presente giudizio.
In ogni caso, in sede di redazione delle note di trattazione scritta per l'udienza
23.09.2024, l'Impresa opposta dava atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta (Dichiara che la sorte capitale ingiunta è stata interamente pagata (anche su indicazione della vedasi memorie in atti) e che rispetto Parte_1
al decreto ingiuntivo opposto restano da versarsi gli interessi moratori ingiunti ex
D.l.vo 231/2002 giusta Direttiva Comunitaria 2000/35/CE a far data dal 30° giorno
Pag. 4 di 6 data fattura e fino al soddisfo della sorte) ritenendo in ogni caso l'opposizione infondata e chiedendone il rigetto.
Alla luce di quanto innanzi, la presente opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, salvo condanna della parte opponente alla corresponsione degli interessi moratori ingiunti ex D.l.vo 231/2002 giusta Direttiva Comunitaria 2000/35/CE a far data dal 30° giorno data fattura e fino al soddisfo della sorte) in favore della parte opposta.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che debbano essere compensate per un mezzo e poste a carico di parte opponente per il residuo mezzo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento interessi moratori ingiunti ex D.l.vo 231/2002 giusta Direttiva Comunitaria 2000/35/CE a far data dal 30° giorno data fattura e fino al soddisfo della sorte), oltre gli ulteriori interessi legali maturati e fino all'effettivo soddisfo in favore dell'opposta;
- Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento del residuo mezzo, le spese di lite, in favore dell'opposta, mezzo che liquida in €
2.630,00 oltre accessori come per legge e distrazione se richiesto.
Cassino, 15 marzo 2025
Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
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