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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 7474/2023
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7474/2023, promossa da: con l'avv. LOSCERBO FABIO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, Controparte_2
RESISTENTE/I
All'esito della discussione all'udienza del 6 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies, 275 bis c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 31.05.2023, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1990, ha impugnato il provvedimento del Questore di Ferrara 24.04.2023, notificato l'8.05.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. Alla prima udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, veniva confermato il provvedimento con il quale non era stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La causa veniva quindi rimessa all'udienza collegiale del 6 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con Pagina 1 termine nella detta data alle ore 9,00 per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, dove la difesa rilevava che «la scrivente difesa chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per venire meno della presenza sul territorio nazionale del ricorrente a seguito di rimpatrio effettuato da controparte», riservando all'esito al Collegio l'adozione di ogni conseguente provvedimento. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella nuova formulazione prevede adesso che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. 3. Ciò posto, nel caso di specie non possono ravvisarsi i presupposti di un sufficiente radicamento del ricorrente nel contesto sociale del paese ospitante. Il medesimo non ha allegato un qualche stabile inserimento lavorativo o un qualsiasi legame di natura familiare, sicché la domanda diretta al rilascio del permesso di soggiorno
Pagina 2 per protezione speciale appare proposta in evidente carenza di qualsiasi presupposto. Pertanto, in mancanza di documentazione aggiornata e in considerazione della mancata comparizione del richiedente in giudizio e del fatto che attualmente lo stesso si trova in Marocco, come riferito nelle note scritte depositate dal suo difensore, non possono ritenersi integrati i parametri sopra indicati necessari per ritenere sussistente un consolidato insediamento sul territorio italiano. Il Collegio ritiene, pertanto, di dover negare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Nulla sulle spese atteso che l''autorità amministrativa è stata in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, sicché non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. ex multis Cass. 11389/2011; Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Visto l'art. 35-bis D.lgs 25/08, RIGETTA il ricorso;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 14 novembre 2024.
Il Presidente est.
Marco Gattuso
Pagina 3
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7474/2023, promossa da: con l'avv. LOSCERBO FABIO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, Controparte_2
RESISTENTE/I
All'esito della discussione all'udienza del 6 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies, 275 bis c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 31.05.2023, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1990, ha impugnato il provvedimento del Questore di Ferrara 24.04.2023, notificato l'8.05.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. Alla prima udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, veniva confermato il provvedimento con il quale non era stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La causa veniva quindi rimessa all'udienza collegiale del 6 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con Pagina 1 termine nella detta data alle ore 9,00 per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, dove la difesa rilevava che «la scrivente difesa chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per venire meno della presenza sul territorio nazionale del ricorrente a seguito di rimpatrio effettuato da controparte», riservando all'esito al Collegio l'adozione di ogni conseguente provvedimento. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella nuova formulazione prevede adesso che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. 3. Ciò posto, nel caso di specie non possono ravvisarsi i presupposti di un sufficiente radicamento del ricorrente nel contesto sociale del paese ospitante. Il medesimo non ha allegato un qualche stabile inserimento lavorativo o un qualsiasi legame di natura familiare, sicché la domanda diretta al rilascio del permesso di soggiorno
Pagina 2 per protezione speciale appare proposta in evidente carenza di qualsiasi presupposto. Pertanto, in mancanza di documentazione aggiornata e in considerazione della mancata comparizione del richiedente in giudizio e del fatto che attualmente lo stesso si trova in Marocco, come riferito nelle note scritte depositate dal suo difensore, non possono ritenersi integrati i parametri sopra indicati necessari per ritenere sussistente un consolidato insediamento sul territorio italiano. Il Collegio ritiene, pertanto, di dover negare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Nulla sulle spese atteso che l''autorità amministrativa è stata in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, sicché non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. ex multis Cass. 11389/2011; Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Visto l'art. 35-bis D.lgs 25/08, RIGETTA il ricorso;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 14 novembre 2024.
Il Presidente est.
Marco Gattuso
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