Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 40/2025 P.U.
PROMOSSO DA
PROCURA DELLA REPUBBLICA - SEDE
FARI IMMOBILIARE S.R.L. IN CONCORDATO, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. F. LIOTTA, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
GP PARKING 2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [03233190127], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a MILANO, Via Cino del Duca n. 5 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. M. RIZZO che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visti i ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti della GP PARKING 2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.
Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Relatore.
Premesso che:
• Con due distinti ricorsi depositati il 26 febbraio 2025 e il 18 marzo 2025, il P.M. e la società in concordato ricorrente hanno chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della GP PARKING 2 S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE;
• fissata sul ricorso del P.M. udienza di comparizione al 19 marzo 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 27 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i.,
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
mediante Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
• la parte resistente si è costituita, depositando la documentazione richiesta nel decreto di comparizione, rimettendosi sulla domanda.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e va localizzato a SOMMA LOMBARDO il centro degli interessi principali per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (GESTIONE PARCHEGGI) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva ope legis del P.M., nonché quella della società in concordato ricorrente, ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice di canoni di locazione in forza del contratto di locazione del 1° maro 2012 e di riconoscimento di debito del 22 aprile 2022.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i. e sussistono i presupposti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., dal momento che la società in concordato ricorrente vanta crediti per € 191.500,00, e risultano affidati all'Agente della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) ruoli esattoriali esecutivi per € 4.325.199,13.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., in quanto la società genera perdite almeno dal 2021, anno in cui solo formalmente è stata posta in liquidazione volontaria;
pur avendo azzerato interamente il capitale sociale, ha, di fatto, continuato ad esercitare attività di impresa presso l'autorimessa e l'area destinata a parcheggio di SOMMA LOMBARDO, direttamente fino a gennaio 2024 ed, in seguito, indirettamente attraverso affitto d'azienda alla società TICINO S.R.L. (amministrata dallo stesso amministratore e socio unico GIUSEPPE FARINELLI), omettendo sistematicamente il pagamento di imposte e contributi, nonché dei canoni di locazione dovuti alla società ricorrente in concordato per il godimento delle aree destinate a parcheggio;
ha, così, maturato, solo nei confronti dell'Erario e della locatrice, debiti per circa 4,5 milioni di euro.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della GP PARKING 2 S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, [03233190127].
NOMINA Giudice Delegato il Dott. MARCO LUALDI.
NOMINA Curatore la Dott.ssa BARBARA CERIANI, [[...]], con studio a BUSTO ARSIZIO, Viale Duca D'Aosta n. 16.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno
08/07/2025 alle ore 10:00.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG,
DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- comunicata al Curatore, alle parti ed al Pubblico Ministero;
- trasmessa per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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