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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.g.n. 12934/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
31.05.2024, il ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n.
3371/2023), a seguito di domanda amministrativa del 29.11.2022, per accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art.3, co.3, della legge n. 104/92, e di quello utile per la indennità di accompagnamento. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuto invalido nella misura del 100%.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott.ssa
, nelle conclusioni dell'elaborato, accertava che: “[…] Persona_1 Parte_1
NON VA RICONOSCIUTA L'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO […]
[...]
CHE NON PRESENTA MINORAZIONI DETERMINANTI LA CONNOTAZIONE DI
GRAVITA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3;”, confermando il giudizio della commissione medica, circa la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti.
Contestava le conclusioni del C.T.U., deducendo l'errata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico grave e complesso da configurare la condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.3, della legge n. 104/1992, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, il ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato e di quello utile per la indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 22.01.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.. al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, l'udienza del 29.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2 Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u. dott.ssa ha effettuato la seguente valutazione medico Per_1 legale accertando la seguente patologia in capo al ricorrente: “[…] Per quanto concerne la valutazione medico-legale bisogna considerare che la sola patologia neoplastica da cui è affetto il va valutata, secondo il codice 9325 (“neoplasie a. prognosi infausta o Pt_1 probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica”) colla percentuale fissa del
100% almeno per i primi cinque anni periodo che le attuali conoscenze scientifiche individuano per l'indispensabile follow-up vale a dire il complesso di controlli clinici, strumentali e di laboratorio necessario al monitoraggio della patologia onde scongiurarne eventuali recidive per cui, considerando che la diagnosi di recidiva oncologica risale al mese di settembre 2022, va riconosciuta la totale invalidità al 100% fino al mese di settembre 2027.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, specificando il grado di gravità della condizione di disabilità sofferto ai sensi della legge n.
104/92.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “al signor Parte_1
NON VA RICONOSCIUTA L'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO. […] CHE NON
PRESENTA MINORAZIONI DETERMINANTI LA CONNOTAZIONE DI GRAVITA AI SENSI
DELL'ART. 3 COMMA 31.”
Alla luce tanto delle contestazioni sollevate, tenuto conto della documentazione medica sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute del ricorrente, al fine di valutarne compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto. 3 Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo a tutti i quesiti, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale e chiarendo a tal riguardo che: “All'esito della disamina della ulteriore documentazione sanitaria versata in atti e consistente nelle certificazioni rilasciate, in occasione dei controlli periodici, presso la U.O.C. Ematologia dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli, non emergono, a mio parere, probanti elementi medico- legali per modificare la valutazione già espressa in occasione del procedimento per ATPO. Il
infatti, è affetto da una patologia ematologica per la quale si sottopone ad Pt_1 opportuni controlli specialistici ed alla assunzione della terapia prescritta dai colleghi della
U.O.C. Ematologia dell'A.O.R.N.; in particolare, nel corso di tali controlli è emerso, sostanzialmente, che il periziando, pur lamentando “astenia” presenta “buone condizioni generali” senza rilievo di “linfoadenomegalie superficiali” ed, inoltre, al controllo cardiologico è emerso “evidenza di RS, buon compenso emodinamico ed ecocardiogramma con buona FEV” a conferma di un quadro clinico compatibile con la capacità di svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita.
In riferimento alla sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti così concludeva: “In particolare si ribadisce che, poiché non sussistono patologie che impediscano la deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore e/o lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, non realizzandosi le condizioni per la necessità di assistenza continua, al signor NON VA RICONOSCIUTA Parte_1
L'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO. Per quanto concerne la valutazione medico- legale, in considerazione della richiesta avanzata nel ricorso introduttivo dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ritengo dover confermare che il signor Parte_2
Þ CHE NON PRESENTA MINORAZIONI RISPONDENTI ALLA DEFINIZIONE
[...]
DI HANDICAP DI CUI AL COMMA 1 ART. 3 DELLA LEGGE 104/92; Þ CHE NON
PRESENTA MINORAZIONI DETERMINANTI LA CONNOTAZIONE DI GRAVITA AI SENSI
DELL'ART. 3 COMMA 3; Þ PER CUI LA DOMANDA AVANZATA NEL RICORSO
INTRODUTTIVO PER INSUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO VA RESPINTA.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari utili per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art. 3 co.3 della l. n. 104/1992 e per la indennità di accompagnamento.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità
4 di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
(Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che il ricorrente, nonostante sia stato riconosciuto invalido nella misura del 100%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, la dott.ssa ha evidenziato che le Per_1 patologie sofferte non incidono sullo stato di salute del ricorrente a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa, non ritenendo, altresì, soddisfatti i requisiti medico legali per l'attribuzione della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma
3 della legge 104/1992
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa tali Per_1 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata in quanto rimane confermato il riconoscimento del 100% di invalidità già accertato in sede amministrativa.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione confermando il riconoscimento del 100% di invalidità già accertato in sede amministrativa;
5 CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.g.n. 12934/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
31.05.2024, il ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n.
3371/2023), a seguito di domanda amministrativa del 29.11.2022, per accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art.3, co.3, della legge n. 104/92, e di quello utile per la indennità di accompagnamento. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuto invalido nella misura del 100%.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott.ssa
, nelle conclusioni dell'elaborato, accertava che: “[…] Persona_1 Parte_1
NON VA RICONOSCIUTA L'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO […]
[...]
CHE NON PRESENTA MINORAZIONI DETERMINANTI LA CONNOTAZIONE DI
GRAVITA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3;”, confermando il giudizio della commissione medica, circa la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti.
Contestava le conclusioni del C.T.U., deducendo l'errata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico grave e complesso da configurare la condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.3, della legge n. 104/1992, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, il ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato e di quello utile per la indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 22.01.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.. al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, l'udienza del 29.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2 Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u. dott.ssa ha effettuato la seguente valutazione medico Per_1 legale accertando la seguente patologia in capo al ricorrente: “[…] Per quanto concerne la valutazione medico-legale bisogna considerare che la sola patologia neoplastica da cui è affetto il va valutata, secondo il codice 9325 (“neoplasie a. prognosi infausta o Pt_1 probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica”) colla percentuale fissa del
100% almeno per i primi cinque anni periodo che le attuali conoscenze scientifiche individuano per l'indispensabile follow-up vale a dire il complesso di controlli clinici, strumentali e di laboratorio necessario al monitoraggio della patologia onde scongiurarne eventuali recidive per cui, considerando che la diagnosi di recidiva oncologica risale al mese di settembre 2022, va riconosciuta la totale invalidità al 100% fino al mese di settembre 2027.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, specificando il grado di gravità della condizione di disabilità sofferto ai sensi della legge n.
104/92.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “al signor Parte_1
NON VA RICONOSCIUTA L'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO. […] CHE NON
PRESENTA MINORAZIONI DETERMINANTI LA CONNOTAZIONE DI GRAVITA AI SENSI
DELL'ART. 3 COMMA 31.”
Alla luce tanto delle contestazioni sollevate, tenuto conto della documentazione medica sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute del ricorrente, al fine di valutarne compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto. 3 Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo a tutti i quesiti, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale e chiarendo a tal riguardo che: “All'esito della disamina della ulteriore documentazione sanitaria versata in atti e consistente nelle certificazioni rilasciate, in occasione dei controlli periodici, presso la U.O.C. Ematologia dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli, non emergono, a mio parere, probanti elementi medico- legali per modificare la valutazione già espressa in occasione del procedimento per ATPO. Il
infatti, è affetto da una patologia ematologica per la quale si sottopone ad Pt_1 opportuni controlli specialistici ed alla assunzione della terapia prescritta dai colleghi della
U.O.C. Ematologia dell'A.O.R.N.; in particolare, nel corso di tali controlli è emerso, sostanzialmente, che il periziando, pur lamentando “astenia” presenta “buone condizioni generali” senza rilievo di “linfoadenomegalie superficiali” ed, inoltre, al controllo cardiologico è emerso “evidenza di RS, buon compenso emodinamico ed ecocardiogramma con buona FEV” a conferma di un quadro clinico compatibile con la capacità di svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita.
In riferimento alla sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti così concludeva: “In particolare si ribadisce che, poiché non sussistono patologie che impediscano la deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore e/o lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, non realizzandosi le condizioni per la necessità di assistenza continua, al signor NON VA RICONOSCIUTA Parte_1
L'INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO. Per quanto concerne la valutazione medico- legale, in considerazione della richiesta avanzata nel ricorso introduttivo dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ritengo dover confermare che il signor Parte_2
Þ CHE NON PRESENTA MINORAZIONI RISPONDENTI ALLA DEFINIZIONE
[...]
DI HANDICAP DI CUI AL COMMA 1 ART. 3 DELLA LEGGE 104/92; Þ CHE NON
PRESENTA MINORAZIONI DETERMINANTI LA CONNOTAZIONE DI GRAVITA AI SENSI
DELL'ART. 3 COMMA 3; Þ PER CUI LA DOMANDA AVANZATA NEL RICORSO
INTRODUTTIVO PER INSUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO VA RESPINTA.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari utili per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art. 3 co.3 della l. n. 104/1992 e per la indennità di accompagnamento.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità
4 di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
(Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che il ricorrente, nonostante sia stato riconosciuto invalido nella misura del 100%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, la dott.ssa ha evidenziato che le Per_1 patologie sofferte non incidono sullo stato di salute del ricorrente a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa, non ritenendo, altresì, soddisfatti i requisiti medico legali per l'attribuzione della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma
3 della legge 104/1992
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa tali Per_1 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata in quanto rimane confermato il riconoscimento del 100% di invalidità già accertato in sede amministrativa.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione confermando il riconoscimento del 100% di invalidità già accertato in sede amministrativa;
5 CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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