TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2977 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 18.03.2025, promosso da
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco
Oppedisano, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Orchidea, 8, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Rita
Ammendola, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via SS. 18 III Tratto 30, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 24.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Bova Marina (RC) il 28/10/2019;
-considerato che con decreto dell'11.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Bova
Marina (RC) il 28/10/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il 12.12.2024, che ha espresso parere positivo il 16.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 24.10.2024 da e Controparte_1
così provvede: Parte_1 -dichiara la separazione personale tra e il cui atto Controparte_1 Parte_1
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bova Marina (RC) Atto N. 126 parte 2 serie C – anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa economica, a titolo di Parte_1
mantenimento, nei riguardi del sig. ; Controparte_1
3. I coniugi dichiarano di non aver null'altro che pretendere, dal punto di vista patrimoniale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bova Marina (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2977 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 18.03.2025, promosso da
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco
Oppedisano, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Orchidea, 8, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Rita
Ammendola, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via SS. 18 III Tratto 30, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 24.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Bova Marina (RC) il 28/10/2019;
-considerato che con decreto dell'11.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Bova
Marina (RC) il 28/10/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il 12.12.2024, che ha espresso parere positivo il 16.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 24.10.2024 da e Controparte_1
così provvede: Parte_1 -dichiara la separazione personale tra e il cui atto Controparte_1 Parte_1
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bova Marina (RC) Atto N. 126 parte 2 serie C – anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa economica, a titolo di Parte_1
mantenimento, nei riguardi del sig. ; Controparte_1
3. I coniugi dichiarano di non aver null'altro che pretendere, dal punto di vista patrimoniale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bova Marina (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna