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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 469 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to ALLEGRINI FABRIZIO Pt_1
appellante
E
con l'avv.to ROTELLA MARIA IRENE Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito il tribunale di Catanzaro per sentir dichiarare che la patologia di cui soffre è riconducibile eziologicamente all'attività di parrucchiera dalla stessa svolta, che provoca microtraumi e posture incongrue degli arti superiori, nonché per sentir conseguentemente condannare l' alla erogazione di un indennizzo, ovvero alla Pt_1
costituzione di una rendita in caso di menomazione di grado pari o superiore al 16%, in misura corrispondente alla propria inabilità.
Il tribunale di Catanzaro:
1.preliminarmente, ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto assicuratore, per mancanza di denuncia della malattia professionale, in quanto parte ricorrente, ottemperando all'ordinanza emessa all'udienza del 15.2.2019, ha depositato la documentazione amministrativa comprovante l'inoltro all' della denuncia di Pt_1
malattia professionale, avvenuto in data 17.5.2016;
2.nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che a) risulta incontestato tra le parti lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni di parrucchiera, quali il taglio dei capelli, la piega, l'asciugatura, mentre è controverso se la malattia sofferta dalla ricorrente trovi causa nelle sollecitazioni degli arti superiori che tali mansioni comportano;
b) il ctu ha accertato che vi è nesso eziologico tra la patologia riportata:
“tendinopatia del sovra spinoso della spalla destra” e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente che comporta lavorazioni a ritmi non vincolati ma eseguiti con continuità e che portano al sovraccarico biomeccanico degli arti, valutando il grado di menomazione nell'8%, in applicazione delle tabelle, con decorrenza dal 2.10.2017, data della visita di riabilitazione motoria.
Ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale commisurato a un grado di menomazione pari all'8%; ha condannato l' CP_2 convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale predetto nonché “a corrispondere i ratei di tale provvidenza che sono maturati dal 2.10.2017” con interessi legali;
ha, infine, condannato l' alla rifusione delle spese del giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato che: Pt_1
1. contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la “documentazione amministrativa” depositata telematicamente dal difensore della in data CP_1
13/9/2019 non è affatto la denuncia di malattia, ma il primo certificato medico di malattia professionale che, peraltro, era già stato depositato in uno con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio.
Ha ribadito che la non ha mai inviato all' la denuncia della tendinite che CP_1 Pt_1 sostiene di aver contratto a causa dell'attività lavorativa da lei svolta e che quindi la domanda è inammissibile.
2.il ctu non ha risposto in modo adeguato ai rilievi del cp di secondo cui è stata Pt_1 valutata in modo sproporzionato il danno funzionale;
a fronte dell'affermazione del perito secondo cui “per la valutazione del danno si è riferito al n. 227 della elencazioni delle menomazioni (esiti lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante della limitazione
Pag. 2 di 6 funzionale) che valuta fino al 4% non comprensiva del danno derivante dalla limitazione funzionale, che non fa distinzione fra braccio dx e sx, quindi aggiungendo questo aspetto, in una destrimane, si arriva all'8%”, è stato osservato la percentuale del
4% corrisponde alla rottura completa e massiva della cuffia dei rotatori che, però, non ricorre nel caso di specie;
che il riferimento tabellare massimo (e cioè la menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 4%) può e deve essere riconosciuto come danno anatomico soltanto in caso rottura di tutti i componenti della cuffia e non, invece, laddove venga riscontrata (come nel caso di specie) la sola tendinopatia del sovraspinato per la quale deve correttamente essere attribuito un danno di grado pari all'1%; che l'articolarità della spalla dx della è risultata sostanzialmente limitata ai gradi CP_1
estremi e che, per la limitazione funzionale dei movimenti della scapolo omerale ai gradi estremi, la voce 224 della tabella delle menomazioni prevede un danno biologico pari al 3%.
Ha sostenuto che, facendo corretta applicazione della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/7/2000, il danno del quale è portatrice la sig.ra ricade nella CP_1
franchigia di legge (art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000) e non dà diritto al indennizzo alcuno.
3.è erronea la condanna anche dei “ratei di tale provvidenza” che sono maturati dal
2.10.2017”, in quanto trattasi di indennizzo in capitale.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
Disposta ed espletata ctu medico-legale ed il suo rinnovo, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Infondata è la prima censura.
L'art. 53 T.U. regola la procedura per la denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro, imponendogli di trasmettere la denuncia corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto direttamente dal CP_2
medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.
Analoga disposizione non si ravvisa per il lavoratore autonomo, imponendogli l'art. 203
T.U. di inviare la denuncia solo per l'infortunio. Si ritiene, dunque, sufficiente l'invio
Pag. 3 di 6 del certificato con la relazione particolareggiata corredato da un modulo in cui sono indicate tutte le informazioni come nel caso di specie, tant'è che la pratica è stata istruita in via amministrativa dall'Istituto, seppure l'esito sia stato negativo.
2. Infondata è la seconda censura.
All'esito delle rinnovate operazioni peritali (resesi necessarie per alcune incongruenze sul grado di menomazione accertato dal precedente ctu, nominato dalla Corte) il dott.
[...]
ha accertato che è affetta da: Tendinopatia cronica delle spalle Per_1 Controparte_1
con lesione parziale del tendine del muscolo infraspinato, tendinopatia del sovraspinato
e sottoscapolare e tendinite del tendine bicipitale in sindrome da impingement (da conflitto subacromiale) in soggetto con spondilodiscoartrosi cervico - lombo - sacrale con bulging discali lombari multipli ed ernia discale L4 - L5 (con la precisazione che la patologia a carico del rachide non è oggetto di indagine e di valutazione, essendo estranea all'attuale controversia); che sussiste il nesso di causalità tra l'attività lavorativa di parrucchiera espletata dalla perizianda dal 1973 al dicembre 2023 e quanto di patologico riscontrato a carico delle spalle che condiziona a partire dalla data di presentazione della domanda (maggio 2016) e fino al gennaio 2022, una percentuale di danno biologico dell'8% (otto per cento), mentre, a partire dal febbraio 2022 condiziona una percentuale di danno biologico del 12% (dodici per cento).
Il dott. ha precisato di dissentire rispetto alle conclusioni della dott.ssa Per_1 Per_2
sulla retrodatazione del 12% al maggio 2016 nei seguenti termini
“Se v'è piena concordanza di parere con il precedente C.T.U. sia sulla diagnosi sia sulla natura tecnopatica di quanto di patologico presentato a livello delle spalle dalla perizianda sia sulla conseguente percentuale di danno biologico, tuttavia, non riteniamo di poter concordare circa la retrodatazione del suddetto parere al maggio
2016, epoca di redazione del certificato medico di malattia professionale, giacchè, alla stregua della documentazione esaminata, non si era ancora concretizzato nella sua interezza il quadro anatomo - funzionale riscontrato in occasione delle precedenti operazioni di consulenza e che ha trovato conferma in quelle attuali, potendosi ragionevolmente riconoscere tale percentuale solo a partire dal febbraio 2022, come dimostrato dalle risultanze della visita fisiatrica praticata in data 17.02.2022 presso
Pag. 4 di 6 l'Unità Operativa di Riabilitazione della Controparte_3
allorquando la situazione anatomo - clinica all'epoca riscontrata aveva raggiunto un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello successivamente riscontrato dalla
Dr.ssa e, quindi, in occasione delle attuali operazioni di consulenza, potendosi, Per_2 pertanto, ritenere congrua la percentuale dell'8% precedentemente riconosciuta dal
C.T.U. di primo grado, tenuto anche conto che effettivamente sin dal gennaio 2016 si ha dimostrazione dell'esistenza anche di una “tendinopatia dello spinoso di sinistra dove si apprezza in sede inserzionale microspot calcifico”, come si rileva dalle risultanze dell'ecografia eseguita in data 28.01.2016 riportate nella relazione di c.t.u. di primo grado”
Alla luce delle risultanze della ctu del dott. - non smentite da alcuna Per_1
osservazione - può dirsi confermato il grado di menomazione dell'8% (con decorrenza da maggio 2016), dovendosi escludere alcun rilievo alla maggiore percentuale del 12% - peraltro, raggiunta in epoca successiva alla domanda amministrativa - in quanto non è stato oggetto di gravame della parte assicurata la percentuale di menomazione riconosciuta con la sentenza, impugnata solo dall' . CP_2
3.Fondata, invece, è la terza censura.
Ed invero il grado di menomazione accertato in primo grado dell'integrità psicofisica –
e confermato in questa sede- pari all'8% dà diritto all'indennizzo in capitale, prestazione economica che ha ad oggetto il pagamento da parte dell' di una CP_2
somma di danaro in unica soluzione, sicché alla ricorrente di primo grado non compete alcun rateo arretrato “di tale provvidenza”.
Per i motivi suesposti, la sentenza deve essere riformata nei termini di cui in dispositivo.
4.Le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate per reciproca soccombenza parziale, ponendosi quelle di ctu, nella misura liquidata con separati decreti a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Pt_1
depositato in data 25.5.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 228/2022 così provvede:
Pag. 5 di 6 1.accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della sentenza gravata, dichiara che parte ricorrente non ha diritto ai ratei della provvidenza riconosciuta;
2.conferma nel resto;
3.compensa le spese del grado;
4.pone le spese di ctu, nella misura liquidata con separati decreti, a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 469 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to ALLEGRINI FABRIZIO Pt_1
appellante
E
con l'avv.to ROTELLA MARIA IRENE Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito il tribunale di Catanzaro per sentir dichiarare che la patologia di cui soffre è riconducibile eziologicamente all'attività di parrucchiera dalla stessa svolta, che provoca microtraumi e posture incongrue degli arti superiori, nonché per sentir conseguentemente condannare l' alla erogazione di un indennizzo, ovvero alla Pt_1
costituzione di una rendita in caso di menomazione di grado pari o superiore al 16%, in misura corrispondente alla propria inabilità.
Il tribunale di Catanzaro:
1.preliminarmente, ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto assicuratore, per mancanza di denuncia della malattia professionale, in quanto parte ricorrente, ottemperando all'ordinanza emessa all'udienza del 15.2.2019, ha depositato la documentazione amministrativa comprovante l'inoltro all' della denuncia di Pt_1
malattia professionale, avvenuto in data 17.5.2016;
2.nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che a) risulta incontestato tra le parti lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni di parrucchiera, quali il taglio dei capelli, la piega, l'asciugatura, mentre è controverso se la malattia sofferta dalla ricorrente trovi causa nelle sollecitazioni degli arti superiori che tali mansioni comportano;
b) il ctu ha accertato che vi è nesso eziologico tra la patologia riportata:
“tendinopatia del sovra spinoso della spalla destra” e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente che comporta lavorazioni a ritmi non vincolati ma eseguiti con continuità e che portano al sovraccarico biomeccanico degli arti, valutando il grado di menomazione nell'8%, in applicazione delle tabelle, con decorrenza dal 2.10.2017, data della visita di riabilitazione motoria.
Ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale commisurato a un grado di menomazione pari all'8%; ha condannato l' CP_2 convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale predetto nonché “a corrispondere i ratei di tale provvidenza che sono maturati dal 2.10.2017” con interessi legali;
ha, infine, condannato l' alla rifusione delle spese del giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato che: Pt_1
1. contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la “documentazione amministrativa” depositata telematicamente dal difensore della in data CP_1
13/9/2019 non è affatto la denuncia di malattia, ma il primo certificato medico di malattia professionale che, peraltro, era già stato depositato in uno con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio.
Ha ribadito che la non ha mai inviato all' la denuncia della tendinite che CP_1 Pt_1 sostiene di aver contratto a causa dell'attività lavorativa da lei svolta e che quindi la domanda è inammissibile.
2.il ctu non ha risposto in modo adeguato ai rilievi del cp di secondo cui è stata Pt_1 valutata in modo sproporzionato il danno funzionale;
a fronte dell'affermazione del perito secondo cui “per la valutazione del danno si è riferito al n. 227 della elencazioni delle menomazioni (esiti lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante della limitazione
Pag. 2 di 6 funzionale) che valuta fino al 4% non comprensiva del danno derivante dalla limitazione funzionale, che non fa distinzione fra braccio dx e sx, quindi aggiungendo questo aspetto, in una destrimane, si arriva all'8%”, è stato osservato la percentuale del
4% corrisponde alla rottura completa e massiva della cuffia dei rotatori che, però, non ricorre nel caso di specie;
che il riferimento tabellare massimo (e cioè la menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 4%) può e deve essere riconosciuto come danno anatomico soltanto in caso rottura di tutti i componenti della cuffia e non, invece, laddove venga riscontrata (come nel caso di specie) la sola tendinopatia del sovraspinato per la quale deve correttamente essere attribuito un danno di grado pari all'1%; che l'articolarità della spalla dx della è risultata sostanzialmente limitata ai gradi CP_1
estremi e che, per la limitazione funzionale dei movimenti della scapolo omerale ai gradi estremi, la voce 224 della tabella delle menomazioni prevede un danno biologico pari al 3%.
Ha sostenuto che, facendo corretta applicazione della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/7/2000, il danno del quale è portatrice la sig.ra ricade nella CP_1
franchigia di legge (art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000) e non dà diritto al indennizzo alcuno.
3.è erronea la condanna anche dei “ratei di tale provvidenza” che sono maturati dal
2.10.2017”, in quanto trattasi di indennizzo in capitale.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
Disposta ed espletata ctu medico-legale ed il suo rinnovo, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Infondata è la prima censura.
L'art. 53 T.U. regola la procedura per la denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro, imponendogli di trasmettere la denuncia corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto direttamente dal CP_2
medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.
Analoga disposizione non si ravvisa per il lavoratore autonomo, imponendogli l'art. 203
T.U. di inviare la denuncia solo per l'infortunio. Si ritiene, dunque, sufficiente l'invio
Pag. 3 di 6 del certificato con la relazione particolareggiata corredato da un modulo in cui sono indicate tutte le informazioni come nel caso di specie, tant'è che la pratica è stata istruita in via amministrativa dall'Istituto, seppure l'esito sia stato negativo.
2. Infondata è la seconda censura.
All'esito delle rinnovate operazioni peritali (resesi necessarie per alcune incongruenze sul grado di menomazione accertato dal precedente ctu, nominato dalla Corte) il dott.
[...]
ha accertato che è affetta da: Tendinopatia cronica delle spalle Per_1 Controparte_1
con lesione parziale del tendine del muscolo infraspinato, tendinopatia del sovraspinato
e sottoscapolare e tendinite del tendine bicipitale in sindrome da impingement (da conflitto subacromiale) in soggetto con spondilodiscoartrosi cervico - lombo - sacrale con bulging discali lombari multipli ed ernia discale L4 - L5 (con la precisazione che la patologia a carico del rachide non è oggetto di indagine e di valutazione, essendo estranea all'attuale controversia); che sussiste il nesso di causalità tra l'attività lavorativa di parrucchiera espletata dalla perizianda dal 1973 al dicembre 2023 e quanto di patologico riscontrato a carico delle spalle che condiziona a partire dalla data di presentazione della domanda (maggio 2016) e fino al gennaio 2022, una percentuale di danno biologico dell'8% (otto per cento), mentre, a partire dal febbraio 2022 condiziona una percentuale di danno biologico del 12% (dodici per cento).
Il dott. ha precisato di dissentire rispetto alle conclusioni della dott.ssa Per_1 Per_2
sulla retrodatazione del 12% al maggio 2016 nei seguenti termini
“Se v'è piena concordanza di parere con il precedente C.T.U. sia sulla diagnosi sia sulla natura tecnopatica di quanto di patologico presentato a livello delle spalle dalla perizianda sia sulla conseguente percentuale di danno biologico, tuttavia, non riteniamo di poter concordare circa la retrodatazione del suddetto parere al maggio
2016, epoca di redazione del certificato medico di malattia professionale, giacchè, alla stregua della documentazione esaminata, non si era ancora concretizzato nella sua interezza il quadro anatomo - funzionale riscontrato in occasione delle precedenti operazioni di consulenza e che ha trovato conferma in quelle attuali, potendosi ragionevolmente riconoscere tale percentuale solo a partire dal febbraio 2022, come dimostrato dalle risultanze della visita fisiatrica praticata in data 17.02.2022 presso
Pag. 4 di 6 l'Unità Operativa di Riabilitazione della Controparte_3
allorquando la situazione anatomo - clinica all'epoca riscontrata aveva raggiunto un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello successivamente riscontrato dalla
Dr.ssa e, quindi, in occasione delle attuali operazioni di consulenza, potendosi, Per_2 pertanto, ritenere congrua la percentuale dell'8% precedentemente riconosciuta dal
C.T.U. di primo grado, tenuto anche conto che effettivamente sin dal gennaio 2016 si ha dimostrazione dell'esistenza anche di una “tendinopatia dello spinoso di sinistra dove si apprezza in sede inserzionale microspot calcifico”, come si rileva dalle risultanze dell'ecografia eseguita in data 28.01.2016 riportate nella relazione di c.t.u. di primo grado”
Alla luce delle risultanze della ctu del dott. - non smentite da alcuna Per_1
osservazione - può dirsi confermato il grado di menomazione dell'8% (con decorrenza da maggio 2016), dovendosi escludere alcun rilievo alla maggiore percentuale del 12% - peraltro, raggiunta in epoca successiva alla domanda amministrativa - in quanto non è stato oggetto di gravame della parte assicurata la percentuale di menomazione riconosciuta con la sentenza, impugnata solo dall' . CP_2
3.Fondata, invece, è la terza censura.
Ed invero il grado di menomazione accertato in primo grado dell'integrità psicofisica –
e confermato in questa sede- pari all'8% dà diritto all'indennizzo in capitale, prestazione economica che ha ad oggetto il pagamento da parte dell' di una CP_2
somma di danaro in unica soluzione, sicché alla ricorrente di primo grado non compete alcun rateo arretrato “di tale provvidenza”.
Per i motivi suesposti, la sentenza deve essere riformata nei termini di cui in dispositivo.
4.Le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate per reciproca soccombenza parziale, ponendosi quelle di ctu, nella misura liquidata con separati decreti a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Pt_1
depositato in data 25.5.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 228/2022 così provvede:
Pag. 5 di 6 1.accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della sentenza gravata, dichiara che parte ricorrente non ha diritto ai ratei della provvidenza riconosciuta;
2.conferma nel resto;
3.compensa le spese del grado;
4.pone le spese di ctu, nella misura liquidata con separati decreti, a carico dell' Pt_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
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