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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1200/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANGELICA Parte_1 P.IVA_1
MARIA NICOTINA e GIUSEPPE FARINA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito, in via principale: accertato che l'odierna società convenuta con comunicazione pec datata
01/12/2016 ha receduto anticipatamente dal contratto di appalto con effetti dal 31/12/2016 e, accertato altresì, per i motivi tutti esposti nel presente atto operano le penali contrattuali di cui all'art. 10 lettera
1 b) e c) del contratto di appalto del 27/09/2016, condannare Controparte_2
, p.iva e c.f. , con sede legale in VI NE (TV), in Via del
[...] P.IVA_2
Gelsolino n. 43 (31029), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
(C.F. ) al pagamento della somma di euro 29.336,46 così come CP_3 C.F._1 prevista dall'art. 10 lettera b) e c) del contratto di appalto 27/09/2016 ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Nel merito, in via subordinata, accertato che l'odierna società convenuta con comunicazione pec datata 01/12/2016 ha receduto anticipatamente dal contratto di appalto con effetti dal 31/12/2016 e, accertato altresì, che per i motivi tutti esposti nel presente atto operi la penale contrattuale di cui all'art. 10 lettera b) del contratto di appalto del 27/09/2016, condannare Controparte_2
, p.iva e c.f. , con sede legale in VI NE (TV), in Via
[...] P.IVA_2 del Gelsolino n. 43 (31029), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
(C.F. ) al pagamento della somma di euro 29.046,00 calcolata CP_3 C.F._1 come indicato in narrativa ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Nel merito, in ogni caso: con condanna alle spese e competenze di lite da liquidarsi secondo lo scaglione di riferimento ex DM 55/2014 e successive modifiche.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (di seguito per Parte_2
Part brevità ha convenuto in giudizio (di seguito Controparte_2 per brevità ) chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo e della penale Controparte_2 contrattuali per il recesso dal contratto di appalto di servizi stipulato fra le parti in data 27.9.2016, per l'importo complessivo di € 29.336,46 come previsto dall'art. 10 lettera b) e c) o, in via subordinata, di €
29.046,00 come previsto dall'art. 10 lettera b), o la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1 Regolarmente notificata è rimasta contumace. Controparte_2
1.2 La causa, di natura documentale, giunge in decisione allo stato degli atti su richiesta della ricorrente.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Questi i fatti.
In data 27.9.2016 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura da parte dell'attrice di servizi di igiene ambientale all'interno dei locali della società Controparte_2 per un canone mensile di € 4.841,00 (doc. 1).
Il contratto prevedeva, tra le altre, all'art. 10 la facoltà di recesso.
3 Con pec dell'1.12.2016 (doc. 2) ha esercitato il diritto di recesso, indicando come Controparte_2 scadenza il 31.12.2016 e motivandolo in ragione della non adeguatezza del servizio reso.
A fronte del mancato pagamento, salvo due acconti, delle fatture per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, l'odierna attrice ha ottenuto decreto ingiuntivo (doc. 5), opposto dalla convenuta.
Il Tribunale di Padova, con decisione (doc. 6) poi confermata dalla Corte d'Appello di Venezia e passata in giudicato (doc. 7 e 8), ha respinto l'opposizione ritenendo non provati gli inadempimenti dedotti.
2.1 Ciò premesso, la richiesta delle penali contrattuali è fondata.
È documentale l'esercizio del recesso nel corso del primo anno e senza la concessione del preavviso contrattuale di 60 giorni.
Con il rigetto definitivo dell'opposizione si è altresì formato il giudicato sull'inesistenza di inadempimenti dell'attrice, con la conseguenza che il recesso deve ritenersi avvenuto per motivi non riconducibili agli obblighi previsti dal contratto con diritto dell'attrice all'indennizzo e alla penale contrattuale.
Quanto all'indennizzo, ai sensi dell'art.10 lettera b), esso ammonta a € 29.046,00.
Quanto alla penale di cui alla successiva lettera c), considerato che è stato assegnato un preavviso di 30 giorni in luogo dei 60 pattuiti, essa ammonta a € 290,46.
4 Trattasi di penale che, per espressa previsione contrattuale, si applica in aggiunta all'indennizzo descritto dalla lettera b).
Parte attrice ha quindi diritto al pagamento dell'importo complessivo di € 29.336,46.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della convenuta in base ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per decisionale attesa la decisione allo stato degli atti, la contumacia della convenuta e il mancato deposito di ulteriori scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato il recesso anticipato di , condanna Controparte_2
a pagare a Controparte_2 Parte_2
a titolo di indennizzo e penali contrattuali la somma di € 29.336,46.
[...]
Condanna altresì a rimborsare a Controparte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 4.358,00 per Parte_2 onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 24 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1200/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANGELICA Parte_1 P.IVA_1
MARIA NICOTINA e GIUSEPPE FARINA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito, in via principale: accertato che l'odierna società convenuta con comunicazione pec datata
01/12/2016 ha receduto anticipatamente dal contratto di appalto con effetti dal 31/12/2016 e, accertato altresì, per i motivi tutti esposti nel presente atto operano le penali contrattuali di cui all'art. 10 lettera
1 b) e c) del contratto di appalto del 27/09/2016, condannare Controparte_2
, p.iva e c.f. , con sede legale in VI NE (TV), in Via del
[...] P.IVA_2
Gelsolino n. 43 (31029), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
(C.F. ) al pagamento della somma di euro 29.336,46 così come CP_3 C.F._1 prevista dall'art. 10 lettera b) e c) del contratto di appalto 27/09/2016 ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Nel merito, in via subordinata, accertato che l'odierna società convenuta con comunicazione pec datata 01/12/2016 ha receduto anticipatamente dal contratto di appalto con effetti dal 31/12/2016 e, accertato altresì, che per i motivi tutti esposti nel presente atto operi la penale contrattuale di cui all'art. 10 lettera b) del contratto di appalto del 27/09/2016, condannare Controparte_2
, p.iva e c.f. , con sede legale in VI NE (TV), in Via
[...] P.IVA_2 del Gelsolino n. 43 (31029), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
(C.F. ) al pagamento della somma di euro 29.046,00 calcolata CP_3 C.F._1 come indicato in narrativa ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Nel merito, in ogni caso: con condanna alle spese e competenze di lite da liquidarsi secondo lo scaglione di riferimento ex DM 55/2014 e successive modifiche.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (di seguito per Parte_2
Part brevità ha convenuto in giudizio (di seguito Controparte_2 per brevità ) chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo e della penale Controparte_2 contrattuali per il recesso dal contratto di appalto di servizi stipulato fra le parti in data 27.9.2016, per l'importo complessivo di € 29.336,46 come previsto dall'art. 10 lettera b) e c) o, in via subordinata, di €
29.046,00 come previsto dall'art. 10 lettera b), o la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1 Regolarmente notificata è rimasta contumace. Controparte_2
1.2 La causa, di natura documentale, giunge in decisione allo stato degli atti su richiesta della ricorrente.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Questi i fatti.
In data 27.9.2016 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura da parte dell'attrice di servizi di igiene ambientale all'interno dei locali della società Controparte_2 per un canone mensile di € 4.841,00 (doc. 1).
Il contratto prevedeva, tra le altre, all'art. 10 la facoltà di recesso.
3 Con pec dell'1.12.2016 (doc. 2) ha esercitato il diritto di recesso, indicando come Controparte_2 scadenza il 31.12.2016 e motivandolo in ragione della non adeguatezza del servizio reso.
A fronte del mancato pagamento, salvo due acconti, delle fatture per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, l'odierna attrice ha ottenuto decreto ingiuntivo (doc. 5), opposto dalla convenuta.
Il Tribunale di Padova, con decisione (doc. 6) poi confermata dalla Corte d'Appello di Venezia e passata in giudicato (doc. 7 e 8), ha respinto l'opposizione ritenendo non provati gli inadempimenti dedotti.
2.1 Ciò premesso, la richiesta delle penali contrattuali è fondata.
È documentale l'esercizio del recesso nel corso del primo anno e senza la concessione del preavviso contrattuale di 60 giorni.
Con il rigetto definitivo dell'opposizione si è altresì formato il giudicato sull'inesistenza di inadempimenti dell'attrice, con la conseguenza che il recesso deve ritenersi avvenuto per motivi non riconducibili agli obblighi previsti dal contratto con diritto dell'attrice all'indennizzo e alla penale contrattuale.
Quanto all'indennizzo, ai sensi dell'art.10 lettera b), esso ammonta a € 29.046,00.
Quanto alla penale di cui alla successiva lettera c), considerato che è stato assegnato un preavviso di 30 giorni in luogo dei 60 pattuiti, essa ammonta a € 290,46.
4 Trattasi di penale che, per espressa previsione contrattuale, si applica in aggiunta all'indennizzo descritto dalla lettera b).
Parte attrice ha quindi diritto al pagamento dell'importo complessivo di € 29.336,46.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della convenuta in base ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per decisionale attesa la decisione allo stato degli atti, la contumacia della convenuta e il mancato deposito di ulteriori scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato il recesso anticipato di , condanna Controparte_2
a pagare a Controparte_2 Parte_2
a titolo di indennizzo e penali contrattuali la somma di € 29.336,46.
[...]
Condanna altresì a rimborsare a Controparte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 4.358,00 per Parte_2 onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 24 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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