Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 13090/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: CIGS in deroga Fondo Volo;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, presso il cui studio sito in Napoli alla Via Paolo della
Valle nn. 32/44 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previo accertamento del proprio diritto a percepire, per il Parte_1 periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio CP_ 2021, n. 106, condannare l' al pagamento del suddetto trattamento, pari ad €. 2.685,85, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
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FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.6.2024, esponeva di lavorare Parte_1 alle dipendenze della (già con mansioni di impiegato di 3° Controparte_2 CP_3 livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, sin dal 02.07.2013, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Precisava di essere stato, unitamente a tutti i lavoratori in forza alla predetta società, collocato in cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020. CP_ Lamentava che l' ha provveduto nell'anno 2022, seppur con notevole ritardo, al pagamento parziale dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020, con illegittima esclusione dei seguenti giorni: 14 giorni del mese di maggio 2020 (1-2, 4-8, 12-14,
18-20, 23-24 del calendario); 19 giorni del mese di giugno 2020 (1, 4-7, 10-12, 14, 16-20, 22-
26 del calendario) e 18 giorni del mese di luglio 2020 (1-2, 5-8, 11-14, 17-20, 23-26 del calendario).
Con articolate argomentazioni, sosteneva che nulla osta al pagamento integrale dei trattamenti integrativi residuali del fondo di solidarietà per l'anno 2020, che quantificava con la somma lorda di €. 2.685,85 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 (€.711,62+ €.
1.343,87+ €. 630,36), come da conteggi contenuti nel ricorso. CP_ Tanto premesso, conveniva l' in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_ giudizio l' eccependo, in via preliminare, la improponibilita' del ricorso per carenza di domanda telematica, nonché la inammissibilita' e/o improcedibilita' della domanda.
Sempre in via principale eccepiva la decadenza dal diritto e dall'azione ai sensi del combinato disposto degli art 38, primo comma lettera d), del D.L.68/2011 convertito in legge
111/2011, ed art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Nel merito, deduceva di aver regolarmente erogato la CIG nella corretta misura di legge, come si evince dagli archivi, nella misura richiesta con le domande presentate dalla datrice di lavoro il 16.11.2021.
Evidenziava che la in data 18.3.2022, aveva inviato nuove domande Controparte_2 mensili di pagamento per importi notevolmente superiori al budget che era stato già autorizzato e quindi non sono state accolte per la quota eccedente l'importo autorizzato, per carenza dei relativi fondi.
2 Acquisita la documentazione prodotta, e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 18.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di improponibilità del ricorso, visto che nella specie pacificamente la domanda amministrativa è già stata presentata dalla datrice di lavoro dell'odierno ricorrente;
mentre è in contestazione la misura del disposto pagamento CP_ dell'integrazione da parte dell' quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come è noto, il D.M. n. 95269/2016 prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - istituito con il d.l. n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito in l. n.291 del 3-12-2004 – ha la funzione di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale.
I trattamenti che erogati dal sono quelli di cui all'art. 5 lettera A) del D.M. del CP_4
2016, che prevede prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
Tale normativa è stata costantemente interpretata nel senso che l'art. 5 del D.M. 2016 consente l'integrazione a carico del Fondo solo in favore dei lavoratori che fruivano dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Tuttavia, l'art. 40 ter del d.l. 73 del 2021, conv. in l. 106 del 2021, per l'anno 2020, ha espressamente previsto che “al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni dell'art. 5, comma 1 lett. A) del D.M. del 2016 si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020”.
Fatta tale premessa, nella specie è in contestazione il diritto del ricorrente a vedersi CP_ riconosciuto dall' il pagamento del trattamento integrativo, pacificamente escluso per 14 giorni del mese di maggio 2020 (1-2, 4-8, 12-14, 18-20, 23-24 del calendario); 19 giorni del mese di giugno 2020 (1, 4-7, 10-12, 14, 16-20, 22-26 del calendario) e 18 giorni del mese di luglio 2020 (1-2, 5-8, 11-14, 17-20, 23-26 del calendario).
3 A parere del giudicante, la domanda non può trovare accoglimento avendo l'ente analiticamente dedotto (circostanza, questa, non specificamente contestata) di aver inizialmente autorizzato, sulla base delle domande presentate dalla il CP_2
16.11.2021, la cassa integrazione in deroga con delibere del 23.2.2022; ciò per un importo di
€ 820.000,00, € 460.000,00, € 360.000,00, € 730.000,00 ed € 640.000,00.
Chiarendo che non era stato possibile autorizzare anche le successive richieste inviate dalla in data 18.3.2022, in quanto nelle more era stato già esaurito lo CP_2 stanziamento annuo complessivo di 12 milioni di euro, seguendo l'ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio (cfr dettaglio domande allegato).
Ebbene, l'erogazione dell'indennità in contestazione risulta espressamente condizionata dalla disponibilità finanziaria e non è condivisibile la prospettazione attorea secondo cui CP_ l' non avrebbe adempiuto all'onere della prova di aver sforato il predetto limite e di aver seguito l'ordine cronologico delle istanze ricevute.
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbita ogni ulteriore questione, in applicazione del cd principio della ragione più liquida, il ricorso va rigettato.
4. La complessità e la novità delle questioni esaminate costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite;
• manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 31.3.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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