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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2342 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Volontaria Giurisdizione Separazione
consensuale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Michele Moggi Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 2342 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.COLOMBINI GIAMPIETRO , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
nata a [...] il [...], residente in [...]. Carraie Controparte_1
n.56 int. 5 (C.F. : ), elettivamente domiciliata e rappresentata C.F._2 come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi l'1/7/2025. Ricorrenti: “Autorizzare i coniugi Sig.ri e a vivere separati ed Pt_1 CP_1 omologare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 158 c.c., gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati con riferimento al matrimonio celebrato in data 03.10.2009 trascritto presso il Comune di AN atto N. 15 P.2 anno 2009 alle
Pagina 1 seguenti condizioni: RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA SEPARANDI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi, entrambi dotati di attività lavorativa, dichiarano di essere autonomi sotto il profilo reddituale, rinunciando a qualsiasi pretesa reciproca di mantenimento.
3) Entrambi i coniugi possiedono una propria vettura e, pertanto, gli stessi continueranno ad utilizzare l'auto della quale risultano proprietari.
4) Il mutuo stipulato dai coniugi nell'anno 2007 con la banca di Roma Spa oggi che si allega in copia (Doc.9) per l'acquisto dell'abitazione Controparte_2 coniugale come da atto che si allega in copia (Doc.10) verrà integralmente accollato per la parte residua dalla sig.ra a fare data dal 01.01.2025 con Controparte_1 manleva da ogni pretesa della Banca mutuante a favore del sig. nel Parte_1 caso in cui questo non venga formalmente liberato dall'obbligazione originariamente assunta.
5) i coniugi, fermo restando quanto di seguito previsto in relazione al trasferimento della proprietà della casa coniugale, si danno reciproco atto e confermano ciò con la sottoscrizione del presente atto di aver definito ogni ulteriore questione avente carattere economico e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione.
6) I coniugi dichiarano di avere già definito ogni accordo relativamente all'assegnazione dei beni mobili presenti attualmente nell'abitazione coniugale in particolare il sig. dichiara di avere ritirato i beni a lui assegnati mentre quelli ancora Parte_1 presenti nell'abitazione saranno assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra CP_1
[...]
RAPPORTI CON LA LI NO Persona_1
7) La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, anche se la stessa continuerà a vivere con la madre, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed a tutte le attività ludico sportive utili alla crescita della minore. Quanto alle modalità dell'affido condiviso, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi della stessa, previo accordo con la madre e comunque sia, secondo il seguente calendario:
- a weekend alterni il padre potrà prendere la figlia dalle ore 13,00 del sabato e Per_1 riportarla a casa dalla madre alle ore 19,00 della domenica.
- il padre potrà tenere la figlia due pomeriggi durante la settimana il Martedì prelevandola presso l'istituto scolastico e riportandola presso l'abitazione entro le ore
19.00 e il Giovedì prelevandola presso l'istituto scolastico e riportandola presso l'abitazione subito dopo la cena non oltre le ore 21.00. Durante le vacanze estive le modalità di intrattenimento con il padre potranno essere diversamente concordate tra i genitori.
- durante le festività natalizie la madre trascorrerà con la figlia dalle ore 12.00 del 24
Pagina 2 Dicembre sino alle ore 19 del Natale mentre la giornata successiva sarà trascorsa con il padre senza alternanza. Il Capodanno dalle ore 10.00 del 31 dicembre al 01 gennaio ore 22.00 e la festività della Befana dalle ore 10 del giorno 05 Gennaio alle ore 22.00 del successivo 06 Gennaio sempre in maniera alternata.
- Per le festività Pasquali la bambina trascorrerà con un genitore la giornata di Pasqua dalle ore 10.00 del sabato precedente alle ore 22.00 della domenica Pasquale e con l'altro genitore la giornata del lunedì dell'Angelo sino alle ore 22.00.
- Per le vacanze estive la bambina trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori i quali concorderanno entro il 31 Maggio i periodi di vacanza fatti salvi diversi accordi che potranno di volta in volta essere definiti in accordo tra i genitori.
- durante la permanenza della figlia con l'uno o l'altro genitore per più giorni consecutivi, l'altro dovrà essere edotto del luogo di soggiorno ed essere messo in grado di contattare quotidianamente la figlia
- Entrambi i coniugi concordano che debba mantenere inalterato il rapporto sin Per_1 ora avuto con i propri nonni, i genitori rilasciano reciproco consenso affinché i rispettivi genitori possano essere autorizzati, in caso di loro assenza, a prelevare la figlia all'uscita dalla scuola tenendola con se sino al rientro del babbo e/o Per_1 della mamma.
- Il Sig. i obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 500,00= (Euro Cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente alla stessa intestato e aperto presso la Banca UNICREDIT SPA, filiale di codice IBAN [...] . La somma verrà CP_3 annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT. A L'assegno unico spetterà al genitore collocatario
- Come previsto dal vigente protocollo presso il Tribunale di Siena rimangono a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il mantenimento della figlia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di tipo medico e scolastico compreso il costo per la mensa scolastica per le quali non sarà necessario un accordo preventivo mentre per tutte le altre dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e rimborsate a fronte di documentazione del pagamento. CESSIONE DI BENE IMMOBILE DA IN AN A Controparte_1
ANCHE QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA LI VIOLANTE
IN Il sig. , nato a [...] il [...] e Rapolano Terme Via della Parte_1 repubblica n. 8° (C.F. ), cittadino italiano, con la firma del C.F._1 presente atto : 1) trasferisce alla figlia nata a [...] il [...] residente in Persona_1
AN Loc. Carraie n.56 int. 5 – C.F. rappresentata dalla C.F._3 madre , nata a [...] il [...], residente in [...]. Controparte_1
Carraie n.56 int. 5 (C.F. : ) che accetta in forza C.F._2 dell'autorizzazione rilasciata in data 26.03.2025 dal Tribunale di Siena – Giudice
Tutelare come da documento allegato (Doc. 11) la nuda proprietà della quota pari al 50% dell'appartamento di civile abitazione e garage posti in loc .Carraie, n. civ. 56
Pagina 3 int.5 – AN (SI) posto all'interno di un complesso immobiliare condominiale in Località Carraie con i dati catastali di seguito descritti. 2) trasferisce a nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Loc. Carraie n.56 int. 5 (C.F. : ) che accetta, l'usufrutto della C.F._2 quota pari alla metà dell'appartamento di civile abitazione e garage posti in loc. Carraie, n. civ. 56 int.5 – AN (SI) posto all'interno di un complesso immobiliare condominiale in Località Carraie con i dati catastali di seguito descritti. La sig.ra dichiara che l'abitazione viene acquistata come abitazione di Controparte_1 residenza propria. I° IDENTIFICAZIONE L'immobile si articola in due corpi di fabbrica collegati internamente, di cui uno si sviluppa su due livelli e l'altro solamente al piano terreno comprendente abitazione principale, vano tecnico, resede-giardino e garage come da allegata visura catastale (Doc.12). a) I dati catastali dell'immobile censiti al NCEU del Comune di AN sono i seguenti: Abitazione e vano tecnico Foglio 134 Partic. 25 Sub. 73 e Sub. 74 Cat. A/3 Cons. vani 5,5 sup. Cat. Totale 124 Rend. €. 426,08 – Garage Foglio 134 Partic. 25 sub. 23 Cat. C/6 cl. 3 Cons. mq. 20 Rend. 37,18. b) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti: proprietà – , Per_2 Per_3
Proprietà Resede comune salvo se altri Per_4
c) I coniugi hanno dichiarato che, come risulta dalla relazione Tecnica Urbanistica e Catastale redatta dall'Ing. con studio in Rapolano Terme in data 22 Persona_5
Aprile 2025 che si allega alla presente (Doc.13), i dati di identificazione catastale della unità immobiliare urbana in oggetto corrispondono alle planimetrie catastali che in copia si allegano al presente ricorso (Doc. 14 e Doc. 15). La parte cedente ha attestato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali sopra riportati e della planimetria catastale sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 2° PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto agli scriventi in forza del contratto di compravendita di data 03.05.2007 a rogito notaio di Siena Rep. 7761 Racc. 3100 trascritto in data Persona_6
14.05.2007 (Cfr. Doc.10) 3° SITUAZIONE URBANISTICA Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara che il complesso immobiliare in oggetto successivamente alla costruzione facente parte di un complesso edilizio di antica formazione e certamente edificato in data anteriore al 01 settembre 1942 è stato interessato dai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dal comune di AN:
- Autorizzazione Paesaggistica n. 8007 rilasciata in data 07/06/2005 inerente ristrutturazione edilizia del Podere “Le Carraie”
- D.I.A. n. 1568 prot. n. 8845 del 21/06/2005 inerente ristrutturazione edilizia del Podere
“Le Carraie”
- D.I.A. in variante prot. n. 475 del 12/01/2006 per modifiche al fabbricato D
- D.I.A. in variante prot. n. 8486 del 21/06/2007 per cointestazione sig.ri – CP_1
Pt_1
- D.I.A. in variante prot. n. 16914 del 29/11/2007 per modifiche alla distribuzione interna
Pagina 4 degli appartamenti
- Attestazione di Abitabilità/Agibilità prot. n. 9508 del 08/10/2009 a firma dell'Arch.
CP_4
La proprietà esclusiva è stata oggetto dei seguenti provvedimenti edilizi:
- Autorizzazione Paesaggistica n. AP2017/0003 rilasciata in data 29/03/2017 per installazione pergolato in legno
- Autorizzazione Paesaggistica n. AP2022/0002 rilasciata in data 19/04/2022 per installazione pannelli solare termico e fotovoltaico, modifica materiale infissi e realizzazione manufatto accessorio.
- che dopo tali autorizzazioni non sono stati fatti altri interventi edilizi che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA. 4° CERTIFICATO ENERGETICO La parte venditrice consegna l'Attestato di Prestazione Energetica previsto dal D.L. del 19/8/2005 n.192 a firma Ing. Per_5 di data 22.05.2025 (Doc.16) con relativa trasmissione di data 22.05.2025
[...]
(doc. 17). Le parti dichiarano altresì:
• la loro reciproca volontà di procedere al trasferimento immobiliare di cui sopra in sede giudiziale chiedendo che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e all'uopo
• di essere a conoscenza che, limitatamente all'effetto traslativo del bene immobile, il Giudice e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
• di obbligarsi a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire al Cancelliere la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione.
• La parte cedente dichiara di rinunciare all'ipoteca legale Parte_1 sull'immobile trasferito”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/6/2025 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 03/10/2009 contratto matrimonio concordatario in AN;
che dalla loro unione è nata il [...] Violante.
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di
Pagina 5 contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti e non ha formulato conclusioni scritte;
considerato che
, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in AN, celebrato il 03/10/2009 , trascritto presso il medesimo comune al n. 15 parte II serie A dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 29/10/2025
Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 6
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Volontaria Giurisdizione Separazione
consensuale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Michele Moggi Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 2342 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.COLOMBINI GIAMPIETRO , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
nata a [...] il [...], residente in [...]. Carraie Controparte_1
n.56 int. 5 (C.F. : ), elettivamente domiciliata e rappresentata C.F._2 come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi l'1/7/2025. Ricorrenti: “Autorizzare i coniugi Sig.ri e a vivere separati ed Pt_1 CP_1 omologare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 158 c.c., gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati con riferimento al matrimonio celebrato in data 03.10.2009 trascritto presso il Comune di AN atto N. 15 P.2 anno 2009 alle
Pagina 1 seguenti condizioni: RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA SEPARANDI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi, entrambi dotati di attività lavorativa, dichiarano di essere autonomi sotto il profilo reddituale, rinunciando a qualsiasi pretesa reciproca di mantenimento.
3) Entrambi i coniugi possiedono una propria vettura e, pertanto, gli stessi continueranno ad utilizzare l'auto della quale risultano proprietari.
4) Il mutuo stipulato dai coniugi nell'anno 2007 con la banca di Roma Spa oggi che si allega in copia (Doc.9) per l'acquisto dell'abitazione Controparte_2 coniugale come da atto che si allega in copia (Doc.10) verrà integralmente accollato per la parte residua dalla sig.ra a fare data dal 01.01.2025 con Controparte_1 manleva da ogni pretesa della Banca mutuante a favore del sig. nel Parte_1 caso in cui questo non venga formalmente liberato dall'obbligazione originariamente assunta.
5) i coniugi, fermo restando quanto di seguito previsto in relazione al trasferimento della proprietà della casa coniugale, si danno reciproco atto e confermano ciò con la sottoscrizione del presente atto di aver definito ogni ulteriore questione avente carattere economico e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione.
6) I coniugi dichiarano di avere già definito ogni accordo relativamente all'assegnazione dei beni mobili presenti attualmente nell'abitazione coniugale in particolare il sig. dichiara di avere ritirato i beni a lui assegnati mentre quelli ancora Parte_1 presenti nell'abitazione saranno assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra CP_1
[...]
RAPPORTI CON LA LI NO Persona_1
7) La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, anche se la stessa continuerà a vivere con la madre, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed a tutte le attività ludico sportive utili alla crescita della minore. Quanto alle modalità dell'affido condiviso, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi della stessa, previo accordo con la madre e comunque sia, secondo il seguente calendario:
- a weekend alterni il padre potrà prendere la figlia dalle ore 13,00 del sabato e Per_1 riportarla a casa dalla madre alle ore 19,00 della domenica.
- il padre potrà tenere la figlia due pomeriggi durante la settimana il Martedì prelevandola presso l'istituto scolastico e riportandola presso l'abitazione entro le ore
19.00 e il Giovedì prelevandola presso l'istituto scolastico e riportandola presso l'abitazione subito dopo la cena non oltre le ore 21.00. Durante le vacanze estive le modalità di intrattenimento con il padre potranno essere diversamente concordate tra i genitori.
- durante le festività natalizie la madre trascorrerà con la figlia dalle ore 12.00 del 24
Pagina 2 Dicembre sino alle ore 19 del Natale mentre la giornata successiva sarà trascorsa con il padre senza alternanza. Il Capodanno dalle ore 10.00 del 31 dicembre al 01 gennaio ore 22.00 e la festività della Befana dalle ore 10 del giorno 05 Gennaio alle ore 22.00 del successivo 06 Gennaio sempre in maniera alternata.
- Per le festività Pasquali la bambina trascorrerà con un genitore la giornata di Pasqua dalle ore 10.00 del sabato precedente alle ore 22.00 della domenica Pasquale e con l'altro genitore la giornata del lunedì dell'Angelo sino alle ore 22.00.
- Per le vacanze estive la bambina trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori i quali concorderanno entro il 31 Maggio i periodi di vacanza fatti salvi diversi accordi che potranno di volta in volta essere definiti in accordo tra i genitori.
- durante la permanenza della figlia con l'uno o l'altro genitore per più giorni consecutivi, l'altro dovrà essere edotto del luogo di soggiorno ed essere messo in grado di contattare quotidianamente la figlia
- Entrambi i coniugi concordano che debba mantenere inalterato il rapporto sin Per_1 ora avuto con i propri nonni, i genitori rilasciano reciproco consenso affinché i rispettivi genitori possano essere autorizzati, in caso di loro assenza, a prelevare la figlia all'uscita dalla scuola tenendola con se sino al rientro del babbo e/o Per_1 della mamma.
- Il Sig. i obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 500,00= (Euro Cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente alla stessa intestato e aperto presso la Banca UNICREDIT SPA, filiale di codice IBAN [...] . La somma verrà CP_3 annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT. A L'assegno unico spetterà al genitore collocatario
- Come previsto dal vigente protocollo presso il Tribunale di Siena rimangono a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il mantenimento della figlia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di tipo medico e scolastico compreso il costo per la mensa scolastica per le quali non sarà necessario un accordo preventivo mentre per tutte le altre dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e rimborsate a fronte di documentazione del pagamento. CESSIONE DI BENE IMMOBILE DA IN AN A Controparte_1
ANCHE QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA LI VIOLANTE
IN Il sig. , nato a [...] il [...] e Rapolano Terme Via della Parte_1 repubblica n. 8° (C.F. ), cittadino italiano, con la firma del C.F._1 presente atto : 1) trasferisce alla figlia nata a [...] il [...] residente in Persona_1
AN Loc. Carraie n.56 int. 5 – C.F. rappresentata dalla C.F._3 madre , nata a [...] il [...], residente in [...]. Controparte_1
Carraie n.56 int. 5 (C.F. : ) che accetta in forza C.F._2 dell'autorizzazione rilasciata in data 26.03.2025 dal Tribunale di Siena – Giudice
Tutelare come da documento allegato (Doc. 11) la nuda proprietà della quota pari al 50% dell'appartamento di civile abitazione e garage posti in loc .Carraie, n. civ. 56
Pagina 3 int.5 – AN (SI) posto all'interno di un complesso immobiliare condominiale in Località Carraie con i dati catastali di seguito descritti. 2) trasferisce a nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Loc. Carraie n.56 int. 5 (C.F. : ) che accetta, l'usufrutto della C.F._2 quota pari alla metà dell'appartamento di civile abitazione e garage posti in loc. Carraie, n. civ. 56 int.5 – AN (SI) posto all'interno di un complesso immobiliare condominiale in Località Carraie con i dati catastali di seguito descritti. La sig.ra dichiara che l'abitazione viene acquistata come abitazione di Controparte_1 residenza propria. I° IDENTIFICAZIONE L'immobile si articola in due corpi di fabbrica collegati internamente, di cui uno si sviluppa su due livelli e l'altro solamente al piano terreno comprendente abitazione principale, vano tecnico, resede-giardino e garage come da allegata visura catastale (Doc.12). a) I dati catastali dell'immobile censiti al NCEU del Comune di AN sono i seguenti: Abitazione e vano tecnico Foglio 134 Partic. 25 Sub. 73 e Sub. 74 Cat. A/3 Cons. vani 5,5 sup. Cat. Totale 124 Rend. €. 426,08 – Garage Foglio 134 Partic. 25 sub. 23 Cat. C/6 cl. 3 Cons. mq. 20 Rend. 37,18. b) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti: proprietà – , Per_2 Per_3
Proprietà Resede comune salvo se altri Per_4
c) I coniugi hanno dichiarato che, come risulta dalla relazione Tecnica Urbanistica e Catastale redatta dall'Ing. con studio in Rapolano Terme in data 22 Persona_5
Aprile 2025 che si allega alla presente (Doc.13), i dati di identificazione catastale della unità immobiliare urbana in oggetto corrispondono alle planimetrie catastali che in copia si allegano al presente ricorso (Doc. 14 e Doc. 15). La parte cedente ha attestato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali sopra riportati e della planimetria catastale sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 2° PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto agli scriventi in forza del contratto di compravendita di data 03.05.2007 a rogito notaio di Siena Rep. 7761 Racc. 3100 trascritto in data Persona_6
14.05.2007 (Cfr. Doc.10) 3° SITUAZIONE URBANISTICA Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara che il complesso immobiliare in oggetto successivamente alla costruzione facente parte di un complesso edilizio di antica formazione e certamente edificato in data anteriore al 01 settembre 1942 è stato interessato dai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dal comune di AN:
- Autorizzazione Paesaggistica n. 8007 rilasciata in data 07/06/2005 inerente ristrutturazione edilizia del Podere “Le Carraie”
- D.I.A. n. 1568 prot. n. 8845 del 21/06/2005 inerente ristrutturazione edilizia del Podere
“Le Carraie”
- D.I.A. in variante prot. n. 475 del 12/01/2006 per modifiche al fabbricato D
- D.I.A. in variante prot. n. 8486 del 21/06/2007 per cointestazione sig.ri – CP_1
Pt_1
- D.I.A. in variante prot. n. 16914 del 29/11/2007 per modifiche alla distribuzione interna
Pagina 4 degli appartamenti
- Attestazione di Abitabilità/Agibilità prot. n. 9508 del 08/10/2009 a firma dell'Arch.
CP_4
La proprietà esclusiva è stata oggetto dei seguenti provvedimenti edilizi:
- Autorizzazione Paesaggistica n. AP2017/0003 rilasciata in data 29/03/2017 per installazione pergolato in legno
- Autorizzazione Paesaggistica n. AP2022/0002 rilasciata in data 19/04/2022 per installazione pannelli solare termico e fotovoltaico, modifica materiale infissi e realizzazione manufatto accessorio.
- che dopo tali autorizzazioni non sono stati fatti altri interventi edilizi che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA. 4° CERTIFICATO ENERGETICO La parte venditrice consegna l'Attestato di Prestazione Energetica previsto dal D.L. del 19/8/2005 n.192 a firma Ing. Per_5 di data 22.05.2025 (Doc.16) con relativa trasmissione di data 22.05.2025
[...]
(doc. 17). Le parti dichiarano altresì:
• la loro reciproca volontà di procedere al trasferimento immobiliare di cui sopra in sede giudiziale chiedendo che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e all'uopo
• di essere a conoscenza che, limitatamente all'effetto traslativo del bene immobile, il Giudice e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
• di obbligarsi a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire al Cancelliere la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione.
• La parte cedente dichiara di rinunciare all'ipoteca legale Parte_1 sull'immobile trasferito”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/6/2025 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 03/10/2009 contratto matrimonio concordatario in AN;
che dalla loro unione è nata il [...] Violante.
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di
Pagina 5 contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti e non ha formulato conclusioni scritte;
considerato che
, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in AN, celebrato il 03/10/2009 , trascritto presso il medesimo comune al n. 15 parte II serie A dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 29/10/2025
Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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