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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5310/2021 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio A. Spina, giusta procura in atti
opponenti
contro con sede in Castiglione della Pescaia (GR), via San Benedetto Po Controparte_1
22, codice fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giada Isidori, elettivamente domiciliata a
Catania, viale Ionio 65 presso lo studio dell'avvocato Angelo Sferlazzo, giusta procura in atti
********
All'udienza del 15.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 845/2021 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 23.665,93, oltre interessi e spese. Gli opponenti,
premettendo che con contratto del 14.2.2014 (deceduta) aveva Persona_1
1 stipulato un finanziamento con Toyota Financial Services per l'acquisto di un'autovettura modello RAV4 e che per l'acquisto del detto veicolo si vincolavano , quale Parte_1 coobbligato, e quale fideiussore, hanno eccepito l'omessa Parte_2 notifica delle raccomandate di decadenza dal beneficio del termine nonché l'erronea quantificazione del credito.
Con comparsa di risposta depositata il 15.9.2021 si è costituita in giudizio Controparte_1
quale cessionaria del credito vantato da Toyota Financial Service, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 1.3.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per avviare la procedura di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte opponente e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
All'udienza del 21.10.2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'istanza di rimessione della causa in istruttoria, previo accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Giova premettere che gli opponenti hanno chiesto l'ordine di esibizione nei confronti dell'opposta, avente ad oggetto le missive comprovanti la ricezione dell'atto di decadenza dal beneficio del termine, il contratto di assicurazione allegato al finanziamento nonché la documentazione attestante l'erogazione del finanziamento.
In merito all'erogazione del finanziamento, si osserva che l'opposta, con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha depositato in atti la contabile del bonifico eseguito in data
25.2.2013, dell'importo di euro 22.968, in favore della concessionaria Automax s.p.a., sicché la prova della datio della somma finanziata è stata regolarmente fornita.
Quanto alla richiesta di produzione del contratto di assicurazione e della documentazione attestante la ricezione della decadenza dal beneficio del termine, va confermata l'ordinanza istruttoria del 4.4.2023, con cui è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c.
Ed invero, secondo la Corte di legittimità, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere
probatorio a carico dell'istante ed è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 36063/2023).
2 Nel caso di specie, premesso che quanto meno , quale coobbligato, avrebbe Parte_1
dovuto essere in possesso della polizza assicurativa, in ogni caso si osserva come la parte opponente non abbia richiesto preventivamente alla (ovvero alla compagnia Controparte_1 assicurativa) la trasmissione della polizza, sicché l'istanza di esibizione è finalizzata a supplire alle carenze probatorie della parte.
Non va trascurato, peraltro, come appaia generica ed esplorativa la richiesta di parte opponente diretta a verificare se la polizza prevedesse anche il rischio morte, non sfuggendo come dal contratto emerga che i rischi assicurati siano “Furto-Incendio e Garanzie accessorie” e che, pertanto, la polizza mira ad assicurare il veicolo acquistato e non può qualificarsi come una polizza vita.
3. Operate le superiori premesse, con il primo motivo di opposizione e Parte_1 [...]
hanno contestato la mancata ricezione della lettera di decadenza dal Parte_2
beneficio del termine, eccependo l'inesigibilità del credito e, di conseguenza, l'impossibilità di emettere il decreto ingiuntivo.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del
debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa
domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass. 20042/2020).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, anche laddove non fosse stata previamente comunicata la decadenza dal beneficio del termine, il deposito della domanda monitoria sarebbe stato idoneo a rendere immediatamente esigibile il credito.
Ciò detto, sebbene non vi sia prova della ricezione da parte degli opponenti della prima comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 15.12.2014, è stata depositata in atti la lettera di comunicazione della cessione del credito contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta, ricevuta da il 25.8.2018 e da Parte_1 Parte_2
il 19.7.2018 (doc. 6).
[...]
L'atto di intimazione di pagamento assolve al requisito di cui all'art. 1186 c.c. sicché la doglianza di parte opponente non è fondata.
3 4. Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti hanno contestato l'erronea quantificazione del credito.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In diritto occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo depositato il contratto di finanziamento concluso da Persona_1
e ed il contratto di fideiussione ed avendo allegato l'estratto conto
[...] Parte_1
contenente le rate pagate e quelle insolute.
Non va trascurato, al riguardo, che parte opponente non abbia contestato l'inadempimento in ordine al pagamento delle rate comprese tra la tredicesima e la ventesima rata, dovendosi precisare che a fronte del maggior credito oggetto della prima intimazione pari ad euro
24.343,56 (di cui euro 19.485 per sorte capitale), l'opposta abbia ridimensionato la domanda chiedendo che venisse ingiunta la somma di euro 23.666,53, oltre interessi moratori.
Per quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e da Parte_1 [...]
non è fondata. Parte_2
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Gli opponenti vanno infine condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparsi dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di mediazione depositato in atti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3905/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
4 condanna e da , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore di che liquida in euro 5.077, oltre spese Controparte_1
generali, iva e c.p.a.;
condanna gli opponenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co.
4bis d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Catania, in data 8 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5310/2021 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio A. Spina, giusta procura in atti
opponenti
contro con sede in Castiglione della Pescaia (GR), via San Benedetto Po Controparte_1
22, codice fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giada Isidori, elettivamente domiciliata a
Catania, viale Ionio 65 presso lo studio dell'avvocato Angelo Sferlazzo, giusta procura in atti
********
All'udienza del 15.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 845/2021 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 23.665,93, oltre interessi e spese. Gli opponenti,
premettendo che con contratto del 14.2.2014 (deceduta) aveva Persona_1
1 stipulato un finanziamento con Toyota Financial Services per l'acquisto di un'autovettura modello RAV4 e che per l'acquisto del detto veicolo si vincolavano , quale Parte_1 coobbligato, e quale fideiussore, hanno eccepito l'omessa Parte_2 notifica delle raccomandate di decadenza dal beneficio del termine nonché l'erronea quantificazione del credito.
Con comparsa di risposta depositata il 15.9.2021 si è costituita in giudizio Controparte_1
quale cessionaria del credito vantato da Toyota Financial Service, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 1.3.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per avviare la procedura di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte opponente e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
All'udienza del 21.10.2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'istanza di rimessione della causa in istruttoria, previo accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Giova premettere che gli opponenti hanno chiesto l'ordine di esibizione nei confronti dell'opposta, avente ad oggetto le missive comprovanti la ricezione dell'atto di decadenza dal beneficio del termine, il contratto di assicurazione allegato al finanziamento nonché la documentazione attestante l'erogazione del finanziamento.
In merito all'erogazione del finanziamento, si osserva che l'opposta, con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha depositato in atti la contabile del bonifico eseguito in data
25.2.2013, dell'importo di euro 22.968, in favore della concessionaria Automax s.p.a., sicché la prova della datio della somma finanziata è stata regolarmente fornita.
Quanto alla richiesta di produzione del contratto di assicurazione e della documentazione attestante la ricezione della decadenza dal beneficio del termine, va confermata l'ordinanza istruttoria del 4.4.2023, con cui è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c.
Ed invero, secondo la Corte di legittimità, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere
probatorio a carico dell'istante ed è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 36063/2023).
2 Nel caso di specie, premesso che quanto meno , quale coobbligato, avrebbe Parte_1
dovuto essere in possesso della polizza assicurativa, in ogni caso si osserva come la parte opponente non abbia richiesto preventivamente alla (ovvero alla compagnia Controparte_1 assicurativa) la trasmissione della polizza, sicché l'istanza di esibizione è finalizzata a supplire alle carenze probatorie della parte.
Non va trascurato, peraltro, come appaia generica ed esplorativa la richiesta di parte opponente diretta a verificare se la polizza prevedesse anche il rischio morte, non sfuggendo come dal contratto emerga che i rischi assicurati siano “Furto-Incendio e Garanzie accessorie” e che, pertanto, la polizza mira ad assicurare il veicolo acquistato e non può qualificarsi come una polizza vita.
3. Operate le superiori premesse, con il primo motivo di opposizione e Parte_1 [...]
hanno contestato la mancata ricezione della lettera di decadenza dal Parte_2
beneficio del termine, eccependo l'inesigibilità del credito e, di conseguenza, l'impossibilità di emettere il decreto ingiuntivo.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del
debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa
domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass. 20042/2020).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, anche laddove non fosse stata previamente comunicata la decadenza dal beneficio del termine, il deposito della domanda monitoria sarebbe stato idoneo a rendere immediatamente esigibile il credito.
Ciò detto, sebbene non vi sia prova della ricezione da parte degli opponenti della prima comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 15.12.2014, è stata depositata in atti la lettera di comunicazione della cessione del credito contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta, ricevuta da il 25.8.2018 e da Parte_1 Parte_2
il 19.7.2018 (doc. 6).
[...]
L'atto di intimazione di pagamento assolve al requisito di cui all'art. 1186 c.c. sicché la doglianza di parte opponente non è fondata.
3 4. Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti hanno contestato l'erronea quantificazione del credito.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In diritto occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo depositato il contratto di finanziamento concluso da Persona_1
e ed il contratto di fideiussione ed avendo allegato l'estratto conto
[...] Parte_1
contenente le rate pagate e quelle insolute.
Non va trascurato, al riguardo, che parte opponente non abbia contestato l'inadempimento in ordine al pagamento delle rate comprese tra la tredicesima e la ventesima rata, dovendosi precisare che a fronte del maggior credito oggetto della prima intimazione pari ad euro
24.343,56 (di cui euro 19.485 per sorte capitale), l'opposta abbia ridimensionato la domanda chiedendo che venisse ingiunta la somma di euro 23.666,53, oltre interessi moratori.
Per quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e da Parte_1 [...]
non è fondata. Parte_2
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Gli opponenti vanno infine condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparsi dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di mediazione depositato in atti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3905/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
4 condanna e da , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore di che liquida in euro 5.077, oltre spese Controparte_1
generali, iva e c.p.a.;
condanna gli opponenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co.
4bis d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Catania, in data 8 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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