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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 5421 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Giugliano in Campania alla Strada Statale n. 7 bis km 18.600 presso gli avv.ti Andrea Cammisa (CF:
[...]
) e ( ) dai quali è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3
procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (CF: ) e nato a [...]_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
il 18.08.1979 (CF: ), entrambi elettivamente domiciliati in AN al Corso Umberto CodiceFiscale_5
I n. 409 presso l'avv. Vincenzo Pagnano (CF: ) da cui sono rappresentati e difesi CodiceFiscale_6
giusta procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATI
NONCHE'
con sede in PA alla via Viggiano s.n.c. (C.F. Controparte_3
e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in AN al P.IVA_1
pagina 1 di 15 Corso Umberto I n. 409 presso il difensore costituito in primo grado avv. Vincenzo Pagnano.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In ottemperanza all'ordinanza del 7 ottobre 2022 è stato notificato l'atto di appello all' e le relative prove di avvenuta notifica sono state tempestivamente depositate. Controparte_3
Partecipano all'udienza del 31 gennaio 2025 gli avvocati e Andrea Cammisa i quali si riportano Parte_2
all'atto di citazione in appello e insistono affinché ST On. le Collegio voglia accogliere il gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 5889/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6 giugno 2019,
nel senso dell'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e con riconoscimento degli appellati,
ciascuno per quanto di ragione, esclusivi responsabili del sinistro per cui è causa. Con condanna al risarcimento del lamentato danno e con vittoria delle spese di lite. Solo in subordine, avendo il giudice di prime cure immotivatamente disatteso la richiesta di prosecuzione istruttoria, voglia ST Collegio disporre per la prosecuzione della prova testimoniale così come capitolata nella 2° memoria ex articolo 183 VI comma cod.
proc. civ. e quivi di seguito reiterata e ritrascritta. Si rileva, a sostegno della corretta evocazione in giudizio delle controparti, che i convenuti erano da considerarsi responsabili in solido per l'illecito posto in essere, e quindi legittimati passivi, perché nel merito sono venuti ad esistenza i presupposti giuridici per qualificarli legittimi destinatari della condanna al risarcimento dei danni avanzata con la domanda introduttiva. Nel corso dell'istruttoria, infatti, è emerso senza alcun dubbio che i signori e gestivano in CP_1 Controparte_2
proprio la struttura, detenevano le chiavi dei locali, gestivano gli spazi per la prenotazione dei campi e il piccolo baretto. In tal senso hanno deposto sia i testi di parte attrice (oggi appellante) sia quelli di parte convenuta (oggi appellato). L'istruttoria processuale ha dato piena conferma che i convenuti avevano proprio quell'effettivo potere e disponibilità fisica e il governo esclusivo dei campi di calcio idonei di per sé stessi a fondare pienamente la responsabilità richiesta. Le dichiarazioni rese dai testi escussi, in definitiva, oltre che a confermare nella sua pienezza la ricostruzione in fatto prospettata dall'attore, provano pienamente e senza alcun residuo dubbio che siano stati pienamente raggiunti e venuti ad esistenza quei presupposti giuridici per l'addebito della responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. in capo ai signori e . CP_2 Controparte_1
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia e custode è colui che abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il pagina 2 di 15 semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio d'imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere d'intervenire laddove i requisiti del potere-dovere d'intervento opera come uno degli elementi per individuare la figura del custode. Appare evidente, quindi, che il
Giudice, disattendendo totalmente ciò che è emerso dall'istruttoria processuale, non ha considerato che i signori e sono chiaramente e senza alcun dubbio risultati essere i custodi e i gestori CP_1 Controparte_2
della struttura oltre che gli organizzatori del torneo di calco ed avere quell'effettivo potere e disponibilità fisica e il governo esclusivo dei campi di calcio idonei di per sé stessi a fondare pienamente la responsabilità
richiesta. Si insiste, dunque, per l'accoglimento del gravame e si chiede, in via del tutto subordinata, avendo il
Got immotivatamente disatteso la richiesta di prosecuzione istruttoria, che sia dato corso alla prosecuzione della prova testimoniale (già capitolata nella 2° memoria ex articolo 183 VI comma cod. proc. civ.) attraverso l'escussione dei testi: residente in [...]; Testimone_1 CP_4
residente in [...]; residente in [...]
109; residente in [...]; residente in [...]
Casalnuovo (Na) via G. D'Annunzio 4; residente in [...]° trav. sx;
CP_7
residente in [...]; residente in [...]
AN (Na) via Circum.ne P.co Verde c4/3; residente in [...]° Testimone_3
Traversa sx, sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “se vero è che”:
1. i signori CP_1
e provvedevano quotidianamente sin dal 2004, e tuttora provvedono, alla gestione del
[...] Controparte_2
campo di calcio a 5 in PA alla via Viggiano snc, provvedendo alla prenotazione per la disputa delle partite e all'incasso delle quote dopo il loro svolgimento;
2. i signori e Controparte_1 Controparte_2
provvedevano quotidianamente sin dal 2004, e tuttora provvedono, alla gestione del campo di calcio a 5 in
PA alla via Viggiano snc, provvedendo alla prenotazione per la disputa delle partite del campionato di calcio “ ” e all'incasso delle quote dopo il loro svolgimento;
3. i signori e Controparte_3 Controparte_1
si occupavano di ricercare gli sponsor, di formare le squadre, di redigere il calendario delle Controparte_2
partite da disputarsi per il campionato di Calcio a 5 “ ” le cui partite erano da disputarsi sul Controparte_3
campo di calcio in PA (Na) alla via Viggiano snc;
4. i signori e si Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 15 occupavano di riservare il campo di calcio in PA (Na) alla via Viggiano snc per la disputa delle partite del campionato di Calcio a 5 “ ”;
5. il signor partecipava con altri amici al torneo di Controparte_3 Pt_1
calcetto organizzato dai sigg. e , le cui relative partite erano da disputarsi sui Controparte_1 Persona_1
campi di calcio “ ” in PA (Na) alla via Viggiano snc.
6. Durante la partita disputata la Controparte_3
sera del 9 gennaio 2006, alle ore 20:45 circa, il signor correva verso la porta avversaria e si Pt_1
accingeva ad effettuare un tiro allorquando, sbilanciatosi anche a causa della disconnessione del campo, è
rovinato violentemente contro uno dei pali in ferro nudo che fungono da sostegno per la rete di recinzione del campo;
7. il palo di recinzione del campo era in ferro nudo;
8. stante il perdurare della malattia il signor continua a peregrinare tra medici e presidi ospedalieri per le cure dei lamentati danni.
9. L'evento Pt_1
lesivo sta stravolgendo le aspettative, la “qualità” e la serenità dei giorni a venire del signor che Pt_1
continua, tuttora, ad accusare intenso dolore all'arto anche a causa della sua menomazione e difficoltosa articolazione;
10. Le sofferenze e i patimenti lo costringono a fare continuo uso di sostanze antidolorifiche e al riposo assoluto (con evidente compromissione di tutte le attività realizzatrici della persona, turbamento dello stato d'animo e lesione della dignità della persona) e che tali turbamenti, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dall'evento, ancor oggi si protraggono. Si insiste, da ultimo, affinché sia espletata la consulenza medico-legale, con eventualmente il rinnovo della già espletata c.t.u.”
PER GLI APPELLATI: “Con ordinanza del 01.03.2024, l'on.le Corte adita disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 31.01.2025, concedendo alle parti il termine sino alla predetta data per il deposito delle presenti note di precisazione delle conclusioni. Per gli appellati, sig.ri e , l'avv. Controparte_1 Controparte_2
Vincenzo Pagnano si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta di cui al presente giudizio, nonché negli atti del giudizio di I grado, nei verbali di causa e nei documenti prodotti, nelle note di trattazione scritta;
impugna parola per parola quanto ex adverso dedotto,
richiesto e prodotto da controparte sia nel libello introduttivo del presente gravame, che nelle note di trattazione scritte, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
si insiste, altresì, per il rigetto della reiterata richiesta di prosecuzione dell'istruttoria. Ed invero, come già dettagliato nelle memorie n. 2 e 3 dei comparenti di cui al giudizio di I grado, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, nonché nella comparsa di costituzione in appello, i capi di prova articolati da controparte non sono idonei a dimostrare l'esercizio dell'attività di custodia in capo ai comparenti, ovvero il presupposto della responsabilità invocata.
pagina 4 di 15 La richiesta di controparte di proseguire la prova orale è del tutto irrilevante ai fini dell'odierno giudizio,
anche per le ragioni di merito specificate nella comparsa agli atti. Si insiste, nel rigetto della richiesta di nuova consulenza medico-legale e del rinnovo della già espletata c.t.u. tecnica. Pertanto, gli appellati chiedono accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare infondato in fatto ed in diritto il proposto appello e, per l'effetto,
confermare la sentenza impugnata;
rigettare le richieste istruttorie di controparte e, nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale articolata da controparte, ammettere la prova diretta e contraria coi testi indicati da controparte e con quelli indicati dai comparenti nella comparsa di costituzione e risposta;
condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.12.2010 ha riferito che alle ore 20.45 circa del 09.01.2006, Parte_1
durante una partita del torneo di calcetto organizzato da e sui campi CP_1 Controparte_2
dell' “ ” siti in PA alla via Viggiano s.n.c., e Controparte_3 Controparte_3
precisamente mentre correva verso la porta avversaria accingendosi ad effettuare un tiro, si sbilanciava a causa di una disconnessione del piano di calpestio del campo e rovinava contro uno dei pali di ferro di sostegno della rete di recinzione subendo una frattura scomposta del terzo distale dell'omero diagnosticatagli presso l'Ospedale
S. M. delle Grazie di Pozzuoli dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico riparativo-ricostruttivo.
Tanto premesso il assumendo che l'infortunio occorsogli era da ascrivere alla tenuta non Pt_1
regolamentare del campo di calcio, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli l'
[...]
, nonché e , chiedendone la condanna al Controparte_3 CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti da quantificarsi a mezzo c.t.u.
Col ministero di un unico difensore si sono costituiti tutti i convenuti i quali hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva deducendo di non essere né i proprietari del campo di calcetto in cui si verificava l'infortunio né gli organizzatori del torneo calcistico amatoriale in quanto erano stati gli stessi membri delle squadre partecipanti, ivi compresa quella dell'attore denominata “House Video” dal nome della ditta sponsorizzante, a preoccuparsi di redigere il calendario delle partite, di ricercare gli sponsor, di prenotare il campo e di raccogliere i fondi per il premio messo in palio. I comparenti, nel dedurre che la stessa costituzione dell' risaliva al 07.09.2006, ossia ad epoca di gran Controparte_3
pagina 5 di 15 lunga successiva alla verificazione dell'infortunio, hanno inoltre affermato che il campo di gioco, realizzato nella rigorosa osservanza delle prescrizioni tecniche sportive e dotato di parere favorevole del non presentava CP_10
alcuna sconnessione e tanto meno una rete di recinzione non regolamentare tant'è che il torneo era normalmente proseguito nonostante la verificazione del sinistro il quale era da ascrivere ai rischi connaturali all'attività
sportiva praticata. L'attore, come da lui stesso dichiarato nella querela sporta, nel rincorrere velocemente il pallone per calciarlo, si era infatti sbilanciato ed era rovinato a terra cadendo con tutto il peso del corpo sul braccio sinistro e procurandosi, in tal modo, la frattura dell'omero. Su tali premesse i convenuti hanno concluso per il rigetto della domanda con condanna avversaria al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 24.05.2012 il giudice procedeva all'interrogatorio libero delle parti ascoltando
[...]
il quale dichiarava che proprietaria dei campi sportivi era la moglie Nella stessa CP_1 Persona_2
udienza parte attrice chiariva a verbale di non dolersi “di eventuali disconnessioni, ma solo della distanza e protezione dei pali di recinzione”. La causa, ammesse le prove per testi capitolate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183 co.
6. c.p.c., è stata quindi istruita escutendo il teste attoreo il quale Testimone_4
dichiarava: “Facevamo un torneo di calcetto di circa 50 persone. Era il girone di ritorno seconda giornata. Si
giocava sempre su quel campo. Io non giocavo per il mal di schiena. Ero spettatore. mentre correva, Pt_1
poiché il terreno non era uniforme, per una buca ha urtato sul palo della luce che era a meno di 1 metro dal campo. Si è fatto male al braccio sx. Non mi ricordo chi lo ha portato in ospedale. Non ricordo se la partita è
stata sospesa. gli ha portato del ghiaccio. Non mi ricordo che punteggio fu assegnato…Il torneo era Per_1
organizzato da e . Quando andavamo al campo i soldi venivano dati a loro. Avevano CP_1 Controparte_2
loro le chiavi degli spogliatoi. C'erano solo loro sui campi di calcio…C'è un piccolo spazio loro per le prenotazioni ed un piccolo baretto, sempre gestito da loro. Loro organizzavano tutto il torneo. L'incidente è
avvenuto il 9/1/2006h. 20,45…Le linee non sono le stesse. Il campo sta sempre a 70/80 cm. dalla rete”.
Nella stessa udienza è stato escusso il teste di parte convenuta che ha invece Testimone_5
dichiarato: “Partecipavo anche io al torneo. Stavo per giocare alle 22:00 il 9/1/2006. Riconosco il campo nelle foto. durante un'azione, ha tentato di calciare a volo;
è caduto da solo sulla fascia sx presso l'area di Pt_1
rigore. È caduto andando con il peso del corpo sopra al braccio. Avevamo fatto 2-3 partite a squadra. Non so chi lo ha portato in ospedale. Erano 9-10 squadre. Noi pagavamo il campo partita per partita. Pagavamo il campo a . Le chiavi ce le dava . Sempre ci dava le bevande. Il Persona_1 Persona_1 Persona_1
pagina 6 di 15 punteggio e le date me le dava il capitano della squadra. Non so chi le organizzava. Le squadre erano di 5
compreso il portiere. C'erano quasi 2 metri dalla linea del campo ai pali. Non sono state modificate le linee”.
Alla successiva udienza, fissata in prosieguo prova, il giudice ha sospeso l'escussione testimoniale con ordinanza che ha ritenuto opportuno, prima della sua eventuale prosecuzione, disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se il campo di calcetto su cui si verificava l'incidente, all'epoca dei fatti, fosse conforme alla normativa e/o ai regolamenti che ne disciplinavano la realizzazione.
La causa, in seguito al deposito della c.t.u., è stata ritenuta matura per la decisione con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 06.06.2019 e non notificata il cui dispositivo è il seguente: “Dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante, nonché di e di Controparte_3 Controparte_1
. Condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente Controparte_2 Parte_1
giudizio che si liquidano complessivamente in € 2.738,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), I.V.A.
e C.P.A. come per legge. Condanna l'attore al pagamento della c.t.u. così come liquidata”.
Detta sentenza è stata così motivata: “Nello specifico l'attore non ha provato che i convenuti fossero i proprietari dell'impianto e/o organizzatori del torneo di calcetto nel corso del quale si verificava il lamentato sinistro. Circa la carenza di legittimazione della convenuta associazione, così come si evince dalla documentazione depositata, la stessa, oltre a non risultare proprietaria dell'impianto, risulta essere stata costituita in data 07.09.06, ovvero successivamente all'evento dannoso verificato in data 09.01.06. Tale ultima circostanza risulta provata dall'atto costitutivo di associazione, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Aversa, in data 07.09.06, n.° 7975...
In merito alla carenza di legittimazione passiva dei convenuti e , nella loro Controparte_1 CP_2
asserita e contestata posizione di organizzatori dell'evento sportivo, va evidenziato che gli stessi, seppur fossero stati gli organizzatori del torneo o della partita, non rispondono dei danni ex art. 2051 c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità
pagina 7 di 15 giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta,
invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia”, (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2003 n. 1948, in
Foro It., 2003, I, 1441).
In virtù del richiamato principio, anche qualora i convenuti fossero stati gli organizzatori del torneo,
ciò non implicherebbe di per sé l'esistenza del rapporto di custodia in capo agli stessi. Anche i capi di prova,
così come articolati dall'attore nelle memorie ex art.183 comma 2 c.p.c., non sarebbero stati idonei a dimostrare l'esercizio dell'attività di custodia in capo ai convenuti o il presupposto della responsabilità così
come richiesta.
Dall'esame della documentazione esibita e depositata in atti emergerebbe che la titolare dell'impianto sportivo è la sig.ra che non è parte in causa. La dichiarazione di carenza di legittimazione Persona_2
passiva dei convenuti determina l'assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
Le spese, in considerazione del valore della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”.
§§§§§§
Con atto notificato il 10.12.2019 ed iscritto a ruolo il 12.12.2019 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla dichiarando e CP_1 Controparte_2
responsabili dell'infortunio occorsogli e condannandoli al risarcimento dei danni patiti, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e di quelle di c.t.u., previa prosecuzione della prova testimoniale ammessa in prime cure, ammissione di c.t.u. medico-legale sulla propria persona ed eventuale rinnovo della c.t.u. in quella sede espletata.
e , costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame Controparte_1 Controparte_2
avversario opponendosi alle richieste istruttorie di controparte.
Con ordinanza del 07.10.2022 la Corte, nel prendere atto che l' Controparte_3
non risultava citata in appello benché fosse stata parte del giudizio di primo grado, ha
[...]
pagina 8 di 15 rinviato la causa in prosieguo di prima udienza assegnando a un termine per la notifica a detta Parte_1
parte dell'atto di appello. Detta incombenza è stata regolarmente curata dall'appellante, nel termine all'uopo assegnato, ma l' non si è costituita. Controparte_3
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con un unico motivo di gravame deduce che a torto il giudice di primo grado ha Parte_1
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di due dei tre convenuti, ovvero di e , CP_2 Controparte_1
affermando che essi, quand'anche fossero stati gli organizzatori del torneo, non potrebbero essere chiamati a rispondere del sinistro per cui è lite in quanto tale circostanza non è idonea a radicare in capo agli appellati il potere-dovere di custodia del campo di calcio costituente il presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Afferma in particolare l'appellante che il tribunale, nel rendere la decisione impugnata, ha totalmente ignorato le risultanze istruttorie dalle quali è emerso che e avevano l'effettiva CP_1 Controparte_2
disponibilità ed il potere fisico sul campo di gioco idonei a fondare quella responsabilità. Ciò in quanto entrambi i testi escussi hanno concordemente dichiarato che i gestivano in proprio la struttura, ne detenevano le CP_2
chiavi, si occupavano della prenotazione dei campi e del piccolo bar esistente in loco.
Conclude l'appellante evidenziando che custode, in base a quanto rimarcato dallo stesso tribunale, non è
necessariamente il proprietario della cosa ma può esserlo anche il semplice possessore o anche il detentore e che la custodia ben può far capo a più di un soggetto, in virtù dello stesso titolo o di titoli diversi, che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza, poiché il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051
c.c. per i danni cagionati a terzi è la disponibilità fattuale e giuridica di un bene che importo il potere-dovere di intervento. Tanto risulterebbe confermato dall'istruttoria svolta la quale ha chiarito che e CP_1 CP_2
avevano, all'epoca dei fatti, l'effettiva disponibilità fisica dei campi di calcio essendo i custodi e gestori
[...]
della struttura.
§§§§§§
pagina 9 di 15 L'appello deve essere rigettato in quanto le risultanze istruttorie, pur consentendo di ritenere provata l'esistenza di una relazione di fatto tra gli appellati e il campo di calcetto dove ebbe a verificarsi l'infortunio tale da consentire l'esercizio da parte loro del potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, conducono con altrettanta certezza ad escludere la ricorrenza dell'altro indefettibile presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. rappresentato dall'esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno patito che deve essere provato dal danneggiato dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale e prevedibile della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa stessa.
Non solo il testimoniale raccolto, sul punto assolutamente univoco (possesso delle chiavi del campo di calcio e degli spogliatoi, gestione delle sue prenotazioni, riscossione del corrispettivo del suo utilizzo, etc.), ma anche le altre emergenze processuali, offrono infatti piena conferma della disponibilità giuridico-fattuale della struttura sportiva ove ebbe a verificarsi l'evento lesivo in capo all'intero nucleo familiare degli attuali appellati.
Di tanto offre chiara evidenza la produzione documentale degli originari convenuti i quali, nel giudizio di primo grado, hanno potuto versare in atti: a) il parere favorevole n. 24 del 17.11.2000 con cui il Comitato
provinciale di Napoli del C.O.N.I., ai sensi della legge n. 526 del 02.04.1968, ha certificato che l'impianto di via
Viggiani snc costituito da “2 campi di calcetto, 4 gruppi spogliatoi atleti, pronto soccorso, 2 spogliatoi istruttori/arbitri, tribuna per il pubblico con relativi servizi igienici” risulta “idoneo per lo svolgimento dell'attività sportiva prevista” considerato “l'esito favorevole dell'esame tecnico sportivo effettuato”; b) la domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003, protocollata il 07.12.2004 presso il Comune di
PA con n. 11284, avente ad oggetto uno “spogliatoio a piano terra a servizio di due campi di calcetto in terra battuta” ultimato il 30.12.2000; c) le planimetrie, le piante, i prospetti e le sezioni relativi a tale manufatto allegati alla domanda di condono;
d) la concessione edilizia in deroga rilasciata dal Comune di PA;
e) il certificato di omologazione del campetto A5 (quello per cui è lite) per attività agonistica regionale rilasciato dalla FIGC con validità fino al 03.05.2009. Risulta inoltre pacifico, nonché provato dai documenti innanzi menzionati, che proprietaria dell'area su cui insistono tali impianti è moglie di e Persona_2 Controparte_1
madre di . Controparte_2
Nel giudizio di primo grado risulta infine essersi costituito anche in qualità di legale Controparte_1
rappresentante dell' , con sede legale presso l'impianto Controparte_3
pagina 10 di 15 sportivo in questione, la quale, benché non ancora esistente all'epoca dell'evento lesivo, è chiaramente un'espressione della famiglia emergendo dall'atto costitutivo che suoi soci fondatori sono CP_2 Controparte_1
e CP_2
Con altrettanta evidenza è tuttavia emerso, dall'espletata istruttoria, che l'infortunio per cui è lite si è
semplicemente verificato “sul campo di gioco” gestito dagli appellati e non già “a causa delle sue caratteristiche intrinseche” atte a conferirgli attitudine al nocumento rendendolo pericoloso per gli utenti.
A giusta ragione gli appellanti hanno infatti evidenziato che nella denuncia-querela Parte_1
presentata il 22.03.2006 presso la Procura della Repubblica di Napoli, ossia appena un paio di mesi dopo la verificazione del sinistro, dichiarava di essersi sbilanciato a causa della propria velocità e di essere perciò caduto,
andando a sbattere contro un palo di ferro della recinzione del campetto, non facendo alcuna menzione dell'esistenza di una sconnessione della pavimentazione del campo di gioco in ragione della quale avrebbe perso l'equilibrio. Nella prodotta denuncia è dato infatti leggere quanto segue: “…durante la partita che si è disputata in data 9.1.2006, e più precisamente verso le ore 20:45, nel mentre correvo verso la porta avversaria accingendomi ad effettuare un tiro, proprio per la velocità dell'azione mi sono sbilanciato e sono rovinato a terra andando a sbattere contro uno dei pali di ferro che fungono da sostegno per la rete di recinzione del campo di calcetto”.
È proprio per tale motivo che il P.M., come è ancora una volta documentato, in data 05.06.2006
chiedeva e l'archiviazione della denuncia, disposta dal GIP senza alcuna opposizione dal parte dell'istante, con la seguente motivazione: “…non sussiste rapporto di causalità tra la rovinosa caduta al suolo, meramente accidentale, del querelante, che riferisce di essersi lui stesso sbilanciato durante un'azione di velocità, e la larghezza perimetrale del campo di calcetto”.
Allo stesso modo l'esistenza di una sconnessione della pavimentazione in terra battuta del campo di calcetto non è in alcun modo menzionata nella richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dal con raccomandata a.r. dell'11.12.2010 in cui si legge: “Durante la partita disputata la sera del 9 Pt_1
gennaio 2006, il signor correva verso la porta avversaria accingendosi ad effettuare un tiro Pt_1
allorquando, sbilanciatosi, è rovinato violentemente contro uno dei pali di ferro che fungono da sostegno per la rete di recinzione del campo”.
È dunque solo con l'atto introduttivo del giudizio che il mutando improvvisamente la propria Pt_1
pagina 11 di 15 versione dei fatti, ha dichiarato che “correva verso la porta avversaria accingendosi ad effettuare un tiro allorquando, sbilanciatosi a causa della disconnessione della pavimentazione, rovinava violentemente contro uno dei pali di ferro che fungono da sostegno per la rete di recinzione del campo”.
Tornando sui suoi passi, con altra dichiarazione di valenza indubbiamente confessoria, l'attore ha infine dichiarato, all'udienza del 24.05.2012, di non dolersi di alcuna sconnessione del piano di calpestio del campo di calcetto ma solo della distanza non regolamentare dei pali di sostegno della rete di recinzione.
La c.t.u. espletata in prime cure ha tuttavia fornito chiarezza anche su tale punto escludendo l'esistenza della lamentata irregolarità.
Nell'elaborato tecnico redatto dall'arch. si legge infatti quanto segue: “Il campo A oggetto Per_3
del contenzioso ha dimensioni complessive di 24 m di larghezza per una lunghezza complessiva di 44 m. con un rettangolo di gioco di dimensione di 20 m di larghezza ed una lunghezza complessiva di 40 m.
La fascia di rispetto del campo ha una larghezza di 1.75 ed è uniforme su tutti e quattro i lati del campo…Le linee di delimitazione dell'area di gioco sono spesse 8 centimetri e il campo è diviso in due parti uguali dalla cosiddetta “linea mediana”. Lo spazio di alloggio delle panchine è realizzato grazie ad una sporgenza verso l'esterno della recinzione metallica;
pertanto, il loro posizionamento non invade la fascia di rispetto del campo che rimane della lunghezza uniforme su tutti i lati del campo di 1,75 m. Il bordo del campo di calcetto è realizzato con un cordolo in cemento armato avente una larghezza di circa 30 cm…
La superficie del rettangolo di gioco è realizzata in terra battuta e risulta piana, liscia e priva di asperità. Al cordolo suindicato è fissata la struttura in ferro che sostiene la rete metallica che delimita il campetto;
tale struttura metallica è costituita da tubolari in ferro annegati alla base del cordolo di calcestruzzo.
Sempre nel cordolo sono fissati i quattro proiettori per l'illuminazione del campo, posizionati a due a due, su ciascuno dei lati lunghi del campo…
In merito alle dimensioni del campo di calcetto all'epoca dell'accaduto, più in particolare al 9 gennaio
2006, la normativa igente per ciò che atteneva alle dimensioni dell'area di gioco rimanda ai regolamenti CP_10
emanati dalle Federazioni sportive interessate;
pertanto, relativamente a tale punto, si fa riferimento al regolamento di gioco a cura della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, edizione
2006, dove vengono indicate le seguenti dimensioni minime: Lunghezza minima m. 25 - massima m. 42;
Larghezza minima m. 15 - massima m. 25. Il campo in questione rientra nell'intervallo dimensionale previsto pagina 12 di 15 dalla Federazione. Inoltre, per ciò che attiene alla larghezza della fascia di rispetto di sicurezza tra la delimitazione del rettangolo di gioco e la recinzione, questa, nel caso specifico, ha una larghezza uniforme su tutti i lati del campo di 1,75 m. contro il 1,50 m. previsto dal e il metro previsto dal Regolamento di CP_10
gioco della FIGC. In particolare, le norme CONI suindicate al punto 7.3 (fasce di rispetto) recitano testualmente: “Tutti gli spazi di attività (campi di gioco, piste, pedane, vasche, ecc.), sia all'aperto che al chiuso, dovranno essere dotate di idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. A tal fine, ove i regolamenti delle Federazioni Sportive non indichino diversamente, ovvero non sussistano indicazioni specifiche delle norme di sicurezza e igiene, la larghezza di tali fasce non potrà essere inferiore a m 1,50 (misurata dalle segnature o dal bordo vasca) per ciascuno spazio di attività”.
Mentre il regolamento di gioco della FIGC…descrive il campo…come di seguito indicato: “Tra le linee perimetrali ed il rettangolo di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello della larghezza minima di m. 1,00 denominato campo di destinazione”. Pertanto il campo di calcetto in questione, con la larghezza di 1,75 m. della fascia di rispetto, risulta conforme sia alla normativa ia ai CP_10
regolamenti della FIGC. Questa condizione di conformità alle normative viene confermata dalla presenza agli atti di causa sia del parere favorevole CONI n. 24/2000 del 17 novembre 2000, sia del certificato di omologazione del 4 maggio 2007 prot.llo 22/06-07/UIS-CRC”.
L'ausiliare, rispondendo ai rilievi di parte del difensore dell'attore secondo cui le linee di demarcazione del terreno di gioco non sono indelebili perché realizzate col gesso, ha infine del tutto condivisibilmente osservato: “Sembra comunque improbabile quanto prospettato dall'avv. Cammisa sia perché il parere favorevole del ilasciato il 17 novembre 2000 con provvedimento n. 24/2000 è antecedente all'infortunio CP_10
del sig. e quindi non vi era motivo alcuno per modificare le dimensioni del campo, sia perché le Parte_1
dimensioni del campetto di 40 m di lunghezza x 20 m. di larghezza sono nettamente superiori alle minime consentite dalla normativa;
pertanto, anche in questo caso non esistevano validi motivi che giustifichino la variazione delle dimensioni del campetto sia prima che dopo l'incidente”.
È pertanto sicuramente inattendibile la deposizione testimoniale di il quale, Testimone_4
contraddicendo gli stessi assunti attorei e quanto personalmente constatato dal c.t.u., ha affermato che il
è caduto a causa della presenza sul campo di gioco di una buca, urtando contro un palo della luce che Pt_1
era a meno di un metro di distanza dal campo, soggiungendo che le linee non sono le stesse di quelle dell'epoca pagina 13 di 15 le quali si trovavano a 70/80 cm. dalla rete.
Viceversa, non vi sono regioni per dubitare dell'attendibilità del teste il quale ha Testimone_5
dichiarato: “ durante un'azione, ha tentato di calciare a volo;
è caduto da solo sulla fascia sx presso Pt_1
l'area di rigore. È caduto andando con il peso del corpo sopra al braccio”.
Alla luce di tale testimonianza risulta accertato che il sinistro non è addebitabile né a una disconnessione del campo né all'urto dell'appellante contro un palo della rete di recinzione bensì al fatto che il Pt_1
rincorrendo velocemente il pallone e tentando di calciarlo al volo, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra con tutto il peso del corpo sul braccio sinistro auto-procurandosi la frattura dell'omero.
La domanda deve pertanto essere rigettata essendo ben possibile che il partecipante ad una partita di calcio, durante un'azione di gioco, subisca dei danni riconducibili causalmente all'attività sportiva espletata ed ai rischi alla stessa connaturali, senza che tali eventi siano imputabili ad alcuno.
Le attività sportive implicano, infatti, l'accettazione del rischio che le contraddistingue da parte degli atleti per cui i danni da loro sofferti, rientrando nell'alea normale dell'attività praticata, ricadono sui giocatori stessi essendo sufficiente, perché gli organizzatori vadano esenti da responsabilità, che - come nel caso di specie
- siano state predisposte le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (cfr. ex multis cass. n. 1564/1997 e cass.
n. 20908/2005).
Quand'anche dunque, nella foga e nell'impeto dell'azione, il fosse finito contro un palo di Pt_1
sostegno della rete di recinzione del campo, l'osservanza da parte dei gestori della struttura della fascia di rispetto prevista dai regolamenti sportivi varrebbe a mandarli comunque esenti da responsabilità. Appare
pertanto evidente l'inutilità di una prosecuzione della prova orale ammessa in prime cure da cui nessun elemento utile in funzione della decisione può emergere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento della somma di € 3.966,00 richiesta dagli appellati con la nota spese in atti, redatta avendo riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in riferimento alle cause di valore fino a € 26.000,00.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pagina 14 di 15 quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5889/2019 Parte_1
pubblicata il 06.06.2019 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da
[...]
e che si liquidano in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre CP_1 Controparte_2
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la Parte_1
proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 05.05.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_11
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