TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2611/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1
Tanzi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 settembre 2024 , premesso di avere celebrato Parte_1 matrimonio con il 27 giugno 1992, che dalla loro unione sono nati i figli e CP_1 Per_1
(entrambi maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico) e che la loro separazione Per_2 era stata dichiarata con sentenza n. 1243/2022 emessa da questo Tribunale il 3 novembre 2022 (e passata poi in giudicato), conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario senza alcuna condizione accessoria.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 25 marzo 2025 era dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato, ed era sentita CP_1 la ricorrente personalmente la quale escludeva possibilità di riconciliazione con il marito, peraltro allegando di non avere sue notizie. Indi la difesa della stessa ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della menzionata sentenza definitiva n. 1243/2022 pubblicata il 3 novembre 2022 e sono trascorsi senz'altro più di dodici mesi dall'udienza presidenziale tenuta in quel pregresso procedimento senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso, come anche ribadite da all'udienza del 25 marzo 2025. Parte_1
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato in Collecchio (PR), il 27 giugno 1992, tra e , come da CP_1 Parte_1 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 14, parte 2, serie A, anno 1992.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato in Collecchio (PR), il 27 giugno 1992, tra e , come da atto trascritto CP_1 Parte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 14, parte 2, serie A, anno 1992.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 28 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2611/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1
Tanzi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 settembre 2024 , premesso di avere celebrato Parte_1 matrimonio con il 27 giugno 1992, che dalla loro unione sono nati i figli e CP_1 Per_1
(entrambi maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico) e che la loro separazione Per_2 era stata dichiarata con sentenza n. 1243/2022 emessa da questo Tribunale il 3 novembre 2022 (e passata poi in giudicato), conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario senza alcuna condizione accessoria.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 25 marzo 2025 era dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato, ed era sentita CP_1 la ricorrente personalmente la quale escludeva possibilità di riconciliazione con il marito, peraltro allegando di non avere sue notizie. Indi la difesa della stessa ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della menzionata sentenza definitiva n. 1243/2022 pubblicata il 3 novembre 2022 e sono trascorsi senz'altro più di dodici mesi dall'udienza presidenziale tenuta in quel pregresso procedimento senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso, come anche ribadite da all'udienza del 25 marzo 2025. Parte_1
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato in Collecchio (PR), il 27 giugno 1992, tra e , come da CP_1 Parte_1 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 14, parte 2, serie A, anno 1992.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato in Collecchio (PR), il 27 giugno 1992, tra e , come da atto trascritto CP_1 Parte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 14, parte 2, serie A, anno 1992.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 28 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto