Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2022, proposto da
“Associazione Domina Edizioni Musicali”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento protocollo 17880 del 27 luglio 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- della determinazione n. 1573 prot. n. 18418 del 1° agosto 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del relativo allegato A, nella parte in cui risulta non ammessa la ricorrente per la seguente motivazione: “ Modulo di domanda non trasmesso ”;
- della determinazione n. 1596 prot. 18697 del 3 agosto 2022 di inammissibilità dell'istanza di ammissione ai contributi economici di cui all'art. 56, l.r. 1/1990, a firma del Direttore del Servizio;
- della comunicazione dell'esclusione della domanda di finanziamento della ricorrente pervenuta in data 8 agosto 2022, con protocollo n. 19031;
- della determinazione n. 1614 prot. n. 18896 del 5 agosto 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, avente ad oggetto la graduatoria definitiva, pubblicata dall'Assessorato in data 5 agosto 2022, nella parte in cui viene esclusa la ricorrente, e del relativo allegato A1 nella parte in cui risulta non ammessa;
- della nota prot. 15322 dell’8 luglio 2022 avente ad oggetto comunicazione ai sensi dell'art. 10- bis , l. 241/1990;
“ove necessario”:
- dell'avviso pubblico del 4 aprile 2022 recante apertura termini domande di contributo, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio;
- della determinazione n. 663 prot. 7731 del 31 marzo 2022, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio;
- del decreto n. 5 prot. n. 7838 del 1° aprile 2022, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio;
- dell'allegato alla delibera della giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto “ Interventi per attività teatrali e musicali ”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio;
- della deliberazione della giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018 avente ad oggetto “ Interventi per attività teatrali e musicali. Modifica criteri applicativi ”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione autonoma della Sardegna;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c), e 85, c. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. LV PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato:
- che la parte ricorrente, con nota depositata il 2 dicembre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso “ a seguito del considerevole lasso di tempo trascorso ”, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- che l’amministrazione resistente, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, rimettendosi al Collegio per le spese di lite;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio, attesa la complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Andrea Gana, Referendario
LV PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV PO | Marco LI |
IL SEGRETARIO