Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2710/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2710/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo e Daniele Natale, presso lo studio dei Parte_1
quali elett.te domicilia in Casagiove (CE), alla via Arcivescovo Pontillo n. 75
-attrice- nei confronti di
P.V. Controparte_1
P.IVA_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Mauro Dello
Iacono, presso il cui studio elett.te domicilia in San Valentino Torio (SA), al Corso Umberto I n. 5
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 24.12.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la SI.ra citava in giudizio la Parte_1 CP_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, a titolo di inadempimento
[...]
contrattuale, a seguito del rifornimento di carburante sporco, non conforme alla normativa.
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concludendo per il suo rigetto.
La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi e l'acquisizione del fascicolo di ATP RG
n°5022/2018, all'udienza del 24.12.2024, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, appare destituita di fondamento l'eccezione relativa al difetto di prova della legittimazione attiva della SI.ra , tenuto conto che, la proprietà del veicolo oggetto di causa in Pt_1
capo alla , risulta non solo provata dal certificato di proprietà allegato dall'attrice, ma risulta Pt_1
riscontrato anche dal ctu in sede di operazioni peritali.
Risulta infondata anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 163 cpc, per indeterminatezza nell'indicazione della data di accadimento del fatto denunciato, in quanto, la data del rifornimento del carburante risulta condotta al 16.05.2018, senza alcuna incertezza, tenuto conto che tale data è quella indicata nell'atto di citazione e riscontrata documentalmente con lo scontrino bancomat, relativo al rifornimento in contestazione. Le ulteriori date indicate, ossia il 17 ed il 18 maggio 2018 fanno riferimento non al rifornimento, ma al ricovero dell'auto in officina e al sopralluogo del consulente.
Ciò precisato, si ritiene utile sintetizzare i termini della vicenda: in data 16.05.2018 alle ore 9:32 circa, la SI.ra , alla guida dell'autovettura PEUGEOT 208 tg. FD 841 AB, di sua proprietà, Parte_1
Contr cliente abituale della stazione di servizio limitrofa all'originaria abitazione, effettuava il rifornimento di carburante, per la complessiva somma di € 50,00 (cfr.: all. 13) presso il distributore Contr P.V. N°18472), ubicato in San Nicola La RA (CE) al Viale Carlo III di Borbone n°174, gestito dalla Dopo la percorrenza di qualche Controparte_1 chilometro, l'autovettura avrebbe accusato un malfunzionamento, con consistente e SInificativa perdita di potenza del motore. Il giorno successivo, la SI.ra , avendo avuto difficoltà nel far Pt_1 partire l'auto, la portava presso l'officina Contauto Due srl, concessionaria Peugeot, doveva veniva diagnosticata la verosimile presenza nel gasolio di mucillagine. Parte attrice, in seguito a quanto riscontrato, conferiva incarico all'ing. consulente esperto di meccanica Persona_1
e di elettronica, per la redazione di una consulenza tecnica (all. 8), volta ad accertare le cause che avevano prodotto, dopo il rifornimento del carburante, una marcia del tipo "a singhiozzo".
Sulla base delle risultanze della consulenza dell'ing. , promuoveva il giudizio R.G. Per_1
n°5022/2018 di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (all. 6) dinanzi il Tribunale di Santa
pagina 2 di 6 Maria Capua Vetere, onde verificare ed accertare le cause del danneggiamento sopra esposto, nonché i danni subiti dal veicolo a causa della presenza nel gasolio di mucillagine e l'esatta individuazione delle opere necessarie alla eliminazione degli stessi. Nonostante le risultanze dell'elaborato a firma del ctu, ing. avessero confermato la riconducibilità, dei problemi riscontrati al veicolo di parte Persona_2
Cont attrice, al rifornimento di carburante eseguito presso il distributore gestito dall'odierna convenuta, quest'ultima non provvedeva a risarcire i danni.
Dalla ricostruzione della vicenda, come operata da parte attrice, si evince che la responsabilità fatta valere con il presente giudizio è una responsabilità di tipo contrattuale, ex art. 1218 c.c.
La fattispecie in esame, infatti, verte sull'inottemperanza del venditore rispetto all'obbligo di consegnare all'acquirente prodotti conformi al contratto di vendita.
Nella vendita in questione, considerato che l'acquirente, la SI.ra , va qualificata come Pt_1
consumatore, trova applicazione la disciplina più garantista di cui al codice del consumo (art. 133), in conformità della quale il gestore della pompa di rifornimento deve ritenersi responsabile di qualunque difetto del carburante, nel momento in cui consegna il bene al consumatore e dei danni causati dal carburante contaminato, per cui il fornitore del gasolio è tenuto a risarcire il consumatore per i costi di riparazione del veicolo e per le altre spese accessorie direttamente collegate al danno subito.
Si precisa che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nelle vendite cc.dd. a catena, l'acquirente di un bene difettoso dispone di una duplice tutela, infatti il consumatore può agire sia contro il produttore (nel caso di specie la compagnia petrolifera) con un'azione extracontrattuale sia contro l'intermediario (il titolare del distributore di carburante) con un'azione contrattuale.
Nel caso in esame, considerato che il consumatore ( ) ha deciso di agire nei confronti Parte_1 del distributore, quindi dell'intermediario, troverà applicazione, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la disciplina prevista in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui <il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento… Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
pagina 3 di 6 beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento>>
(Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. 3, Sent. n. 826 del 20/01/2015).
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza richiamata, l'onere della SInora era solamente Pt_1
quello di provare di aver acquistato del carburante presso il distributore convenuto e che tale carburante era stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni.
All'esito dell'esperita istruttoria, deve infatti ritenersi pienamente assolto il predetto onere, in quanto può ritenersi provato sia il fatto storico, ossia l'avvenuto rifornimento di carburante presso il distributore convenuto sia l'esistenza di danni al veicolo oggetto di rifornimento collegabili all'immissione di carburante non conforme alla normativa.
Il primo elemento, ossia l'acquisto del carburante presso il distributore convenuto, oltre a non essere oggetto di contestazione, risulta provato sia attraverso la prova testimoniale (il teste Testimone_1
riferiva: “… il distributore di benzina si trova a fianco a casa mia e affacciandomi dal
[...]
balcone ho visto mia figlia che faceva rifornimento. Preciso che sapevo che era dal benzinaio in quanto l'avevo sentita telefonicamente ...il mio appartamento affaccia sul distributore a circa 30 metri”) sia mediante produzione della ricevuta di acquisto provato dal pagamento mediante bancomat.
Il secondo aspetto, ossia il manifestarsi di un malfunzionamento al veicolo in seguito al rifornimento di carburante, risulta provato sia attraverso la prova testimoniale (il teste riferiva: Testimone_2
“Ricordo che c'erano delle impurità all'interno del filtro del gasolio e ciò poteva dipendere solo dal carburante utilizzato. Preciso che al tempo lavoravo presso l'autofficina della ero un CP_2 dipendente… Preciso che io stesso ho visionato l'auto in questione”) sia attraverso la consulenza tecnica di parte e soprattutto quella d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di ATP rg Per_ 5022/2018. L'ing. nominato ctu nel citato procedimento di atp, concludeva il suo elaborato affermando testualmente: “Il Carburante prelevato all'interno dell'autovettura Peugeot Active 5p 1.6 blueHDi 75 CV targata FD841AB con telaio n° VF3CCBHW6GT89698, ricoverata presso la concessionaria Contauto Due S.r.l. sita in San Marco Evangelista alla S.P. 335 km 24,750, e risultato non conforme e contaminato in riferimento ai requisiti dettati dalla norma EN 590:2017+A1:2017 (E);
i danni lamentati dalla ricorrente all'autoveicolo Pegeout 208 tg. FD841AB sono riconducibili al carburante presente all'interno del serbatoio dell'autovettura al momento dell'accesso; dall'analisi telemetrica della vettura oggetto di ATP, il propulsore della stessa autovettura presenta un malfunzionamento al sistema di iniezione”.
Di fronte alla contestazione dell'acquirente di difetto di conformità del carburante acquistato, sarebbe stato onere del venditore/fornitore provare che il carburante fornito non era viziato.
pagina 4 di 6 La società convenuta si è limitata a dedurre di aver erogato ben 1524,28 litri di gasolio e che nessun altro utente rifornito aveva denunciato anomalie del carburante né malfunzionamenti o danni ai veicoli, ma tale circostanza rappresenta una semplice asserzione della parte, priva di riscontro probatorio, non verificabile da parte attrice e in contrasto con la condotta assunta dal gestore dopo la denuncia della
, avendo lo stesso provveduto ad eseguire la pulizia dei serbatoi del distributore, alterando lo Pt_1
stato dei luoghi ed impedendo un prelievo del carburante ai fini di un accertamento in contraddittorio.
Si precisa che l'avvenuta pulizia dei serbatoi non è stata contestata dal distributore e risulta anche dalle foto scattate dalla madre dell'attrice, allegate al fascicolo e anch'esse non contestate.
In ogni caso, si ribadisce che il compratore non deve fornire la prova del vizio del carburante, né provare che il carburante sporco trovato nel serbatoio della propria vettura provenga proprio dal rifornimento denunciato, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni, spettando al gestore del distributore di carburante, per andare esente da responsabilità, provare di aver venduto un bene privo di impurità o che esistevano altre cause a lui non imputabili, ma non lo ha fatto.
Pertanto, in mancanza di prova, da parte del fornitore, di un corretto adempimento della prestazione, la domanda di risarcimento formulata dalla SI.ra deve ritenersi meritevole di accoglimento. Pt_1
In merito alla quantificazione dei danni riportati dal veicolo, su cui era stato eseguito il rifornimento di carburante contestato, si ritiene di poter far riferimento alle risultanze peritali, di cui al richiamato procedimento di atp. In particolare, sul punto, il ctu riferiva “per il ripristino del normale funzionamento del propulsore si rendono necessari i seguenti interventi: sostituzione pompa di alta pressione;
sostituzione gruppo iniettori;
sostituzione Filtro Carburante;
sostituzione pompa carburante;
svuotamento Serbatoio;
pulizia e rigenerazione del sistema di iniezione. Sono stati definiti
i danni causati dal carburante contaminato, altresì ne è stata quantificata la spesa necessaria per il ripristino del propulsore dell'autovettura e del sistema di alimentazione in € 2.676,53 più € 588,84
(IVA) per un totale di € 3.265,37, oltre a 3 giorni di sosta tecnica in officina”.
Non si ritiene liquidabile alcunché, invece, a titolo di danno da fermo tecnico, tenuto conto che la
Suprema Corte, superando l'orientamento precedente, ha recentemente chiarito che <Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo>> (Cass. Sez. 2, Sent. n. 32946 del 17/12/2024).
pagina 5 di 6 In conclusione, il danno risarcibile è solo quello relativo ai costi di riparazione del veicolo pari ad €
3.265,37 (comprensivo di iva) come quantificato dal ctu.
Trattandosi di un debito di valore, tale somma andrà devalutata al momento del fatto (16.05.2018) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia. Sono dovuti gli interessi ex art. 1284IV comma cc dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata. Si precisa che si ritengono liquidabili come spese anche quelle sostenute per l'espletamento del procedimento di atp richiamato sia quelle relative al ctu, come già liquidate, sia quelle relative alla ctp e alla difesa.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civ., definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto condanna la , a titolo di responsabilità contrattuale, al CP_1
risarcimento dei danni cagionati alla Peugeot di proprietà attorea a causa del rifornimento di carburante adulterato, quantificati in € 3.265,37 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
condanna altresì la al pagamento, in favore di , delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 7.414,00 per compensi (di cui € 2337,00 per il procedimento di atp ed € 5077,00 per il presente giudizio) oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa, oltre esborsi (c.u. e marca) relativi sia al procedimento di atp rg 5022/2018 che al presente giudizio, oltre € 1.200,00 per spese ctp e spese ctu come già liquidate nel procedimento di atp, il tutto con attribuzione ai procuratori antistatari.
S.M.C.V., 29/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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