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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NN IU, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag.entrate - SI - Chieti
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Camera Di Commercio Pescara
elettivamente domiciliato presso cciaa@pec.chpe.camcom.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 550/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 083 2023 90020195 80 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2023, il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 08320239002019580000, notificata il 19 luglio 2023 dall'Agenzia delle Entrate-SI, per un importo di € 3.298,85, relativa a presunti omessi versamenti di diritti camerali per gli anni dal 2010 al 2015 e TARI per gli anni 2015 e 2016. Il ricorrente deduceva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e, nel merito, la nullità o annullabilità dell'atto impugnato per vizi di notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SI, la quale contestava integralmente le doglianze del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche e l'insussistenza dell'asserita prescrizione. Interveniva altresì la Camera di Commercio Chieti-Pescara, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di precedenti intimazioni di pagamento e degli altri atti prodromici, nonché, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, con sentenza n. 550/2024 depositata il 15 ottobre
2024, accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti, condannando le parti resistenti, in solido, alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello principale l'Agenzia delle Entrate-SI, offrendo tre motivi di gravame: con il primo motivo, l'Agenzia censura la sentenza per avere ritenuto nulle le notifiche delle cartelle e degli atti successivi, sostenendo la ritualità delle stesse;
con il secondo motivo, deduce l'inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione delle precedenti intimazioni del 2018 e
2019 e di interventi in procedure esecutive, ritenendo che tali atti abbiano reso definitive le pretese;
con il terzo motivo, contesta la declaratoria di prescrizione, invocando l'efficacia interruttiva delle notifiche e la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
Si è costituita la Camera di Commercio Chieti-Pescara, la quale ha proposto appello incidentale, articolando a sua volta tre motivi di censura: con il primo motivo, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore in relazione ai vizi propri degli atti di riscossione;
con il secondo motivo, sostiene la tesi della prescrizione decennale dei diritti camerali, in luogo di quella quinquennale;
con il terzo motivo, deduce l'esistenza di atti interruttivi tempestivi della prescrizione.
L'appellato resiste integralmente, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e la conferma della sentenza impugnata. In relazione al primo motivo dell'Agenzia delle Entrate-SI, l'appellato ribadisce la nullità delle notifiche, richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente. Quanto al secondo motivo, osserva che la mancata valida notifica degli atti presupposti consente la loro impugnazione unitamente all'atto successivo, in conformità all'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992. In ordine al terzo motivo, l'appellato richiama la prescrizione quinquennale sia per la TARI sia per i diritti camerali, sottolineando l'assenza di validi atti interruttivi e l'irrilevanza della sospensione Covid ai fini del computo.
In relazione all'appello incidentale della Camera di Commercio, il contribuente contesta il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la controversia investa anche la debenza del tributo;
ribadisce altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale per i diritti camerali, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello dell'ADER e l'appello incidentale della CCIAA meritano di essere respinti.
La controversia trae origine dall'intimazione di pagamento n. 08320239002019580000, notificata il 19 luglio
2023 dall'Agenzia delle Entrate-SI, con cui si richiedeva al sig. Resistente_1 il pagamento di un importo complessivo di euro 3.298,85, relativo a otto cartelle di pagamento sottese: la cartella notificata il 4 luglio
2014 per diritti camerali anno 2010 (diritti camerali 2010), la cartella notificata il 23 luglio 2015 per diritti camerali anno 2010 (diritti camerali 2010), la cartella notificata il 28 luglio 2016 per diritti camerali anno 2011
(diritti camerali 2011), la cartella notificata il 21 aprile 2017 per diritti camerali anno 2012 (diritti camerali
2012), la cartella notificata il 21 aprile 2017 per diritti camerali anno 2013 (diritti camerali 2013), la cartella notificata il 21 aprile 2017 per diritti camerali anno 2014 (diritti camerali 2014), la cartella notificata il 21 novembre 2019 per diritti camerali anno 2015 (diritti camerali 2015), la cartella notificata il 29 marzo 2019 per TARI anni 2015 e 2016 (TARI 2015 e TARI 2016).
Le riassunte notifiche sarebbero asseritamente state seguite da interventi in azioni esecutive nonché da due precedenti intimazioni di pagamento (n. 08320189003447328000 e n. 08320199004776201) notificate il 29.03.2019 ed il 24.01.2020, alle quali ha fatto seguito l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto della presente controversia.
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-SI si articola in tre motivi.
Con il primo motivo, l'Agenzia censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulli i procedimenti notificatori relativi alle cartelle di pagamento e alle intimazioni presupposte, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrerebbe la ritualità delle notifiche, sia quelle effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), sia quelle eseguite ex art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta). L'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'effettivo compimento di tutti gli adempimenti prescritti, compresa la spedizione delle raccomandate (CAD), e che le relate di notifica dimostrerebbero il corretto svolgimento dell'attività evasa dal messo notificatore presso gli indirizzi risultanti all'anagrafe tributaria. In merito alle notifiche delle prime tre cartelle di pagamento, dichiarate come eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il Giudice di prime cure ha ritenuto non provate l'invio e la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini della validità della notifica ex art. 140 c.p.c., è necessario che sia fornita la prova non solo della spedizione, ma anche dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa. Ad ogni buon conto, come osservato nel prosieguo, i relativi crediti fiscali sono comunque prescritti.
Per quanto concerne le ulteriori cartelle ed intimazioni di pagamento del 2018 e 2019, notificate secondo il rito dell'irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. (richiamato dall'art. 60, co. 1, lett. e, DPR 600/73), le relative relate non danno in realtà conto di specifiche e puntuali ricerche anagrafiche svolte dal messo notificatore per accertare l'effettiva irreperibilità del destinatario. La giurisprudenza di legittimità richiede che, prima di procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c., il notificatore esperisca ogni possibile ricerca per accertare l'effettiva irreperibilità assoluta del destinatario, indicando nella relata le attività concretamente svolte. Nel caso di specie, le relate si limitano a formule generiche e non danno conto di accertamenti diligenti, mentre il certificato storico di residenza prodotto in atti attesta la stabile residenza del contribuente a Pescara per tutto il periodo rilevante, circostanza che rende ancor più ingiustificata la dichiarazione di irreperibilità assoluta. Ne consegue che le notifiche delle cartelle e delle intimazioni presupposte risultano viziate e inidonee a produrre effetti giuridici, con conseguente conferma della valutazione di nullità operata dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, l'Agenzia delle Entrate-SI deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione delle precedenti cartelle ed intimazioni di pagamento e degli interventi in procedure esecutive, sostenendo che tali atti, non essendo stati impugnati, avrebbero reso definitive le pretese e precluso la contestazione dei vizi delle cartelle sottostanti con l'impugnazione dell'intimazione del
2023, in applicazione dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992. La censura non è fondata. La stessa disposizione normativa prevede che la mancata notificazione di atti autonomamente contestabili consente la loro impugnazione unitamente all'atto successivo notificato. Nel caso di specie, la nullità delle notifiche delle cartelle e delle precedenti intimazioni, accertata in fatto e non superata dalle deduzioni dell'appellante, impedisce che tali atti possano considerarsi definitivi per mancata impugnazione, non essendo mai entrati nella sfera di conoscenza giuridica del destinatario. La possibilità per il contribuente di impugnare l'atto successivo deducendo la nullità o l'omessa notifica degli atti presupposti è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che trova piena applicazione nella presente fattispecie. Né può attribuirsi efficacia sanante o preclusiva agli interventi in procedure esecutive solo genericamente richiamati dall'appellante. In particolare, le procedure esecutive asseritamente intraprese nei confronti del contribuente, risalenti al 2 luglio 2015 e al 15 giugno 2018, sono state solo labialmente menzionate nelle difese degli appellanti, senza che siano stati prodotti in atti i provvedimenti esecutivi, né le relative relate di notificazione.
Il terzo motivo di appello concerne la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati. L'Agenzia delle Entrate-
SI sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale, anziché decennale, omettendo altresì di considerare l'effetto interruttivo delle intimazioni del
2018 e 2019, degli interventi in procedure esecutive – interventi, come verificato, non provati, ma solo labialmente asseriti – e del periodo di sospensione dei termini dovuto all'emergenza Covid-19. Anche tale censura non merita accoglimento. La sentenza gravata ha correttamente applicato il termine di prescrizione quinquennale sia ai diritti camerali sia alla TARI, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, che qualifica tali obbligazioni come periodiche ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Quanto agli effetti interruttivi, la nullità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni, come già accertato, impedisce che tali atti abbiano prodotto effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000, secondo cui l'inesistenza della notificazione comporta l'inefficacia dell'atto. Anche considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, la prescrizione risulta comunque maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione del 2023, come puntualmente ricostruito dal giudice di primo grado e non validamente contestato dall'appellante.
In particolare, sia in relazione alle prime tre notifiche ex art. 140 c.p.c. che alle successive effettuate ex art. 143 c.p.c., non emergono atti interruttivi successivi validi e provati, sicché la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria risulta maturata prima dell'intimazione del 19 luglio 2023. In particolare per le cartelle relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (notifiche del 2014, 2015, 2016), la prescrizione sarebbe comunque maturata anche in caso di regolare notifica della relativa cartella, atteso che, in assenza di validi atti interruttivi successivi, il termine quinquennale sarebbe decorso ben prima della notifica dell'intimazione oggetto di causa, anche tenendo conto della sospensione Covid-19. Il calcolo dei termini, infatti, porta a ritenere che, per l'ultima annualità, la prescrizione sarebbe comunque maturata entro la data di notifica dell'intimazione del luglio 2023, anche considerando la sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale Covid
19.
Lo stesso principio è applicabile alle pretese inerenti le annualità 2013-2016, le cui cartelle sono state notificate con la procedura prevista per irreperibilità assoluta in carenza di dimostrazione delle specifiche ricerche il cui obbligo ricadeva in capo al notificatore. Va infine considerato che, notificata la cartella, l'Ufficio deve avviare le previste attività di recupero entro il termine decadenziale di cinque anni, termine abbondantemente superato soprattutto in merito alle prime tre cartelle, notificate entro il 2016 ex art. 140 c.
p.c.
L'appello incidentale della Camera di Commercio Chieti-Pescara si articola anch'esso in tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante insiste sul difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, sostenendo che, una volta formato il ruolo, ogni vizio relativo agli atti di riscossione sarebbe imputabile esclusivamente all'agente della riscossione.
Tuttavia, in materia di riscossione, la legittimazione passiva dell'ente impositore permane in ordine alla debenza del tributo e alla legittimità della pretesa, mentre l'agente della riscossione risponde dei vizi propri degli atti esecutivi e delle notifiche. Nel caso di specie, le doglianze del contribuente hanno investito sia la sussistenza del credito sia la regolarità della sequenza notificatoria e la Camera di Commercio ha proposto proprie controdeduzioni a tutte le eccezioni sollevate, sicché correttamente il giudizio si è svolto nei confronti di entrambi i soggetti.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la declaratoria di prescrizione quinquennale dei diritti camerali, sostenendo la tesi della prescrizione decennale in assenza di specifica disciplina derogatoria. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis, Cass. n. 13683/2020; Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 21897/2022), ha chiarito che i diritti camerali, in quanto obbligazioni periodiche, soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., analogamente a quanto previsto per altri tributi periodici. La tesi della prescrizione decennale, pur sostenuta da talune pronunce di merito, non trova più riscontro nell'orientamento della Suprema Corte, che va qui seguito in ossequio al principio di nomofilachia.
Con il terzo motivo, la Camera di Commercio deduce l'esistenza di atti interruttivi tempestivi della prescrizione, richiamando le notifiche delle cartelle e delle intimazioni, nonché gli interventi in procedure esecutive. Tuttavia, come già rilevato, la nullità delle notifiche degli atti presupposti esclude che tali atti abbiano generato effetti interruttivi e la documentazione prodotta non consente di ritenere provata l'efficacia interruttiva degli interventi esecutivi solo menzionati.
Né può ritenersi che la mera produzione di stampe di videate o di prospetti informatici, come quella depositata dalla Camera di Commercio, privi di attestazione di conformità e non assistiti da fede privilegiata, sia idonea a supplire alla mancanza di prove di correttezza della relata di notifica. In particolare, la videata prodotta dalla Camera di Commercio si limita a riepilogare dati interni e non consente di ricostruire con certezza le modalità e l'esito delle notifiche, né di accertare il perfezionamento delle stesse secondo le regole di legge.
In conclusione, la reiezione di entrambi gli appelli comporta la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate – SI e quello incidentale della Camera di Commercio. Condanna l'Agenzia delle Entrate SI e la Camera di
Commercio, in solido, al pagamento delle spese, anche di questo grado, in favore del contribuente, liquidate complessivamente in Euro 750,00 oltre accessori di legge laddove dovuti. L'Aquila, 28 gennaio
2026 Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NN IU, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag.entrate - SI - Chieti
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Camera Di Commercio Pescara
elettivamente domiciliato presso cciaa@pec.chpe.camcom.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 550/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 083 2023 90020195 80 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2023, il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 08320239002019580000, notificata il 19 luglio 2023 dall'Agenzia delle Entrate-SI, per un importo di € 3.298,85, relativa a presunti omessi versamenti di diritti camerali per gli anni dal 2010 al 2015 e TARI per gli anni 2015 e 2016. Il ricorrente deduceva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e, nel merito, la nullità o annullabilità dell'atto impugnato per vizi di notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SI, la quale contestava integralmente le doglianze del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche e l'insussistenza dell'asserita prescrizione. Interveniva altresì la Camera di Commercio Chieti-Pescara, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di precedenti intimazioni di pagamento e degli altri atti prodromici, nonché, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, con sentenza n. 550/2024 depositata il 15 ottobre
2024, accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti, condannando le parti resistenti, in solido, alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello principale l'Agenzia delle Entrate-SI, offrendo tre motivi di gravame: con il primo motivo, l'Agenzia censura la sentenza per avere ritenuto nulle le notifiche delle cartelle e degli atti successivi, sostenendo la ritualità delle stesse;
con il secondo motivo, deduce l'inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione delle precedenti intimazioni del 2018 e
2019 e di interventi in procedure esecutive, ritenendo che tali atti abbiano reso definitive le pretese;
con il terzo motivo, contesta la declaratoria di prescrizione, invocando l'efficacia interruttiva delle notifiche e la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
Si è costituita la Camera di Commercio Chieti-Pescara, la quale ha proposto appello incidentale, articolando a sua volta tre motivi di censura: con il primo motivo, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore in relazione ai vizi propri degli atti di riscossione;
con il secondo motivo, sostiene la tesi della prescrizione decennale dei diritti camerali, in luogo di quella quinquennale;
con il terzo motivo, deduce l'esistenza di atti interruttivi tempestivi della prescrizione.
L'appellato resiste integralmente, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e la conferma della sentenza impugnata. In relazione al primo motivo dell'Agenzia delle Entrate-SI, l'appellato ribadisce la nullità delle notifiche, richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente. Quanto al secondo motivo, osserva che la mancata valida notifica degli atti presupposti consente la loro impugnazione unitamente all'atto successivo, in conformità all'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992. In ordine al terzo motivo, l'appellato richiama la prescrizione quinquennale sia per la TARI sia per i diritti camerali, sottolineando l'assenza di validi atti interruttivi e l'irrilevanza della sospensione Covid ai fini del computo.
In relazione all'appello incidentale della Camera di Commercio, il contribuente contesta il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la controversia investa anche la debenza del tributo;
ribadisce altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale per i diritti camerali, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello dell'ADER e l'appello incidentale della CCIAA meritano di essere respinti.
La controversia trae origine dall'intimazione di pagamento n. 08320239002019580000, notificata il 19 luglio
2023 dall'Agenzia delle Entrate-SI, con cui si richiedeva al sig. Resistente_1 il pagamento di un importo complessivo di euro 3.298,85, relativo a otto cartelle di pagamento sottese: la cartella notificata il 4 luglio
2014 per diritti camerali anno 2010 (diritti camerali 2010), la cartella notificata il 23 luglio 2015 per diritti camerali anno 2010 (diritti camerali 2010), la cartella notificata il 28 luglio 2016 per diritti camerali anno 2011
(diritti camerali 2011), la cartella notificata il 21 aprile 2017 per diritti camerali anno 2012 (diritti camerali
2012), la cartella notificata il 21 aprile 2017 per diritti camerali anno 2013 (diritti camerali 2013), la cartella notificata il 21 aprile 2017 per diritti camerali anno 2014 (diritti camerali 2014), la cartella notificata il 21 novembre 2019 per diritti camerali anno 2015 (diritti camerali 2015), la cartella notificata il 29 marzo 2019 per TARI anni 2015 e 2016 (TARI 2015 e TARI 2016).
Le riassunte notifiche sarebbero asseritamente state seguite da interventi in azioni esecutive nonché da due precedenti intimazioni di pagamento (n. 08320189003447328000 e n. 08320199004776201) notificate il 29.03.2019 ed il 24.01.2020, alle quali ha fatto seguito l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto della presente controversia.
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-SI si articola in tre motivi.
Con il primo motivo, l'Agenzia censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulli i procedimenti notificatori relativi alle cartelle di pagamento e alle intimazioni presupposte, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrerebbe la ritualità delle notifiche, sia quelle effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), sia quelle eseguite ex art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta). L'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'effettivo compimento di tutti gli adempimenti prescritti, compresa la spedizione delle raccomandate (CAD), e che le relate di notifica dimostrerebbero il corretto svolgimento dell'attività evasa dal messo notificatore presso gli indirizzi risultanti all'anagrafe tributaria. In merito alle notifiche delle prime tre cartelle di pagamento, dichiarate come eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il Giudice di prime cure ha ritenuto non provate l'invio e la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini della validità della notifica ex art. 140 c.p.c., è necessario che sia fornita la prova non solo della spedizione, ma anche dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa. Ad ogni buon conto, come osservato nel prosieguo, i relativi crediti fiscali sono comunque prescritti.
Per quanto concerne le ulteriori cartelle ed intimazioni di pagamento del 2018 e 2019, notificate secondo il rito dell'irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. (richiamato dall'art. 60, co. 1, lett. e, DPR 600/73), le relative relate non danno in realtà conto di specifiche e puntuali ricerche anagrafiche svolte dal messo notificatore per accertare l'effettiva irreperibilità del destinatario. La giurisprudenza di legittimità richiede che, prima di procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c., il notificatore esperisca ogni possibile ricerca per accertare l'effettiva irreperibilità assoluta del destinatario, indicando nella relata le attività concretamente svolte. Nel caso di specie, le relate si limitano a formule generiche e non danno conto di accertamenti diligenti, mentre il certificato storico di residenza prodotto in atti attesta la stabile residenza del contribuente a Pescara per tutto il periodo rilevante, circostanza che rende ancor più ingiustificata la dichiarazione di irreperibilità assoluta. Ne consegue che le notifiche delle cartelle e delle intimazioni presupposte risultano viziate e inidonee a produrre effetti giuridici, con conseguente conferma della valutazione di nullità operata dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, l'Agenzia delle Entrate-SI deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione delle precedenti cartelle ed intimazioni di pagamento e degli interventi in procedure esecutive, sostenendo che tali atti, non essendo stati impugnati, avrebbero reso definitive le pretese e precluso la contestazione dei vizi delle cartelle sottostanti con l'impugnazione dell'intimazione del
2023, in applicazione dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992. La censura non è fondata. La stessa disposizione normativa prevede che la mancata notificazione di atti autonomamente contestabili consente la loro impugnazione unitamente all'atto successivo notificato. Nel caso di specie, la nullità delle notifiche delle cartelle e delle precedenti intimazioni, accertata in fatto e non superata dalle deduzioni dell'appellante, impedisce che tali atti possano considerarsi definitivi per mancata impugnazione, non essendo mai entrati nella sfera di conoscenza giuridica del destinatario. La possibilità per il contribuente di impugnare l'atto successivo deducendo la nullità o l'omessa notifica degli atti presupposti è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che trova piena applicazione nella presente fattispecie. Né può attribuirsi efficacia sanante o preclusiva agli interventi in procedure esecutive solo genericamente richiamati dall'appellante. In particolare, le procedure esecutive asseritamente intraprese nei confronti del contribuente, risalenti al 2 luglio 2015 e al 15 giugno 2018, sono state solo labialmente menzionate nelle difese degli appellanti, senza che siano stati prodotti in atti i provvedimenti esecutivi, né le relative relate di notificazione.
Il terzo motivo di appello concerne la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati. L'Agenzia delle Entrate-
SI sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale, anziché decennale, omettendo altresì di considerare l'effetto interruttivo delle intimazioni del
2018 e 2019, degli interventi in procedure esecutive – interventi, come verificato, non provati, ma solo labialmente asseriti – e del periodo di sospensione dei termini dovuto all'emergenza Covid-19. Anche tale censura non merita accoglimento. La sentenza gravata ha correttamente applicato il termine di prescrizione quinquennale sia ai diritti camerali sia alla TARI, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, che qualifica tali obbligazioni come periodiche ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Quanto agli effetti interruttivi, la nullità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni, come già accertato, impedisce che tali atti abbiano prodotto effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000, secondo cui l'inesistenza della notificazione comporta l'inefficacia dell'atto. Anche considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, la prescrizione risulta comunque maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione del 2023, come puntualmente ricostruito dal giudice di primo grado e non validamente contestato dall'appellante.
In particolare, sia in relazione alle prime tre notifiche ex art. 140 c.p.c. che alle successive effettuate ex art. 143 c.p.c., non emergono atti interruttivi successivi validi e provati, sicché la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria risulta maturata prima dell'intimazione del 19 luglio 2023. In particolare per le cartelle relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (notifiche del 2014, 2015, 2016), la prescrizione sarebbe comunque maturata anche in caso di regolare notifica della relativa cartella, atteso che, in assenza di validi atti interruttivi successivi, il termine quinquennale sarebbe decorso ben prima della notifica dell'intimazione oggetto di causa, anche tenendo conto della sospensione Covid-19. Il calcolo dei termini, infatti, porta a ritenere che, per l'ultima annualità, la prescrizione sarebbe comunque maturata entro la data di notifica dell'intimazione del luglio 2023, anche considerando la sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale Covid
19.
Lo stesso principio è applicabile alle pretese inerenti le annualità 2013-2016, le cui cartelle sono state notificate con la procedura prevista per irreperibilità assoluta in carenza di dimostrazione delle specifiche ricerche il cui obbligo ricadeva in capo al notificatore. Va infine considerato che, notificata la cartella, l'Ufficio deve avviare le previste attività di recupero entro il termine decadenziale di cinque anni, termine abbondantemente superato soprattutto in merito alle prime tre cartelle, notificate entro il 2016 ex art. 140 c.
p.c.
L'appello incidentale della Camera di Commercio Chieti-Pescara si articola anch'esso in tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante insiste sul difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, sostenendo che, una volta formato il ruolo, ogni vizio relativo agli atti di riscossione sarebbe imputabile esclusivamente all'agente della riscossione.
Tuttavia, in materia di riscossione, la legittimazione passiva dell'ente impositore permane in ordine alla debenza del tributo e alla legittimità della pretesa, mentre l'agente della riscossione risponde dei vizi propri degli atti esecutivi e delle notifiche. Nel caso di specie, le doglianze del contribuente hanno investito sia la sussistenza del credito sia la regolarità della sequenza notificatoria e la Camera di Commercio ha proposto proprie controdeduzioni a tutte le eccezioni sollevate, sicché correttamente il giudizio si è svolto nei confronti di entrambi i soggetti.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la declaratoria di prescrizione quinquennale dei diritti camerali, sostenendo la tesi della prescrizione decennale in assenza di specifica disciplina derogatoria. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis, Cass. n. 13683/2020; Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 21897/2022), ha chiarito che i diritti camerali, in quanto obbligazioni periodiche, soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., analogamente a quanto previsto per altri tributi periodici. La tesi della prescrizione decennale, pur sostenuta da talune pronunce di merito, non trova più riscontro nell'orientamento della Suprema Corte, che va qui seguito in ossequio al principio di nomofilachia.
Con il terzo motivo, la Camera di Commercio deduce l'esistenza di atti interruttivi tempestivi della prescrizione, richiamando le notifiche delle cartelle e delle intimazioni, nonché gli interventi in procedure esecutive. Tuttavia, come già rilevato, la nullità delle notifiche degli atti presupposti esclude che tali atti abbiano generato effetti interruttivi e la documentazione prodotta non consente di ritenere provata l'efficacia interruttiva degli interventi esecutivi solo menzionati.
Né può ritenersi che la mera produzione di stampe di videate o di prospetti informatici, come quella depositata dalla Camera di Commercio, privi di attestazione di conformità e non assistiti da fede privilegiata, sia idonea a supplire alla mancanza di prove di correttezza della relata di notifica. In particolare, la videata prodotta dalla Camera di Commercio si limita a riepilogare dati interni e non consente di ricostruire con certezza le modalità e l'esito delle notifiche, né di accertare il perfezionamento delle stesse secondo le regole di legge.
In conclusione, la reiezione di entrambi gli appelli comporta la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate – SI e quello incidentale della Camera di Commercio. Condanna l'Agenzia delle Entrate SI e la Camera di
Commercio, in solido, al pagamento delle spese, anche di questo grado, in favore del contribuente, liquidate complessivamente in Euro 750,00 oltre accessori di legge laddove dovuti. L'Aquila, 28 gennaio
2026 Il Giudice Relatore Il Presidente