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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 37185/2023 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ferrarese della Rovere, Parte_1
come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Benedetti, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli il 20/03/2000, il 02/05/2004 e il Per_1 Per_2 Per_3
03/06/2012), premetteva che il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale a marzo
2022 e chiedeva, oltre alla separazione: l'affidamento esclusivo della figlia minore, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro
500,00/600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come pure meglio specificate nel ricorso;
il versamento dell'assegno unico alla ricorrente;
un contributo per la locazione della casa coniugale pari ad euro 700,00 mensili;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Il resistente si costituiva e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione: l'affidamento condiviso della figlia minore, con suo collocamento preso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nella comparsa di costituzione risposta;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
un assegno di mantenimento a suo carico per due figli Per_1
e pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Per_3
protocollo del Tribunale di Roma.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva disposto quanto segue: “
… visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore nata il [...] e di mantenimento dei altri due figli Per_3 maggiorenni;
esaminati gli atti;
… ritenuto, intanto, di dover emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato che le parti e le difese, all'udienza citata, deducevano quanto segue: “ Le difese rilevano che l'accordo al quale erano giunte le parti era il seguente: affidamento condiviso della minore e suo collocamento presso la madre, con diritto di visita del padre come segue: dal sabato mattina alla domenica sera a finesettimana alternati (pur dando atto la che al momento la minore non vuole andare dal padre), il giorno di pasqua o di pasquetta e il 24 o 25 dicembre, Pt_1 alternati ogni anno, 15 gg. l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30.5. di ogni anno;
un assegno di mantenimento per il figlio maggiore e per la minore a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili complessivi, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo restando che il vuole continuare a prendere l'assegno CP_1 unico integralmente (euro 530,00 mensili, somma percepita fino al mese scorso quando i tre figli ancora non lavoravano, mentre adesso il figlio lavora e l'assegno unico sarà ridotto), dovendo anche corrispondere euro 700,00 mensili a Per_2 titolo di canone di locazione per l'abitazione familiare, somma che si impegna a corrispondere fino alla scadenza del contratto di locazione al 2025).”; ritenuto che nulla osti alle condizioni sopra indicate con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, con la precisazione che detto diritto di visita dovrà essere esercitato gradualmente, nel rispetto delle esigenze della minore;
rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, valutate le condizioni economiche dei coniugi come in atti,
e premesso che la corresponsione dell'assegno unico è determinato da specifiche disposizioni di legge, che deve prendersi atto delle richieste delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi e delle dichiarazioni rese all'udienza citata;
ritenuto che
possa essere determinato un assegno di mantenimento per i due figli e il Per_1 Per_3 figlio lavora presso la medesima officina del padre, come incontestatamente emerso) a carico Per_2 del padre pari ad euro 900,00 mensili, oltre Istat, dovendosi tenere conto anche delle spese per la locazione della casa coniugale, dove vive la con i figli, pari ad euro 700,00 mensili (che, Pt_1 peraltro, il si era offerto di corrispondere allo stato), oltre al 50% delle spese straordinarie per i CP_1 due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal mese di marzo 2024 entro il g. 5 di ogni mese alla ); Pt_1
…
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di vista per il padre come indicato in parte motiva;
determina un assegno di mantenimento per i due figli e carico del pari ad euro Per_1 Per_3 CP_1
900,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal mese di marzo 2024 entro il g. 5 di ogni mese alla ); …”. Pt_1
All'udienza dell'8.1.2025 veniva sentita la figlia minore delle parti, la quale dichiarava quanto segue: “ Vivo con mamma e i mei fratelli, non vedo papà dal 14.8.2024, mi ha riportato a casa perchè doveva andare con la sua ragazza in crociera, ma doveva riportarmi il 15 in realtà, poi mi ha detto che mi avrebbe ripreso il 22.8., ma io a quel punto non sono più voluta andare con lui e lui in modo arrogante mi ha detto “Stattene con tua madre”. Poi non mi ha più chiamato ma io ci ho provato tipo tre volte ma non mi ha risposto e così nemmeno ho provato a messaggiarlo. Un giorno poi che sono caduta e sono andata in ospedale e siamo stati fino alle tre di notte, si è presentato un attimo solo ma ha detto poi, quando dovevo uscire, che il parcheggio era pieno e con questa scusa non ci ha riportato a casa.
Non voglio più vederlo, l'ho già detto pure a mamma. Lui vive con la sua fidanzata con la quale non vado d'accordo, quando sto da lui dà più retta a lei che a me.”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente chiedeva in via principale la conferma delle statuizioni presidenziali e in via subordinata si riportava alle conclusioni già svolte, mentre il resistente nulla aggiungeva alle conclusioni come precedentemente svolte.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Ebbene, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti, valutato l'interesse della figlia minore (a quanto già sopra esposto, deve aggiungersi che la risulta Pt_1
percepire l'assegno unico pari ad euro 207,00 mensili, come da estratto conto, in atti).
Ritiene, tuttavia, il Collegio di invitare le parti ad intraprendere senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità.
Le spese di lite della , in vista della natura della causa e della soccombenza del Pt_1
sulla domanda di natura economica, sono poste per un terzo a carico del CP_1
resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 16.5.1999;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00334, parte I, serie 02);
-determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di vista per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma il vigente assegno di mantenimento per i due figli e carico Per_1 Per_3
del pari ad euro 900,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre CP_1
al 50% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata entro il g. 5 di ogni mese alla ); Pt_1 - condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura CP_1 Pt_1
di un terzo, liquidate in euro 1.132,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 14.3.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 37185/2023 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ferrarese della Rovere, Parte_1
come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Benedetti, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli il 20/03/2000, il 02/05/2004 e il Per_1 Per_2 Per_3
03/06/2012), premetteva che il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale a marzo
2022 e chiedeva, oltre alla separazione: l'affidamento esclusivo della figlia minore, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro
500,00/600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come pure meglio specificate nel ricorso;
il versamento dell'assegno unico alla ricorrente;
un contributo per la locazione della casa coniugale pari ad euro 700,00 mensili;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Il resistente si costituiva e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione: l'affidamento condiviso della figlia minore, con suo collocamento preso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nella comparsa di costituzione risposta;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
un assegno di mantenimento a suo carico per due figli Per_1
e pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Per_3
protocollo del Tribunale di Roma.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva disposto quanto segue: “
… visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore nata il [...] e di mantenimento dei altri due figli Per_3 maggiorenni;
esaminati gli atti;
… ritenuto, intanto, di dover emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato che le parti e le difese, all'udienza citata, deducevano quanto segue: “ Le difese rilevano che l'accordo al quale erano giunte le parti era il seguente: affidamento condiviso della minore e suo collocamento presso la madre, con diritto di visita del padre come segue: dal sabato mattina alla domenica sera a finesettimana alternati (pur dando atto la che al momento la minore non vuole andare dal padre), il giorno di pasqua o di pasquetta e il 24 o 25 dicembre, Pt_1 alternati ogni anno, 15 gg. l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30.5. di ogni anno;
un assegno di mantenimento per il figlio maggiore e per la minore a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili complessivi, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo restando che il vuole continuare a prendere l'assegno CP_1 unico integralmente (euro 530,00 mensili, somma percepita fino al mese scorso quando i tre figli ancora non lavoravano, mentre adesso il figlio lavora e l'assegno unico sarà ridotto), dovendo anche corrispondere euro 700,00 mensili a Per_2 titolo di canone di locazione per l'abitazione familiare, somma che si impegna a corrispondere fino alla scadenza del contratto di locazione al 2025).”; ritenuto che nulla osti alle condizioni sopra indicate con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, con la precisazione che detto diritto di visita dovrà essere esercitato gradualmente, nel rispetto delle esigenze della minore;
rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, valutate le condizioni economiche dei coniugi come in atti,
e premesso che la corresponsione dell'assegno unico è determinato da specifiche disposizioni di legge, che deve prendersi atto delle richieste delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi e delle dichiarazioni rese all'udienza citata;
ritenuto che
possa essere determinato un assegno di mantenimento per i due figli e il Per_1 Per_3 figlio lavora presso la medesima officina del padre, come incontestatamente emerso) a carico Per_2 del padre pari ad euro 900,00 mensili, oltre Istat, dovendosi tenere conto anche delle spese per la locazione della casa coniugale, dove vive la con i figli, pari ad euro 700,00 mensili (che, Pt_1 peraltro, il si era offerto di corrispondere allo stato), oltre al 50% delle spese straordinarie per i CP_1 due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal mese di marzo 2024 entro il g. 5 di ogni mese alla ); Pt_1
…
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di vista per il padre come indicato in parte motiva;
determina un assegno di mantenimento per i due figli e carico del pari ad euro Per_1 Per_3 CP_1
900,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal mese di marzo 2024 entro il g. 5 di ogni mese alla ); …”. Pt_1
All'udienza dell'8.1.2025 veniva sentita la figlia minore delle parti, la quale dichiarava quanto segue: “ Vivo con mamma e i mei fratelli, non vedo papà dal 14.8.2024, mi ha riportato a casa perchè doveva andare con la sua ragazza in crociera, ma doveva riportarmi il 15 in realtà, poi mi ha detto che mi avrebbe ripreso il 22.8., ma io a quel punto non sono più voluta andare con lui e lui in modo arrogante mi ha detto “Stattene con tua madre”. Poi non mi ha più chiamato ma io ci ho provato tipo tre volte ma non mi ha risposto e così nemmeno ho provato a messaggiarlo. Un giorno poi che sono caduta e sono andata in ospedale e siamo stati fino alle tre di notte, si è presentato un attimo solo ma ha detto poi, quando dovevo uscire, che il parcheggio era pieno e con questa scusa non ci ha riportato a casa.
Non voglio più vederlo, l'ho già detto pure a mamma. Lui vive con la sua fidanzata con la quale non vado d'accordo, quando sto da lui dà più retta a lei che a me.”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente chiedeva in via principale la conferma delle statuizioni presidenziali e in via subordinata si riportava alle conclusioni già svolte, mentre il resistente nulla aggiungeva alle conclusioni come precedentemente svolte.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Ebbene, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti, valutato l'interesse della figlia minore (a quanto già sopra esposto, deve aggiungersi che la risulta Pt_1
percepire l'assegno unico pari ad euro 207,00 mensili, come da estratto conto, in atti).
Ritiene, tuttavia, il Collegio di invitare le parti ad intraprendere senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità.
Le spese di lite della , in vista della natura della causa e della soccombenza del Pt_1
sulla domanda di natura economica, sono poste per un terzo a carico del CP_1
resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 16.5.1999;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00334, parte I, serie 02);
-determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di vista per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma il vigente assegno di mantenimento per i due figli e carico Per_1 Per_3
del pari ad euro 900,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre CP_1
al 50% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata entro il g. 5 di ogni mese alla ); Pt_1 - condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura CP_1 Pt_1
di un terzo, liquidate in euro 1.132,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 14.3.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi