TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7794/2024 promossa da:
nata in Argentina il [...], in [...] e congiuntamente a Persona_1 Controparte_1 nato in [...] il [...], quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per
[...] conto del figlio minore: nato in [...] il [...]; nonché Persona_2 Parte_1 nato in [...] il giorno 8.10.2002, tutti con il patrocinio dell'avvocato Vanessa Alecci ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Ragusa, Via Stiela n. 1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , in proprio Persona_1 ed unitamente a quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per Controparte_1 conto del figlio minore , nonché convenivano in giudizio il Persona_2 Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis in quanto discendenti di , cittadino italiano, nato in [...] il giorno Persona_3
25.02.1888 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_2 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 01.07.2024.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito i ricorrenti deducono che:
- il signor , nato il [...] a [...], emigrava in Persona_3
Argentina dove, conosciuto anche come , contraeva matrimonio, in data 23.06.1921, Persona_4 con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, nasceva il Parte_2 Persona_5
29.02.1940;
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 5.04.1973, con la sig.ra Persona_5 [...]
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 29.03.1974; Per_6 Persona_1
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 22.01.1999, con il sig. Persona_1 [...] e dall'unione nascevano, in Argentina, il giorno 8.10.2002 e CP_1 Parte_1 il 23.10.2006; Persona_2
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_3 cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_3 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato ripetutamente di presentare la richiesta di cittadinanza al a Rosario a mezzo del sistema c.d. “Prenot@ami”, unico Parte_3 sistema consentito, e che, nonostante gli innumerevoli tentativi, non sono riusciti ad effettuare la prenotazione e, a tutt'oggi, non hanno ricevuto alcun riscontro. Deducono altresì i ricorrenti che è notorio che i Consolati italiani in Sud America gestiscono le istanze di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis con ritardi decennali, con conseguenti relativi tempi di attesa e, quindi, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio dei propri diritti. Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
, cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 2), emigrava in Argentina senza Persona_3 naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all. 1) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, ha conservato la cittadinanza trasmettendola al figlio (cfr. all. 5) e da questo a tutti i discendenti (cfr. all. 6-11), ivi Persona_5 inclusi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_2 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato varie richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al a Rosario, quali discendenti – in Parte_3 linea retta – di cittadino italiano e non soltanto di non aver avuto alcun riscontro alla data del deposito del presente ricorso, ma anche che le convocazioni, da parte dello stesso , per l'analisi delle Parte_3 istanze hanno tempi di attesa decennali (cfr. all. 12). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Persona_1
Argentina il 29.03.1974, nato in [...] il [...] e Persona_2 Parte_1 nato in [...] il giorno 8.10.2002, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 27.5.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea