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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1169/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TARANTO Parte_1 C.F._1 MAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 160 BOLOGNApresso il difensore avv. DI TARANTO MAURA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMORIELLO Parte_2 C.F._2
MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 135 NAPOLIpresso il difensore avv. AMORIELLO MASSIMO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati si sono uniti in matrimonio in data 14/05/2001 in San Lazzaro di Savena (BO), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), al num. 15, parte 1, serie A, adottando il regime della separazione dei beni.
Hanno due figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti.
Con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto (come da integrazione successiva) e depositato in data 30.01.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: I) I Signori e vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, la Sig.ra Parte_1 Parte_2 si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione che si riserva di indicare Parte_1 mentre il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza in Napoli, Via Rimini n. 56; Parte_2
II) La Sig.ra d il Sig. rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento sia in Pt_1 Parte_2 relazione ai figli nati dalla coppia che sono maggiorenni ed autosufficienti che in relazione a se stessi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
III) I Sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver regolato personalmente e Parte_1 Parte_2 separatamente ogni altro rapporto sotto il profilo personale ed economico e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. IV) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio
V) I Sig.ri e sosterranno ciascuno la spesa relativa al proprio difensore;
Parte_3 Parte_2
VI) I coniugi si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire a prestarsi la più completa e leale collaborazione.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con sentenza 107/2024 è stata pronunciata la separazione e la causa è stata rimessa sul ruolo avanti al
Giudice Relatore per la pronuncia del divorzio, con la previsione della comparizione personale delle parti, per l'udienza del 12-12-2024. A quell'udienza solo la ricorrente e il suo difensore si presentavano, nessuno per la controparte. L'Avv. Di Taranto dichiarava di non essere riuscita a contattare l'Avv. Amoriello;
dichiarava che le parti non hanno contatti da anni, non si sono riconciliati, non vi sono domande ulteriori se non lo scioglimento del vincolo pertanto insisteva per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento.
Il Giudice dava atto che il 13-5-2024 l'ordinanza di fissazione dell'odierna udienza era stata comunicata regolarmente anche all'Avv. Amoriello. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza non giustificata del marito, si rammenta che la domanda congiunta di divorzio, anche se è intervenuta la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, va accolta, non essendo ammissibile la revoca quando immotivata e unilaterale (App.
Catania, 26 luglio 2008; Trib. Lamezia Terme, 23 novembre 2010); la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19348/2021, ha infine confermato che l'eventuale revoca del consenso proveniente da una delle parti, non giustifica l'arresto della procedura, poiché la domanda è comune e paritetica. Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione stabilisce infine che il tribunale sarà solo chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il divorzio e, in caso di esito positivo, accertare che le condizioni previste nell'accordo siano conformi alle norme inderogabili ed agli interessi dei figli. Difatti, anche con la recentissima ordinanza n. 19348/21, la Suprema Corte ha respinto una domanda di revoca del consenso ad un divorzio congiunto, richiamando la natura negoziale dell'accordo di divorzio, e confermando che il consenso prestato con il ricorso congiunto non è revocabile da uno solo dei coniugi.
pagina 2 di 4 Si soggiunge che insegna la Cassazione (cfr sentenza n. 6664/98, n. 10463/2018 e n. 19540/18): in tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo sotteso alla domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse di figli minori, con la conseguenza che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile solo da parte di entrambi i coniugi.
Si sottolinea che il ha revocato il consenso in maniera del tutto immotivata, semplicemente non Pt_2 comparendo in giudizio ed omettendo di specificare per quale ragione non intenda più divorziare.
Si ribadisce che la revoca non determina l'improcedibilità della domanda a firma congiunta, in quanto diversamente opinando si finirebbe per assecondare comportamenti di mero capriccio, non fondati su nuove circostanze intervenute medio tempore tra il deposito del ricorso congiunto e l'udienza di comparizione personale delle parti.
La domanda a firma congiunta va esaminata nel merito e si osserva che alla luce della documentazione in atti appare inconfutabile che sussistano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/70 n. 898 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo passata in giudicato il 13-11-2024 la sentenza di separazione pronunciata, nell'ambito del presente procedimento, sempre su ricorso congiunto, e non risultando una successiva riconciliazione;
peraltro, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto e sulla scorta delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, appare lecito presumere che dalla data della separazione le parti siano vissute ininterrottamente separate: da ciò la prova dell'assoluta impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, essendo passata in giudicato il 13-11-2024 la sentenza di separazione e sussistendo le condizioni di legge. Spese legali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ata a Napoli, il 30/12/1970, Parte_1
e ato a Napoli, il 06/01/1969, Parte_2 unitisi in matrimonio in data 14/05/2001 in San Lazzaro di Savena (BO), trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), al num. 15, parte 1, serie A.
2. Ordina al Comune di San Lazzaro di Savena (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni: I) I Signori e vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, la Sig.ra Parte_1 Parte_2 si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione che si riserva di indicare Parte_1 mentre il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza in Napoli, Via Rimini n. 56; Parte_2
II) La Sig.ra d il Sig. rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento sia in Pt_1 Parte_2 relazione ai figli nati dalla coppia che sono maggiorenni ed autosufficienti che in relazione a se stessi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
pagina 3 di 4 III) I Sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver regolato personalmente e Parte_1 Parte_2 separatamente ogni altro rapporto sotto il profilo personale ed economico e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. IV) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio
V) I Sig.ri e sosterranno ciascuno la spesa relativa al proprio difensore;
Parte_3 Parte_2
VI) I coniugi si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire a prestarsi la più completa e leale collaborazione.
Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1169/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TARANTO Parte_1 C.F._1 MAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 160 BOLOGNApresso il difensore avv. DI TARANTO MAURA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMORIELLO Parte_2 C.F._2
MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 135 NAPOLIpresso il difensore avv. AMORIELLO MASSIMO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati si sono uniti in matrimonio in data 14/05/2001 in San Lazzaro di Savena (BO), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), al num. 15, parte 1, serie A, adottando il regime della separazione dei beni.
Hanno due figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti.
Con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto (come da integrazione successiva) e depositato in data 30.01.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: I) I Signori e vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, la Sig.ra Parte_1 Parte_2 si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione che si riserva di indicare Parte_1 mentre il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza in Napoli, Via Rimini n. 56; Parte_2
II) La Sig.ra d il Sig. rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento sia in Pt_1 Parte_2 relazione ai figli nati dalla coppia che sono maggiorenni ed autosufficienti che in relazione a se stessi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
III) I Sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver regolato personalmente e Parte_1 Parte_2 separatamente ogni altro rapporto sotto il profilo personale ed economico e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. IV) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio
V) I Sig.ri e sosterranno ciascuno la spesa relativa al proprio difensore;
Parte_3 Parte_2
VI) I coniugi si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire a prestarsi la più completa e leale collaborazione.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con sentenza 107/2024 è stata pronunciata la separazione e la causa è stata rimessa sul ruolo avanti al
Giudice Relatore per la pronuncia del divorzio, con la previsione della comparizione personale delle parti, per l'udienza del 12-12-2024. A quell'udienza solo la ricorrente e il suo difensore si presentavano, nessuno per la controparte. L'Avv. Di Taranto dichiarava di non essere riuscita a contattare l'Avv. Amoriello;
dichiarava che le parti non hanno contatti da anni, non si sono riconciliati, non vi sono domande ulteriori se non lo scioglimento del vincolo pertanto insisteva per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento.
Il Giudice dava atto che il 13-5-2024 l'ordinanza di fissazione dell'odierna udienza era stata comunicata regolarmente anche all'Avv. Amoriello. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza non giustificata del marito, si rammenta che la domanda congiunta di divorzio, anche se è intervenuta la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, va accolta, non essendo ammissibile la revoca quando immotivata e unilaterale (App.
Catania, 26 luglio 2008; Trib. Lamezia Terme, 23 novembre 2010); la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19348/2021, ha infine confermato che l'eventuale revoca del consenso proveniente da una delle parti, non giustifica l'arresto della procedura, poiché la domanda è comune e paritetica. Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione stabilisce infine che il tribunale sarà solo chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il divorzio e, in caso di esito positivo, accertare che le condizioni previste nell'accordo siano conformi alle norme inderogabili ed agli interessi dei figli. Difatti, anche con la recentissima ordinanza n. 19348/21, la Suprema Corte ha respinto una domanda di revoca del consenso ad un divorzio congiunto, richiamando la natura negoziale dell'accordo di divorzio, e confermando che il consenso prestato con il ricorso congiunto non è revocabile da uno solo dei coniugi.
pagina 2 di 4 Si soggiunge che insegna la Cassazione (cfr sentenza n. 6664/98, n. 10463/2018 e n. 19540/18): in tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo sotteso alla domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse di figli minori, con la conseguenza che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile solo da parte di entrambi i coniugi.
Si sottolinea che il ha revocato il consenso in maniera del tutto immotivata, semplicemente non Pt_2 comparendo in giudizio ed omettendo di specificare per quale ragione non intenda più divorziare.
Si ribadisce che la revoca non determina l'improcedibilità della domanda a firma congiunta, in quanto diversamente opinando si finirebbe per assecondare comportamenti di mero capriccio, non fondati su nuove circostanze intervenute medio tempore tra il deposito del ricorso congiunto e l'udienza di comparizione personale delle parti.
La domanda a firma congiunta va esaminata nel merito e si osserva che alla luce della documentazione in atti appare inconfutabile che sussistano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/70 n. 898 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo passata in giudicato il 13-11-2024 la sentenza di separazione pronunciata, nell'ambito del presente procedimento, sempre su ricorso congiunto, e non risultando una successiva riconciliazione;
peraltro, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto e sulla scorta delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, appare lecito presumere che dalla data della separazione le parti siano vissute ininterrottamente separate: da ciò la prova dell'assoluta impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, essendo passata in giudicato il 13-11-2024 la sentenza di separazione e sussistendo le condizioni di legge. Spese legali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ata a Napoli, il 30/12/1970, Parte_1
e ato a Napoli, il 06/01/1969, Parte_2 unitisi in matrimonio in data 14/05/2001 in San Lazzaro di Savena (BO), trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), al num. 15, parte 1, serie A.
2. Ordina al Comune di San Lazzaro di Savena (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni: I) I Signori e vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, la Sig.ra Parte_1 Parte_2 si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione che si riserva di indicare Parte_1 mentre il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza in Napoli, Via Rimini n. 56; Parte_2
II) La Sig.ra d il Sig. rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento sia in Pt_1 Parte_2 relazione ai figli nati dalla coppia che sono maggiorenni ed autosufficienti che in relazione a se stessi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
pagina 3 di 4 III) I Sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver regolato personalmente e Parte_1 Parte_2 separatamente ogni altro rapporto sotto il profilo personale ed economico e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. IV) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio
V) I Sig.ri e sosterranno ciascuno la spesa relativa al proprio difensore;
Parte_3 Parte_2
VI) I coniugi si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire a prestarsi la più completa e leale collaborazione.
Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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