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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5239/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 5239/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
MAFFEO PAOLA
-RICORRENTE-
Contro
, nata a [...] il [...], con l'avv.to REALE CP_1
MICHELE
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di conIGlio, la causa è stata parzialmente definita, con sentenza di accoglimento della sola domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in LECCE, il 27.12.1986 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LECCE, al n. 560, P. II, Serie A, anno 1986). Dalla loro unione sono nati i figli, , e tutti ormai Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni.
Con sentenza n. 4743/2016, depositata in data 09.11.2016, il Tribunale di
Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 17.06.2021, il ricorrente chiedeva dichiararsi la CP_ cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra , disponendosi l'assegnazione della casa coniugale, in favore della stessa, nonché revocandosi gli oneri economici posti a suo carico, in sede di separazione, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che egli era percettore di un reddito annuo lordo, pari a circa euro
25.000,00; che i figli della coppia erano divenuti tutti economicamente
CP_ autosufficienti;
che la IG.ra svolgeva attività lavorativa dipendente “in maniera continuativa ed abituale, anche se non esattamente regolarizzata”; che egli non disponeva delle risorse economiche sufficienti a garantire la corresponsione delle somme poste a suo carico, in sede di separazione, a titolo di contributo al mantenimento, per i figli e nonché per il Per_2 Per_3
coniuge.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva porsi, a carico del IG. UR, il versamento, in suo favore, delle somme mensili, rispettivamente, di euro
300,00, a titolo di assegno divorzile, e di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia oltre al pagamento delle spese Per_2
straordinarie sostenute per essa figlia, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Deduceva: che il ricorrente non aveva puntualmente adempiuto le statuizioni economiche, previste in sede di separazione;
che ella era percettrice di un reddito mensile, di circa euro 600,00; che la figlia convivente con la Per_2 madre, svolgeva “mansioni di collaboratrice domestica, per un totale di 9 ore settimanali, ed una retribuzione mensile, pari a 288,00 euro mensili”; che il ricorrente conviveva, da tempo, con un'altra donna, e la loro figlia presso un'abitazione in locazione.
In data 14.12.2021 si teneva l'udienza presidenziale.
Con provvedimento reso in pari data, il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, rigettava la richiesta di versamento di un contributo per la figlia e poneva, a carico del IG. , il versamento di un Per_2 Parte_1
assegno, per il coniuge (IG.ra ), pari ad euro 275,00 mensili, CP_1 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat.
Il giudizio proseguiva.
La causa non necessitava di attività istruttoria (giusta provvedimento depositato in data 16.03.2023).
In data 23.02.2022, perveniva il parere favorevole del PM.
All'udienza del 14.11.2024, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto dalle parti medesime.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, in ossequio all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970: i coniugi risultano, infatti, legalmente separati da oltre 8 anni, e, oltretutto, non constano elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i suddetti coniugi.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, si dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato a [...] il [...], contro Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], così provvede: CP_1
A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LECCE, il 27.12.1986 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LECCE, al n. 560, P. II,
Serie A, anno 1986);
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata e coeva ordinanza. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 5239/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
MAFFEO PAOLA
-RICORRENTE-
Contro
, nata a [...] il [...], con l'avv.to REALE CP_1
MICHELE
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di conIGlio, la causa è stata parzialmente definita, con sentenza di accoglimento della sola domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in LECCE, il 27.12.1986 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LECCE, al n. 560, P. II, Serie A, anno 1986). Dalla loro unione sono nati i figli, , e tutti ormai Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni.
Con sentenza n. 4743/2016, depositata in data 09.11.2016, il Tribunale di
Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 17.06.2021, il ricorrente chiedeva dichiararsi la CP_ cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra , disponendosi l'assegnazione della casa coniugale, in favore della stessa, nonché revocandosi gli oneri economici posti a suo carico, in sede di separazione, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che egli era percettore di un reddito annuo lordo, pari a circa euro
25.000,00; che i figli della coppia erano divenuti tutti economicamente
CP_ autosufficienti;
che la IG.ra svolgeva attività lavorativa dipendente “in maniera continuativa ed abituale, anche se non esattamente regolarizzata”; che egli non disponeva delle risorse economiche sufficienti a garantire la corresponsione delle somme poste a suo carico, in sede di separazione, a titolo di contributo al mantenimento, per i figli e nonché per il Per_2 Per_3
coniuge.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva porsi, a carico del IG. UR, il versamento, in suo favore, delle somme mensili, rispettivamente, di euro
300,00, a titolo di assegno divorzile, e di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia oltre al pagamento delle spese Per_2
straordinarie sostenute per essa figlia, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Deduceva: che il ricorrente non aveva puntualmente adempiuto le statuizioni economiche, previste in sede di separazione;
che ella era percettrice di un reddito mensile, di circa euro 600,00; che la figlia convivente con la Per_2 madre, svolgeva “mansioni di collaboratrice domestica, per un totale di 9 ore settimanali, ed una retribuzione mensile, pari a 288,00 euro mensili”; che il ricorrente conviveva, da tempo, con un'altra donna, e la loro figlia presso un'abitazione in locazione.
In data 14.12.2021 si teneva l'udienza presidenziale.
Con provvedimento reso in pari data, il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, rigettava la richiesta di versamento di un contributo per la figlia e poneva, a carico del IG. , il versamento di un Per_2 Parte_1
assegno, per il coniuge (IG.ra ), pari ad euro 275,00 mensili, CP_1 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat.
Il giudizio proseguiva.
La causa non necessitava di attività istruttoria (giusta provvedimento depositato in data 16.03.2023).
In data 23.02.2022, perveniva il parere favorevole del PM.
All'udienza del 14.11.2024, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto dalle parti medesime.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, in ossequio all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970: i coniugi risultano, infatti, legalmente separati da oltre 8 anni, e, oltretutto, non constano elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i suddetti coniugi.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, si dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato a [...] il [...], contro Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], così provvede: CP_1
A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LECCE, il 27.12.1986 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LECCE, al n. 560, P. II,
Serie A, anno 1986);
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata e coeva ordinanza. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore