TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7003 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1883/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 1883 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2024, riservato in decisione all'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note, e avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, P.IV , rappresentato e difeso, giusta P.IV_1 procura in atti, dall'avv. Carmela Sarnataro (c.f. , presso il cui C.F._1 studio elettivamente domicilia in Napoli alla via E. Cosenz n. 26
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla Controparte_1 [...]
Parte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “L'avvocato Carmela Sarnataro, nel riportarsi tutto quanto dedotto e pagina 1 di 7 richiesto in atto di citazione, nonché alle note conclusionali depositate in atti, tenuto conto che il credito condominiale è documentale si chiede l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese di parte convenuta al pagamento dei diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Si chiede che la causa sia decisa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
ha chiesto l'accertamento dell'esistenza del credito e la Parte_1 conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 7.654,33 quali oneri condominiali insoluti. In particolare, l'attore ha dedotto che la convenuta, proprietaria di un'unità immobiliare sita all'interno del Condominio, non ha adempiuto alle seguenti obbligazioni condominiali: euro 6.048,07 quale saldo rendiconto ordinario approvato al
31.12.2019; euro 804,00 quale rata ordinaria da gennaio a dicembre 2020 (12x 67,00); euro 888 quale rata ordinaria Gennaio /aprile 2021 (4 x 74,00); 296,00 quale rata ordinaria dal gennaio 2022 al mese di ottobre 2022 (10 x 74,00); rata straordinaria per lavori di facciata esterna fabbricato 433,57; rata straordinaria per lavori al lastrico solare euro 49,12; rata pulsantiera esterna citofoni euro 23,57, il tutto per un totale di euro
7.654,33. A tali somme vanno aggiunte quelle risultanti dal bilancio consuntivo relativo alla gestione 2021, approvato all'assemblea del 22.07.2022.
In data 23.12.2022 il ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9262 del 2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Napoli. Tuttavia, tale decreto non è mai stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per incertezza sulla ricezione e/o conoscenza dello stesso da parte della . CP_1
Per tale ragione, il , stante l'avvenuto pignoramento dell'appartamento di Parte_1 proprietà della convenuta da parte di terzi e l'impossibilità di partecipare alla procedura pagina 2 di 7 esecutiva, ha adìto l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento dell'esistenza del credito e la conseguente condanna della convenuta al pagamento dello stesso.
Va premesso che parte attrice ha interesse, ex art. 100 c.p.c., a promuovere il presente giudizio, non essendo stata dichiarata l'esecutorietà dello stesso ex art. 647 c.p.c. Invero, come ha sovente affermato la Suprema Corte: “Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, di rigetto di una opposizione allo stato passivo, promossa da un creditore che, ponendo a base della domanda un decreto ingiuntivo privo della dichiarazione giudiziale di esecutorietà, aveva affermato il proprio diritto all'ammissione al passivo delle spese legali della procedura monitoria)” (Cass.
Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 23775 del 11 ottobre 2017) e ancora “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024). Ne consegue che, in assenza di dichiarazione di esecutorietà del decreto, parte attrice ha la possibilità di ottenere una pronuncia ordinaria di condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta, anche perché la vicenda non è coperta da alcun “giudicato” in senso sostanziale.
Orbene, il ha chiesto l'accertamento dell'esistenza dei crediti indicati Parte_1 nell'atto di citazione e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di tali somme. Si tratta, sempre in base alle tempestive deduzioni ed allegazioni dell'attore, di oneri condominiali, che com'è noto rientrano nella più ampia categoria di obbligazioni propter rem. Va, altresì, premesso che dalla documentazione depositata in atti risulta che pagina 3 di 7 è comproprietaria dell'unità immobiliare presente all'interno del Controparte_1
Condominio attoreo. In ogni caso, il può richiedere la condanna al Parte_1 pagamento delle somme dovute a uno solo dei comproprietari dell'unità immobiliare, essendo questi ultimo co-obbligati in solido (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21907 del
21/10/2011, che ha affermato: “I comproprietari di un'unità immobiliare sita in
sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al pagamento Parte_1 Parte_1 degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del , un insieme, sia in virtù del principio Parte_1 generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art.
113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del verso i terzi e non la questione relativa al Parte_1 se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale)”.).
Trattandosi di obbligazioni, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito (e, dunque, dell'inadempimento di parte convenuta) nonché ai fini dell'ottenimento della sentenza di condanna al pagamento del debito, vanno applicate le regole previste dall'art. 1218 c.c. In particolare, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore pagina 4 di 7 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Orbene, nel caso di specie, la domanda è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Invero, dalla documentazione depositata in atti emerge che il è creditore nei Parte_1 confronti di della complessiva somma di € 6.125,16. In particolare, Controparte_1
risulta debitrice di tali somme: Controparte_1
1. € 6.071,89 risultanti dal riparto consuntivo della gestione ordinaria 2019 approvato con delibera assembleare del 16.07.2020 (e comprensivo anche della quota relativa alla pulsantiera dei citofoni, pari a € 25,38);
2. € 53,27 relativi ai lavori di verniciatura della guaina, il cui riparto consuntivo è stato approvato con delibera assembleare del 07.04.2016.
Per quanto attiene, invece, alle restanti esposizioni debitorie dedotte da parte attrice non vi è agli atti prova dell'esistenza di tali debiti, poiché il non ha depositato i Parte_1 verbali di approvazione dei relativi bilanci consuntivi né il riparto delle spese. Né possono essere prese in considerazione, in questa sede, gli importi indicati nel decreto ingiuntivo, essendo lo stesso, come già affermato, privo di efficacia di “giudicato” perché non esecutivo. Dunque, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (a mente del quale pagina 5 di 7 “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) e del riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (in base al quale, il creditore prova il titolo ed allega l'inadempimento, mentre il debitore prova di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento si è verificato a causa di un'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile), in relazione a tali pretese creditoria la domanda risulta infondata.
Dunque, parte convenuta va condannata al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma totale di € 6.125,16, oltre interessi legali dal giorno della domanda ex art. 1282 c.c.
Per quanto attiene alla ulteriore richiesta, formulata da parte attrice, di rivalutazione delle somme va osservato quanto segue.
Invero, le obbligazioni condominiali rientrano (come nel caso di specie) nel novero delle obbligazioni pecuniarie, trattandosi di pagamento di somma di denaro. Le obbligazioni pecuniarie, a loro volta, sono debiti di valuta e sono sottoposte al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., a mente del quale “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”. Ne consegue che, applicando il principio nominalistico, la domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflativo, non può essere accolta.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza della nota di parte, si liquidano d'ufficio in favore dell'attore - come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento determinato in base alle somme liquidate ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014 (compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1499 del 22/01/2018) ed in base ai valori medi relativi alle quattro fasi ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria), ridotti del 50% per l'assenza di complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: pagina 6 di 7 • Accoglie, per quanto di ragione, la domanda del Parte_2
e, accertato che è debitrice nei confronti del condominio per la
[...] Controparte_1 complessiva somma di € 6.125,16, condanna al pagamento della Controparte_1 predetta somma nei confronti del , in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t.; il tutto oltre interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto;
condanna alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza Controparte_1 in favore del , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., e con attribuzione all'avvocato Carmela Sarnataro, qualificatasi antistatario;
spese liquidate in euro 2.540,00 oltre ad euro 264,00 per spese vive ed al
15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IV e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 1883 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2024, riservato in decisione all'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note, e avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, P.IV , rappresentato e difeso, giusta P.IV_1 procura in atti, dall'avv. Carmela Sarnataro (c.f. , presso il cui C.F._1 studio elettivamente domicilia in Napoli alla via E. Cosenz n. 26
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla Controparte_1 [...]
Parte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “L'avvocato Carmela Sarnataro, nel riportarsi tutto quanto dedotto e pagina 1 di 7 richiesto in atto di citazione, nonché alle note conclusionali depositate in atti, tenuto conto che il credito condominiale è documentale si chiede l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese di parte convenuta al pagamento dei diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Si chiede che la causa sia decisa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
ha chiesto l'accertamento dell'esistenza del credito e la Parte_1 conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 7.654,33 quali oneri condominiali insoluti. In particolare, l'attore ha dedotto che la convenuta, proprietaria di un'unità immobiliare sita all'interno del Condominio, non ha adempiuto alle seguenti obbligazioni condominiali: euro 6.048,07 quale saldo rendiconto ordinario approvato al
31.12.2019; euro 804,00 quale rata ordinaria da gennaio a dicembre 2020 (12x 67,00); euro 888 quale rata ordinaria Gennaio /aprile 2021 (4 x 74,00); 296,00 quale rata ordinaria dal gennaio 2022 al mese di ottobre 2022 (10 x 74,00); rata straordinaria per lavori di facciata esterna fabbricato 433,57; rata straordinaria per lavori al lastrico solare euro 49,12; rata pulsantiera esterna citofoni euro 23,57, il tutto per un totale di euro
7.654,33. A tali somme vanno aggiunte quelle risultanti dal bilancio consuntivo relativo alla gestione 2021, approvato all'assemblea del 22.07.2022.
In data 23.12.2022 il ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9262 del 2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Napoli. Tuttavia, tale decreto non è mai stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per incertezza sulla ricezione e/o conoscenza dello stesso da parte della . CP_1
Per tale ragione, il , stante l'avvenuto pignoramento dell'appartamento di Parte_1 proprietà della convenuta da parte di terzi e l'impossibilità di partecipare alla procedura pagina 2 di 7 esecutiva, ha adìto l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento dell'esistenza del credito e la conseguente condanna della convenuta al pagamento dello stesso.
Va premesso che parte attrice ha interesse, ex art. 100 c.p.c., a promuovere il presente giudizio, non essendo stata dichiarata l'esecutorietà dello stesso ex art. 647 c.p.c. Invero, come ha sovente affermato la Suprema Corte: “Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, di rigetto di una opposizione allo stato passivo, promossa da un creditore che, ponendo a base della domanda un decreto ingiuntivo privo della dichiarazione giudiziale di esecutorietà, aveva affermato il proprio diritto all'ammissione al passivo delle spese legali della procedura monitoria)” (Cass.
Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 23775 del 11 ottobre 2017) e ancora “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024). Ne consegue che, in assenza di dichiarazione di esecutorietà del decreto, parte attrice ha la possibilità di ottenere una pronuncia ordinaria di condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta, anche perché la vicenda non è coperta da alcun “giudicato” in senso sostanziale.
Orbene, il ha chiesto l'accertamento dell'esistenza dei crediti indicati Parte_1 nell'atto di citazione e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di tali somme. Si tratta, sempre in base alle tempestive deduzioni ed allegazioni dell'attore, di oneri condominiali, che com'è noto rientrano nella più ampia categoria di obbligazioni propter rem. Va, altresì, premesso che dalla documentazione depositata in atti risulta che pagina 3 di 7 è comproprietaria dell'unità immobiliare presente all'interno del Controparte_1
Condominio attoreo. In ogni caso, il può richiedere la condanna al Parte_1 pagamento delle somme dovute a uno solo dei comproprietari dell'unità immobiliare, essendo questi ultimo co-obbligati in solido (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21907 del
21/10/2011, che ha affermato: “I comproprietari di un'unità immobiliare sita in
sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al pagamento Parte_1 Parte_1 degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del , un insieme, sia in virtù del principio Parte_1 generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art.
113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del verso i terzi e non la questione relativa al Parte_1 se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale)”.).
Trattandosi di obbligazioni, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito (e, dunque, dell'inadempimento di parte convenuta) nonché ai fini dell'ottenimento della sentenza di condanna al pagamento del debito, vanno applicate le regole previste dall'art. 1218 c.c. In particolare, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore pagina 4 di 7 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Orbene, nel caso di specie, la domanda è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Invero, dalla documentazione depositata in atti emerge che il è creditore nei Parte_1 confronti di della complessiva somma di € 6.125,16. In particolare, Controparte_1
risulta debitrice di tali somme: Controparte_1
1. € 6.071,89 risultanti dal riparto consuntivo della gestione ordinaria 2019 approvato con delibera assembleare del 16.07.2020 (e comprensivo anche della quota relativa alla pulsantiera dei citofoni, pari a € 25,38);
2. € 53,27 relativi ai lavori di verniciatura della guaina, il cui riparto consuntivo è stato approvato con delibera assembleare del 07.04.2016.
Per quanto attiene, invece, alle restanti esposizioni debitorie dedotte da parte attrice non vi è agli atti prova dell'esistenza di tali debiti, poiché il non ha depositato i Parte_1 verbali di approvazione dei relativi bilanci consuntivi né il riparto delle spese. Né possono essere prese in considerazione, in questa sede, gli importi indicati nel decreto ingiuntivo, essendo lo stesso, come già affermato, privo di efficacia di “giudicato” perché non esecutivo. Dunque, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (a mente del quale pagina 5 di 7 “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) e del riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (in base al quale, il creditore prova il titolo ed allega l'inadempimento, mentre il debitore prova di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento si è verificato a causa di un'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile), in relazione a tali pretese creditoria la domanda risulta infondata.
Dunque, parte convenuta va condannata al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma totale di € 6.125,16, oltre interessi legali dal giorno della domanda ex art. 1282 c.c.
Per quanto attiene alla ulteriore richiesta, formulata da parte attrice, di rivalutazione delle somme va osservato quanto segue.
Invero, le obbligazioni condominiali rientrano (come nel caso di specie) nel novero delle obbligazioni pecuniarie, trattandosi di pagamento di somma di denaro. Le obbligazioni pecuniarie, a loro volta, sono debiti di valuta e sono sottoposte al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., a mente del quale “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”. Ne consegue che, applicando il principio nominalistico, la domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflativo, non può essere accolta.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza della nota di parte, si liquidano d'ufficio in favore dell'attore - come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento determinato in base alle somme liquidate ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014 (compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1499 del 22/01/2018) ed in base ai valori medi relativi alle quattro fasi ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria), ridotti del 50% per l'assenza di complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: pagina 6 di 7 • Accoglie, per quanto di ragione, la domanda del Parte_2
e, accertato che è debitrice nei confronti del condominio per la
[...] Controparte_1 complessiva somma di € 6.125,16, condanna al pagamento della Controparte_1 predetta somma nei confronti del , in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t.; il tutto oltre interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto;
condanna alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza Controparte_1 in favore del , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., e con attribuzione all'avvocato Carmela Sarnataro, qualificatasi antistatario;
spese liquidate in euro 2.540,00 oltre ad euro 264,00 per spese vive ed al
15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IV e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 7 di 7