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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 764 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
(cf ), costituita in giudizio senza ministero di altro difensore ex Parte_1 C.F._1 art. 86 cpc domiciliata in Catanzaro alla via XX Settembre 63 presso lo studio dell'avv.to Giuseppe
Spadafora, pec: Email_1
- Parte attrice - contro
(cf , rappresentata e difesa - giusta procura in atti – Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Eugenia Allegrini (cf ) pec e C.F._3 Email_2 dall'avv.to Sabrina Allegrini (cf ) pec C.F._4 Email_3
- Parte convenuta –
nonchè
, cf Controparte_2 C.F._5
- Parte convenuta contumace -
Oggetto: pagamento compensi professionali
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.06.2024, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato in data 20.02.2017 impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio di (cf ) deceduto in data 3.3.2016, gli eredi di quest'ultimo Persona_1 C.F._6 sono stati citati dall'avv.to per sentirli condannare al pagamento di € 14.424,00 oltre Parte_1 rimborso IVA e Cpa.
Parte attrice, in particolare, ha narrato di avere ricevuto unitamente all'avv.to Massimiliano Coppa il mandato da per promuovere una azione civile avente quale oggetto la richiesta Persona_1 di risarcimento danni subiti da quest'ultimo a causa di contagio da HCV.
Ha quindi esposto di avere svolto la seguente attività: instaurazione della causa civile iscritta al n.
3038/2007 RGAC presso il tribunale di Catanzaro seguita fino alla fase istruttoria;
attività di assistenza nella procedura transattiva avviata con il per la definizione bonaria Parte_2 della suddetta vicenda;
ricorso alla CEDU iscritto al n. 14839/2011 per ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'indennizzo ex legge 210/1992.
Si è costituita in giudizio , in qualità di vedova del de cuius, che si è opposta alla Controparte_1 domanda di parte attrice. In relazione al procedimento iscritto al n. 3038/07 ha eccepito che l'attività di difesa di è stata in realtà svolta dall'avv.to Massimiliano Coppa, che Persona_1 aveva benevolmente esteso i mandati ricevuti da alcuni suoi clienti anche all'odierna parte attrice la quale si sarebbe, però, limitata a sostituire in udienza l'avv.to Coppa. Ha aggiunto che la predetta causa civile si è conclusa con un rigetto della domanda proposta dal con sentenza Per_1
1872/2016.
In merito alla procedura transattiva instaurata con il in merito alla Parte_2 controversia di cui sopra, ha eccepito che non è stata raggiunta alcuna composizione stragiudiziale e che comunque i rapporti con il sono stati intrattenuti in via esclusiva dall'avv.to Coppa. Parte_2
Così come solo quest'ultimo avrebbe redatto il ricorso presentato nell'interesse del de cuius presso la . Ha comunque contestato la quantificazione dei compensi ed ha invocato che la sua Pt_3 eventuale responsabilità andrebbe comunque ridotta pro quota ex art. 752 cc
Successivamente, su disposizione del GI, parte attrice ha inviato l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita a e , individuati quali eredi di Controparte_2 Controparte_1 Per_1
.
[...]
In data 6 marzo 2018 parte attrice e hanno raggiunto un accordo transattivo, Controparte_1 di cui si dava atto all'udienza del 27.11.2018.
In ottemperanza al provvedimento del GI del 21.12.2018 parte attrice ha, poi, integrato il contraddittorio nei confronti di con atto di citazione notificato a mezzo posta e Controparte_2 ricevuto in data 17.04.2019.
Nella contumacia di quest'ultimo pronunciata all'udienza del 26.09.2019, è stato ammesso il suo interrogatorio formale. Seppur raggiunto da regolare notifica a mezzo posta ricevuta il 23.10.2019,
non si è presentato all'udienza del 25.2.2020. Controparte_2
L'istruttoria si è poi conclusa con l'escussione dei due testi e . Testimone_1 Tes_2
Con le note sostitutive dell'udienza del 27.06.2024 parte attrice ha chiesto di accertare l'avvenuto espletamento dell' attività professionale compiuta nell'interesse del de cuius , Persona_1 come meglio precisata in atti e provata nel corso del giudizio;
di condannare il sig. , Controparte_2 nella qualità di erede legittimo del sig. , al pagamento della quota parte (50%) delle Persona_1 competenze dovute per la prestazione erogata dalla istante nell'interesse del del cuius, sì come argomentata e provata e segnatamente al pagamento in favore della scrivente dell'importo pari ad
€ 7.212,00 (ossia € 14.424,00/2), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di condannare, inoltre, il convenuto contumace, sig. al pagamento delle spese e competenze di causa;
di dichiarare cessata la Controparte_2 materia del contendere in relazione alla posizione processuale della convenuta CP_1
.
[...]
2. Va subito dichiarata la cessazione della materia del contendere tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
2.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuta transazione versata in atti ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che la richiesta di una pronuncia conclusiva di rito è provenuta dalle stesse parti in causa all'udienza del 27.11.2018.
2.2 A norma dell'articolo 92 comma 3 c.p.c. - a fronte della conciliazione delle parti e della loro concorde richiesta - le spese di lite vengono compensate.
3. In merito alla domanda spiegata nei confronti di , vale quanto segue. Controparte_2
3.1 Si ritiene raggiunta la prova della qualità di erede di , in quanto in sede di Persona_1 interrogatorio formale quest'ultimo non ha risposto al seguente quesito: “ A) Se vero che, a seguito dell'accordo transattivo, sono state da Voi incassate le somme concordate con il Parte_2
”.
[...]
E' appena il caso di ricordare che l'art. 232 c.p.c. prevede al suo primo comma che «Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio». Pertanto la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale consente al giudice di ritenere ammessi i fatti
“con libera valutazione”, in ciò seguendo la tesi (probabilmente maggioritaria) che sussume la fattispecie entro gli schemi della prova liberamente valutabile, idonea a suffragare autonomamente il convincimento del giudice sullo specifico punto di fatto, senza bisogno di supporti probatori ulteriori (cfr Cass 19283/22).
Orbene proprio l'incasso delle somme spettanti al de cuius comporta l'accettazione tacita dell'eredità e quindi l'assunzione della qualità di erede da parte del convenuto.
3.2 In merito all'attività professionale de quo agitur, si registra che in atti è depositata la procura a margine dell'atto di citazione – sottoscritto anche dall'odierna parte attrice - con cui Per_1
ha conferito mandato all'avv.to Massimiliano Coppa ed all'avv.to per
[...] Parte_1 chiedere al ed altri convenuti il risarcimento dei danni occorsi a causa Parte_2 dell'infezione da HCV contratta per il trattamento emotrasfusionale cui il era stato Per_1 sottoposto presso il Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
così come sono anche a firma dell'avv.to le Pt_1 note 183 VI comma (proc n. 3038/2007), la dichiarazione di intenti inviata al per Parte_2 perseguire la procedura transattiva in conformità dell'art 4 DM 132 del 2009, copia del ricorso Pt_3
, la rinuncia dell'avv.to del 20.10.2014 al mandato. Pt_1
3.3 Va premesso che: “Il D.M. n. 127 del 2004, art. 7, comma 1, prevede, con disposizione analoga
a quella di cui alla L. n. 794 del 1992, art. 6, che nel caso in cui "incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”…….e che così che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato" (Cass 7030/2022). Nel caso di specie il convenuto non ha assolto a tale onere probatorio e pertanto all'avv.to – pur avendo adempiuto al proprio incarico congiuntamente Pt_1 con un altro collega - non può essere decurtato il proprio compenso.
3.4 Pertanto i compensi che possono essere riconosciuti secondo il DM 55/14 e succ modifiche sono in seguenti:
- Proc. n. 3038/2007 (valore indeterminabile complessità media secondo i valori minimi, stante il rigetto della domanda secondo quanto riferito da controparte senza contestazione di parte attrice):
€ 3.641,00 (1064 per studio, 708 per fase introduttiva, 1.869,00 per la fase di trattazione).
A tanto va aggiunto il compenso per la composizione stragiudiziale della lite (cfr lettera di intenti), pari al compenso liquidabile per la fase decisionale aumentato fino ad un quarto ex art. 4 comma 6 del D.M. 55/2014 (cfr Cass. n. 17325/2023). Nel caso di specie andrà riconosciuto un ulteriore compenso pari ad € 2.237,50 (1790+447,50).
- Ricorso CEDU (valore 5.201/26.000 secondo i valori minimi): € 3.009,00
3.5 Si giunge così ad un totale pari ad € 8.887,50 da ridurre di ½ come richiesto da parte attrice in applicazione del combinato disposto degli artt 752 e 581 cc.
Gli onorari ammontano, pertanto, ad € 4.443,75 cui vanno aggiunte le spese vive per l'attività espletata in via stragiudiziale e nel presente giudizio (€ 202,31) (cfr comparsa conclusionale di parte attrice) per un totale di € 4.646,06.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (1.101/5.200).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e , con integrale Parte_1 Controparte_1 compensazione tra le parti delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c.
2) Condanna a pagare € 4.646,06, di cui € 202,31 per spese, oltre accessori di legge Controparte_2 in favore di . Parte_1
3) Condanna a pagare le spese di lite del presente procedimento liquidate in € Controparte_2
2.552,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP in favore di . Parte_1
Catanzaro, lì 20.03.2025 Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 764 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
(cf ), costituita in giudizio senza ministero di altro difensore ex Parte_1 C.F._1 art. 86 cpc domiciliata in Catanzaro alla via XX Settembre 63 presso lo studio dell'avv.to Giuseppe
Spadafora, pec: Email_1
- Parte attrice - contro
(cf , rappresentata e difesa - giusta procura in atti – Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Eugenia Allegrini (cf ) pec e C.F._3 Email_2 dall'avv.to Sabrina Allegrini (cf ) pec C.F._4 Email_3
- Parte convenuta –
nonchè
, cf Controparte_2 C.F._5
- Parte convenuta contumace -
Oggetto: pagamento compensi professionali
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.06.2024, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione di termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato in data 20.02.2017 impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio di (cf ) deceduto in data 3.3.2016, gli eredi di quest'ultimo Persona_1 C.F._6 sono stati citati dall'avv.to per sentirli condannare al pagamento di € 14.424,00 oltre Parte_1 rimborso IVA e Cpa.
Parte attrice, in particolare, ha narrato di avere ricevuto unitamente all'avv.to Massimiliano Coppa il mandato da per promuovere una azione civile avente quale oggetto la richiesta Persona_1 di risarcimento danni subiti da quest'ultimo a causa di contagio da HCV.
Ha quindi esposto di avere svolto la seguente attività: instaurazione della causa civile iscritta al n.
3038/2007 RGAC presso il tribunale di Catanzaro seguita fino alla fase istruttoria;
attività di assistenza nella procedura transattiva avviata con il per la definizione bonaria Parte_2 della suddetta vicenda;
ricorso alla CEDU iscritto al n. 14839/2011 per ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'indennizzo ex legge 210/1992.
Si è costituita in giudizio , in qualità di vedova del de cuius, che si è opposta alla Controparte_1 domanda di parte attrice. In relazione al procedimento iscritto al n. 3038/07 ha eccepito che l'attività di difesa di è stata in realtà svolta dall'avv.to Massimiliano Coppa, che Persona_1 aveva benevolmente esteso i mandati ricevuti da alcuni suoi clienti anche all'odierna parte attrice la quale si sarebbe, però, limitata a sostituire in udienza l'avv.to Coppa. Ha aggiunto che la predetta causa civile si è conclusa con un rigetto della domanda proposta dal con sentenza Per_1
1872/2016.
In merito alla procedura transattiva instaurata con il in merito alla Parte_2 controversia di cui sopra, ha eccepito che non è stata raggiunta alcuna composizione stragiudiziale e che comunque i rapporti con il sono stati intrattenuti in via esclusiva dall'avv.to Coppa. Parte_2
Così come solo quest'ultimo avrebbe redatto il ricorso presentato nell'interesse del de cuius presso la . Ha comunque contestato la quantificazione dei compensi ed ha invocato che la sua Pt_3 eventuale responsabilità andrebbe comunque ridotta pro quota ex art. 752 cc
Successivamente, su disposizione del GI, parte attrice ha inviato l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita a e , individuati quali eredi di Controparte_2 Controparte_1 Per_1
.
[...]
In data 6 marzo 2018 parte attrice e hanno raggiunto un accordo transattivo, Controparte_1 di cui si dava atto all'udienza del 27.11.2018.
In ottemperanza al provvedimento del GI del 21.12.2018 parte attrice ha, poi, integrato il contraddittorio nei confronti di con atto di citazione notificato a mezzo posta e Controparte_2 ricevuto in data 17.04.2019.
Nella contumacia di quest'ultimo pronunciata all'udienza del 26.09.2019, è stato ammesso il suo interrogatorio formale. Seppur raggiunto da regolare notifica a mezzo posta ricevuta il 23.10.2019,
non si è presentato all'udienza del 25.2.2020. Controparte_2
L'istruttoria si è poi conclusa con l'escussione dei due testi e . Testimone_1 Tes_2
Con le note sostitutive dell'udienza del 27.06.2024 parte attrice ha chiesto di accertare l'avvenuto espletamento dell' attività professionale compiuta nell'interesse del de cuius , Persona_1 come meglio precisata in atti e provata nel corso del giudizio;
di condannare il sig. , Controparte_2 nella qualità di erede legittimo del sig. , al pagamento della quota parte (50%) delle Persona_1 competenze dovute per la prestazione erogata dalla istante nell'interesse del del cuius, sì come argomentata e provata e segnatamente al pagamento in favore della scrivente dell'importo pari ad
€ 7.212,00 (ossia € 14.424,00/2), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di condannare, inoltre, il convenuto contumace, sig. al pagamento delle spese e competenze di causa;
di dichiarare cessata la Controparte_2 materia del contendere in relazione alla posizione processuale della convenuta CP_1
.
[...]
2. Va subito dichiarata la cessazione della materia del contendere tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
2.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuta transazione versata in atti ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che la richiesta di una pronuncia conclusiva di rito è provenuta dalle stesse parti in causa all'udienza del 27.11.2018.
2.2 A norma dell'articolo 92 comma 3 c.p.c. - a fronte della conciliazione delle parti e della loro concorde richiesta - le spese di lite vengono compensate.
3. In merito alla domanda spiegata nei confronti di , vale quanto segue. Controparte_2
3.1 Si ritiene raggiunta la prova della qualità di erede di , in quanto in sede di Persona_1 interrogatorio formale quest'ultimo non ha risposto al seguente quesito: “ A) Se vero che, a seguito dell'accordo transattivo, sono state da Voi incassate le somme concordate con il Parte_2
”.
[...]
E' appena il caso di ricordare che l'art. 232 c.p.c. prevede al suo primo comma che «Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio». Pertanto la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale consente al giudice di ritenere ammessi i fatti
“con libera valutazione”, in ciò seguendo la tesi (probabilmente maggioritaria) che sussume la fattispecie entro gli schemi della prova liberamente valutabile, idonea a suffragare autonomamente il convincimento del giudice sullo specifico punto di fatto, senza bisogno di supporti probatori ulteriori (cfr Cass 19283/22).
Orbene proprio l'incasso delle somme spettanti al de cuius comporta l'accettazione tacita dell'eredità e quindi l'assunzione della qualità di erede da parte del convenuto.
3.2 In merito all'attività professionale de quo agitur, si registra che in atti è depositata la procura a margine dell'atto di citazione – sottoscritto anche dall'odierna parte attrice - con cui Per_1
ha conferito mandato all'avv.to Massimiliano Coppa ed all'avv.to per
[...] Parte_1 chiedere al ed altri convenuti il risarcimento dei danni occorsi a causa Parte_2 dell'infezione da HCV contratta per il trattamento emotrasfusionale cui il era stato Per_1 sottoposto presso il Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
così come sono anche a firma dell'avv.to le Pt_1 note 183 VI comma (proc n. 3038/2007), la dichiarazione di intenti inviata al per Parte_2 perseguire la procedura transattiva in conformità dell'art 4 DM 132 del 2009, copia del ricorso Pt_3
, la rinuncia dell'avv.to del 20.10.2014 al mandato. Pt_1
3.3 Va premesso che: “Il D.M. n. 127 del 2004, art. 7, comma 1, prevede, con disposizione analoga
a quella di cui alla L. n. 794 del 1992, art. 6, che nel caso in cui "incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”…….e che così che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato" (Cass 7030/2022). Nel caso di specie il convenuto non ha assolto a tale onere probatorio e pertanto all'avv.to – pur avendo adempiuto al proprio incarico congiuntamente Pt_1 con un altro collega - non può essere decurtato il proprio compenso.
3.4 Pertanto i compensi che possono essere riconosciuti secondo il DM 55/14 e succ modifiche sono in seguenti:
- Proc. n. 3038/2007 (valore indeterminabile complessità media secondo i valori minimi, stante il rigetto della domanda secondo quanto riferito da controparte senza contestazione di parte attrice):
€ 3.641,00 (1064 per studio, 708 per fase introduttiva, 1.869,00 per la fase di trattazione).
A tanto va aggiunto il compenso per la composizione stragiudiziale della lite (cfr lettera di intenti), pari al compenso liquidabile per la fase decisionale aumentato fino ad un quarto ex art. 4 comma 6 del D.M. 55/2014 (cfr Cass. n. 17325/2023). Nel caso di specie andrà riconosciuto un ulteriore compenso pari ad € 2.237,50 (1790+447,50).
- Ricorso CEDU (valore 5.201/26.000 secondo i valori minimi): € 3.009,00
3.5 Si giunge così ad un totale pari ad € 8.887,50 da ridurre di ½ come richiesto da parte attrice in applicazione del combinato disposto degli artt 752 e 581 cc.
Gli onorari ammontano, pertanto, ad € 4.443,75 cui vanno aggiunte le spese vive per l'attività espletata in via stragiudiziale e nel presente giudizio (€ 202,31) (cfr comparsa conclusionale di parte attrice) per un totale di € 4.646,06.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (1.101/5.200).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e , con integrale Parte_1 Controparte_1 compensazione tra le parti delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c.
2) Condanna a pagare € 4.646,06, di cui € 202,31 per spese, oltre accessori di legge Controparte_2 in favore di . Parte_1
3) Condanna a pagare le spese di lite del presente procedimento liquidate in € Controparte_2
2.552,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP in favore di . Parte_1
Catanzaro, lì 20.03.2025 Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo