Art. 1. Articolo unico.
Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 , sono apportate le seguenti modifiche:
I. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
II. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
III. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
IV. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
V. - Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, e' di 590.
La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 , nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, e' sostituita da quella annessa alla presente legge.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 , sono apportate le seguenti modifiche:
I. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
II. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
III. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
IV. ((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
V. - Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, e' di 590.
La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 , nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, e' sostituita da quella annessa alla presente legge.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.