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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3119/2024
RE BBLICA TA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3119/2024 promossa da:
C.F. 1 ), nata a [...] (C.F. Parte 1
il 22.10.1946;
RICORRENTE
e
), nato in [...] (C.F. C.F. 2 Controparte_1
(EGITTO) il 01.01.1948, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Rossi, presso lo studio del difensore (Pec: con elezione di domicilio
Email 1 );
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, Parte_1 e [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte 1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 25.02.1993, che dall'unione era nato il figlio Persona 1 (Roma, 13.11.1983), maggiorenne ed economicamente indipendente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la loro vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori e nonni;
2. I ricorrenti concordemente dichiarano che la casa coniugale, verrà temporaneamente assegnata alla Sig.ra Pt 1 ; 3. ciascuno dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, provvederà da solo al proprio mantenimento;
4. i coniugi si prestano sin d'ora ampio e reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto ".
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi fermo restando che la casa coniugale resta in godimento e non già in assegnazione alla Pt 1
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3119/2024:
dichiara la separazione personale tra Parte_1 e [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 25.02.1993; CP 1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 00281, parte 1, serie 01);
omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 11.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
RE BBLICA TA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3119/2024 promossa da:
C.F. 1 ), nata a [...] (C.F. Parte 1
il 22.10.1946;
RICORRENTE
e
), nato in [...] (C.F. C.F. 2 Controparte_1
(EGITTO) il 01.01.1948, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Rossi, presso lo studio del difensore (Pec: con elezione di domicilio
Email 1 );
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, Parte_1 e [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte 1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 25.02.1993, che dall'unione era nato il figlio Persona 1 (Roma, 13.11.1983), maggiorenne ed economicamente indipendente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la loro vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori e nonni;
2. I ricorrenti concordemente dichiarano che la casa coniugale, verrà temporaneamente assegnata alla Sig.ra Pt 1 ; 3. ciascuno dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, provvederà da solo al proprio mantenimento;
4. i coniugi si prestano sin d'ora ampio e reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto ".
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi fermo restando che la casa coniugale resta in godimento e non già in assegnazione alla Pt 1
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3119/2024:
dichiara la separazione personale tra Parte_1 e [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 25.02.1993; CP 1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 00281, parte 1, serie 01);
omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 11.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi