Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 2206/2024 sono comparsi l'Avv. Sturiale Gianluigi per parte ricorrente e l'Avv. Giacomo Gazzara ped delega degli Avv.ti Puglisi, Tomasello e Cordopatri per parte resistente che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono, riportandosi agli atti e verbali, e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 2206/2024
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della C.F._1 società Euro Best srl, con sede in Savoca, C.da Ligoria, (c.f./p.iva ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sturiale Gianluigi ed elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita, 407, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
, (P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Direttore Generale, Dott. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Carmela Puglisi del ruolo professionale, Michele Cordopatri e Caterina Tomasello, ed elettivamente domiciliata presso la sede in Via La Farina, n. CP_1
263, giusta procura in atti;
- RESISTENTE –
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.03.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.05.2024, , in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore unico della Euro Best srl, proponeva ricorso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 162/2024 del 10.04.2024, notificata in data 30.04.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.614,00, di cui € 14,00 per spese di procedimento, emessa a titolo di sanzione per l'asserita violazione dell'art. 3 co. 8 d.lgs. n. 58/04 nei termini previsti dall'art. 7 co. 18 dpr
19/10/2000 n. 437 e dell'art. 7 co. 10 e 11 del DMS del 31/01/2002, e di ogni altro propedeutico e consequenziale, ivi incluso il verbale di illecito amministrativo n.
34/2019 elevato nei suoi confronti il 12.07.2019.
Il ricorso in opposizione si fonda sui seguenti motivi, come meglio specificati in atti, relativi anzitutto all'asserita violazione ed erronea applicazione dell'art.3 co. 8 d. lgs. 58/04, degli articoli 6, co. 3, 14 e 18 della L. 689/81, all'omessa contestazione dell'infrazione e all'omessa notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente, in particolare, osservava come la contestazione della violazione non fosse avvenuta correttamente, in quanto con il verbale di illecito amministrativo n. 34/2019
l'infrazione sarebbe stata contestata alla società Eurobest srl in qualità di trasgressore principale, mentre al nella qualità di obbligato in solido, in tal modo violando Pt_1
l'art. 6, co.3 della L. 689/81, secondo cui autore della violazione amministrativa può essere soltanto persona fisica.
Parte ricorrente eccepiva, ancora, la nullità del verbale di illecito amministrativo n.
34/2019 e della consequenziale ordinanza ingiunzione per omessa indicazione del fatto contestato o per carenza di motivazione.
In ultimo, il rilevava da un lato la mancanza dell'elemento soggettivo in ordine Pt_1 alla violazione contestata e dall'altro l'impossibilità di sanare la suddetta violazione, non avendo l'autorità incaricata prescritto al detentore degli animali gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni, come sarebbe stato suo onere fare ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 58/04. Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva Controparte_1
e chiedeva il rigetto di tutte le eccezioni e domande formulate dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, che fosse dichiarata la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 162/2024, con vittoria di spese e compensi.
Con specifico riferimento al merito, parte resistente osservava la regolarità e la fondatezza della contestazione di illecito amministrativo, dal momento che, a carico del ricorrente, sarebbe stata riscontrata una violazione non suscettibile di sanatoria, con conseguente impossibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 4 D. Lgs. 58/04. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto la domanda di annullamento spiegata da
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 162/2024 del 10.04.2024, notificata Parte_1 in data 30.04.2024, emessa dall con cui è Controparte_1 stato ingiunto al ricorrente, nella qualità di amministratore unico della Euro Best srl, con sede in Savoca (ME), c.da Ligoria, il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di € 8.600,00, oltre € 14,00 per spese di procedimento, per l'asserita violazione dell'art. 3, comma 8 del D. lgs. n. 58/04 nei termini previsti dall'Art. 7, comma 18 del D.P.R. 10710/2000 n. 437 e dell'art. 7 commi 10 e 11 del DMS del
31.01.2002, determinato dal ritardo nella notifica della movimentazione per n. 43 capi bovini (euro 200 di sanzione per ogni capo).
Con il primo motivo d'opposizione, il lamenta l'illegittimità dell'ordinanza Pt_1 ingiunzione impugnata, attesa la violazione degli articoli 6, co.3, 14 e 18 della legge
689/81, dal momento che nel caso di specie, l'infrazione - accertata in data 12.07.2019 con verbale di illecito amministrativo n. 34/2019 - sarebbe stata contestata alla società
Eurobest srl in qualità di trasgressore principale e al ricorrente, in proprio, quale obbligato in solido.
Ad avviso di parte ricorrente, sarebbe stato in tal modo violato il disposto dell'art. 6, comma terzo L. 689/81, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge e diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione può essere soltanto la persona fisica e non la persona giuridica. La qualità di rappresentante legale di una società da parte dell'autore della violazione rileverebbe, infatti, al diverso fine della responsabilità solidale della persona giuridica, ai sensi dell'art. 6 citato. Tali deduzioni, tuttavia, non trovano risconto probatorio nella documentazione in atti.
Ed in effetti, tanto con il verbale di illecito amministrativo n. 34/2019 del 12.07.2019 quanto con l'ordinanza ingiunzione n. 162/24 è stato individuato Parte_1 quale autore della violazione. Più nello specifico, con il suddetto verbale del 12.07.2019, il persona fisica, Pt_1 viene indicato sia nella sezione “trasgressore”, nella sua qualità di Amministratore unico della Euro Best s.r.l, quanto nella parte relativa al soggetto “obbligato in solido”. Allo stesso modo destinatario dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio è
[...]
, nella qualità di Amministratore unico della “Euro Best s.r.l. Parte_1
Corretta appare dunque l'individuazione del soggetto responsabile della violazione;
in ossequio al criterio di imputazione soggettiva di cui all'art. 6 L. 689/81, come autore materiale dell'illecito è stata individuata una persona fisica e non già direttamente una persona giuridica. L'affermazione della responsabilità del da parte Pt_1 dell'Amministrazione resistente risulta, pertanto, conforme al principio della personalità della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata nei confronti di nella sua qualità di legale rappresentante della persona Parte_1 giuridica oltre che in proprio (cfr. sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indicazione della carica rivestita dal trasgressore rileva ai fini della responsabilità solidale dell'ente; ex multis Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 10890 del
2018; Cass. civ. n. 11643/2010; Cass. civ. n. 16661/2007).
Passando ad esaminare l'ulteriore doglianza di parte ricorrente, il eccepisce la Pt_1 nullità del verbale di illecito amministrativo n. 34/2019 e della consequenziale ordinanza ingiunzione, in quanto non sufficientemente motivati circa gli estremi di fatto e di diritto della violazione, con compromissione del diritto di difesa.
A tal riguardo, va premesso che: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione opposta risulta adeguatamente motivata, con l'indicazione della violazione (“Ritardo nella notifica per 43 capi bovini”) e della normativa sanzionatoria applicata. Invero, l'obbligo di motivazione può dirsi assolto tutte le volte in cui dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata così da permettere all'ingiunto di far valere le sue ragioni. Al contempo, con il verbale di illecito amministrativo, i verbalizzanti hanno specificato le modalità dell'illecito consistente nell'infrazione “nei tempi di notifica dell'evento movimentazione di ingresso in azienda anomalie n.
6 -movimentazione di uscita da allevamento anomale n. 37 compresa l'uscita per il macello per un totale capi 43 (quarantatre) relativamente all'anno 2019”. Tanto premesso, passando ad esaminare il merito della controversia, per meglio inquadrare la fattispecie oggetto di giudizio, appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento, relativo alla ritardata comunicazione dei dati di movimentazione degli animali da e verso l'allevamento.
Ora, l'obbligo a carico del detentore degli animali di comunicazione, entro termini ben stabiliti, degli eventi riguardanti la movimentazione viene posto dalla normativa sia comunitaria che nazionale e risponde all'esigenza di attuare una tutela efficace della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del patrimonio zootecnico.
A tal fine, è stata istituita l'Anagrafe Nazionale Zootecnica che si basa sull'identificazione e registrazione delle aziende e degli animali, delle nascite e delle morti degli animali e sulla registrazione delle movimentazioni. Tali registrazioni confluiscono, poi, nella Banca Dati Nazionale (BDN), istituita con il D. Lgs n. 196/99, tramite il collegamento telematico tra gli operatori zootecnici, la Banca Dati Regionale
e gli organi di controllo.
In ordine alla normativa sanzionatoria richiamata nell'ordinanza ingiunzione n. 162/2024, l'art. 3, comma 8, d. lgs.29 gennaio 2004, n. 58 stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei
Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a
600,00 euro per ogni capo.” Più nello specifico, l'art. 7 comma 18 d.p.r. 437/2000, pure richiamato, recita che: “Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.” Il comma 10 dell'art. 7 del D.M. 31.1.2002 dispone poi che: “Il detentore comunica alla banca dati nazionale ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.” Tanto premesso, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4 d. lgs. n. 58 del 2004 assumendo l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per non avere l'Amministrazione impartito all'odierno ricorrente le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione delle violazioni contestate, previste espressamente dalla citata disposizione di legge, la cui osservanza avrebbe determinato l'estinzione delle sanzioni. L'articolo richiamato, in particolare, prevede che: “L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.” Dal canto suo, l rileva che, pur ricorrendo Controparte_1
l'ipotesi del primo accesso presso l'azienda del la violazione contestata non Pt_1 sarebbe stata comunque sanabile, con la conseguenza che l'eventuale successiva notificazione alla BDN non determina l'estinzione della sanzione o la non punibilità del fatto contestato. Nello specifico, ad avviso dell'Amministrazione resistente, in caso di comunicazione tardiva non sarebbe stato possibile eliminare le conseguenze dannose o pericolose della condotta, posta l'esistenza di una violazione sostanziale e non meramente formale della normativa.
Ciò posto, va, a questo punto, ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09).
Per quanto sopra, gli elementi di fatto attestati dagli agenti verbalizzanti – la violazione dei tempi di notifica dell'evento movimentazione di ingresso in allevamento per n. 6 capi e di uscita dall'allevamento, compresa l'uscita per il macello di n. 37 capi -, contrastanti con la normativa richiamata negli stessi verbali, sono coperti da fede privilegiata e come tali contestabili sono in sede di querela di falso.
Per quanto concerne la sanabilità o meno dell'illecito contestato, deve osservarsi che nel caso che occupa la mancata osservanza delle tempistiche prescritte dalla normativa
è essa stessa idonea ad integrare la violazione di cui all'art. 3, comma 8 d.lgs. 58/2004, in forza della lettera della norma e della ratio perseguita di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico.
A ciò si aggiunga che, anche qualora la comunicazione fosse avvenuta nei tempi, la sanatoria di cui all'art. 4 del decreto citato avrebbe pure richiesto di verificare la sicura identificazione degli animali. Ciò non è stato dimostrato nel caso di esame.
Parte ricorrente, infatti, non ha dato prova né delle successive comunicazioni né del contenuto delle stesse, limitandosi a dedurre che il ritardo imputatogli non abbia comunque inciso sull'identificazione degli animali. Per completezza, poi, a nulla rileva la contestazione sollevata dal ricorrente circa l'assenza dell'elemento soggettivo in ordine alla violazione riscontrata. Lo stesso, nello specifico, rappresenta che, nel periodo in contestazione, non versava in condizioni di salute ottimali, situazione che lo aveva costretto a frequenti esami diagnostici, come da certificato medico in atti.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente statuito che: “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.” (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020)
In tema di sanzioni amministrative spetta, dunque, a colui che invoca la sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità l'onere di dimostrare la situazione di fatto a sostegno dell'operatività dell'esimente, reale o putativa, non essendo a tal fine sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi supporto probatorio (v. Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 15195 del 09/06/2008; cfr. nello stesso senso Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
14286 del 14/06/2010).
Tanto osservato, alla luce delle risultanze processuali, pur emergendo – in generale- dalla documentazione in atti la veridicità di quanto asserito dal ricorrente in ordine alla sussistenza della situazione sanitaria lamentata (v. certificazione medica , in Pt_1 concreto, non è stata tuttavia fornita la prova del nesso di causalità tra la sussistenza della patologia e il ritardo nella comunicazione dei dati. Va pure messo in evidenza come, anche in sede di contestazione immediata della violazione in esame, nulla è stato dichiarato dal circa l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni normative per cause di forza Pt_1 maggiore.
Per quanto concerne, poi, l'asserita violazione dell'art. 8 L. 689/81, disposizione relativa al cumulo giuridico, deve osservarsi quanto segue. Il ricorrente sostiene che, secondo quanto emergerebbe dal verbale di illecito amministrativo, con un'unica condotta – consistente nell'omissione della registrazione in BDN della movimentazione di capi bovini – si sarebbe verificata la plurima violazione della stessa disposizione di legge. Dall'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, il fa derivare l'applicazione della sanzione di € 600,00, pari al Pt_1 triplo di € 200,00. Tale ricostruzione, tuttavia, non merita accoglimento.
In tema di sanzioni amministrative, infatti, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, non trova applicazione ove diversamente stabilito della legge (“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”).
Nel caso che occupa, è la stessa disposizione di legge violata a prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria debba essere commisurata al numero dei capi di cui sia stata omessa o ritarda la registrazione (da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni capo;
cfr. art. 3, comma 8 d.lgs. 58/04).
In ultimo, in ordine alla richiesta modifica del provvedimento impugnato, con quantificazione della sanzione amministrativa nel minimo edittale, si rileva che in materia di illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81: “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.” Con l'ordinanza ingiunzione opposta al – già ammesso al pagamento in misura Pt_1 ridotta con il verbale di illecito amministrativo - è stata comminata la sanzione di €
8.600,00 pari al doppio del minimo edittale (€ 200,00 per n. 43 capi bovini).
Alla luce del compendio probatorio in atti, tale importo appare rispondente alle previsioni di legge e ai parametri di cui all'art. 11 L. 689/81 nonché congrua rispetto alla gravità del fatto commesso, non essendo emersi in corso di causa elementi atti ad attenuare l'illiceità della condotta. Per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da Parte_1
va rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 162/2024 del
[...] 10.04.2024, notificata in data 30.04.2024, emessa dall Controparte_1
.
[...]
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore dell' Parte_1 Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'ordinanza ingiunzione n. 162/2024 del 10.04.2024 emessa dalla emessa dall;
Controparte_1
- Condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore dell' che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 12.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna