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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4163/2023 avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FERRETTI GABRIELE, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 16/12/1990 in
Alpignano (To);
pagina 1 di 7 - ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. disporre che la IA minore , nata il [...] a [...], venga affidata in via esclusiva Per_1 alla madre, autorizzando quest'ultima, anche in difetto del consenso paterno, ad assumere tutte le decisioni inerenti alla salute e alla cura di , comprese quelle di straordinaria Per_1 amministrazione;
Cont
2. disporre la continuazione della presa in carico del SI. da parte di e;
CP_1 CP_2
3. disporre la continuazione della valutazione delle capacità genitoriali paterne, da parte della
; CP_4
4. disporre la sospensione di qualsiasi rapporto di con il padre (anche i contatti telefonici) e Per_1 vietare all'uomo di contattare la IA minore e di avvicinarsi a lei e ai luoghi dalla stessa frequentati;
5. disporre la continuazione, da parte della Stazione CC competente per la residenza familiare, della vigilanza sul rispetto del divieto per il padre di contattare e di avvicinarsi alla IA minore, con immediata segnalazione alla Procura presso il TO e al TM di eventuali violazioni;
6. disporre che il SI. versi un assegno di mantenimento per entrambe le figlie CP_1 Per_1
e di 500,00 € (cinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione Istat, nonché a corrispondere il 50% Per_2 delle spese mediche non coperte dal SSN, ludiche e sportive, come da Protocollo d'intesa sottoscritto fra magistrati e avvocati Tribunale Torino. Le suddette somme verranno versate entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate IBAN già note della SI.ra ; Parte_1
7. disporre che il SI. versi gli arretrati dovuti per il mantenimento a far data dall'omologa di CP_1 separazione;
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_2 CP_1 concordatario in Alpignano il 16/12/1990. pagina 2 di 7 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alpignano
(atto n. 56, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/10/2000 e il 01/07/2008. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
05/03/2018, omologata dal Tribunale di Torino in data 06/03/2018.
Con ricorso depositato il 21/02/2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, disponendosi in suo favore l'affidamento in via esclusiva della minore . Parte attrice domandava, altresì, di prevedersi la prosecuzione della Per_1 presa in carico del convenuto, sia da parte del sia del DSM, nonché di disporsi la prosecuzione CP_2 dell'accertamento in punto capacità genitoriali paterni da parte della NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Parte ricorrente chiedeva, inoltre, la sospensione degli incontri e dei contatti padre-IA, nonché la prosecuzione dell'incarico, da parte della stazione Carabinieri competente, di vigilanza sul rispetto del divieto di avvicinamento e di contatti da parte del padre nei confronti della minore con segnalazione, nel caso di violazione, al Tribunale ordinario ovvero al Tribunale per i Minorenni. Infine, in punto contributo al mantenimento, parte ricorrente richiedeva di disporsi a carico di controparte un assegno di mantenimento per ambedue le figlie pari ad euro 500,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT, con la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie a far data dall'omologa di separazione.
All'udienza del 11/07/2023 il Giudice sentiva personalmente parte ricorrente e, data l'assenza di controparte nonché i gravi indici di inadeguatezza genitoriale del padre, come emergenti dalla documentazione degli atti penali e del Tribunale dei Minorenni, affidava in via esclusiva la minore alla madre confermando la sospensione di qualsiasi rapporto padre-IA. Il Giudice, inoltre, Per_1 confermava sia le statuizioni economiche vigenti sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale già in essere provvedendo, infine, a disporre la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e di sostengo sia da parte dei Servizi Sociali sia da parte della dell'Età Evolutiva. Il CP_4
Giudice invitava, altresì, il Tribunale per i Minorenni di Torino a valutare la propria competenza ed eventualmente a trasmettere gli atti nel presente procedimento.
In data 27/11/2023 pervenivano sia la relazione sociale in cui emergeva la volontà della minore di non incontrare il padre (cfr. rel. sociale del 23/11/2023), sia la sentenza penale di condanna a carico di parte resistente.
All'udienza del 04/12/2023 il Giudice, dichiarata la contumacia del sig. , CP_1 vista l'istanza di parte ricorrente in punto assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., provvedeva pagina 3 di 7 ad assegnare i termini di cui sopra rinviando a successiva udienza per discussione e decisione sulle prove. Parte ricorrente provvedeva in data 09/02/2024 al deposito della memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c.
e in data 08/03/2024 al deposito della memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c.
All'udienza del 06/05/2024 il Giudice, ritenuto di reiterare l'invito al Tribunale per i Minorenni di Torino a valutare la propria competenza ed eventualmente trasmettendo gli atti nel presente procedimento, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 13/11/2024 pervenivano sia la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino in cui, all'esito del procedimento ivi pendente, veniva dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 05/03/2025 il Giudice, precisate le conclusioni da parte attrice, rimetteva la
Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, collocazione, regime di visita e sul mantenimento della minore.
Il Tribunale, dando atto che con decreto del Tribunale dei Minorenni di Torino del 29.10.2024, è stata dichiarata la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale, ritiene di dover CP_1 confermare quanto disposto dall'ordinanza presidenziale dell'11.7.2023. In particolare, deve essere confermato l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, sig.ra della IA minore Parte_1
, in applicazione dell'art 337 quater c.c., la quale assumerà in via esclusiva le decisioni di Per_1
pagina 4 di 7 ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la IA minore ex art. 337 quater cc.
(scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.). L'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto, vista la pronunciata decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il sig è stato condannato per atti violenti e persecutori e CP_1 approcci sessuali ai danni della IA maggiorenne (oltre che per condotte maltrattanti anche Per_2 nei confronti della moglie e della IA ), disinvestendo completamente il ruolo genitoriale nei Per_1 confronti della IA minore . Per_1
Il Tribunale ritiene altresì di confermare che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, sig. ra cui deve essere assegnata la casa famigliare. Parte_1
Con riferimento agli incontri e contatti tra il padre e la minore , il Collegio ritiene di dover Per_2 confermare la sospensione degli incontri e dei contatti, anche telefonici, tra il padre e la IA . Per_1
Dovrà quindi proseguire il percorso di sostegno al nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati, volto al sostegno della madre e della minore, unitamente alla presa in carico CP_ presso il competente territorialmente per il convenuto contumace.
In punto mantenimento della minore e della IA , maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente essendo studentessa, ritiene il Collegio di disporre a carico del resistente contumace, come già previsto in sede di separazione personale dei coniugi, che il sig. CP_1 versi come contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 500,00
[...]
(250,00 euro per IA) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, non essendo emerse circostanze nuove medio tempore intervenute, quanto alla condizione economica delle parti.
Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
pagina 5 di 7 Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.808,00
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano di provvedere alle incombenze di legge.
DA'ATTO dell'intervenuta decadenza del padre, sig. dall'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale in favore della IA minore, . Per_1
DISPONE, per l'effetto, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sig. ra Per_1 Parte_1 che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la IA minori ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.).
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la Per_1 madre.
DISPONE la sospensione degli incontri e contatti tra il padre e la IA minore . Per_1
INVITA il sig. a seguire il percorso presso il Serd territorialmente competente. CP_1
DISPONE che corrisponda a per il contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 500,00 (250,00 euro per IA), da versarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, a far data dalla proposizione del ricorso (febbraio 2024).
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva competenti territorialmente, la prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse della madre sig.ra e della minore. Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4163/2023 avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FERRETTI GABRIELE, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 16/12/1990 in
Alpignano (To);
pagina 1 di 7 - ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. disporre che la IA minore , nata il [...] a [...], venga affidata in via esclusiva Per_1 alla madre, autorizzando quest'ultima, anche in difetto del consenso paterno, ad assumere tutte le decisioni inerenti alla salute e alla cura di , comprese quelle di straordinaria Per_1 amministrazione;
Cont
2. disporre la continuazione della presa in carico del SI. da parte di e;
CP_1 CP_2
3. disporre la continuazione della valutazione delle capacità genitoriali paterne, da parte della
; CP_4
4. disporre la sospensione di qualsiasi rapporto di con il padre (anche i contatti telefonici) e Per_1 vietare all'uomo di contattare la IA minore e di avvicinarsi a lei e ai luoghi dalla stessa frequentati;
5. disporre la continuazione, da parte della Stazione CC competente per la residenza familiare, della vigilanza sul rispetto del divieto per il padre di contattare e di avvicinarsi alla IA minore, con immediata segnalazione alla Procura presso il TO e al TM di eventuali violazioni;
6. disporre che il SI. versi un assegno di mantenimento per entrambe le figlie CP_1 Per_1
e di 500,00 € (cinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione Istat, nonché a corrispondere il 50% Per_2 delle spese mediche non coperte dal SSN, ludiche e sportive, come da Protocollo d'intesa sottoscritto fra magistrati e avvocati Tribunale Torino. Le suddette somme verranno versate entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate IBAN già note della SI.ra ; Parte_1
7. disporre che il SI. versi gli arretrati dovuti per il mantenimento a far data dall'omologa di CP_1 separazione;
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_2 CP_1 concordatario in Alpignano il 16/12/1990. pagina 2 di 7 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alpignano
(atto n. 56, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/10/2000 e il 01/07/2008. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
05/03/2018, omologata dal Tribunale di Torino in data 06/03/2018.
Con ricorso depositato il 21/02/2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, disponendosi in suo favore l'affidamento in via esclusiva della minore . Parte attrice domandava, altresì, di prevedersi la prosecuzione della Per_1 presa in carico del convenuto, sia da parte del sia del DSM, nonché di disporsi la prosecuzione CP_2 dell'accertamento in punto capacità genitoriali paterni da parte della NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Parte ricorrente chiedeva, inoltre, la sospensione degli incontri e dei contatti padre-IA, nonché la prosecuzione dell'incarico, da parte della stazione Carabinieri competente, di vigilanza sul rispetto del divieto di avvicinamento e di contatti da parte del padre nei confronti della minore con segnalazione, nel caso di violazione, al Tribunale ordinario ovvero al Tribunale per i Minorenni. Infine, in punto contributo al mantenimento, parte ricorrente richiedeva di disporsi a carico di controparte un assegno di mantenimento per ambedue le figlie pari ad euro 500,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT, con la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie a far data dall'omologa di separazione.
All'udienza del 11/07/2023 il Giudice sentiva personalmente parte ricorrente e, data l'assenza di controparte nonché i gravi indici di inadeguatezza genitoriale del padre, come emergenti dalla documentazione degli atti penali e del Tribunale dei Minorenni, affidava in via esclusiva la minore alla madre confermando la sospensione di qualsiasi rapporto padre-IA. Il Giudice, inoltre, Per_1 confermava sia le statuizioni economiche vigenti sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale già in essere provvedendo, infine, a disporre la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e di sostengo sia da parte dei Servizi Sociali sia da parte della dell'Età Evolutiva. Il CP_4
Giudice invitava, altresì, il Tribunale per i Minorenni di Torino a valutare la propria competenza ed eventualmente a trasmettere gli atti nel presente procedimento.
In data 27/11/2023 pervenivano sia la relazione sociale in cui emergeva la volontà della minore di non incontrare il padre (cfr. rel. sociale del 23/11/2023), sia la sentenza penale di condanna a carico di parte resistente.
All'udienza del 04/12/2023 il Giudice, dichiarata la contumacia del sig. , CP_1 vista l'istanza di parte ricorrente in punto assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., provvedeva pagina 3 di 7 ad assegnare i termini di cui sopra rinviando a successiva udienza per discussione e decisione sulle prove. Parte ricorrente provvedeva in data 09/02/2024 al deposito della memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c.
e in data 08/03/2024 al deposito della memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c.
All'udienza del 06/05/2024 il Giudice, ritenuto di reiterare l'invito al Tribunale per i Minorenni di Torino a valutare la propria competenza ed eventualmente trasmettendo gli atti nel presente procedimento, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 13/11/2024 pervenivano sia la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino in cui, all'esito del procedimento ivi pendente, veniva dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 05/03/2025 il Giudice, precisate le conclusioni da parte attrice, rimetteva la
Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, collocazione, regime di visita e sul mantenimento della minore.
Il Tribunale, dando atto che con decreto del Tribunale dei Minorenni di Torino del 29.10.2024, è stata dichiarata la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale, ritiene di dover CP_1 confermare quanto disposto dall'ordinanza presidenziale dell'11.7.2023. In particolare, deve essere confermato l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, sig.ra della IA minore Parte_1
, in applicazione dell'art 337 quater c.c., la quale assumerà in via esclusiva le decisioni di Per_1
pagina 4 di 7 ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la IA minore ex art. 337 quater cc.
(scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.). L'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto, vista la pronunciata decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il sig è stato condannato per atti violenti e persecutori e CP_1 approcci sessuali ai danni della IA maggiorenne (oltre che per condotte maltrattanti anche Per_2 nei confronti della moglie e della IA ), disinvestendo completamente il ruolo genitoriale nei Per_1 confronti della IA minore . Per_1
Il Tribunale ritiene altresì di confermare che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, sig. ra cui deve essere assegnata la casa famigliare. Parte_1
Con riferimento agli incontri e contatti tra il padre e la minore , il Collegio ritiene di dover Per_2 confermare la sospensione degli incontri e dei contatti, anche telefonici, tra il padre e la IA . Per_1
Dovrà quindi proseguire il percorso di sostegno al nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati, volto al sostegno della madre e della minore, unitamente alla presa in carico CP_ presso il competente territorialmente per il convenuto contumace.
In punto mantenimento della minore e della IA , maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente essendo studentessa, ritiene il Collegio di disporre a carico del resistente contumace, come già previsto in sede di separazione personale dei coniugi, che il sig. CP_1 versi come contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 500,00
[...]
(250,00 euro per IA) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, non essendo emerse circostanze nuove medio tempore intervenute, quanto alla condizione economica delle parti.
Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
pagina 5 di 7 Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.808,00
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alpignano di provvedere alle incombenze di legge.
DA'ATTO dell'intervenuta decadenza del padre, sig. dall'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale in favore della IA minore, . Per_1
DISPONE, per l'effetto, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sig. ra Per_1 Parte_1 che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la IA minori ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.).
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la Per_1 madre.
DISPONE la sospensione degli incontri e contatti tra il padre e la IA minore . Per_1
INVITA il sig. a seguire il percorso presso il Serd territorialmente competente. CP_1
DISPONE che corrisponda a per il contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 500,00 (250,00 euro per IA), da versarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, a far data dalla proposizione del ricorso (febbraio 2024).
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva competenti territorialmente, la prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse della madre sig.ra e della minore. Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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