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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2429 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa MARIA VICIDOMINI Presidente dott. FEDERICO BOTTA Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Monica Guastamacchia del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biandrate via per Recetto n. 14.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici – via Freguglia n.1 è ex CP_1 CP_1 lege domiciliato.
APPELLATO e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di MILANO
avverso la sentenza n. 4653/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 7.6.2025, pubblicata in data 9.6.2025, non notificata, nella causa civile n. 25767/2023 R.G. in materia di immigrazione. Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale nel merito:
pagina 1 di 10 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata Immigrazione, dott.ssa Patrizia Mazzoleni, n.4653/2025 RG 25767/2023 pubblicata il 9 giugno 2025, non notificata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente accoglimento del presente ricorso e revoca, ovvero annullamento, dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia e/o comunque invalidità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di in data 6 giugno 2023, notificato in data 6 giugno 2023 e del CP_1 provvedimento della Questura di di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di CP_1 soggiorno emesso in data 6 giugno 2023 e notificato in data 6 giugno 2023 e di ogni ulteriore provvedimento inerente e conseguente;
in via istruttoria si chiede il rinnovo dell'istruttoria e l'autorizzazione a depositare il certificato di idoneità alloggiativa, ad integrazione della documentazione in atti, quale documento di formazione successiva;
con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi giudizio”
Parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così giudicare: in via preliminare respingere l'istanza di sospensiva avversaria;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, con vittoria dei compensi e delle spese di lite;
in via istruttoria ci si oppone all'ammissione di nuove prove e della produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito e di quanto esposto in narrativa”
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.8.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1
Milano n. 4653/2025 RG 25767/2023 emessa il 7.6.2025, pubblicata il 9.6.2025, non notificata, che ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla stessa avverso il decreto di rigetto della di della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare CP_1 CP_1 con la zia, notificato in data 6.6.2023. Parte ricorrente sosteneva: di essere convivente con la zia a suo carico, di avere documenti di identità regolari rilasciati dal Comune di Pozzuolo Martesana;
dopo lavori saltuari, di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1.10.2022 dall' ; di aver conseguito la patente di Controparte_2 guida il 21.4.2023; di parlare bene l'italiano e di essere integrata;
di essere andata in Albania una sola volta a febbraio 2021 per rinnovare il passaporto rientrando in Italia in data 8.3.2021; di essere incensurata;
di aver prima svolto la domanda avanti al Giudice Ordinario anziché Amministrativo per far valere il suo diritto all'unità familiare ex art 30 co.6 TUI;
pagina 2 di 10 ha contestato il provvedimento per violazione del suo diritto all'unità familiare ex art 8 CEDU nonché Contr per essere stato emesso in violazione dell'art 5 co.5 e 13, co.2 lett A e B del avendo omesso l'Amministrazione di considerare la natura ed effettività dei suoi legami familiari oltre alla durata del suo soggiorno in Italia.
Il Ministero ha chiesto il rigetto rilevando che parte istante non ha allegato alla domanda i documenti attestanti i requisiti necessari e anzi ha dichiarato di non avere legami familiari in Italia ed essendosi allontanata per diversi mesi facendovi rientro l' 8.3.2021 per motivi di turismo.
Il Tribunale ha respinto il ricorso compensando le spese accertando che:
è pacifico che il 11.8.2020 sia stata presentata domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione con la zia materna cittadina Albansese;
Parte_2
la normativa applicabile è l'art 30 co.1 lett c) del TUI 286/98 e l'art 29 stesso TUI e art 19 co.1
(inespellibilità) e il caso di specie afferente a zia, parente in linea collaterale di terzo grado. non rientra in nessuno dei casi previsti;
inoltre, parte ricorrente non ha documentato il requisito di reddito e di idoneità alloggiativa;
tali norme non violano l'unità familiare;
ha prodotto solo due contratti di lavoro del 2022 oltre i cedolini paga da gennaio ad aprile 2023, da cui non si evince il reddito annuo;
il contratto locativo è privo di attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa;
è presente irregolare sul territorio nazionale.
Ha proposto appello svolgendo i seguenti motivi di censura. Parte_1
Quanto alla domanda di sospensiva allega che il rientro in Albania rescinderebbe i legami familiari;
vive in Italia da gennaio 2015 vivendo prima con zia e marito, poi morto e dal 2020 vive con la zia, nucleo socialmente integrato;
ha provato in giudizio di aver un contratto di lavoro a tempo indeterminato che le consente il sostentamento insieme alla zia;
l'espulsione immediata comporterebbe la lesione irreparabile al diritto all'unità familiare, diritto universale ed inderogabile dell'individuo, tra cui la perdita delle relazioni affettive del migrante che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico.
Quanto al merito ha svolto le seguenti censure: violazione e/o falsa applicazione degli artt.li 5 co.5 e 6 TUI, art 13 co.2 TUI, art 8 CEDU: il Giudice ha limitato la propria indagine ai motivi familiari erroneamente ritenuti inesistenti e non ha valutato i presupposti per la “protezione speciale”;
è stato erroneo rigettare il ricorso per non aver prodotto quanto attestante i requisiti di reddito e idoneità abitativa, disattendendo la ratio e il disposto di cui all'art 5 co.5 dlgs 286/98 che prevede che nell'adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari si tiene anche conto della effettività e natura dei vincoli familiari in Italia e nel paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale della durata del soggiorno e come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 202/2013 la tutela dell'art 5 co.5 deve trovare pagina 3 di 10 applicazione anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato e non necessariamente tra conviventi e quindi persino se non è nella posizione di richiedere formalmente il riconoscimento non rientrando nel nucleo familiare (Cass 2874/2023); secondo l'interpretazione corrente del citato art 5 co. 5, ad opera del dlgs 5/2007, la rilevanza e intensità dei legami familiari e la durata del soggiorno hanno trasformato da vincolato in discrezionale il diniego del permesso di soggiorno per le ipotesi in cui sarebbe ostativo concederlo;
deve trovare applicazione anche il disposto dell'art 13 co.2 e 3 TUI che impone di tener conto di ciò anche nei confronti dello straniero con ingresso irregolare o senza il permesso di soggiorno originario in recepimento di un sedimentato orientamento della Corte Europea dei Diritti Umani che dispone che l'autorità pubblica non può interferire nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare salvo i casi di sicurezza nazionale;
il reddito è irrilevante, ma la ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro e 4 cedolini paga, da cui si può rilevare ogni valutazione su lavoro e reddito annuale;
circa la idoneità abitativa dal contratto locativo prodotto risulta l'idoneità per due persone (due camere letto, sala e servizi); ora deposita in appello il certificato di idoneità abitativa e chiede autorizzazione alla relativa produzione;
il Tribunale non ha assolto all'obbligo della cooperazione istruttoria per esaminare la sussistenza dei divieti di espulsione e l'effettivo inserimento sociale dovendo escludere la violazione del diritto alla vita privata e familiare rimasto in vita (dopo la legge Cutro) nell'art 5 comma 6 TUI e continua ad essere tutelato dall'art 8 CEDU e rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali (Cass SSUU
24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30,31 Cost., tutte fonti sovraordinate alla legislazione nazionale;
la Direttiva 2008/115/CE impone di valutare la situazione personale al fine di tenere in debita considerazione la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di un Paese Terzo interessato e il rispetto del principio di non refoulement (Cass n.13318/2023) e lo scrutinio deve essere attuale, maggiore è l'ottenuto inserimento sociale maggiore è il rischio di violazione della vita privata o familiare e la vulnerabilità è in re ipsa;
ribadisce l'inserimento sociale per chiedere la protezione speciale ex art 5 co.5 TUI che impone alla di riconoscere anche un titolo di soggiorno differente da quello specificatamente indicato CP_1 nell'istanza.
Chiede l'accertamento di un diritto di soggiorno per i motivi di cui una narrativa con conseguente annullamento e/o dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia del decreto di espulsione 6.6.2023; in via istruttoria chiede il rinnovo dell'istruttoria e l'autorizzazione al deposito de certificato di idoneità formato successivamente. pagina 4 di 10 Si è costituito il in data 20.10.2025 per chiede il rigetto della sospensiva e dell'appello: CP_1
il riconoscimento della protezione speciale come quello di status di rifugiato richiede un procedimento amministrativo diverso da quello per il permesso per motivi familiari, procedimento mai avviato dall'appellante; la relativa richiesta non è stata nemmeno proposta in primo grado e l'oggetto del giudizio poteva essere solo quella sottesa al procedimento amministrativo;
se è vero che ai sensi dell'art 5 co.5 TUI vanno valutati i relativi presupposti (durata soggiorno, vincoli familiari, inserimento sociale) è altrettanto vero che questi non bastano per il permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto deve essere dimostrato l'idoneità dell'alloggio e un reddito annuale minimo non dimostrati in sede amministrativa e nemmeno in sede di primo grado, nonostante il concesso termine istruttorio;
è indubbio che il rapporto tra zia e nipote non sia espressamente tutelato dalla normativa nazionale e sovranazionale;
l'idoneità abitativa non è documento sopravvenuto avendo potuto produrla prima.
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 9.9.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Nel caso di specie la proposta domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari è sostenuta da parte ricorrente in primo grado per coesione con la zia materna cittadina albanese con la Parte_2 quale convive e che sostiene economicamente. Il Tribunale di Milano ha correttamente accertato, di conseguenza, l'inapplicabilità alla domanda, come presentata, delle norme di cui agli artt. 29 co. 1 e 30 co. 1 lett c) del T.U.I., considerato che tra le categorie di parenti per cui è ammesso il ricongiungimento/coesione familiare non è prevista la categoria dei parenti in linea collaterale di terzo grado come zia e nipote. Pertanto, il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare proposta dalla sig.ra si presenta conforme alla previsione normativa. Pt_1
Tuttavia, deve essere accertata nel merito la domanda di protezione speciale, domanda che è stata svolta per i motivi di cui in narrativa, ove è stato richiamato l'art 5 TUI, rispetto alla quale il giudice di primo grado ha omesso di svolgere adeguata motivazione. Pertanto sul punto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda de qua, sollevata da parte appellata. In ogni caso, nel caso di specie, la domanda di protezione speciale può essere accertata e valutata anche d'ufficio, in conformità ai principi di diritto fissati dalla Suprema Corte tra cui infra: Cassazione Civile SSUU n. 10903/2024: “ Il giudice del merito che esamina la domanda è tenuto, nei limiti del principio dispositivo, ovvero sulla base dei fatti allegati e di quelli acquisiti al processo
pagina 5 di 10 mediante l'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria cui è tenuto (art 3 dlgs 251/2007), ad accertare anche d'ufficio se sussistono le condizioni anche per il rilascio di un permesso speciale fondato sul nostro sistema di protezione nazionale che trae la sua fonte dall'art 10 terzo comma Costituzione e dall'obbligo non cancellato dal legislatore ordinario, che è variamente intervenuto a modellarne il contenuto, di rispettare il sistema dei diritti umani proveniente dalle Convenzioni Internazionali che se ne occupano, prima fra tutte la CEDU, secondo la declinazione che ne fornisce la Corte di Strasburgo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (art 5 co.6 dlgs 286/98, per la parte attualmente in vigore”.
L'art 19.1.1 TUI nella sua attuale formulazione prevede che “Non sono ammessi il respingimento e l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5 co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Giova altresì richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, relativa al regime della protezione speciale successivo alle modifiche dell'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, secondo cui sebbene il nuovo testo normativo “non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998”. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18551 del 08/07/2025.
Secondo la succitata tesi interpretativa sulla base dell'art 19 TUI possono essere tutelate tre posizioni, per le quali, quindi, opera tutt'oggi il principio del non refoulement e tra queste il caso di divieto di rifiuto di rilascio o di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali: Cassazione civile sez. I, 10/11/2025, n.29593 “La protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori”.
Tra gli obblighi costituzionali rientra la tutela del diritto di asilo (art 10 co.3 Cost. Oltre alla tutela delle libertà democratiche) e il divieto di estradizione per reati politici, mentre tra gli obblighi internazionali rientra il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art 8 CEDU), il diritto alla vita (art 2 CEDU), il divieto di torture o pene o trattamenti inumani o degradanti (art 3 CEDU), il diritto di ogni individuo ad pagina 6 di 10 un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia che includa alimentazione, vestiario, alloggio adeguato e miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita, nonché il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame (art 11 Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali).
Va altresì evidenziato, a fronte delle contestazioni del , peraltro generiche, che non sussiste CP_1 alcuna preclusione all'acquisizione in questa sede di nuova documentazione, stante la natura del rito. Ed invero, i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari erano inizialmente disciplinati attraverso il richiamo agli artt.737 e ss c.p.c. (così l'art.28 co.6 L.n.40/1998). In relazione a tale procedimento la Cassazione, con specifico riferimento ai requisiti reddituali, ha chiarito che il richiamo alle disposizioni ex art 737 e ss.c.p.c. “consente al giudice di acquisire, sia a mezzo produzioni documentali, sia a mezzo di ordine di esibizione, sia con altre modalità, tutte le informazioni necessarie ai fini del decidere (Corte cost., ord. n. 140 del 2001); e, come rilevato, ove il diniego sia illegittimo, perché tutti i requisiti già sussistevano al momento della domanda, ovvero, perché superato dal mutamento della situazione di fatto, il giudice può disporre il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta. Una diversa interpretazione, in base alla quale il giudice, pur avendo accertato il possesso di un reddito sufficiente, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), ad assicurare il mantenimento dei familiari per i quali il ricongiungimento viene richiesto, dovesse comunque rigettare la domanda si risolverebbe in una vanificazione del diritto dello straniero all'unità familiare, diritto che, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle citate pronunce, può bensì essere limitato in funzione della possibilità che ai familiari venga assicurata un'esistenza libera e dignitosa, ma che irragionevolmente risulterebbe differito e subordinato alla instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo e ad una nuova valutazione della pubblica amministrazione competente. In conclusione, deve affermarsi che il positivo riscontro, da parte del giudice del merito, del possesso, da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare, di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito del reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa.” (Cass.Sez.1, n.6938/2004). In seguito alle modifiche normative intervenute, per i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari l'art.30 co.6 TUI prevede il richiamo all'art.20 D.Lgs.150/2011 che disciplinava il rito sommario di cognizione per il procedimento di primo grado senza alcunchè prevedere per il giudizio di appello: dagli artt.702 bis e ss. c.p.c. discendeva comunque l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti oltre che il potere di delegare l'assunzione di mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. Per i procedimenti instaurati in data successiva al 30.06.2023, in ragione dell'intervenuta abrogazione degli artt.702 bis, ter e quater c.p.c. viene ora in rilievo il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.281 decies e ss.c.p.c.. Nell'ambito di tale procedimento resta comunque prevista la facoltà del giudice, laddove non ritenga la causa matura per la decisione, di ammettere i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procedere alla loro assunzione (art.281 duodecies u.c. c.p.c.).
pagina 7 di 10 Alla stregua dei dati fin qui richiamati ritiene la Corte che non sussistano specifiche preclusioni all'ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio.
Nel caso della sig.ra la sua relazione di convivenza in Italia con la zia è non Parte_1 Parte_3 contestata oltrechè documentata dal certificato di stato di famiglia rilasciato in data 2.7.2023 dal Comune di Rimini e perdura da gennaio 2015, da quando lei aveva 23 anni;
la loro residenza comune è collocata in Pozzuolo Martesana via Don Luigi Sturzo n.2 in appartamento in locazione attestata dal certificato di idoneità abitativa rilasciato dal Comune di Pozzuolo Martesana il 4.7.2025, di cui si acquisisce la produzione;
ha la patente di guida conseguita il 21.4.2023; dopo una serie di lavori saltuari dal 1.10.2022 è stata assunta a tempo indeterminato dalla ditta Costruzione Pegaso di Dragone Serafino con stipendio di € 1100,00 circa mensili, risultante dai cedolini delle buste paga.
Pertanto, da ormai dieci anni la sig.ra vive in Italia dove ha legami familiari stabili e di mutua Pt_1 assistenza e il suo rientro in Albania andrebbe a recidere il tessuto di integrazione sviluppato in Italia sia dal punto di vita affettivo che lavorativo vedendosi leso il suo diritto al libero esercizio della vita privata e familiare tutelato dalle norme internazionali (art 8 CEDU).
Parte appellante nei suoi dieci anni di vissuto in Italia appare aver acquisito una adeguata integrazione socio-lavorativa, tale da determinare un accertamento positivo del suo diritto ad ottenere il riconoscimento della protezione speciale ex lege.
Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, n.8400 “Per valutare radicamento e integrazione dello straniero extracomunitario presente in Italia non ci si può limitare a prendere in esame il fronte lavorativo;
è necessario, invece, tenere conto di altri aspetti altrettanto rilevanti, come, ad esempio, la conoscenza e
l'utilizzo della lingua italiana, lo svolgimento di attività di volontariato, la prospettiva di un rapporto di lavoro - anche con contratti a tempo determinato destinati a essere rinnovati - e, infine, l'assenza di legami con il Paese di origine”.
Il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ora protezione speciale non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. La condizione di vulnerabilità può vere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze pagina 8 di 10 ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa.
La ratio della protezione ora speciale rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità.
Nel caso di specie va valutata la vita privata lavorativa e familiare di parte appellante comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza, ancora da costruire stante la giovane età di quando è arrivata in Italia e quella a cui si troverebbe esposta in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario si ravvisano sussistere risultando una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).
Appare, infatti, evidente come nonostante la giovane età, parte istante si sia positivamente attivata per radicarsi in Italia e che siano, di fatto. venuti meno i legami in Albania.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica.
La sussistenza di positivi elementi di valutazione connessi al pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di sradicamento dal territorio italiano con i gravi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo inserimento nel territorio di origine, dopo ben dieci anni, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, al fine di assicurare alla ricorrente la tutela dei suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Pertanto, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, il giudice dell'appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".)
pagina 9 di 10 Stante l'esito del presente giudizio, la sentenza deve essere riformata anche in punto spese di lite, che vengono integralmente compensate per entrambi i gradi giudizio, considerata l'evoluzione interpretativa delle norme di legge di cui in motivazione, applicabili al caso di specie.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4653/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in data 07.6.2025, nella causa civile n. 25767/2023 R.G., così dispone:
1)riconosce alla ricorrente , nata in [...] il [...], il diritto alla protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e dispone, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Maria Vicidomini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa MARIA VICIDOMINI Presidente dott. FEDERICO BOTTA Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Monica Guastamacchia del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biandrate via per Recetto n. 14.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici – via Freguglia n.1 è ex CP_1 CP_1 lege domiciliato.
APPELLATO e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di MILANO
avverso la sentenza n. 4653/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 7.6.2025, pubblicata in data 9.6.2025, non notificata, nella causa civile n. 25767/2023 R.G. in materia di immigrazione. Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale nel merito:
pagina 1 di 10 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata Immigrazione, dott.ssa Patrizia Mazzoleni, n.4653/2025 RG 25767/2023 pubblicata il 9 giugno 2025, non notificata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente accoglimento del presente ricorso e revoca, ovvero annullamento, dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia e/o comunque invalidità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di in data 6 giugno 2023, notificato in data 6 giugno 2023 e del CP_1 provvedimento della Questura di di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di CP_1 soggiorno emesso in data 6 giugno 2023 e notificato in data 6 giugno 2023 e di ogni ulteriore provvedimento inerente e conseguente;
in via istruttoria si chiede il rinnovo dell'istruttoria e l'autorizzazione a depositare il certificato di idoneità alloggiativa, ad integrazione della documentazione in atti, quale documento di formazione successiva;
con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi giudizio”
Parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così giudicare: in via preliminare respingere l'istanza di sospensiva avversaria;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, con vittoria dei compensi e delle spese di lite;
in via istruttoria ci si oppone all'ammissione di nuove prove e della produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito e di quanto esposto in narrativa”
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.8.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1
Milano n. 4653/2025 RG 25767/2023 emessa il 7.6.2025, pubblicata il 9.6.2025, non notificata, che ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla stessa avverso il decreto di rigetto della di della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare CP_1 CP_1 con la zia, notificato in data 6.6.2023. Parte ricorrente sosteneva: di essere convivente con la zia a suo carico, di avere documenti di identità regolari rilasciati dal Comune di Pozzuolo Martesana;
dopo lavori saltuari, di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1.10.2022 dall' ; di aver conseguito la patente di Controparte_2 guida il 21.4.2023; di parlare bene l'italiano e di essere integrata;
di essere andata in Albania una sola volta a febbraio 2021 per rinnovare il passaporto rientrando in Italia in data 8.3.2021; di essere incensurata;
di aver prima svolto la domanda avanti al Giudice Ordinario anziché Amministrativo per far valere il suo diritto all'unità familiare ex art 30 co.6 TUI;
pagina 2 di 10 ha contestato il provvedimento per violazione del suo diritto all'unità familiare ex art 8 CEDU nonché Contr per essere stato emesso in violazione dell'art 5 co.5 e 13, co.2 lett A e B del avendo omesso l'Amministrazione di considerare la natura ed effettività dei suoi legami familiari oltre alla durata del suo soggiorno in Italia.
Il Ministero ha chiesto il rigetto rilevando che parte istante non ha allegato alla domanda i documenti attestanti i requisiti necessari e anzi ha dichiarato di non avere legami familiari in Italia ed essendosi allontanata per diversi mesi facendovi rientro l' 8.3.2021 per motivi di turismo.
Il Tribunale ha respinto il ricorso compensando le spese accertando che:
è pacifico che il 11.8.2020 sia stata presentata domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione con la zia materna cittadina Albansese;
Parte_2
la normativa applicabile è l'art 30 co.1 lett c) del TUI 286/98 e l'art 29 stesso TUI e art 19 co.1
(inespellibilità) e il caso di specie afferente a zia, parente in linea collaterale di terzo grado. non rientra in nessuno dei casi previsti;
inoltre, parte ricorrente non ha documentato il requisito di reddito e di idoneità alloggiativa;
tali norme non violano l'unità familiare;
ha prodotto solo due contratti di lavoro del 2022 oltre i cedolini paga da gennaio ad aprile 2023, da cui non si evince il reddito annuo;
il contratto locativo è privo di attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa;
è presente irregolare sul territorio nazionale.
Ha proposto appello svolgendo i seguenti motivi di censura. Parte_1
Quanto alla domanda di sospensiva allega che il rientro in Albania rescinderebbe i legami familiari;
vive in Italia da gennaio 2015 vivendo prima con zia e marito, poi morto e dal 2020 vive con la zia, nucleo socialmente integrato;
ha provato in giudizio di aver un contratto di lavoro a tempo indeterminato che le consente il sostentamento insieme alla zia;
l'espulsione immediata comporterebbe la lesione irreparabile al diritto all'unità familiare, diritto universale ed inderogabile dell'individuo, tra cui la perdita delle relazioni affettive del migrante che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico.
Quanto al merito ha svolto le seguenti censure: violazione e/o falsa applicazione degli artt.li 5 co.5 e 6 TUI, art 13 co.2 TUI, art 8 CEDU: il Giudice ha limitato la propria indagine ai motivi familiari erroneamente ritenuti inesistenti e non ha valutato i presupposti per la “protezione speciale”;
è stato erroneo rigettare il ricorso per non aver prodotto quanto attestante i requisiti di reddito e idoneità abitativa, disattendendo la ratio e il disposto di cui all'art 5 co.5 dlgs 286/98 che prevede che nell'adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari si tiene anche conto della effettività e natura dei vincoli familiari in Italia e nel paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale della durata del soggiorno e come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 202/2013 la tutela dell'art 5 co.5 deve trovare pagina 3 di 10 applicazione anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato e non necessariamente tra conviventi e quindi persino se non è nella posizione di richiedere formalmente il riconoscimento non rientrando nel nucleo familiare (Cass 2874/2023); secondo l'interpretazione corrente del citato art 5 co. 5, ad opera del dlgs 5/2007, la rilevanza e intensità dei legami familiari e la durata del soggiorno hanno trasformato da vincolato in discrezionale il diniego del permesso di soggiorno per le ipotesi in cui sarebbe ostativo concederlo;
deve trovare applicazione anche il disposto dell'art 13 co.2 e 3 TUI che impone di tener conto di ciò anche nei confronti dello straniero con ingresso irregolare o senza il permesso di soggiorno originario in recepimento di un sedimentato orientamento della Corte Europea dei Diritti Umani che dispone che l'autorità pubblica non può interferire nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare salvo i casi di sicurezza nazionale;
il reddito è irrilevante, ma la ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro e 4 cedolini paga, da cui si può rilevare ogni valutazione su lavoro e reddito annuale;
circa la idoneità abitativa dal contratto locativo prodotto risulta l'idoneità per due persone (due camere letto, sala e servizi); ora deposita in appello il certificato di idoneità abitativa e chiede autorizzazione alla relativa produzione;
il Tribunale non ha assolto all'obbligo della cooperazione istruttoria per esaminare la sussistenza dei divieti di espulsione e l'effettivo inserimento sociale dovendo escludere la violazione del diritto alla vita privata e familiare rimasto in vita (dopo la legge Cutro) nell'art 5 comma 6 TUI e continua ad essere tutelato dall'art 8 CEDU e rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali (Cass SSUU
24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30,31 Cost., tutte fonti sovraordinate alla legislazione nazionale;
la Direttiva 2008/115/CE impone di valutare la situazione personale al fine di tenere in debita considerazione la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di un Paese Terzo interessato e il rispetto del principio di non refoulement (Cass n.13318/2023) e lo scrutinio deve essere attuale, maggiore è l'ottenuto inserimento sociale maggiore è il rischio di violazione della vita privata o familiare e la vulnerabilità è in re ipsa;
ribadisce l'inserimento sociale per chiedere la protezione speciale ex art 5 co.5 TUI che impone alla di riconoscere anche un titolo di soggiorno differente da quello specificatamente indicato CP_1 nell'istanza.
Chiede l'accertamento di un diritto di soggiorno per i motivi di cui una narrativa con conseguente annullamento e/o dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia del decreto di espulsione 6.6.2023; in via istruttoria chiede il rinnovo dell'istruttoria e l'autorizzazione al deposito de certificato di idoneità formato successivamente. pagina 4 di 10 Si è costituito il in data 20.10.2025 per chiede il rigetto della sospensiva e dell'appello: CP_1
il riconoscimento della protezione speciale come quello di status di rifugiato richiede un procedimento amministrativo diverso da quello per il permesso per motivi familiari, procedimento mai avviato dall'appellante; la relativa richiesta non è stata nemmeno proposta in primo grado e l'oggetto del giudizio poteva essere solo quella sottesa al procedimento amministrativo;
se è vero che ai sensi dell'art 5 co.5 TUI vanno valutati i relativi presupposti (durata soggiorno, vincoli familiari, inserimento sociale) è altrettanto vero che questi non bastano per il permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto deve essere dimostrato l'idoneità dell'alloggio e un reddito annuale minimo non dimostrati in sede amministrativa e nemmeno in sede di primo grado, nonostante il concesso termine istruttorio;
è indubbio che il rapporto tra zia e nipote non sia espressamente tutelato dalla normativa nazionale e sovranazionale;
l'idoneità abitativa non è documento sopravvenuto avendo potuto produrla prima.
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 9.9.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Nel caso di specie la proposta domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari è sostenuta da parte ricorrente in primo grado per coesione con la zia materna cittadina albanese con la Parte_2 quale convive e che sostiene economicamente. Il Tribunale di Milano ha correttamente accertato, di conseguenza, l'inapplicabilità alla domanda, come presentata, delle norme di cui agli artt. 29 co. 1 e 30 co. 1 lett c) del T.U.I., considerato che tra le categorie di parenti per cui è ammesso il ricongiungimento/coesione familiare non è prevista la categoria dei parenti in linea collaterale di terzo grado come zia e nipote. Pertanto, il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare proposta dalla sig.ra si presenta conforme alla previsione normativa. Pt_1
Tuttavia, deve essere accertata nel merito la domanda di protezione speciale, domanda che è stata svolta per i motivi di cui in narrativa, ove è stato richiamato l'art 5 TUI, rispetto alla quale il giudice di primo grado ha omesso di svolgere adeguata motivazione. Pertanto sul punto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda de qua, sollevata da parte appellata. In ogni caso, nel caso di specie, la domanda di protezione speciale può essere accertata e valutata anche d'ufficio, in conformità ai principi di diritto fissati dalla Suprema Corte tra cui infra: Cassazione Civile SSUU n. 10903/2024: “ Il giudice del merito che esamina la domanda è tenuto, nei limiti del principio dispositivo, ovvero sulla base dei fatti allegati e di quelli acquisiti al processo
pagina 5 di 10 mediante l'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria cui è tenuto (art 3 dlgs 251/2007), ad accertare anche d'ufficio se sussistono le condizioni anche per il rilascio di un permesso speciale fondato sul nostro sistema di protezione nazionale che trae la sua fonte dall'art 10 terzo comma Costituzione e dall'obbligo non cancellato dal legislatore ordinario, che è variamente intervenuto a modellarne il contenuto, di rispettare il sistema dei diritti umani proveniente dalle Convenzioni Internazionali che se ne occupano, prima fra tutte la CEDU, secondo la declinazione che ne fornisce la Corte di Strasburgo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (art 5 co.6 dlgs 286/98, per la parte attualmente in vigore”.
L'art 19.1.1 TUI nella sua attuale formulazione prevede che “Non sono ammessi il respingimento e l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5 co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Giova altresì richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, relativa al regime della protezione speciale successivo alle modifiche dell'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, secondo cui sebbene il nuovo testo normativo “non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998”. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18551 del 08/07/2025.
Secondo la succitata tesi interpretativa sulla base dell'art 19 TUI possono essere tutelate tre posizioni, per le quali, quindi, opera tutt'oggi il principio del non refoulement e tra queste il caso di divieto di rifiuto di rilascio o di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali: Cassazione civile sez. I, 10/11/2025, n.29593 “La protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori”.
Tra gli obblighi costituzionali rientra la tutela del diritto di asilo (art 10 co.3 Cost. Oltre alla tutela delle libertà democratiche) e il divieto di estradizione per reati politici, mentre tra gli obblighi internazionali rientra il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art 8 CEDU), il diritto alla vita (art 2 CEDU), il divieto di torture o pene o trattamenti inumani o degradanti (art 3 CEDU), il diritto di ogni individuo ad pagina 6 di 10 un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia che includa alimentazione, vestiario, alloggio adeguato e miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita, nonché il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame (art 11 Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali).
Va altresì evidenziato, a fronte delle contestazioni del , peraltro generiche, che non sussiste CP_1 alcuna preclusione all'acquisizione in questa sede di nuova documentazione, stante la natura del rito. Ed invero, i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari erano inizialmente disciplinati attraverso il richiamo agli artt.737 e ss c.p.c. (così l'art.28 co.6 L.n.40/1998). In relazione a tale procedimento la Cassazione, con specifico riferimento ai requisiti reddituali, ha chiarito che il richiamo alle disposizioni ex art 737 e ss.c.p.c. “consente al giudice di acquisire, sia a mezzo produzioni documentali, sia a mezzo di ordine di esibizione, sia con altre modalità, tutte le informazioni necessarie ai fini del decidere (Corte cost., ord. n. 140 del 2001); e, come rilevato, ove il diniego sia illegittimo, perché tutti i requisiti già sussistevano al momento della domanda, ovvero, perché superato dal mutamento della situazione di fatto, il giudice può disporre il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta. Una diversa interpretazione, in base alla quale il giudice, pur avendo accertato il possesso di un reddito sufficiente, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), ad assicurare il mantenimento dei familiari per i quali il ricongiungimento viene richiesto, dovesse comunque rigettare la domanda si risolverebbe in una vanificazione del diritto dello straniero all'unità familiare, diritto che, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle citate pronunce, può bensì essere limitato in funzione della possibilità che ai familiari venga assicurata un'esistenza libera e dignitosa, ma che irragionevolmente risulterebbe differito e subordinato alla instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo e ad una nuova valutazione della pubblica amministrazione competente. In conclusione, deve affermarsi che il positivo riscontro, da parte del giudice del merito, del possesso, da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare, di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito del reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa.” (Cass.Sez.1, n.6938/2004). In seguito alle modifiche normative intervenute, per i procedimenti relativi all'opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari l'art.30 co.6 TUI prevede il richiamo all'art.20 D.Lgs.150/2011 che disciplinava il rito sommario di cognizione per il procedimento di primo grado senza alcunchè prevedere per il giudizio di appello: dagli artt.702 bis e ss. c.p.c. discendeva comunque l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti oltre che il potere di delegare l'assunzione di mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. Per i procedimenti instaurati in data successiva al 30.06.2023, in ragione dell'intervenuta abrogazione degli artt.702 bis, ter e quater c.p.c. viene ora in rilievo il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.281 decies e ss.c.p.c.. Nell'ambito di tale procedimento resta comunque prevista la facoltà del giudice, laddove non ritenga la causa matura per la decisione, di ammettere i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procedere alla loro assunzione (art.281 duodecies u.c. c.p.c.).
pagina 7 di 10 Alla stregua dei dati fin qui richiamati ritiene la Corte che non sussistano specifiche preclusioni all'ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio.
Nel caso della sig.ra la sua relazione di convivenza in Italia con la zia è non Parte_1 Parte_3 contestata oltrechè documentata dal certificato di stato di famiglia rilasciato in data 2.7.2023 dal Comune di Rimini e perdura da gennaio 2015, da quando lei aveva 23 anni;
la loro residenza comune è collocata in Pozzuolo Martesana via Don Luigi Sturzo n.2 in appartamento in locazione attestata dal certificato di idoneità abitativa rilasciato dal Comune di Pozzuolo Martesana il 4.7.2025, di cui si acquisisce la produzione;
ha la patente di guida conseguita il 21.4.2023; dopo una serie di lavori saltuari dal 1.10.2022 è stata assunta a tempo indeterminato dalla ditta Costruzione Pegaso di Dragone Serafino con stipendio di € 1100,00 circa mensili, risultante dai cedolini delle buste paga.
Pertanto, da ormai dieci anni la sig.ra vive in Italia dove ha legami familiari stabili e di mutua Pt_1 assistenza e il suo rientro in Albania andrebbe a recidere il tessuto di integrazione sviluppato in Italia sia dal punto di vita affettivo che lavorativo vedendosi leso il suo diritto al libero esercizio della vita privata e familiare tutelato dalle norme internazionali (art 8 CEDU).
Parte appellante nei suoi dieci anni di vissuto in Italia appare aver acquisito una adeguata integrazione socio-lavorativa, tale da determinare un accertamento positivo del suo diritto ad ottenere il riconoscimento della protezione speciale ex lege.
Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, n.8400 “Per valutare radicamento e integrazione dello straniero extracomunitario presente in Italia non ci si può limitare a prendere in esame il fronte lavorativo;
è necessario, invece, tenere conto di altri aspetti altrettanto rilevanti, come, ad esempio, la conoscenza e
l'utilizzo della lingua italiana, lo svolgimento di attività di volontariato, la prospettiva di un rapporto di lavoro - anche con contratti a tempo determinato destinati a essere rinnovati - e, infine, l'assenza di legami con il Paese di origine”.
Il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ora protezione speciale non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. La condizione di vulnerabilità può vere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze pagina 8 di 10 ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa.
La ratio della protezione ora speciale rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità.
Nel caso di specie va valutata la vita privata lavorativa e familiare di parte appellante comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza, ancora da costruire stante la giovane età di quando è arrivata in Italia e quella a cui si troverebbe esposta in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario si ravvisano sussistere risultando una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).
Appare, infatti, evidente come nonostante la giovane età, parte istante si sia positivamente attivata per radicarsi in Italia e che siano, di fatto. venuti meno i legami in Albania.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica.
La sussistenza di positivi elementi di valutazione connessi al pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di sradicamento dal territorio italiano con i gravi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo inserimento nel territorio di origine, dopo ben dieci anni, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, al fine di assicurare alla ricorrente la tutela dei suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Pertanto, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, il giudice dell'appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".)
pagina 9 di 10 Stante l'esito del presente giudizio, la sentenza deve essere riformata anche in punto spese di lite, che vengono integralmente compensate per entrambi i gradi giudizio, considerata l'evoluzione interpretativa delle norme di legge di cui in motivazione, applicabili al caso di specie.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4653/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in data 07.6.2025, nella causa civile n. 25767/2023 R.G., così dispone:
1)riconosce alla ricorrente , nata in [...] il [...], il diritto alla protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e dispone, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Maria Vicidomini
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