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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2660/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. IM Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
nella Via Calatafimi n.5 c.f.: , elettivamente domiciliata C.F._1
a Vittoria, nella Via Nino Bixio n.69/A, presso e nello studio dell'Avv.
IM Di OL, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RESISTENTE
nato in [...] il [...], residente in Controparte_1
Comiso, via Calatafimi, 5, c.f.: elettivamente C.F._2 domiciliato a Comiso, via San Biagio, 165, presso e nello studio dell'Avv.
IO RA, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso, depositato il giorno 07.10.2023, Parte_1
chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, con cui aveva contratto matrimonio in Controparte_1 data 10.07.2011, in MoKnine (Tunisia), e dall'unione con il quale erano nati i figli il 16.05.2012, e in data 11.05.2015. Per_1 Per_2
Riferiva la ricorrente che il rapporto coniugale era naufragato a causa di divergenze ed incompatibilità caratteriali tra le parti. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa versando in suo favore la somma mensile di euro 250,00, nonché euro 250,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, e il 50 % delle spese straordinarie, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico in favore della stessa.
Con comparsa del 16.01.2025 si costituiva in giudizio CP_1
il quale rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo
[...] alle seguenti condizioni: “le condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo rimangano inalterate per quanto riguarda i punti 1), 2), 3) e 5).
In ordine al punto 4), vale a dire le condizioni economiche dovranno essere così modificate: Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio a titolo di contributo
[...] per il mantenimento dei figli e oltre all'assegno di Per_1 Per_2
mantenimento in favore della moglie di € 150,00, a causa del suo stato di disoccupazione, nonostante la Sig.ra si sia già attivata alla Parte_1 ricerca di un posto di lavoro, e fino a quando non troverà una stabile occupazione;
l'assegno di mantenimento a favore dei figli e della moglie dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla omologa della separazione, e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat a partire dal secondo anno;
inoltre, l'assegno unico corrisposto dall'INPS percepito dal Sig. continuerà ad essere percepito Controparte_1 da quest'ultimo. - Spese compensate.” 4
Con istanza del 20.01.2025 le parti chiedevano il mutamento del rito, formalizzando le condizioni della loro separazione come sopra citate.
All'udienza camerale del 06.02.2025, ritenuta l'intenzione delle parti di non voler più aderire all'accordo in precedenza depositato in atti, fallito il tentativo di conciliazione tra le stesse, il Giudice si riservava;
con successiva ordinanza del 21.02.2025, veniva disposto l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i coniugi, con loro collocamento presso la madre, e diritto di visita per il padre, mentre si statuiva che Controparte_1 contribuisse al mantenimento dei figli e versando a Per_1 Per_2
entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dalla data Parte_1 della presente domanda, la somma complessiva di euro 500,00, nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori, al netto dell''assegno unico universale per i figli, percepito interamente dalla madre, nonché che il resistente versasse ulteriori euro
150,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, sentito il P.M.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di separazione, tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale di Pt_1
e
[...] Controparte_1 5
Circa l'affidamento dei minori, nulla osta all'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli ancora minorenni, in conformità al principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli di avere un rapporto equilibrato e paritetico con entrambe le figure genitoriali, in difetto di situazioni gravemente pregiudizievoli che possano giustificare l'affidamento esclusivo ad uno dei due, seppure con loro collocamento presso la madre.
Con riferimento alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene equo confermare quanto stabilito in seno all'ordinanza dell'21.02.2025, ovvero che il padre possa vedere e avere con sé i figli minori con le seguenti modalità: tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, previo tempestivo avviso alla madre, nonché tutti i sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; inoltre, i minori e Per_1 trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, le Per_2 festività previste secondo il proprio credo religioso;
nel periodo estivo, e precisamente durante le vacanze scolastiche, i figli minori potranno trascorrere con il padre tre giorni consecutivi, previo accordo con la
. Parte_1
Sotto il profilo della quantificazione dell'assegno di mantenimento, da porsi a carico del padre per il mantenimento dei figli, appare congruo confermarsi l'importo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, da corrispondersi per intero in favore della ricorrente, quale genitore maggiormente gravato della gestione e della cura quotidiana dei minori, avuto riguardo ai redditi delle parti.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, di dedicarsi interamente alla gestione e cura dei figli, ma di essere occupata nella ricerca 6
di un lavoro in Italia, mentre il resistente svolge l'attività di autista, percependo una retribuzione mensile di euro 1.400,00.
Riguardo all'istanza di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento, si ritengono sussistere i presupposti di legge per l'accoglimento di essa, stante che la risulta essere disoccupata, CP_1 mentre il resistente non ha documentato il contrario nonostante abbia affermato che la stessa lavorerebbe in Tunisia, e risulta agli atti un'evidente disparità economica tra le parti, considerato che il resistente gode di un'occupazione stabile, e ha dichiarato un reddito complessivo lordo pari ad euro 14.578,00 per il 2023 (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo).
Non essendo mutate le condizioni economiche e lavorative delle parti rispetto all'udienza di comparizione delle stesse, seppure non possa sottacersi un'evidente capacità lavorativa della ricorrente (di 33 anni), la quale può immettersi ancora in maniera competitiva nel mondo del lavoro, appare congruo confermarsi a carico del resistente, in favore della moglie, un assegno di euro 150,00 mensili.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede 7
pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1 in Vittoria il 17.06.1992, e nato in [...] il Controparte_1
23.02.1985, che hanno contratto matrimonio in data 10.07.2011 in MoKnine
(Tunisia) (atto di matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Moknine nell'anno 2011, atto n.255);
affida in maniera condivisa i figli minori delle parti, e Per_1
ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, e Per_2 regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, CP_1
come indicato in parte motiva;
[...]
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando a entro il giorno 05 di Per_1 Per_2 Parte_1 ogni mese, a decorrere dalla data della presente domanda, la somma complessiva di euro 500,00, nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori;
l'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
dispone che versi a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
05 di ogni mese, a decorrere dalla data della presente domanda, la somma di euro 150,00, quale mantenimento in favore della stessa;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l' 11.11.2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
8
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2660/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. IM Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
nella Via Calatafimi n.5 c.f.: , elettivamente domiciliata C.F._1
a Vittoria, nella Via Nino Bixio n.69/A, presso e nello studio dell'Avv.
IM Di OL, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RESISTENTE
nato in [...] il [...], residente in Controparte_1
Comiso, via Calatafimi, 5, c.f.: elettivamente C.F._2 domiciliato a Comiso, via San Biagio, 165, presso e nello studio dell'Avv.
IO RA, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso, depositato il giorno 07.10.2023, Parte_1
chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, con cui aveva contratto matrimonio in Controparte_1 data 10.07.2011, in MoKnine (Tunisia), e dall'unione con il quale erano nati i figli il 16.05.2012, e in data 11.05.2015. Per_1 Per_2
Riferiva la ricorrente che il rapporto coniugale era naufragato a causa di divergenze ed incompatibilità caratteriali tra le parti. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa versando in suo favore la somma mensile di euro 250,00, nonché euro 250,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, e il 50 % delle spese straordinarie, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico in favore della stessa.
Con comparsa del 16.01.2025 si costituiva in giudizio CP_1
il quale rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo
[...] alle seguenti condizioni: “le condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo rimangano inalterate per quanto riguarda i punti 1), 2), 3) e 5).
In ordine al punto 4), vale a dire le condizioni economiche dovranno essere così modificate: Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio a titolo di contributo
[...] per il mantenimento dei figli e oltre all'assegno di Per_1 Per_2
mantenimento in favore della moglie di € 150,00, a causa del suo stato di disoccupazione, nonostante la Sig.ra si sia già attivata alla Parte_1 ricerca di un posto di lavoro, e fino a quando non troverà una stabile occupazione;
l'assegno di mantenimento a favore dei figli e della moglie dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla omologa della separazione, e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat a partire dal secondo anno;
inoltre, l'assegno unico corrisposto dall'INPS percepito dal Sig. continuerà ad essere percepito Controparte_1 da quest'ultimo. - Spese compensate.” 4
Con istanza del 20.01.2025 le parti chiedevano il mutamento del rito, formalizzando le condizioni della loro separazione come sopra citate.
All'udienza camerale del 06.02.2025, ritenuta l'intenzione delle parti di non voler più aderire all'accordo in precedenza depositato in atti, fallito il tentativo di conciliazione tra le stesse, il Giudice si riservava;
con successiva ordinanza del 21.02.2025, veniva disposto l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i coniugi, con loro collocamento presso la madre, e diritto di visita per il padre, mentre si statuiva che Controparte_1 contribuisse al mantenimento dei figli e versando a Per_1 Per_2
entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dalla data Parte_1 della presente domanda, la somma complessiva di euro 500,00, nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori, al netto dell''assegno unico universale per i figli, percepito interamente dalla madre, nonché che il resistente versasse ulteriori euro
150,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, sentito il P.M.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di separazione, tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale di Pt_1
e
[...] Controparte_1 5
Circa l'affidamento dei minori, nulla osta all'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli ancora minorenni, in conformità al principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli di avere un rapporto equilibrato e paritetico con entrambe le figure genitoriali, in difetto di situazioni gravemente pregiudizievoli che possano giustificare l'affidamento esclusivo ad uno dei due, seppure con loro collocamento presso la madre.
Con riferimento alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene equo confermare quanto stabilito in seno all'ordinanza dell'21.02.2025, ovvero che il padre possa vedere e avere con sé i figli minori con le seguenti modalità: tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, previo tempestivo avviso alla madre, nonché tutti i sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; inoltre, i minori e Per_1 trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, le Per_2 festività previste secondo il proprio credo religioso;
nel periodo estivo, e precisamente durante le vacanze scolastiche, i figli minori potranno trascorrere con il padre tre giorni consecutivi, previo accordo con la
. Parte_1
Sotto il profilo della quantificazione dell'assegno di mantenimento, da porsi a carico del padre per il mantenimento dei figli, appare congruo confermarsi l'importo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, da corrispondersi per intero in favore della ricorrente, quale genitore maggiormente gravato della gestione e della cura quotidiana dei minori, avuto riguardo ai redditi delle parti.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, di dedicarsi interamente alla gestione e cura dei figli, ma di essere occupata nella ricerca 6
di un lavoro in Italia, mentre il resistente svolge l'attività di autista, percependo una retribuzione mensile di euro 1.400,00.
Riguardo all'istanza di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento, si ritengono sussistere i presupposti di legge per l'accoglimento di essa, stante che la risulta essere disoccupata, CP_1 mentre il resistente non ha documentato il contrario nonostante abbia affermato che la stessa lavorerebbe in Tunisia, e risulta agli atti un'evidente disparità economica tra le parti, considerato che il resistente gode di un'occupazione stabile, e ha dichiarato un reddito complessivo lordo pari ad euro 14.578,00 per il 2023 (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo).
Non essendo mutate le condizioni economiche e lavorative delle parti rispetto all'udienza di comparizione delle stesse, seppure non possa sottacersi un'evidente capacità lavorativa della ricorrente (di 33 anni), la quale può immettersi ancora in maniera competitiva nel mondo del lavoro, appare congruo confermarsi a carico del resistente, in favore della moglie, un assegno di euro 150,00 mensili.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede 7
pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1 in Vittoria il 17.06.1992, e nato in [...] il Controparte_1
23.02.1985, che hanno contratto matrimonio in data 10.07.2011 in MoKnine
(Tunisia) (atto di matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Moknine nell'anno 2011, atto n.255);
affida in maniera condivisa i figli minori delle parti, e Per_1
ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, e Per_2 regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, CP_1
come indicato in parte motiva;
[...]
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando a entro il giorno 05 di Per_1 Per_2 Parte_1 ogni mese, a decorrere dalla data della presente domanda, la somma complessiva di euro 500,00, nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori;
l'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
dispone che versi a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
05 di ogni mese, a decorrere dalla data della presente domanda, la somma di euro 150,00, quale mantenimento in favore della stessa;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l' 11.11.2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
8
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti