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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/02/2026, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3010/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4249/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_1 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2015
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_2 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2016
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_3 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2017
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_4 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2018
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_5 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2019
- INGIUNZIONE DI n. pagamento_6 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2171/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Lazio ha emesso nei confronti di Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_5, Ricorrente_4, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 ingiunzione di pagamento INDMCM2024SIGNORE, relativa all'Imposta Regionale sul Demanio Marittimo per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
La Parte ricorrente ha proposto ricorso lamentando che non vi sia occupazione legale e che vi sono precedenti giurisprudenziali a proprio favore. Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La norma della legge della Regione Lazio che ha sottoposto all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è del tutto legittima. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sull'art. 6 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2013. La
Regione Lazio può esercitare pienamente la funzione legislativa di carattere regionale su tutto il territorio della Regione indipendentemente dalla natura relativa all'utilizzo specifico del demanio marittimo;
non è assolutamente rilevante che questo venga utilizzato per finalità ricreative, abitative o aventi natura commerciale. L'imposta si paga comunque per l'utilizzo di un bene pubblico che rientra nel demanio della
Regione.
Entrando nel merito, vanno qui richiamate le sentenze n.12716/2024 e n. 12356/2024 da questa stessa C.
G.T. di primo grado di Roma emesse. Il Giudice le condivide e le pone a base della decisione qui assunta.
Valga altresì valutare che l'art. 7 della legge 212/2000 (il c.d. Statuto del Contribuente) prevede espressamente che l'atto impositivo debba contenere una motivazione “in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche”, obbligo più in generale previsto per gli atti amministrativi dall'art.
1. Taale norma appare nella specie violata, mancando (in attesa dell'esito del giudizio amministrativo) un legittimo fatto ed una connessa ragione giuridica.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto. Pur stante tale decisione, anche in considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4249/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_1 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2015
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_2 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2016
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_3 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2017
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_4 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2018
- INGIUNZIONE DI n. Pagamento_5 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2019
- INGIUNZIONE DI n. pagamento_6 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2171/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Lazio ha emesso nei confronti di Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_5, Ricorrente_4, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 ingiunzione di pagamento INDMCM2024SIGNORE, relativa all'Imposta Regionale sul Demanio Marittimo per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
La Parte ricorrente ha proposto ricorso lamentando che non vi sia occupazione legale e che vi sono precedenti giurisprudenziali a proprio favore. Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La norma della legge della Regione Lazio che ha sottoposto all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è del tutto legittima. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sull'art. 6 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2013. La
Regione Lazio può esercitare pienamente la funzione legislativa di carattere regionale su tutto il territorio della Regione indipendentemente dalla natura relativa all'utilizzo specifico del demanio marittimo;
non è assolutamente rilevante che questo venga utilizzato per finalità ricreative, abitative o aventi natura commerciale. L'imposta si paga comunque per l'utilizzo di un bene pubblico che rientra nel demanio della
Regione.
Entrando nel merito, vanno qui richiamate le sentenze n.12716/2024 e n. 12356/2024 da questa stessa C.
G.T. di primo grado di Roma emesse. Il Giudice le condivide e le pone a base della decisione qui assunta.
Valga altresì valutare che l'art. 7 della legge 212/2000 (il c.d. Statuto del Contribuente) prevede espressamente che l'atto impositivo debba contenere una motivazione “in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche”, obbligo più in generale previsto per gli atti amministrativi dall'art.
1. Taale norma appare nella specie violata, mancando (in attesa dell'esito del giudizio amministrativo) un legittimo fatto ed una connessa ragione giuridica.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto. Pur stante tale decisione, anche in considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.