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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N.R.G. 23796/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 01/07/2024 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 01/07/1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cinzia Valnegri del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: colombiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mattia Nicolò Fava presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO Il sig. , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data Parte_1
01/07/2024, contenente l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio e in data 15/11/2024 si è costituita in giudizio la sig.ra
, depositando comparsa di costituzione e risposta, contenente l'indicazione delle proprie Parte_2 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha a sua volta chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore. In corso di giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, e all'udienza dell'11/09/2025 hanno concordato e verbalizzato le seguenti condizioni: Per_
1. La figlia minore resta affidata al padre e alla madre con collocamento in via prevalente presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio alla settimana indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00,
3. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternato il sabato o la domenica dalle ore 10,00 o dall'uscita da scuola, fino alle ore 19.00, resta inteso che, quando il padre reperirà una abitazione la minore potrà dormire dal padre, pertanto potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternato dal sabato dalle ore 10,00 o dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, della domenica;
4. il periodo di vacanza natalizio la minore trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori il giorno della vigilia di natale 24 dicembre con il giorno di natale 25 dicembre, il giorno del 31 dicembre con il giorno del 1° gennaio e del 6 gennaio. Resta inteso che nel 2025 il giorno di natale 2025 sarà di spettanza paterna;
5. le vacanze pasquali i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua con il giorno del lunedì dell'Angelo, resta inteso che Pasqua del 2026 sarà di spettanza materna;
6. durante le vacanze estive 2026 e 2027 il padre trascorrerà con la minore una settimana, nel 2028 il padre trascorrerà con la minore due settimane anche non consecutive, periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
7. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
8. il padre potrà videochiamare la bambina sull'utenza telefonica della madre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00; Per_
9. Il padre continuerà a corrisponderà alla madre per la somma mensile omnicomprensiva di € 250,00 importo da versare entro e non oltre il 20 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
10. il padre rinuncia all'assegno unico universale che verrà trattenuto dalla madre al 100%;
11. il signor rimette la denuncia querela ove rimettibile, la signora accetta la Parte_1 Parte_2 remissione di querela;
Per_
12. le parti si impegnano a rivedere le somme arretrate per il mantenimento di che il padre dovrà corrispondere alla madre;
13. il padre a seguito dell'accordo raggiunto presta il consenso alla madre per le attività extra scolastiche, per l'iscrizione al pre-scuola e al dopo scuola, alle gite scolastiche, agli hobby, a tutte le attività sportive che la minore frequenterà, nonché autorizzando la madre a delegare terze persone di fiducia per prelevare la minore all'uscita da scuola e dalle attività extrascolastiche;
14. le parti prestano sin da ora il consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la minore;
Per_ 15. il padre presta il consenso per il viaggio di in Colombia per visite parentali Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali e non concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
N.R.G. 23796/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 01/07/2024 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 01/07/1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cinzia Valnegri del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: colombiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mattia Nicolò Fava presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO Il sig. , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data Parte_1
01/07/2024, contenente l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio e in data 15/11/2024 si è costituita in giudizio la sig.ra
, depositando comparsa di costituzione e risposta, contenente l'indicazione delle proprie Parte_2 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha a sua volta chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore. In corso di giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, e all'udienza dell'11/09/2025 hanno concordato e verbalizzato le seguenti condizioni: Per_
1. La figlia minore resta affidata al padre e alla madre con collocamento in via prevalente presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio alla settimana indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00,
3. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternato il sabato o la domenica dalle ore 10,00 o dall'uscita da scuola, fino alle ore 19.00, resta inteso che, quando il padre reperirà una abitazione la minore potrà dormire dal padre, pertanto potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternato dal sabato dalle ore 10,00 o dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, della domenica;
4. il periodo di vacanza natalizio la minore trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori il giorno della vigilia di natale 24 dicembre con il giorno di natale 25 dicembre, il giorno del 31 dicembre con il giorno del 1° gennaio e del 6 gennaio. Resta inteso che nel 2025 il giorno di natale 2025 sarà di spettanza paterna;
5. le vacanze pasquali i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua con il giorno del lunedì dell'Angelo, resta inteso che Pasqua del 2026 sarà di spettanza materna;
6. durante le vacanze estive 2026 e 2027 il padre trascorrerà con la minore una settimana, nel 2028 il padre trascorrerà con la minore due settimane anche non consecutive, periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
7. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
8. il padre potrà videochiamare la bambina sull'utenza telefonica della madre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00; Per_
9. Il padre continuerà a corrisponderà alla madre per la somma mensile omnicomprensiva di € 250,00 importo da versare entro e non oltre il 20 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
10. il padre rinuncia all'assegno unico universale che verrà trattenuto dalla madre al 100%;
11. il signor rimette la denuncia querela ove rimettibile, la signora accetta la Parte_1 Parte_2 remissione di querela;
Per_
12. le parti si impegnano a rivedere le somme arretrate per il mantenimento di che il padre dovrà corrispondere alla madre;
13. il padre a seguito dell'accordo raggiunto presta il consenso alla madre per le attività extra scolastiche, per l'iscrizione al pre-scuola e al dopo scuola, alle gite scolastiche, agli hobby, a tutte le attività sportive che la minore frequenterà, nonché autorizzando la madre a delegare terze persone di fiducia per prelevare la minore all'uscita da scuola e dalle attività extrascolastiche;
14. le parti prestano sin da ora il consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la minore;
Per_ 15. il padre presta il consenso per il viaggio di in Colombia per visite parentali Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali e non concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai