TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22339/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1 micilia gale in Verona, Interrato dell'Acqua Morta n. 62, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Enrico A. M. Pennasilico e Nicolò Spizzico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Via Fontana n. 25, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“In via istruttoria:
Si insiste dunque su tutte le istanze istruttorie non ammesse di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. depositata il 16.01.2023, per testimoni ed interrogatorio formale, di CTU medico-legale e modale ed ex art. 210 c.p.c., previa revoca del provvedimento che le ha disattese, e si insiste sulle opposizioni alle istanze istruttorie avversarie come da memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. depositata il 06.02.2023.
Nel merito:
Nel merito e in via principale:
1 • rigettare tutte le argomentazioni, eccezioni, istanze, anche istruttorie, domande e conclusioni formulate dalla convenuta nella comparsa di risposta e successivi atti per i motivi di cui all'atto di citazione CP_1 introduttivo del presente giudizio e successivi atti;
• accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della P. IVA in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente per cui è causa, ed in merito ai danni conseguiti in quell'occasione dall'attore come descritti nella parte espositiva del presente atto, per complessivi Euro 166.318,67 e ogni altro danno patito o patendo in conseguenza delle circostanze esposte o comunque le somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, II co. c.c. dal dovuto al saldo effettivo come per legge e, per l'effetto, condannare la società Convenuta al pagamento a favore del sig. a titolo di Pt_1 risarcimento del danno, della somma complessiva di Euro 166.318,67 o comunque delle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, II co. c.c. dal dovuto al saldo effettivo, come per legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi sia relativi alla fase stragiudiziale che alla presente causa, oltre agli accessori tutti ai sensi di legge.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice all'udienza del 09.01.2025 trattenga la causa a decisione si chiede sin d'ora la concessione dei termini per il deposito della memoria conclusionale e di replica”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione, istanza e allegazione:
In via principale: rigettare l'azione risarcitoria avversaria in quanto infondata nell'an e in ogni caso nel quantum debeatur per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.
Con ogni legittima processuale e sostanziale riserva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva della società per CP_1 CP_1 cato il sinistro per cui è causa e la sua condanna al risarcimento di tutti i dan iali e non patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, al pagamento a favore di della Parte_1 somma indicata in Euro 166.318,67 o in quella diversa ritenuta di giustizi ione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che: in data 27 luglio 2018 autista Parte_1 di autoarticolati presso Rosina Logistica s.r.l., si recava a Cervere (Cuneo) presso la sede secondaria della società per effettuare una consegna di merce;
che, giunto sul luogo, posizionava il CP_1 veicolo nel punto di scarico designato, lo bloccava e rimuoveva le stecche, spostando i piantoni per permettere lo scarico dei bancali utilizzando un muletto con forche orizzontali;
che Pt_1 attendeva che un dipendente della società convenuta scaricasse la merce;
che tuttavia, improvvisamente, uno dei bancali del peso di circa 300 kg, mal posizionato, cadeva da un'altezza di
2 circa tre metri, travolgendo il quale veniva prontamente trasportato presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savigliano, ove veniva riscontrata una frattura scomposta e ingranata sottocapitata del femore sinistro;
che per tale ragione l'attore veniva sottoposto a intervento chirurgico ortopedico di riduzione e osteosintesi interna con tre viti cannulate in titanio ed il successivo ricovero ospedaliero durava sei giorni;
che, tuttavia, si sottoponeva ad un Pt_1 lungo protocollo terapeutico, tornando a deambulare autonomamente solo oltre 10 mesi dopo il sinistro;
che l'attore veniva sottoposto a visita medica in data 29 gennaio 2021 e il dott. Per_1 quantificava l'I.P. pari al 17,5%, l'I.T.T. al 100% pari a giorni cinquanta, l'I.T.T. al 75% pari
[...] essanta e l'I.T.T.al 50% pari a giorni cento e l'I.T.T. al 25% pari a giorni centocinquanta, oltre alla personalizzazione del danno;
che l'attore si rivolgeva, mediante lettera raccomandata, alla società per ottenere il risarcimento del danno, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che, CP_2 successivamente, provvedeva a denunciare il sinistro all' , il quale riconosceva all'attore una CP_3 invalidità temporanea assoluta pari a giorni 286, corrispo un importo pari a Euro 10.282,33 a titolo di danno biologico.
Contr CP_ Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.2022, chiedendo, nel rigettare l'azione risarcitoria avversaria in quanto infondata nell'an e nel quantum. In particolare, parte convenuta rilevava l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro a causa della sua condotta volontaria ed imprudente ed inoltre evidenziava, in ogni caso, l'infondatezza del quantum debeatur nonché l'assenza di prove circa gli ipotetici danni lamentati.
La causa veniva istruita con l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti e con l'acquisizione del verbale integrale del sopralluogo effettuato il 30.07.2017 sui luoghi di causa.
All'esito dell'assunzione delle prove orali, con Ordinanza del 12.12.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2023, questo Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. Tuttavia, alla successiva udienza del 27.02.2024 le parti si dichiaravano non disponibili ad accettare la predetta proposta.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 09.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 10.01.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 01.03.2023 e del 02.07.2023, non avendo la parte dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, dei predetti provvedimenti.
3. Ciò posto, la domanda formulata dall'attore è infondata e non merita Parte_1 accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
3.1. Innanzi tutto, in punto di diritto deve rilevarsi che la pretesa risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2049 c.c., il quale dispone che i padroni e i committenti sono responsabili verso i terzi per i danni arrecati dal fatto illecito posto in essere dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
3 Si tratta di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui, la cui ratio giustificatrice è sintetizzabile con il brocardo latino “cuius commoda, eius et incommoda”: poiché il soggetto preponente si serve dell'attività di un altro soggetto per realizzare un proprio interesse, è ragionevole accollare su questo soggetto l'onere delle conseguenze dannose patite dal terzo eventualmente danneggiato da tale attività.
Gli elementi costitutivi della responsabilità oggetto di disamina sono tre: il fatto illecito del preposto, il rapporto di preposizione ed il nesso di occasionalità necessaria.
Una volta accertata la sussistenza dei predetti presupposti la responsabilità del preponente opera in maniera oggettiva.
Ulteriore elemento indispensabile per la sussistenza della fattispecie in esame è la condotta illecita del preposto o commesso, sia in relazione all'elemento oggettivo che soggettivo, dolo o colpa, dell'illecito; solo da questa prova, infatti, scaturisce la responsabilità del proprio datore di lavoro.
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, invero, “Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 4742 del 4.3.2005 e da ultimo vedi Cass. Sez. III, sent. n. 10757 del 25.5.2016).
Incombe, quindi, sul danneggiato l'onere della prova del fatto illecito commesso dal preposto: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo e l'attività svolta nell'esercizio o comunque “in occasione” delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (cfr. Cass. Sentenza n. 1516 del 24/01/2007).
La predetta responsabilità oggettiva resta esclusa solo in ipotesi di eventi che dipendono da caso fortuito, forza maggiore o da colpa esclusiva dello stesso lavoratore (cfr. Cass. civ. n. 8325/1992).
3.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, si rileva, innanzi tutto, che l'attore ha dedotto quali profili di colpa della società convenuta sia le erronee manovre di scarico poste in essere dalla persona preposta dalla indicata nella sig.ra CP_1 [...]
sia la mancata predisposizione di un'apposi rico/scarico della me Per_2 parte della società convenuta.
Ebbene, deve ritenersi, nella specie, che ogni valutazione in ordine all'eventuale natura colposa delle condotte attribuite alla convenuta è, nel caso di specie, del tutto assorbita dal CP_1 comportamento colposo dell'attore che ha natura esclusiva nella causazione Parte_1 dell'evento lesivo.
Ed infatti, dal complessivo compendio probatorio si evince che l'attore, dopo essere giunto presso la sede della destinataria della merce trasportata sull'autoarticolato da lui CP_1 condotto, ha deciso ente – senza avere alcun obbligo in tal senso – di partecipare alle operazioni di scarico della merce, collocandosi sul marciapiede vicino al muletto mediante il quale l'addetta stava svolgendo le predette operazioni e per tale ragione è stato Persona_2 travolto da uno dei bancali posizionati sul muletto.
4 Il medesimo attore, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 29.06.2023, ha infatti dichiarato: “il signor non era presente al fatto, era rientrato dopo avermi dato le Parte_2 indicazioni su dove coll o come indicazione dove collocarmi, non come obbligo a stare lì
[…]” (v. verbale udienza del 29.06.2023).
Dalla predetta dichiarazione si evince dunque che l'attore ha scelto volontariamente e autonomamente di collocarsi nell'area ove si stavano svolgendo le operazioni di scarico vicino al muletto – più precisamente, la teste ha dichiarato che l'attore si è posizionato Testimone_1 autonomamente nel punto indicato nella foto presente a pagina 6 della relazione prodotta sub doc.1, fasc. conv. – senza, tuttavia, avere alcun obbligo in tal senso.
Ancora, anche dall'ampia istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio si evince che l'attore in qualità di conducente dell'autoarticolato della Rosina Logistica S.r.l. Parte_1 presso la quale prestava la propria attività lavorativa di autista, non aveva alcun obbligo di partecipare alle operazioni di scarico della merce in quanto il suo compito era solo ed esclusivamente quello di trasportare il carico fino alla destinazione finale e poi di aprire l'autoarticolato per consentire lo scarico. In particolare, la teste escussa all'udienza del 19.06.2023, ha dichiarato: Persona_2 Cont
“sa riferire se la prevedeva delle precise indicazioni su dove dovesse trovarsi il conducente del camion?”, il teste dichiara: “n sono prescrizioni precise su dove devono stare i conducenti dei camion, alcuni rimangono a bordo del camion ovvero in cabina nella parte anteriore, altri chiedono di andare al bagno, altri assistono alle manovre di scarico, altri invece collaborano anche salendo sul camion successivamente allo scarico dei primi tre bancali: è dunque discrezionale, a discrezione del conducente”. a.d.r.: “il conducente deve comunque aprire il camion per consentirvi le manovre di scarico? il teste dichiara: “si, il conducente deve aprire il camion fisicamente, alcuni si allontanano, come detto, altri invece aiutano a scaricare, ovvero che dopo avere portato giù noi i primi tre bancali, ci sporgono con il trespalle gli altri bancali. Quelli che aiutano a scaricare lo fanno volontariamente salendo sul camion, non perché lo chiediamo noi;
anche nel caso del sinistro di causa, l'attore aveva deciso spontaneamente di collocarsi accanto a me ad osservare, non eravamo stati noi a chiederlo , credo che probabilmente in questo caso l'autista dopo i primi tre bancali sarebbe salito sul camion per aiutarci a scaricare, questo lo penso sulla base dell'esperienza” (v. verbale udienza del 29.06.2023).
Al riguardo, l'attore non ha neppure dimostrato in giudizio le allegazioni fattuali di cui ai propri scritti difensivi, ovvero di aver ricevuto l'ordine di collocarsi in quel punto da parte del sig.
dipendente della società convenuta Parte_2 CP_1
Ed infatti, tale circostanza non è stata provata alla luce del complessivo compendio probatorio: in primo luogo, l'attore non ha prodotto in giudizio alcun documento dal quale si possa evincere che il medesimo dovesse collocarsi esattamente nel punto ove si è verificato il sinistro, né tantomeno, all'esito dell'escussione dei testimoni alle udienze del 29.06.2023 e del 14.11.2023, è emerso che l'attore avesse ricevuto un ordine da parte di un incaricato della convenuta in relazione alla sua collocazione (v. verbali udienza del 29.06.2023 e del CP_1 14.11.2023).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti da parte attrice sub doc.1, fasc. att. emerge che l'attore è stato assunto dalla società Rosina Logistica S.r.l. per il compimento della mansione di autista (inquadrato nella categoria di operaio) e, dunque, tra le predette mansioni non si evince in alcun modo il compimento di funzioni volte anche solo ad una mera attività di controllo/vigilanza delle operazioni di carico e scarico della merce, né tantomeno attività ad esse assimilabili svolte dalla società, nel caso di specie la in qualità di destinataria CP_1 della merce che trasportava sull'autoarticolato da lui condotto.
5 Ciò posto, tenuto conto che l'attore non era obbligato a svolgere alcun ruolo nell'ambito dello scarico della merce – perché tale circostanza non risulta né documentalmente provata, come sopra esposto, né tantomeno emerge dall'istruttoria orale espletata – si può ritenere provato che il medesimo si trovasse sul luogo ove è occorso il sinistro di causa solo in qualità di conducente e, pertanto, ben avrebbe potuto adottare delle misure a tutela della propria incolumità, ad esempio restando a bordo dell'autoarticolato o collocandosi in un'area di sicurezza in cui non avrebbe corso alcun pericolo secondo le regole della comune prudenza.
Ancora, tenuto conto del fatto che l'attore non aveva alcun rapporto contrattuale con la convenuta egli non sarebbe stato comunque tenuto a rispettare alcun eventuale CP_1 ordine impartito da parte della o da un suo incaricato, rispetto al quale l'attore CP_1 rimaneva terzo estraneo.
Pertanto, il sig. avrebbe dovuto esclusivamente conformarsi alle regole Parte_1 contrattuali impo e di lavoro, Rosina Logistica S.r.l., le quali, come detto, prevedevano solo la mansione di autista (v. doc.1, fasc. att); conseguentemente, in assenza di un obbligo specifico, l'attore avrebbe dovuto conformarsi alle più elementari regole di prudenza comuni al quisque de populo che, in siffatta circostanza, gli imponevano di allontanarsi dall'area deputata alle operazioni di scarico della merce voluminosa e di ingente carico (circa 300 kg), circostanza di cui l'attore era peraltro ben consapevole tenuto conto che svolgeva le mansioni di autista dal 2015 presso la Rosina Logistica S.r.l. (v. doc.1, fasc. att.) e comunque, come dal medesimo dichiarato in sede di interrogatorio formale, svolgeva la predetta professione da trenta anni (v. verbale udienza del 19.06.2023).
Quanto, poi, al profilo di colpa della dedotto da parte attrice, per non aver CP_1 predisposto un'apposita area di carico/s , si rileva, in ogni caso, che, quand'anche l'area in cui sono state svolte le operazioni di scarico per cui è causa non fosse effettivamente un luogo adibito alle predette operazioni, tale eventuale comportamento illecito della convenuta, nel caso di specie, deve ritenersi interrotto, come detto, sotto il profilo eziologico, dal comportamento colposo dell'attore che, a prescindere dall'eventuale fatto illecito altrui, non doveva trovarsi nel punto in cui, invece, si era autonomamente collocato e si trovava al momento del sinistro.
Dunque, la condotta concretamente tenuta dall'attore – che si è volontariamente collocato vicino al muletto che stava eseguendo le operazioni di scarico della merce nonostante non avesse alcun obbligo in tal senso – integra un comportamento altamente rischioso configurabile quale esposizione volontaria ad un rischio e, comunque, posto in essere con la consapevolezza di mettersi in una situazione da cui sarebbe conseguita la probabilità di produzione a proprio danno di un evento pregiudizievole.
Infine, quanto alla dedotta condotta illecita della dedotta da parte attrice, si rileva, in ogni CP_1 caso, che dall'ampia istruttoria svolta nel corso d emerge che le operazioni di scarico della merce da parte degli addetti della società convenuta sono state eseguite correttamente senza alcuna violazione di regole cautelari (v. verbale udienze del 29.06.2023 e del 14.11.2023).
In particolare, la teste adibita all'operazione di scarico dei bancali mediante muletto Persona_2 il giorno del sinistro, ] appena il bancale è stato fuori dal camion si è ribaltato sulla destra in quanto il primo collo sotto a destra era tutto schiacciato e dunque il bancale era in pendenza sulla destra ma essendo all'interno del camion non si vedeva poiché era incastrato tra altri due bancali, si appoggiava uno sull'altro […] a.d.r.:
“quando si è accorta dello schiacciamento del collo in basso a destra del bancale?”, il teste dichiara: “all'apertura del
6 camion si vedeva che il collo sul lato destra era un po' schiacciato, ma non si vedeva che il bancale era inclinato;
quindi ho appurato lo schiacciamento subito, prima ancora di iniziare la manovra di scarico” e ancora, il teste Parte_2
anch'egli presente al momento del sinistro, ha dichiarato: “[…] altre volte abbiamo
[...] schiacciati provenienti da questa ditta, ma non sono mai caduti, in particolare comunque quando vedevamo colli schiacciati, prestavamo maggiore attenzione alla manovra di scarico perché il rischio che il bancale potesse essere inclinato c'era ma non si riusciva ad appurarlo prima di iniziare la manovra di scarico;
il giorno del sinistro non mi sono accorto né prima della manovra né durante la manovra che il bancale fosse sbilanciato;
preciso che il giorno del sinistro i colli risultavano a vederli ben imballati […] a.d.r.: “quando si è accorto che il collo sotto era schiacciato?”, il teste dichiara: “prima dell'inizio della manovra di scarico, non l'ho segnalato, la signora dalla sua Per_2 prospettiva, poteva accorgersene” (v. verbali udienze del 19.06.2023 e del 14.11.2023).
Dalle predette dichiarazioni si evince, dunque, che l'addetta alle operazioni di scarico della società convenuta si è avveduta della circostanza che uno dei colli fosse ammaccato ma non del fatto che quest'ultimo fosse anche inclinato, in quanto non visibile prima dell'estrazione del bancale e, pertanto, ha necessariamente dovuto intraprendere lo svolgimento delle operazioni di scarico.
In conclusione, con valenza del tutto assorbente, deve ritenersi che la circostanza che uno dei colli fosse ammaccato a maggior ragione avrebbe dovuto indurre l'attore – il quale, come si evince dal complessivo compendio probatorio, è un autotrasportatore di comprovata esperienza – ad allontanarsi dall'area adibita a carico e scarico della merce in base alle più elementari regole di prudenza e ad adottare dunque una condotta quanto più prudente e tale da determinarlo ad allontanarsi dalla predetta area.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque provato che l'evento lesivo per cui è causa è stato determinato dalla condotta colposa esclusiva del lavoratore il quale ha Parte_1 accettato il rischio di porsi in una situazione di pericolo collocandosi ll'area in cui si stava materialmente svolgendo l'attività di scarico dei colli e, in particolare, vicino al muletto adibito ad eseguire le predette operazioni, così colposamente determinando le conseguenze lesive oggetto di causa.
3.3. La domanda formulata da parte attrice deve essere pertanto rigettata.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo considerati i valori medi e tenuto conto dei criteri ivi indicati (valore della causa, attività difensiva effettivamente espletata e questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1
CP_1
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano CP_1 in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7 Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22339/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1 micilia gale in Verona, Interrato dell'Acqua Morta n. 62, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Enrico A. M. Pennasilico e Nicolò Spizzico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Via Fontana n. 25, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“In via istruttoria:
Si insiste dunque su tutte le istanze istruttorie non ammesse di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. depositata il 16.01.2023, per testimoni ed interrogatorio formale, di CTU medico-legale e modale ed ex art. 210 c.p.c., previa revoca del provvedimento che le ha disattese, e si insiste sulle opposizioni alle istanze istruttorie avversarie come da memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. depositata il 06.02.2023.
Nel merito:
Nel merito e in via principale:
1 • rigettare tutte le argomentazioni, eccezioni, istanze, anche istruttorie, domande e conclusioni formulate dalla convenuta nella comparsa di risposta e successivi atti per i motivi di cui all'atto di citazione CP_1 introduttivo del presente giudizio e successivi atti;
• accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della P. IVA in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente per cui è causa, ed in merito ai danni conseguiti in quell'occasione dall'attore come descritti nella parte espositiva del presente atto, per complessivi Euro 166.318,67 e ogni altro danno patito o patendo in conseguenza delle circostanze esposte o comunque le somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, II co. c.c. dal dovuto al saldo effettivo come per legge e, per l'effetto, condannare la società Convenuta al pagamento a favore del sig. a titolo di Pt_1 risarcimento del danno, della somma complessiva di Euro 166.318,67 o comunque delle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, II co. c.c. dal dovuto al saldo effettivo, come per legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi sia relativi alla fase stragiudiziale che alla presente causa, oltre agli accessori tutti ai sensi di legge.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice all'udienza del 09.01.2025 trattenga la causa a decisione si chiede sin d'ora la concessione dei termini per il deposito della memoria conclusionale e di replica”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione, istanza e allegazione:
In via principale: rigettare l'azione risarcitoria avversaria in quanto infondata nell'an e in ogni caso nel quantum debeatur per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.
Con ogni legittima processuale e sostanziale riserva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva della società per CP_1 CP_1 cato il sinistro per cui è causa e la sua condanna al risarcimento di tutti i dan iali e non patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, al pagamento a favore di della Parte_1 somma indicata in Euro 166.318,67 o in quella diversa ritenuta di giustizi ione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che: in data 27 luglio 2018 autista Parte_1 di autoarticolati presso Rosina Logistica s.r.l., si recava a Cervere (Cuneo) presso la sede secondaria della società per effettuare una consegna di merce;
che, giunto sul luogo, posizionava il CP_1 veicolo nel punto di scarico designato, lo bloccava e rimuoveva le stecche, spostando i piantoni per permettere lo scarico dei bancali utilizzando un muletto con forche orizzontali;
che Pt_1 attendeva che un dipendente della società convenuta scaricasse la merce;
che tuttavia, improvvisamente, uno dei bancali del peso di circa 300 kg, mal posizionato, cadeva da un'altezza di
2 circa tre metri, travolgendo il quale veniva prontamente trasportato presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savigliano, ove veniva riscontrata una frattura scomposta e ingranata sottocapitata del femore sinistro;
che per tale ragione l'attore veniva sottoposto a intervento chirurgico ortopedico di riduzione e osteosintesi interna con tre viti cannulate in titanio ed il successivo ricovero ospedaliero durava sei giorni;
che, tuttavia, si sottoponeva ad un Pt_1 lungo protocollo terapeutico, tornando a deambulare autonomamente solo oltre 10 mesi dopo il sinistro;
che l'attore veniva sottoposto a visita medica in data 29 gennaio 2021 e il dott. Per_1 quantificava l'I.P. pari al 17,5%, l'I.T.T. al 100% pari a giorni cinquanta, l'I.T.T. al 75% pari
[...] essanta e l'I.T.T.al 50% pari a giorni cento e l'I.T.T. al 25% pari a giorni centocinquanta, oltre alla personalizzazione del danno;
che l'attore si rivolgeva, mediante lettera raccomandata, alla società per ottenere il risarcimento del danno, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che, CP_2 successivamente, provvedeva a denunciare il sinistro all' , il quale riconosceva all'attore una CP_3 invalidità temporanea assoluta pari a giorni 286, corrispo un importo pari a Euro 10.282,33 a titolo di danno biologico.
Contr CP_ Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.2022, chiedendo, nel rigettare l'azione risarcitoria avversaria in quanto infondata nell'an e nel quantum. In particolare, parte convenuta rilevava l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro a causa della sua condotta volontaria ed imprudente ed inoltre evidenziava, in ogni caso, l'infondatezza del quantum debeatur nonché l'assenza di prove circa gli ipotetici danni lamentati.
La causa veniva istruita con l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti e con l'acquisizione del verbale integrale del sopralluogo effettuato il 30.07.2017 sui luoghi di causa.
All'esito dell'assunzione delle prove orali, con Ordinanza del 12.12.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2023, questo Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. Tuttavia, alla successiva udienza del 27.02.2024 le parti si dichiaravano non disponibili ad accettare la predetta proposta.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 09.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 10.01.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 01.03.2023 e del 02.07.2023, non avendo la parte dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, dei predetti provvedimenti.
3. Ciò posto, la domanda formulata dall'attore è infondata e non merita Parte_1 accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
3.1. Innanzi tutto, in punto di diritto deve rilevarsi che la pretesa risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2049 c.c., il quale dispone che i padroni e i committenti sono responsabili verso i terzi per i danni arrecati dal fatto illecito posto in essere dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
3 Si tratta di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui, la cui ratio giustificatrice è sintetizzabile con il brocardo latino “cuius commoda, eius et incommoda”: poiché il soggetto preponente si serve dell'attività di un altro soggetto per realizzare un proprio interesse, è ragionevole accollare su questo soggetto l'onere delle conseguenze dannose patite dal terzo eventualmente danneggiato da tale attività.
Gli elementi costitutivi della responsabilità oggetto di disamina sono tre: il fatto illecito del preposto, il rapporto di preposizione ed il nesso di occasionalità necessaria.
Una volta accertata la sussistenza dei predetti presupposti la responsabilità del preponente opera in maniera oggettiva.
Ulteriore elemento indispensabile per la sussistenza della fattispecie in esame è la condotta illecita del preposto o commesso, sia in relazione all'elemento oggettivo che soggettivo, dolo o colpa, dell'illecito; solo da questa prova, infatti, scaturisce la responsabilità del proprio datore di lavoro.
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, invero, “Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 4742 del 4.3.2005 e da ultimo vedi Cass. Sez. III, sent. n. 10757 del 25.5.2016).
Incombe, quindi, sul danneggiato l'onere della prova del fatto illecito commesso dal preposto: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo e l'attività svolta nell'esercizio o comunque “in occasione” delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (cfr. Cass. Sentenza n. 1516 del 24/01/2007).
La predetta responsabilità oggettiva resta esclusa solo in ipotesi di eventi che dipendono da caso fortuito, forza maggiore o da colpa esclusiva dello stesso lavoratore (cfr. Cass. civ. n. 8325/1992).
3.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, si rileva, innanzi tutto, che l'attore ha dedotto quali profili di colpa della società convenuta sia le erronee manovre di scarico poste in essere dalla persona preposta dalla indicata nella sig.ra CP_1 [...]
sia la mancata predisposizione di un'apposi rico/scarico della me Per_2 parte della società convenuta.
Ebbene, deve ritenersi, nella specie, che ogni valutazione in ordine all'eventuale natura colposa delle condotte attribuite alla convenuta è, nel caso di specie, del tutto assorbita dal CP_1 comportamento colposo dell'attore che ha natura esclusiva nella causazione Parte_1 dell'evento lesivo.
Ed infatti, dal complessivo compendio probatorio si evince che l'attore, dopo essere giunto presso la sede della destinataria della merce trasportata sull'autoarticolato da lui CP_1 condotto, ha deciso ente – senza avere alcun obbligo in tal senso – di partecipare alle operazioni di scarico della merce, collocandosi sul marciapiede vicino al muletto mediante il quale l'addetta stava svolgendo le predette operazioni e per tale ragione è stato Persona_2 travolto da uno dei bancali posizionati sul muletto.
4 Il medesimo attore, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 29.06.2023, ha infatti dichiarato: “il signor non era presente al fatto, era rientrato dopo avermi dato le Parte_2 indicazioni su dove coll o come indicazione dove collocarmi, non come obbligo a stare lì
[…]” (v. verbale udienza del 29.06.2023).
Dalla predetta dichiarazione si evince dunque che l'attore ha scelto volontariamente e autonomamente di collocarsi nell'area ove si stavano svolgendo le operazioni di scarico vicino al muletto – più precisamente, la teste ha dichiarato che l'attore si è posizionato Testimone_1 autonomamente nel punto indicato nella foto presente a pagina 6 della relazione prodotta sub doc.1, fasc. conv. – senza, tuttavia, avere alcun obbligo in tal senso.
Ancora, anche dall'ampia istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio si evince che l'attore in qualità di conducente dell'autoarticolato della Rosina Logistica S.r.l. Parte_1 presso la quale prestava la propria attività lavorativa di autista, non aveva alcun obbligo di partecipare alle operazioni di scarico della merce in quanto il suo compito era solo ed esclusivamente quello di trasportare il carico fino alla destinazione finale e poi di aprire l'autoarticolato per consentire lo scarico. In particolare, la teste escussa all'udienza del 19.06.2023, ha dichiarato: Persona_2 Cont
“sa riferire se la prevedeva delle precise indicazioni su dove dovesse trovarsi il conducente del camion?”, il teste dichiara: “n sono prescrizioni precise su dove devono stare i conducenti dei camion, alcuni rimangono a bordo del camion ovvero in cabina nella parte anteriore, altri chiedono di andare al bagno, altri assistono alle manovre di scarico, altri invece collaborano anche salendo sul camion successivamente allo scarico dei primi tre bancali: è dunque discrezionale, a discrezione del conducente”. a.d.r.: “il conducente deve comunque aprire il camion per consentirvi le manovre di scarico? il teste dichiara: “si, il conducente deve aprire il camion fisicamente, alcuni si allontanano, come detto, altri invece aiutano a scaricare, ovvero che dopo avere portato giù noi i primi tre bancali, ci sporgono con il trespalle gli altri bancali. Quelli che aiutano a scaricare lo fanno volontariamente salendo sul camion, non perché lo chiediamo noi;
anche nel caso del sinistro di causa, l'attore aveva deciso spontaneamente di collocarsi accanto a me ad osservare, non eravamo stati noi a chiederlo , credo che probabilmente in questo caso l'autista dopo i primi tre bancali sarebbe salito sul camion per aiutarci a scaricare, questo lo penso sulla base dell'esperienza” (v. verbale udienza del 29.06.2023).
Al riguardo, l'attore non ha neppure dimostrato in giudizio le allegazioni fattuali di cui ai propri scritti difensivi, ovvero di aver ricevuto l'ordine di collocarsi in quel punto da parte del sig.
dipendente della società convenuta Parte_2 CP_1
Ed infatti, tale circostanza non è stata provata alla luce del complessivo compendio probatorio: in primo luogo, l'attore non ha prodotto in giudizio alcun documento dal quale si possa evincere che il medesimo dovesse collocarsi esattamente nel punto ove si è verificato il sinistro, né tantomeno, all'esito dell'escussione dei testimoni alle udienze del 29.06.2023 e del 14.11.2023, è emerso che l'attore avesse ricevuto un ordine da parte di un incaricato della convenuta in relazione alla sua collocazione (v. verbali udienza del 29.06.2023 e del CP_1 14.11.2023).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti da parte attrice sub doc.1, fasc. att. emerge che l'attore è stato assunto dalla società Rosina Logistica S.r.l. per il compimento della mansione di autista (inquadrato nella categoria di operaio) e, dunque, tra le predette mansioni non si evince in alcun modo il compimento di funzioni volte anche solo ad una mera attività di controllo/vigilanza delle operazioni di carico e scarico della merce, né tantomeno attività ad esse assimilabili svolte dalla società, nel caso di specie la in qualità di destinataria CP_1 della merce che trasportava sull'autoarticolato da lui condotto.
5 Ciò posto, tenuto conto che l'attore non era obbligato a svolgere alcun ruolo nell'ambito dello scarico della merce – perché tale circostanza non risulta né documentalmente provata, come sopra esposto, né tantomeno emerge dall'istruttoria orale espletata – si può ritenere provato che il medesimo si trovasse sul luogo ove è occorso il sinistro di causa solo in qualità di conducente e, pertanto, ben avrebbe potuto adottare delle misure a tutela della propria incolumità, ad esempio restando a bordo dell'autoarticolato o collocandosi in un'area di sicurezza in cui non avrebbe corso alcun pericolo secondo le regole della comune prudenza.
Ancora, tenuto conto del fatto che l'attore non aveva alcun rapporto contrattuale con la convenuta egli non sarebbe stato comunque tenuto a rispettare alcun eventuale CP_1 ordine impartito da parte della o da un suo incaricato, rispetto al quale l'attore CP_1 rimaneva terzo estraneo.
Pertanto, il sig. avrebbe dovuto esclusivamente conformarsi alle regole Parte_1 contrattuali impo e di lavoro, Rosina Logistica S.r.l., le quali, come detto, prevedevano solo la mansione di autista (v. doc.1, fasc. att); conseguentemente, in assenza di un obbligo specifico, l'attore avrebbe dovuto conformarsi alle più elementari regole di prudenza comuni al quisque de populo che, in siffatta circostanza, gli imponevano di allontanarsi dall'area deputata alle operazioni di scarico della merce voluminosa e di ingente carico (circa 300 kg), circostanza di cui l'attore era peraltro ben consapevole tenuto conto che svolgeva le mansioni di autista dal 2015 presso la Rosina Logistica S.r.l. (v. doc.1, fasc. att.) e comunque, come dal medesimo dichiarato in sede di interrogatorio formale, svolgeva la predetta professione da trenta anni (v. verbale udienza del 19.06.2023).
Quanto, poi, al profilo di colpa della dedotto da parte attrice, per non aver CP_1 predisposto un'apposita area di carico/s , si rileva, in ogni caso, che, quand'anche l'area in cui sono state svolte le operazioni di scarico per cui è causa non fosse effettivamente un luogo adibito alle predette operazioni, tale eventuale comportamento illecito della convenuta, nel caso di specie, deve ritenersi interrotto, come detto, sotto il profilo eziologico, dal comportamento colposo dell'attore che, a prescindere dall'eventuale fatto illecito altrui, non doveva trovarsi nel punto in cui, invece, si era autonomamente collocato e si trovava al momento del sinistro.
Dunque, la condotta concretamente tenuta dall'attore – che si è volontariamente collocato vicino al muletto che stava eseguendo le operazioni di scarico della merce nonostante non avesse alcun obbligo in tal senso – integra un comportamento altamente rischioso configurabile quale esposizione volontaria ad un rischio e, comunque, posto in essere con la consapevolezza di mettersi in una situazione da cui sarebbe conseguita la probabilità di produzione a proprio danno di un evento pregiudizievole.
Infine, quanto alla dedotta condotta illecita della dedotta da parte attrice, si rileva, in ogni CP_1 caso, che dall'ampia istruttoria svolta nel corso d emerge che le operazioni di scarico della merce da parte degli addetti della società convenuta sono state eseguite correttamente senza alcuna violazione di regole cautelari (v. verbale udienze del 29.06.2023 e del 14.11.2023).
In particolare, la teste adibita all'operazione di scarico dei bancali mediante muletto Persona_2 il giorno del sinistro, ] appena il bancale è stato fuori dal camion si è ribaltato sulla destra in quanto il primo collo sotto a destra era tutto schiacciato e dunque il bancale era in pendenza sulla destra ma essendo all'interno del camion non si vedeva poiché era incastrato tra altri due bancali, si appoggiava uno sull'altro […] a.d.r.:
“quando si è accorta dello schiacciamento del collo in basso a destra del bancale?”, il teste dichiara: “all'apertura del
6 camion si vedeva che il collo sul lato destra era un po' schiacciato, ma non si vedeva che il bancale era inclinato;
quindi ho appurato lo schiacciamento subito, prima ancora di iniziare la manovra di scarico” e ancora, il teste Parte_2
anch'egli presente al momento del sinistro, ha dichiarato: “[…] altre volte abbiamo
[...] schiacciati provenienti da questa ditta, ma non sono mai caduti, in particolare comunque quando vedevamo colli schiacciati, prestavamo maggiore attenzione alla manovra di scarico perché il rischio che il bancale potesse essere inclinato c'era ma non si riusciva ad appurarlo prima di iniziare la manovra di scarico;
il giorno del sinistro non mi sono accorto né prima della manovra né durante la manovra che il bancale fosse sbilanciato;
preciso che il giorno del sinistro i colli risultavano a vederli ben imballati […] a.d.r.: “quando si è accorto che il collo sotto era schiacciato?”, il teste dichiara: “prima dell'inizio della manovra di scarico, non l'ho segnalato, la signora dalla sua Per_2 prospettiva, poteva accorgersene” (v. verbali udienze del 19.06.2023 e del 14.11.2023).
Dalle predette dichiarazioni si evince, dunque, che l'addetta alle operazioni di scarico della società convenuta si è avveduta della circostanza che uno dei colli fosse ammaccato ma non del fatto che quest'ultimo fosse anche inclinato, in quanto non visibile prima dell'estrazione del bancale e, pertanto, ha necessariamente dovuto intraprendere lo svolgimento delle operazioni di scarico.
In conclusione, con valenza del tutto assorbente, deve ritenersi che la circostanza che uno dei colli fosse ammaccato a maggior ragione avrebbe dovuto indurre l'attore – il quale, come si evince dal complessivo compendio probatorio, è un autotrasportatore di comprovata esperienza – ad allontanarsi dall'area adibita a carico e scarico della merce in base alle più elementari regole di prudenza e ad adottare dunque una condotta quanto più prudente e tale da determinarlo ad allontanarsi dalla predetta area.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque provato che l'evento lesivo per cui è causa è stato determinato dalla condotta colposa esclusiva del lavoratore il quale ha Parte_1 accettato il rischio di porsi in una situazione di pericolo collocandosi ll'area in cui si stava materialmente svolgendo l'attività di scarico dei colli e, in particolare, vicino al muletto adibito ad eseguire le predette operazioni, così colposamente determinando le conseguenze lesive oggetto di causa.
3.3. La domanda formulata da parte attrice deve essere pertanto rigettata.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo considerati i valori medi e tenuto conto dei criteri ivi indicati (valore della causa, attività difensiva effettivamente espletata e questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1
CP_1
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano CP_1 in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7 Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
8